Linee guida in materia di diritto di reprografia di testi presenti nelle biblioteche universitarie



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Linee guida in materia di diritto di reprografia di testi presenti nelle biblioteche universitarie > Oggetto della tutela della legge sul diritto d autore Oggetto della tutela della legge n. 633 del 1941 sono le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro, alla fotografia e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Per essere ritenuta opera d arte l opera deve possedere una qualche forma espressiva e deve avere carattere creativo (Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modifiche e integrazioni, art. 1). > Nozione di reprografia Per reprografia si intende la riproduzione su carta di un opera, anch essa cartacea, effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. > La normativa di riferimento Testo base è la Legge 633/1941 (nota come Legge d Autore), