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REG 183_05 CE Pag: 1 REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dl 12 gnnaio 2005 ch stabilisc rquisiti pr l igin di mangimi (Tsto rilvant ai fini dl SEE) sommario CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI... 4 Articolo 1 Oggtto... 4 Articolo 2 Ambito di applicazion... 4 Articolo 3 Dfinizioni... 5 CAPO II OBBLIGHI... 5 Articolo 4 Obblighi gnrali... 5 Articolo 5 Obblighi spcifici... 5 Articolo 6 Sistma di analisi di rischio punti critici di controllo (HACCP)... 5 Articolo 7 Documnti concrnnti il sistma HACCP... 6 Articolo 8 Garanzi finanziari... 6 Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica rgistrazion... 6 Articolo 10 Riconoscimnto dgli stabilimnti nl sttor di mangimi... 6 Articolo 11 Rquisiti... 7 Articolo 12 Informazioni sull norm nazionali in matria di riconoscimnto... 7 Articolo 13 Riconoscimnto di stabilimnti... 7 Articolo 14 Sospnsion dlla rgistrazion o dl riconoscimnto... 7 Articolo 15 Rvoca dlla rgistrazion o dl riconoscimnto... 7 Articolo 16 Modifich alla rgistrazion o al riconoscimnto di uno stabilimnto... 7 Articolo 17 Esnzion dall visit in loco... 7 Articolo 18 Misur transitori... 7 Articolo 19 Elnco dgli stabilimnti rgistrati riconosciuti... 8 CAPO III MANUALI DI CORRETTA PRASSI... 8 Articolo 20 Elaborazion, diffusion uso di manuali... 8 Articolo 21 Manuali nazionali... 8 Articolo 22 Manuali comunitari... 8 CAPO IV IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI... 9 Articolo 23 Importazioni... 9 Articolo 24 Provvdimnti provvisori... 9 Articolo 25 Esportazioni... 9 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI... 9 Articolo 26 Misur di attuazion... 9 Articolo 27 Modifica dgli allgati I, II, III. 9 Articolo 28 Drogh agli allgati I, II III... 9 Articolo 29 Sistma di allarm rapido... 9 Articolo 30 Sanzioni... 9 Articolo 31 Procdura dl comitato... 9 Articolo 32 Consultazion dll autorità uropa pr la sicurzza alimntar... 10 Articolo 33 Abrogazion... 10 Articolo 34 Entrata in vigor... 10 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA... 10 PARTE A... 10 I. Disposizioni in matria di igin... 10 II. Tnuta di rgistri... 10 PARTE B... 11 Raccomandazioni pr manuali di corrtta prassi... 11 IMPIANTI E ATTREZZATURA... 11 PERSONALE... 11 PRODUZIONE... 12 CONTROLLO DI QUALITÀ... 12 STOCCAGGIO E TRASPORTO... 12 TENUTA DEI REGISTRI... 12 RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI... 13 PASCOLO... 13 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI... 13 SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI... 14 1. Stoccaggio... 14 2. Distribuzion... 14 MANGIMI E ACQUA... 14 PERSONALE... 14 ALLEGATO IV... 14 CAPO 1 Additivi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003:... 14 CAPO 2Additivi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003:... 14 CAPO 3 Additivi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003:... 14 ALLEGATO V... 15 CAPO I Elnco di imprs riconosciut nl sttor di mangimi... 15 CAPO II... 15 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, [1] visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l articolo 37, paragrafo 2, l articolo 152, paragrafo 4, lttra b), vista la proposta dlla Commission, visto il parr dl Comitato conomico social uropo [2], prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all articolo 251 dl trattato [3], considrando quanto sgu: (1) La produzion animal svolg un ruolo molto important nl sttor agricolo dlla Comunità. I

Pag: 2 REG 183_05 CE risultati soddisfacnti di tal attività dipndono in larga misura dall uso di mangimi sicuri di buona qualità. (2) La ricrca di un lvato livllo di protzion dlla salut umana dlla salut dgli animali è uno dgli obittivi fondamntali dlla lgislazion alimntar, com stabilito nl rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio [4], dl 28 gnnaio 2002, ch stabilisc i principi i rquisiti gnrali dlla lgislazion alimntar, istituisc l autorità uropa pr la sicurzza alimntar fissa procdur nl campo dlla sicurzza alimntar. Dtto rgolamnto fissa anch altri principi dfinizioni comuni pr la lgislazion alimntar nazional comunitaria, comprso l obittivo di consguir la libra circolazion di mangimi nlla Comunità. (3) La dirttiva 95/69/CE dl Consiglio [5] ha stabilito l condizioni l modalità ch si applicano a talun catgori di stabilimnti intrmdiari opranti nl sttor dll alimntazion dgli animali, pr consntir loro di srcitar l propri attività. Dall sprinza risulta ch tali condizioni modalità costituiscono una valida bas pr garantir la sicurzza di mangimi. Dtta dirttiva ha fissato inoltr l condizioni pr il riconoscimnto dgli stabilimnti ch producono talun sostanz lncat nlla dirttiva 82/471/CEE dl Consiglio [6], dl 30 giugno 1982, rlativa a taluni prodotti impigati nll alimntazion dgli animali. (4) La dirttiva 98/51/CE dlla Commission [7], dl 9 luglio 1998, ch stabilisc alcun misur di applicazion dlla dirttiva 95/69/CE dl Consiglio ch fissa l condizioni l modalità pr il riconoscimnto la rgistrazion di taluni stabilimnti intrmdiari opranti nl sttor dll alimntazion dgli animali, ha stabilito talun misur tra l quali sono comprs disposizioni pr l importazioni da pasi trzi. (5) Dall sprinza risulta inoltr ch è ncssario assicurar ch tutt l imprs nl sttor di mangimi, comprsa l acquacoltura, oprino conformmnt a rquisiti di sicurzza armonizzati ch occorr ffttuar un risam gnral pr tnr conto dlla ncssità di assicurar un livllo più lvato di protzion dlla salut umana, dlla salut dgli animali dll ambint. (6) L obittivo principal dll nuov norm in matria di igin contnut nl prsnt rgolamnto è di assicurar un lvato livllo di protzion di consumatori pr quanto concrn la sicurzza dgli alimnti di mangimi, tnndo particolarmnt conto di sgunti principi: a) la rsponsabilità primaria dlla sicurzza di mangimi ricad sull oprator dl sttor di mangimi; b) la ncssità di garantir la sicurzza di mangimi lungo l intra filira alimntar, a partir dalla produzion primaria di mangimi fino alla loro somministrazion ad animali dstinati alla produzion di alimnti; c) l attuazion gnralizzata di procdur basat sui principi dll analisi di rischio di punti critici di controllo (HACCP) [8] ch, assim all applicazion di buon pratich iginich, dovrbb rafforzar la rsponsabilità dgli opratori dl sttor di mangimi; d) i manuali di corrtta prassi forniscono un assistnza prziosa agli opratori dl sttor di mangimi, a tutti i livlli dlla filira, pr conformarsi all norm di igin di mangimi pr applicar i principi HACCP; ) la dfinizion di critri microbiologici basati su critri scintifici di valutazion dl rischio; f) la ncssità di assicurar ch i mangimi importati siano di standard almno quivalnt a qullo di mangimi prodotti nlla Comunità. (7) Pr assicurar la pina applicazion dl sistma di rgistrazion riconoscimnto a tutti gli opratori dl sttor di mangimi, di consgunza, garantir la pina rintracciabilità, E opportuno provvdr affinché ssi si riforniscano facciano uso solo di mangimi provninti da stabilimnti rgistrati /o riconosciuti ai snsi dl prsnt rgolamnto. (8) Occorr un approccio intgrato pr garantir la sicurzza di mangimi a partir da comprsa la produzion primaria di mangimi, fino a comprsa l immission sul mrcato o l sportazion. La produzion primaria di mangimi comprnd prodotti ch subiscono soltanto un trattamnto fisico smplic, qual pulitura, imballaggio, stoccaggio, ssiccamnto natural o insilamnto. (9) Scondo i principi di proporzionalità sussidiarità, l norm comunitari non dovrbbro ssr applicat a taluni casi di produzion domstica privata di mangimi di alimntazion di crti animali, né alla fornitura dirtta di piccol quantità di produzion primaria di mangimi a livllo local né alla vndita al dttaglio di mangimi pr animali da compagnia. (10) E opportuno ch i pricoli lgati ai mangimi prsnti a livllo dlla produzion primaria siano idntificati d adguatamnt controllati pr assicurar il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. I principi fondamntali dl prsnt rgolamnto dovrbbro quindi applicarsi sia all azind agricol ch fabbricano mangimi sclusivamnt pr soddisfar l signz dlla loro produzion intrna, sia all azind agricol ch commrcializzano mangimi. Occorrrbb tnr conto dl fatto ch il rischio diminuisc s i mangimi sono prodotti somministrati ad animali ad sclusivo consumo domstico o ad animali non dstinati alla produzion alimntar. Il commrcio di piccol quantità di mangimi a livllo local la vndita al dttaglio di mangimi pr animali da compagnia sono soggtti ad una disciplina particolar nl quadro dl prsnt rgolamnto. Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

REG 183_05 CE Pag: 3 (11) L applicazion di principi HACCP alla produzion primaria di mangimi è l obittivo a mdio trmin dlla lgislazion uropa in matria d igin, ma manuali di corrtta prassi dovrbbro già ora incoraggiar l uso di appropriati rquisiti iginici. (12) La sicurzza di mangimi dipnd da divrsi fattori. La lgislazion dovrbb fissar rquisiti minimi di igin. Dovrbbro ssr sguiti controlli ufficiali pr vrificarn l ossrvanza da part dgli opratori dl sttor di mangimi. Inoltr, tali opratori dovrbbro prndr misur o adottar procdur pr consguir un lvato livllo di sicurzza di mangimi. (13) I principi HACCP possono aiutar gli opratori dl sttor di mangimi a raggiungr uno standard più lvato di sicurzza di mangimi. Non dovrbbro tuttavia ssr considrati un mccanismo di autorgolamntazion non sostituiscono i controlli ufficiali. (14) L attuazion di principi HACCP richid pina cooprazion impgno da part dl prsonal dll azind di mangimi. (15) Nlla produzion di mangimi i principi HACCP dovrbbro tnr conto di principi contnuti nl Codx Alimntarius [9], ma dovrbbro prvdr sufficint flssibilità in tutt l situazioni. In crt imprs nl sttor di mangimi non è possibil idntificar punti critici di controllo, in crti casi, l adozion di corrtt prassi può sostituir il monitoraggio di punti critici di controllo. Analogamnt, il rquisito di stabilir «limiti critici» di cui al Codx Alimntarius non impon la fissazion di un limit numrico in ogni caso. Il rquisito di mantnr la documntazion di cui allo stsso Codx dv ssr flssibil pr vitar inutili aggravi all imprs molto piccol. E opportuno far sì ch gli opratori dl sttor ch svolgono oprazioni a livllo di produzion primaria di mangimi, tra cui oprazioni corrlat misclazion di mangimi con mangimi complmntari pr il fabbisogno sclusivo dll azinda, non siano tnuti ad ossrvar i principi HACCP. (16) Occorr anch flssibilità pr tnr conto dll signz dll imprs nl sttor di mangimi ubicat in rgioni ch risntono di dtrminati vincoli gografici o in rlazion a dtrminati rquisiti strutturali. Ma qusta flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi in matria di igin di mangimi. Si dovranno, ov opportuno, prvdr discussioni in sno al comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. (17) Pr assicurar la rintracciabilità dal fabbricant all utnt final pr favorir l fficacia nll applicazion di controlli ufficiali, è opportuno un sistma di rgistrazion riconoscimnto di tutt l imprs dl sttor di mangimi da part dll autorità comptnt dllo Stato mmbro. L autorità comptnti dgli Stati mmbri possono avvalrsi di sistmi vignti di raccolta di dati in matria di imprs dl sttor di mangimi pr avviar applicar il sistma prvisto nl prsnt rgolamnto. (18) E opportuno mantnr un sistma di riconoscimnto dll imprs nl sttor di mangimi pr l attività ch possono prsntar un rischio più lvato nlla fabbricazion di mangimi. Si dovrbbro prvdr procdur pr stndr l attual ambito di applicazion dl sistma di riconoscimnto scondo quanto prvisto nlla dirttiva 95/69/CE. (19) Pr ottnr il riconoscimnto o la rgistrazion, l imprs nl sttor di mangimi dovrbbro soddisfar divrs condizioni prtinnti all loro oprazioni pr quanto concrn struttur, attrzzatur, prsonal, produzion, controllo di qualità, stoccaggio documntazion, pr garantir sia la sicurzza di mangimi sia la rintracciabilità dl prodotto. Occorrrbb prvdr la possibilità di variar tali condizioni in modo da adguarl ai divrsi tipi di imprs dl sttor di mangimi. E opportuno consntir agli Stati mmbri di concdr un riconoscimnto condizionato dgli stabilimnti qualora dalla visita in loco risulti ch lo stabilimnto soddisfa tutti i rquisiti rlativi all infrastruttur all attrzzatur. E altrsì opportuno fissar un limit di tmpo massimo pr tal riconoscimnto condizionato. (20) Si dovrbb prdisporr la sospnsion tmporana, la modifica o la rvoca dlla rgistrazion o dl riconoscimnto qualora gli stabilimnti cambino o cssino l loro attività o non soddisfino più l condizioni ch si applicano all loro attività. (21) La rintracciabilità di mangimi di loro ingrdinti lungo l intra filira è un lmnto ssnzial pr garantir la sicurzza di mangimi. Il rgolamnto (CE) n. 178/2002 contin rgol pr assicurar la rintracciabilità di mangimi di loro ingrdinti prvd una procdura pr l adozion di norm di attuazion applicabili a sttori spcifici. (22) L crisi conscutiv vrificatsi in rlazion ai mangimi hanno dimostrato com incidnti ch si vrificano in una qualsiasi fas dlla filira di mangimi possono avr consgunz conomich gravi. L pculiarità dlla produzion di mangimi la complssità dlla catna di distribuzion di mangimi n rndono difficil il ritiro dal mrcato. I costi pr rimdiar ai danni conomici ch si rgistrano lungo la filira di mangimi dgli alimnti sono spsso sostnuti con fondi pubblici. Si potrbb più facilmnt ovviar a tali consgunz conomich ad un costo ridotto pr la socità s l oprator la cui attività provoca un danno conomico nl sttor di mangimi foss ritnuto finanziariamnt rsponsabil. Tuttavia,

Pag: 4 REG 183_05 CE l introduzion di un sistma obbligatorio gnralizzato di rsponsabilità finanziaria di garanzi finanziari, ad smpio sotto forma di assicurazion, applicato a tutti gli opratori dl sttor di mangimi può non ssr ralizzabil o opportuna. La Commission dovrbb prtanto saminar qusta possibilità in modo più approfondito, considrando l disposizioni lgislativ in vigor in matria di rsponsabilità in altri sttori, nonché i sistmi l prassi vignti ngli Stati mmbri. A tal fin la Commission dovrbb prsntar una rlazion corrdata, s dl caso, di propost lgislativ. (23) I mangimi importati nlla Comunità dvono soddisfar i rquisiti gnrali stabiliti nl rgolamnto (CE) n. 178/2002 l condizioni d importazion stabilit nl rgolamnto (CE) n. 882/2004 [10] dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, rlativo ai controlli ufficiali intsi a vrificar la conformità alla normativa in matria di mangimi di alimnti all norm sulla salut sul bnssr dgli animali. Pr vitar prturbazioni commrciali, in attsa ch siano mss a punto l misur d scuzion, è opportuno ch l importazioni continuino ad ssr autorizzat all condizioni stabilit nlla dirttiva 98/51/CE. (24) I prodotti comunitari sportati vrso i pasi trzi dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002. (25) E opportuno stndr l ambito d applicazion dl sistma di allarm rapido pr gli alimnti i mangimi disposto dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 ai rischi pr la salut dgli animali o pr l ambint dovuti ai mangimi somministrati agli animali non dstinati alla produzion di alimnti. (26) La normativa comunitaria sull igin di mangimi dv ssr avvalorata da parri scintifici. A tal fin l autorità uropa pr la sicurzza alimntar andrbb consultata ogniqualvolta risulti ncssario. (27) Pr tnr conto dl progrsso tcnico scintifico sarbb ncssaria una cooprazion strtta d fficac tra la Commission gli Stati mmbri in sd di comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. (28) Il prsnt rgolamnto tin conto dgli obblighi intrnazionali statuiti nll accordo sanitario fitosanitario dll OMC [11] dll norm intrnazionali in matria di sicurzza alimntar contnut nl Codx Alimntarius. (29) Gli Stati mmbri dovrbbro stabilir norm rlativ all sanzioni applicabili in caso di violazion dll disposizioni dl prsnt rgolamnto assicurarn l attuazion. Tali sanzioni dvono ssr ffttiv, proporzionat dissuasiv. (30) L misur ncssari pr l attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio [12], dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission. (31) E opportuno prvdr una data diffrita di applicazion dl rgolamnto, pr dar all imprs dl sttor di mangimi intrssat il tmpo di adguarsi. (32) Pr i motivi susposti l dirttiv 95/69/CE 98/51/CE dovrbbro ssr abrogat, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggtto Il prsnt rgolamnto stabilisc: a) norm gnrali in matria di igin di mangimi; b) condizioni disposizioni att ad assicurar la rintracciabilità di mangimi; c) condizioni disposizioni pr la rgistrazion il riconoscimnto di stabilimnti. Articolo 2 Ambito di applicazion 1. Il prsnt rgolamnto si applica: a) all attività dgli opratori dl sttor di mangimi in tutt l fasi, a partir dalla produzion primaria di mangimi, fino a comprsa l immission di mangimi sul mrcato; b) alla somministrazion di mangimi ad animali dstinati alla produzion di alimnti; c) all importazioni all sportazioni di mangimi da vrso pasi trzi. 2. Il prsnt rgolamnto non si applica: a) alla produzion domstica privata di mangimi: i) pr gli animali dstinati alla produzion di alimnti pr consumo domstico privato; ii) pr gli animali non allvati pr la produzion di alimnti; b) alla somministrazion di mangimi ad animali dstinati alla produzion di alimnti pr consumo domstico privato o pr l attività di cui all articolo 1, paragrafo 2, lttra c), dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio [13], dl 29 april 2004, sull igin di prodotti alimntari; c) alla somministrazion di mangimi agli animali non allvati pr la produzion di alimnti; d) alla fornitura dirtta di piccol quantità dlla produzion primaria di mangimi, a livllo local, dal produttor ad azind agricol locali pr il consumo in loco; ) alla vndita al dttaglio di mangimi pr animali da compagnia. 3. Gli Stati mmbri possono stabilir l norm gli orintamnti ch disciplinano l attività di cui al paragrafo 2. Tali norm orintamnti nazionali assicurano il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

REG 183_05 CE Pag: 5 Articolo 3 Dfinizioni Ai fini dl prsnt rgolamnto si applicano l dfinizioni di cui al rgolamnto (CE) n. 178/2002, fatt salv l sgunti dfinizioni spcifich: a) «igin di mangimi», l misur l condizioni ncssari pr controllar i pricoli assicurar l idonità al consumo animal di un mangim, tnuto conto dl suo uso prvisto; b) «oprator dl sttor di mangimi», la prsona fisica o giuridica rsponsabil di garantir il risptto dll disposizioni dl prsnt rgolamnto nll imprsa di mangimi posta sotto il suo controllo; c) «additivi di mangimi», l sostanz o i microrganismi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003 dl Parlamnto uropo dl Consiglio [14], dl 22 sttmbr 2003, sugli additivi dstinati all alimntazion animal; d) «stabilimnto», un unità di un imprsa nl sttor di mangimi; ) «autorità comptnt», l autorità di uno Stato mmbro o di un pas trzo dsignata pr ffttuar i controlli ufficiali; f) «produzion primaria di mangimi», la produzion di prodotti agricoli, comprsi in particolar la coltivazion, il raccolto, la mungitura l allvamnto di animali (prima dlla macllazion) o la psca da cui drivano sclusivamnt prodotti ch, dopo la raccolta o la cattura, non vngono sottoposti ad altr oprazioni, ad cczion di un smplic trattamnto fisico. CAPO II OBBLIGHI Articolo 4 Obblighi gnrali 1. Gli opratori dl sttor di mangimi assicurano ch tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion ch ricadono sotto il loro controllo siano condott conformmnt alla normativa comunitaria, alla lgislazion nazional con ssa compatibil nonché ai dttami dlla corrtta prassi. Essi assicurano in particolar ch soddisfino i prtinnti rquisiti in matria di igin stabiliti nl prsnt rgolamnto. 2. Nll alimntazion di animali dstinati alla produzion di alimnti gli agricoltori prndono misur adottano procdur pr mantnr al livllo più basso ragionvolmnt ottnibil il rischio di contaminazion biologica, chimica fisica di mangimi, dgli animali di prodotti di origin animal. Articolo 5 Obblighi spcifici 1. Pr l oprazioni al livllo dlla produzion primaria di mangimi l sgunti oprazioni corrlat: a) trasporto, stoccaggio manipolazion di prodotti primari nl luogo di produzion; b) oprazioni di trasporto pr la consgna di prodotti primari dal luogo di produzion a uno stabilimnto; c) misclazion di mangimi pr il fabbisogno sclusivo dll azinda, snza usar additivi o prmiscl di additivi ad cczion dgli additivi pr insilati, gli opratori dl sttor di mangimi ottmprano all disposizioni di cui all allgato I, ov ncssario pr l oprazioni ffttuat. 2. Pr l oprazioni divrs da qull mnzionat al paragrafo 1, comprsa la misclazion di mangimi pr il fabbisogno sclusivo dll azinda quando usano additivi o prmiscl di additivi ad cczion dgli additivi pr insilati, gli opratori dl sttor di mangimi ottmprano all disposizioni di cui all allgato II, ov ncssario pr l oprazioni ffttuat. 3. Gli opratori dl sttor di mangimi: a) soddisfano critri microbiologici spcifici; b) prndono misur o adottano procdur ncssari pr raggiungr obittivi spcifici. I critri gli obittivi di cui all lttr a) b) sono adottati scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. 4. Gli opratori dl sttor di mangimi possono usar i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio pr ottmprar agli obblighi drivanti dal prsnt rgolamnto. 5. Gli agricoltori si conformano all disposizioni di cui all allgato III pr l alimntazion di animali dstinati alla produzion di alimnti. 6. Gli opratori dl sttor di mangimi gli agricoltori si procurano utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimnti rgistrati /o riconosciuti a norma dl prsnt rgolamnto. Articolo 6 Sistma di analisi di rischio punti critici di controllo (HACCP) 1. Gli opratori dl sttor di mangimi ch ffttuano oprazioni divrs da qull di cui all articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gstiscono mantngono una procdura scritta prmannt o procdur basat sui principi HACCP. 2. I principi di cui al paragrafo 1 sono i sgunti: a) idntificar ogni pricolo ch dv ssr prvnuto, liminato o ridotto a livlli accttabili; b) idntificar i punti critici di controllo nlla fas o nll fasi in cui il controllo stsso è ssnzial pr prvnir o liminar un pricolo o pr ridurlo a livlli accttabili; c) stabilir, ni punti critici di controllo, i limiti critici ch discriminano l accttabil l inaccttabil ai fini dlla prvnzion, liminazion o riduzion di pricoli idntificati; d) stabilir d applicar ni punti critici di controllo procdur di monitoraggio fficaci; ) stabilir l azioni corrttiv da intraprndr nl caso in cui risulti dal monitoraggio ch un dtrminato punto critico non è sottoposto a controllo;

Pag: 6 REG 183_05 CE f) stabilir procdur pr vrificar s i provvdimnti nunciati all lttr da a) a ) sono complti funzionano in modo fficac; l procdur di vrifica dvono ssr svolt rgolarmnt; g) stabilir una documntazion rgistri commisurati alla natura all dimnsioni dll imprsa nl sttor di mangimi ond dimostrar l ffttiva applicazion dll misur di cui all lttr da a) a f). 3. Ogniqualvolta si apporti una modifica nl prodotto, nl procsso o in una qualsiasi fas dlla produzion, dlla trasformazion, dllo stoccaggio dlla distribuzion, gli opratori dl sttor di mangimi sottopongono a rvision la loro procdura apportano i ncssari cambiamnti. 4. Nll ambito dl sistma di procdur di cui al paragrafo 1, gli opratori dl sttor di mangimi possono utilizzar manuali di corrtta prassi unitamnt a manuali sull applicazion dll HACCP, laborati a norma dll articolo 20. 5. Scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2, possono ssr adottat misur pr agvolar l attuazion dl prsnt articolo, anch pr l piccol imprs. Articolo 7 Documnti concrnnti il sistma HACCP 1. Gli opratori dl sttor di mangimi: a) forniscono all autorità comptnt prov dlla loro conformità all articolo 6 nlla forma richista dall autorità comptnt; b) assicurano ch la documntazion in cui si dscrivono l procdur sviluppat a norma dll articolo 6 sia smpr aggiornata. 2. L autorità comptnt tin conto dlla natura dll dimnsioni dll imprsa nl sttor di mangimi allorché stabilisc rquisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lttra a). 3. Disposizioni dttagliat pr l attuazion dl prsnt articolo possono ssr adottat scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Tali disposizioni possono aiutar crti opratori dl sttor di mangimi ad attuar i principi HACCP sviluppati a norma dl capo III, al fin di ottmprar ai rquisiti dll articolo 6, paragrafo 1. Articolo 8 Garanzi finanziari 1. Pr prdisporr un sistma fficac di garanzi finanziari pr gli opratori dl sttor di mangimi, la Commission prsnta al Parlamnto uropo al Consiglio, ntro 8 fbbraio 2006, una rlazion sull garanzi finanziari nl sttor di mangimi; oltr ad saminar l disposizioni lgislativ, i sistmi l pratich nazionali vignti in rlazion alla rsponsabilità nl sttor di mangimi sttori connssi, la rlazion è corrdata, s dl caso, di propost lgislativ riguardanti un sistma praticabil di garanzi applicabil a livllo comunitario. Tali garanzi dovrbbro coprir i costi totali di cui gli opratori potrbbro ssr ritnuti rsponsabili in dirtta consgunza dl ritiro dal mrcato, trattamnto /o distruzion di qualsiasi mangim, animal alimnto ad sso riconducibil. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi sono rsponsabili dll violazioni dlla normativa applicabil in matria di sicurzza di mangimi gli opratori ai snsi dll articolo 5, paragrafo 2, forniscono prova dlla loro coprtura tramit l garanzi finanziari richist dall misur lgislativ comunitari di cui al paragrafo 1. Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica rgistrazion 1. Gli opratori dl sttor di mangimi collaborano con l autorità comptnti conformmnt agli strumnti comunitari prtinnti alla lgislazion nazional compatibil. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi: a) notificano all appropriata autorità comptnt qualsiasi stabilimnto ch si trovi sotto il loro controllo sia attivo in una qualsiasi dll fasi di produzion, trasformazion, stoccaggio, trasporto o distribuzion di mangimi, nlla forma richista dall autorità comptnt ai fini dlla rgistrazion; b) forniscono all autorità comptnt informazioni aggiornat su tutti gli stabilimnti ch si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lttra a), comprsa la notifica all autorità comptnt di ogni cambiamnto significativo intrvnuto nll attività dll vntual chiusura di uno stabilimnto sistnt. 3. L autorità comptnt tin uno o più rgistri dgli stabilimnti. Articolo 10 Riconoscimnto dgli stabilimnti nl sttor di mangimi Gli opratori dl sttor di mangimi assicurano ch gli stabilimnti sotto il loro controllo ai quali si applica il prsnt rgolamnto siano riconosciuti dall autorità comptnt qualora: 1) tali stabilimnti spltino una dll sgunti attività: a) fabbricazion /o commrcializzazion di additivi di mangimi cui si applica il rgolamnto (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la dirttiva 82/471/CEE di cui al capo 1 dll allgato IV dl prsnt rgolamnto; b) fabbricazion /o commrcializzazion di prmiscl prparat utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dll allgato IV dl prsnt rgolamnto; c) fabbricazion ai fini dlla commrcializzazion o produzion pr il fabbisogno sclusivo dlla propria azinda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o prmiscl contnnti additivi di mangimi di cui al capo 3 dll allgato IV dl prsnt rgolamnto; 2) il riconoscimnto sia prscritto ai snsi dl diritto nazional dllo Stato mmbro in cui lo stabilimnto è ubicato; Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

REG 183_05 CE Pag: 7 oppur 3) il riconoscimnto sia prscritto da un rgolamnto adottato scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Articolo 11 Rquisiti Gli opratori dl sttor di mangimi non possono oprar: a) snza la rgistrazion di cui all articolo 9; b) snza il riconoscimnto prscritto a norma dll articolo 10. Articolo 12 Informazioni sull norm nazionali in matria di riconoscimnto Ciascuno Stato mmbro ch richida il riconoscimnto, ai snsi dll articolo 10, paragrafo 2, di crti stabilimnti ubicati sul suo trritorio, informa la Commission gli altri Stati mmbri dll prtinnti norm nazionali. Articolo 13 Riconoscimnto di stabilimnti 1. L autorità comptnt riconosc gli stabilimnti soltanto qualora un ispzion in loco, ffttuata prima dll avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato ch ssi soddisfano i rquisiti prtinnti fissati dal prsnt rgolamnto. 2. L autorità comptnt può concdr un riconoscimnto condizionato qualora dalla visita in loco risulti ch lo stabilimnto soddisfa tutti i rquisiti rlativi all infrastruttur all attrzzatur. Essa concd il riconoscimnto dfinitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, ffttuata ntro tr msi dalla concssion dl riconoscimnto condizionato, risulti ch lo stabilimnto soddisfa gli altri rquisiti di cui al paragrafo 1. S sono stati compiuti progrssi vidnti ma lo stabilimnto non soddisfa ancora tutti i rquisiti in qustion, l autorità comptnt può prorogar il riconoscimnto condizionato, la cui durata non può tuttavia suprar in total si msi. Articolo 14 Sospnsion dlla rgistrazion o dl riconoscimnto L autorità comptnt sospnd tmporanamnt la rgistrazion o il riconoscimnto di uno stabilimnto pr una, più o tutt l su attività, qualora risulti ch lo stabilimnto non soddisfa più l condizioni ch si applicano a tali attività. Tal sospnsion dura fino al momnto in cui lo stabilimnto soddisfi nuovamnt tali condizioni. S ntro un anno non si ralizza la conformità a dtt condizioni si applica l articolo 15. Articolo 15 Rvoca dlla rgistrazion o dl riconoscimnto L autorità comptnt rvoca la rgistrazion o il riconoscimnto di uno stabilimnto, pr una o più dll su attività, qualora: a) lo stabilimnto cssi una o più dll su attività; b) risulti ch lo stabilimnto non abbia soddisfatto l condizioni ch si applicano all su attività pr un priodo di un anno; c) individui gravi mancanz o abbia dovuto arrstar riptutamnt la produzion di uno stabilimnto l oprator dl sttor di mangimi non sia ancora in grado di fornir garanzi adguat pr la produzion futura. Articolo 16 Modifich alla rgistrazion o al riconoscimnto di uno stabilimnto Su richista, l autorità comptnt apporta modifich alla rgistrazion o al riconoscimnto di uno stabilimnto nl caso in cui sso abbia dimostrato la sua capacità a sviluppar attività addizionali risptto a qull pr l quali ha ottnuto la prima rgistrazion o il primo riconoscimnto o ch l rimpiazzano Articolo 17 Esnzion dall visit in loco 1. Gli Stati mmbri sono sntati dall obbligo di sguir l visit in loco di cui all articolo 13 nll imprs nl sttor di mangimi ch svolgono sclusivamnt attività di intrmdiari non dtngono i prodotti ni loro locali. 2. Qust imprs nl sttor di mangimi prsntano all autorità comptnt, scondo la forma stabilita da qust ultima, una dichiarazion quanto al fatto ch i mangimi immssi sul mrcato soddisfano l condizioni dl prsnt rgolamnto. Articolo 18 Misur transitori Gli stabilimnti gli intrmdiari riconosciuti /o rgistrati ai snsi dlla dirttiva 95/69/CE possono continuar l loro attività, a condizion ch ntro il 1º gnnaio 2006 prsntino una notifica a tal fin alla prtinnt autorità comptnt nlla cui circoscrizion sono ubicati i loro impianti. 2. Gli stabilimnti gli intrmdiari ch non chidano né una rgistrazion né un riconoscimnto ai snsi dlla dirttiva 95/69/CE, ma chidano la rgistrazion ai snsi dl prsnt rgolamnto possono continuar l loro attività, a condizion ch ntro il 1º gnnaio 2006 prsntino una domanda di rgistrazion alla prtinnt autorità comptnt nlla cui circoscrizion sono ubicati i loro impianti. 3. Entro il 1º gnnaio 2008 il richidnt dv dichiarar, scondo la forma stabilita dall autorità comptnt, ch l condizioni stabilit nl prsnt rgolamnto sono soddisfatt. 4. L autorità comptnti tngono conto di sistmi già sistnti pr la raccolta di dati invitano il notificant o il richidnt a fornir soltanto l informazioni addizionali att a garantir l ottmpranza all condizioni dl prsnt rgolamnto. In particolar, l autorità comptnti possono considrar com una domanda ai snsi dl

Pag: 8 REG 183_05 CE paragrafo 2 una notifica a norma dll articolo 6 dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 [15]. Articolo 19 Elnco dgli stabilimnti rgistrati riconosciuti 1. Pr ciascuna attività l autorità comptnt iscriv in uno o più lnchi nazionali gli stabilimnti da ssa rgistrati a norma dll articolo 9. 2. Gli stabilimnti da ssa riconosciuti a norma dll articolo 13 sono iscritti in un lnco nazional con un numro di idntificazion individual. 3. Gli Stati mmbri mantngono aggiornati i dati dgli stabilimnti riportati ngli lnchi di cui ai paragrafi 1 2 ai snsi dll dcisioni di cui agli articoli 14, 15 16 a fini di sospnsion, rvoca o modifica dlla rgistrazion o dl riconoscimnto. 4. L lnco di cui al paragrafo 2 dv ssr rdatto conformmnt al modllo riportato nll allgato V, capo I. 5. Il numro di idntificazion di cui al paragrafo 2 è codificato nlla forma stabilita nll allgato V, capo II. 6. La Commission compila rnd accssibil al pubblico la szion dgli lnchi dgli Stati mmbri ch comprnd gli stabilimnti di cui al paragrafo 2 pr la prima volta nl novmbr 2007 succssivamnt ogni anno, ntro il 30 novmbr. L lnco compilato tin conto dll modifich apportat nl corso dll anno. 7. Gli Stati mmbri rndono accssibili al pubblico gli lnchi dgli stabilimnti di cui al paragrafo 1. CAPO III MANUALI DI CORRETTA PRASSI Articolo 20 Elaborazion, diffusion uso di manuali 1. La Commission incoraggia l laborazion di manuali comunitari di corrtta prassi pr il sttor di mangimi pr l applicazion di principi HACCP a norma dll articolo 22. Ov ncssario, gli Stati mmbri incoraggiano l laborazion di manuali nazionali a norma dll articolo 21. 2. La divulgazion l uso di manuali nazionali di qulli comunitari sono incoraggiati dall autorità comptnti. 3. Tuttavia, gli opratori dl sttor di mangimi possono usar tali manuali su bas volontaria. Articolo 21 Manuali nazionali 1. I manuali nazionali di corrtta prassi, una volta laborati, sono sviluppati diffusi dal sttor di mangimi: a) in consultazion con rapprsntanti di soggtti i cui intrssi possono ssr toccati in modo sostanzial, quali autorità comptnti gruppi di utilizzatori; b) tnndo conto di prtinnti codici di corrtta prassi dl Codx Alimntarius, c) s riguardano la produzion primaria di mangimi, tnndo conto di rquisiti stabiliti nll allgato I. 2. Gli Stati mmbri valutano i manuali nazionali al fin di garantir ch: a) sono stati laborati a norma dl paragrafo 1; b) il loro contnuto risulta funzional pr i sttori cui sono dstinati; c) costituiscono uno strumnto atto a favorir l ossrvanza dgli articoli 4, 5 6 ni sttori /o pr i mangimi intrssati. 3. Gli Stati mmbri trasmttono alla Commission i manuali nazionali. 4. La Commission cra mantin un sistma di rgistrazion di tali manuali lo mtt a disposizion dgli Stati mmbri. Articolo 22 Manuali comunitari 1. Prima ch siano laborati manuali comunitari di corrtta prassi oprativa pr l igin o pr l applicazion di principi HACCP, la Commission consulta il comitato di cui all articolo 31, paragrafo 1. L obittivo di tal consultazion é di saminar l utilità di tali manuali, la loro portata gli argomnti da trattar. 2. Quando vngono approntati manuali comunitari la Commission garantisc ch siano laborati diffusi: a) da o in consultazion con idoni rapprsntanti di sttori uropi di mangimi di altr parti intrssat, quali gruppi di consumatori; b) in collaborazion con i soggtti i cui intrssi possono ssr toccati in modo sostanzial, comprs l autorità comptnti. 3. I manuali comunitari sono laborati diffusi tnndo conto: a) di prtinnti codici di corrtta prassi dl Codx Alimntarius, b) s riguardano la produzion primaria di mangimi, di rquisiti stabiliti nll allgato I. 4. Il comitato di cui all articolo 31, paragrafo 1, valuta i progtti di manuali comunitari al fin di garantir ch: a) siano stati laborati a norma di paragrafi 2 3; b) il loro contnuto risulti funzional pr i sttori cui sono dstinati in tutta la Comunità; c) costituiscano uno strumnto atto a favorir l ossrvanza dgli articoli 4, 5 6 ni sttori /o pr i mangimi intrssati. 5. La Commission invita priodicamnt il comitato di cui all articolo 31, paragrafo 1, a risaminar i manuali comunitari laborati a norma dl prsnt articolo, in cooprazion con gli organismi citati nl paragrafo 2 dl prsnt Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

REG 183_05 CE Pag: 9 articolo. Scopo di tal risam è garantir ch i manuali rimangano praticabili tnr conto dgli sviluppi tcnologici scintifici. 6. I titoli i rifrimnti di manuali comunitari approntati a norma dl prsnt articolo sono pubblicati nlla Gazztta ufficial dll union uropa (sri C). CAPO IV IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Articolo 23 Importazioni 1. Gli opratori dl sttor di mangimi ch importano mangimi da pasi trzi assicurano ch vngano ffttuat importazioni soltanto all sgunti condizioni: a) il pas trzo di invio figura in un lnco, rdatto ai snsi dll articolo 48 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, di pasi trzi dai quali sono autorizzat l importazioni di mangimi; b) lo stabilimnto di invio figura in un lnco, rdatto tnuto aggiornato dal pas trzo ai snsi dll articolo 48 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, di stabilimnti da cui sono autorizzat l importazioni di mangimi; c) il mangim è stato prodotto dallo stabilimnto di invio o da un altro stabilimnto figurant nll lnco di cui alla lttra b) o nlla Comunità; d) il mangim soddisfa: i) i rquisiti stabiliti nl prsnt rgolamnto in qualsiasi altro strumnto normativo comunitario ch fissi rgol pr i mangimi, o ii) l condizioni ch la Comunità riconosc com almno quivalnti a ciò, o iii) s sist un accordo spcifico tra la Comunità il pas di sportazion, i rquisiti in sso contnuti. 2. Un modllo di crtificato di importazion può ssr adottato scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Articolo 24 Provvdimnti provvisori In droga all articolo 33 in attsa dlla rdazion dgli lnchi di cui all articolo 23, paragrafo 1, lttr a) b), l importazioni continuano ad ssr autorizzat all condizioni prvist dall articolo 6 dlla dirttiva 98/51/CE. Articolo 25 Esportazioni I mangimi, comprsi i mangimi pr animali non dstinati alla produzion di alimnti, prodotti nlla Comunità dstinati a ssr immssi sul mrcato di pasi trzi, dvono soddisfar l disposizioni di cui all articolo 12 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 Misur di attuazion Possono ssr dfinit misur di attuazion scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Articolo 27 Modifica dgli allgati I, II, III Gli allgati I, II III possono ssr modificati scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2, pr tnr conto: a) dll laborazion di codici di corrtta prassi; b) dll sprinza tratta dall attuazion di sistmi basati sui principi HACCP in virtù dll articolo 6; c) dgli sviluppi tcnologici; d) di parri scintifici, in particolar di nuov valutazioni dl rischio; ) dlla dfinizion di obittivi in matria di sicurzza di mangimi; f) dlla fissazion di rquisiti riguardanti oprazioni spcifich. Articolo 28 Drogh agli allgati I, II III Pr motivi particolari, possono ssr concss drogh agli allgati I, II III scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2, a patto ch tali drogh non prgiudichino il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Articolo 29 Sistma di allarm rapido Qualora i mangimi, comprsi i mangimi pr animali non dstinati alla produzion di alimnti, prsntino gravi rischi pr la salut umana o pr la salut dgli animali o pr l ambint, si applica mutatis mutandis l articolo 50 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. Articolo 30 Sanzioni Gli Stati mmbri stabiliscono l norm sull sanzioni applicabili in caso di violazion dl prsnt rgolamnto adottano l misur ncssari pr assicurar la loro attuazion. L sanzioni prvist dvono ssr ffttiv, proporzionat dissuasiv. Gli Stati mmbri notificano tali disposizioni alla Commission ntro 8 fbbraio 2007 l notificano immdiatamnt qualsiasi succssiva modifica ad ss apportata. Articolo 31 Procdura dl comitato 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 (in sguito dnominato «il comitato»). 2. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE è fissato a tr msi.

Pag: 10 REG 183_05 CE 3. Il comitato adotta il proprio rgolamnto intrno. Articolo 32 Consultazion dll autorità uropa pr la sicurzza alimntar La Commission consulta l autorità uropa pr la sicurzza alimntar su qualsiasi qustion rintrant nll ambito di applicazion dl prsnt rgolamnto ch possa avr un impatto significativo sulla salut pubblica, in particolar, prima di proporr critri o obittivi a norma dll articolo 5, paragrafo 3 Articolo 33 Abrogazion L sgunti dirttiv sono abrogat, fatti salvi gli obblighi dgli Stati mmbri concrnnti i trmini di rcpimnto, con fftto dal 1º gnnaio 2006: a) dirttiva 95/69/CE; b) dirttiva 98/51/CE. Articolo 34 Entrata in vigor Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il giorno dlla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa. Esso si applica a dcorrr dal 1º gnnaio 2006. Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. Fatto a Strasburgo, addì 12 gnnaio 2005. Pr il Parlamnto uropo Il prsidnt J. P. BORRELL FONTELLES Pr il Consiglio Il prsidnt N. SCHMIT ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA PARTE A Rquisiti pr l imprs nl sttor di mangimi al livllo dlla produzion primaria di mangimi di cui all articolo 5, paragrafo 1 I. Disposizioni in matria di igin 1. Gli opratori dl sttor di mangimi rsponsabili dlla produzion primaria di mangimi assicurano ch l oprazioni siano gstit condott in modo tal da prvnir, liminar o ridurr al minimo i pricoli in grado di compromttr la sicurzza di mangimi. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi assicurano, ni limiti dl possibil, ch i prodotti primari fabbricati, prparati, puliti, confzionati, immagazzinati trasportati sotto la loro rsponsabilità siano prottti da contaminazioni dtrioramnti. 3. Gli opratori dl sttor di mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai punti 1 2 attnndosi ad appropriat disposizioni lgislativ comunitari nazionali rlativ al controllo dgli lmnti di pricolo, tra cui: i) misur di controllo dll contaminazioni pricolos quali qull drivanti dall aria, dal trrno, dall acqua, dai frtilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti vtrinari dalla manipolazion d liminazion di rifiuti ii) misur corrlat alla salut dll piant, alla salut dgli animali all ambint ch hanno implicazioni pr la sicurzza di mangimi, comprsi programmi pr il monitoraggio il controllo dll zoonosi dgli agnti zoonotici. 4. S dl caso, gli opratori dl sttor di mangimi adottano misur appropriat, in particolar: a) pr mantnr puliti, ov ncssario dopo la pulitura, disinfttar in modo appropriato i locali, l attrzzatur, i contnitori, l cass i vicoli usati pr la produzion, la prparazion, il vaglio, il confzionamnto, lo stoccaggio il trasporto di mangimi; b) pr assicurar, ov ncssario, condizioni iginich di produzion, trasporto stoccaggio di mangimi la loro iginicità; c) pr l uso di acqua pulita ov ncssario al fin di prvnir contaminazioni pricolos; d) pr prvnir, ni limiti dl possibil, ch animali parassiti causino contaminazioni pricolos; ) pr immagazzinar manipolar i rifiuti l sostanz pricolos sparatamnt in modo sicuro in modo da prvnir contaminazioni pricolos; f) pr assicurar ch i matriali di imballaggio non siano font di contaminazion pricolosa di mangimi; g) pr tnr conto di risultati di tutt l analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da prodotti primari o altri campioni prtinnti pr la sicurzza di mangimi. II. Tnuta di rgistri 1. Gli opratori dl sttor di mangimi consrvano rgistrazioni dll misur post in atto pr controllar gli lmnti di pricolo in modo appropriato pr un priodo appropriato commisuratamnt alla natura alla grandzza dll imprsa nl sttor di mangimi. Gli opratori dl sttor di mangimi mttono a disposizion dll autorità comptnt l informazioni prtinnti contnut in tali rgistri. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi dvono in particolar tnr rgistrazioni di: a) ogni uso di prodotti fitosanitari di biocidi; b) l uso di smnti gnticamnt modificat; c) ogni insorgnza di parassiti o malatti in grado di prgiudicar la sicurzza di prodotti primari; d) i risultati di tutt l analisi ffttuat su campioni prlvati da prodotti primari o altri campioni prlvati a fini diagnostici avnti importanza pr la sicurzza di mangimi; Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

REG 183_05 CE Pag: 11 ) la font la quantità di ogni mangim in ntrata nonché la dstinazion la quantità di ogni mangim in uscita. 3. Altr prson com vtrinari, agronomi tcnici dll azind agricol possono assistr gli opratori dl sttor di mangimi nlla tnuta dll rgistrazioni prtinnti all attività ch ssi spltano nll azinda agricola. PARTE B Raccomandazioni pr manuali di corrtta prassi 1. Qualora vngano laborati manuali nazionali comunitari di cui al capo III dl prsnt rgolamnto, ssi contngono orintamnti in matria di buon pratich pr il controllo di pricoli nlla produzion primaria di mangimi. 2. I manuali di corrtta prassi contngono informazioni appropriat sugli vntuali pricoli ch possono insorgr nlla produzion primaria di mangimi sull azioni att a controllar tali pricoli, comprs l prtinnti misur stabilit nlla lgislazion comunitaria nazional o ni programmi comunitari nazionali quali: a) controllo dlla contaminazion sotto forma ad smpio di microtossin, mtalli psanti, matrial radioattivo; b) uso di acqua, rsidui organici frtilizzanti; c) uso corrtto appropriato di prodotti fitosanitari biocidi la loro rintracciabilità; d) l uso corrtto appropriato di mdicinali vtrinari di additivi di mangimi la loro rintracciabilità; ) la prparazion, l immagazzinamnto la rintracciabilità dll matri prim di mangimi; f) l adguata liminazion dgli animali morti, di rifiuti dgli scarti; g) misur di protzion pr prvnir l introduzion di malatti contagios trasmissibili agli animali pr il tramit di mangimi gli obblighi di notifica all autorità comptnt; h) procdur, pratich mtodi pr assicurar ch il mangim sia prodotto, prparato, confzionato, immagazzinato trasportato in condizioni iginich appropriat, comprsi un fficac pulitura controllo di parassiti; i) dttagli lgati alla tnuta di rgistri. ALLEGATO II REQUISITI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DEI MANGIMI DIVERSE DA QUELLE AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMI DI CUI ALL ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 IMPIANTI E ATTREZZATURA 1. Gli impianti pr la trasformazion lo stoccaggio di mangimi, l attrzzatur, i contnitori, l cass, i vicoli l loro immdiat vicinanz vanno tnuti puliti si dvono attuar fficaci programmi di controllo di parassiti. 2. La conczion, la progttazion, la costruzion l dimnsioni dgli impianti dll attrzzatur dvono: a) consntir un adguata pulizia /o disinfzion; b) ssr tali da ridurr al minimo il rischio di rror nonché da vitar la contaminazion, la contaminazion incrociata in gnral tutti gli fftti ch possono prgiudicar la sicurzza la qualità di prodotti. L macchin ch vngono in contatto con i mangimi dvono ssr asciugat ogni volta ch siano stat sottopost a una pulitura a umido. 3. Gli impianti l attrzzatur dstinati a oprazioni di misclazion /o produzion dvono formar oggtto di una vrifica adguata priodica conformmnt all procdur scritt stabilit dal fabbricant pr i prodotti. a) Tutt l bilanc gli strumnti di misurazion usati nlla produzion di mangimi dvono ssr appropriati pr la gamma di psi o volumi da misurarsi dvono ssr sottoposti rgolarmnt a vrifich dlla loro accuratzza; b) tutti i misclatori usati nlla produzion di mangimi dvono ssr appropriati pr la gamma di psi volumi da misclarsi dvono ssr in grado di produrr opportun miscl omogn diluizioni omogn. Gli opratori dimostrano l fficacia di misclatori pr quanto concrn l omognità. 4. I locali dvono ssr dotati di un adguata illuminazion natural /o artificial. 5. Gli impianti di scarico dvono ssr adatti allo scopo; dvono ssr concpiti costruiti pr vitar il rischio di contaminazion di mangimi. 6. L acqua usata nlla produzion di mangimi dv ssr di qualità adatta pr gli animali; l conduttur dll acqua dvono ssr inrti. 7. L acqu lurid, l acqu rflu l acqua piovana dvono ssr smaltit in modo tal da assicurar ch l attrzzatur la sicurzza qualità di mangimi non n risntano. Si dv assicurar il controllo dgli scarti dll polvri pr prvnir invasioni di parassiti. 8. L finstr l altr aprtur dvono ssr prdispost, ov ncssario, contro i parassiti. L port dvono avr una buona tnuta, una volta chius, prdispost contro i parassiti. 9. S ncssario, i soffitti l struttur sosps dvono ssr concpiti, costruiti rifiniti in modo tal da prvnir l accumulo di sporco da ridurr la condnsazion, la crscita di muff indsidrabili la disprsion di particll ch possano prgiudicar la sicurzza la qualità di mangimi. PERSONALE L imprs nl sttor di mangimi dvono disporr di prsonal numricamnt sufficint in

Pag: 12 REG 183_05 CE posssso dll comptnz dll qualifich prscritt pr la fabbricazion di prodotti in qustion. Ess dvono prdisporr, pr mttrlo a disposizion dll comptnti autorità incaricat dl controllo, un organigramma in cui siano dfinit l qualifich (ad smpio, diplomi, sprinz profssionali) l rsponsabilità dl prsonal di inquadramnto. Tutto il prsonal dv ssr informato chiaramnt pr iscritto di suoi compiti, dll su rsponsabilità comptnz, spcialmnt in caso di modifica, in modo da ottnr la qualità ricrcata di prodotti in qustion. PRODUZIONE 1. Dv ssr dsignata una prsona qualificata rsponsabil dlla produzion. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi dvono assicurar ch l divrs fasi dlla produzion siano svolt scondo procdur istruzioni scritt prstabilit volt a dfinir, convalidar assicurar la padronanza di punti critici nl procsso di fabbricazioni. 3. Vanno adottat misur tcnich o organizzativ pr vitar o ridurr al minimo, a sconda dll ncssità, l contaminazioni incrociat gli rrori. Dvono ssr disponibili mzzi sufficinti idoni pr ffttuar i controlli durant la fabbricazion. 4. La prsnza di mangimi proibiti, di sostanz indsidrabili di altri contaminanti in rlazion alla salut umana o alla salut dgli animali va vrificata dvono ssr post in atto appropriat stratgi di controllo pr ridurr al minimo il rischio. 5. I rsidui i matriali non adatti com mangimi vanno isolati idntificati. I matriali di tal gnr contnnti livlli pricolosi di farmaci vtrinari, contaminanti o altri lmnti di pricolo sono smaltiti in modo appropriato non vngono usati qual mangim. 6. Gli opratori dl sttor di mangimi adottano l misur adguat pr garantir l fficac rintracciamnto di prodotti. CONTROLLO DI QUALITÀ 1. S dl caso, dv ssr dsignata una prsona qualificata rsponsabil dl controllo di qualità. 2. L imprs nl sttor di mangimi dvono, qual part dl loro sistma di controllo, avr accsso a un laboratorio dotato di prsonal attrzzatur adguati. 3. Dv ssr prdisposto pr iscritto d attuato un piano rlativo al controllo di qualità ch prvda, in particolar, il controllo di punti critici dl procsso di fabbricazion, i procdimnti l frqunz di campionamnto, i mtodi di analisi la loro frqunza, il risptto dll spcifich - la dstinazion in caso di non conformità - dall matri prim ai prodotti finali. 4. Pr garantir la rintracciabilità, il produttor dv provvdr a una documntazion sull matri prim utilizzat nl prodotto final. Tal documntazion dv ssr tnuta a disposizion dll autorità comptnt, almno pr un priodo commisurato all uso pr il qual i prodotti sono immssi sul mrcato. Inoltr, campioni dgli ingrdinti di ciascuna partita di prodotto fabbricato immsso sul mrcato o di ciascuna porzion spcifica di produzion (in caso di produzion continua) vanno prlvati in quantità sufficint scondo una procdura prdtrminata dal fabbricant sono consrvati pr assicurar la rintracciabilità (su bas rgolar in caso di fabbricazion sclusivamnt pr sopprir al fabbisogno proprio dl produttor). I campioni sono sigillati d tichttati pr agvolarn l idntificazion; ssi dvono ssr consrvati in condizioni tali da scludr un cambiamnto anomalo nlla composizion dl campion o una sua adultrazion. I campioni dvono ssr tnuti a disposizion dll autorità comptnti almno pr un priodo appropriato a sconda dll uso pr il qual i mangimi sono immssi sul mrcato. Nl caso di mangimi pr animali non dstinati alla produzion alimntar, il fabbricant dl mangim dv consrvar soltanto campioni dl prodotto finito. STOCCAGGIO E TRASPORTO 1. I mangimi trasformati sono tnuti sparati dai componnti di mangimi non trasformati dagli additivi pr vitar una contaminazion incrociata dl mangim trasformato; si dvono usar adguati matriali di imballaggio. 2. I mangimi vanno consrvati trasportati in appositi contnitori. Essi sono immagazzinati in posti all uopo dsignati, adattati mantnuti in ordin pr assicurar buon condizioni di stoccaggio solo l prson autorizzat dagli opratori dl sttor di mangimi vi hanno accsso. 3. I mangimi sono immagazzinati trasportati in modo tal da ssr facilmnt idntificabili pr vitar confusioni o contaminazioni incrociat prvnirn il dtrioramnto. 4. I contnitori l attrzzatur usat pr il trasporto, lo stoccaggio, la movimntazion, la manipolazion la psatura di mangimi sono tnuti puliti. Vngono introdotti programmi di pulitura si riducono al minimo l tracc di dtrgnti disinfttanti. 5. Si dvono ridurr al minimo tnr sotto controllo gli scarti pr contnr l invasion di parassiti. 6. S dl caso l tmpratur dvono ssr mantnut quanto più bass possibil pr vitar la condnsa il dtrioramnto. TENUTA DEI REGISTRI 1. Tutti gli opratori dl sttor di mangimi, comprsi coloro ch fungono sclusivamnt da intrmdiari commrciali snza mai dtnr il prodotto ni loro locali, riportano in un rgistro i Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-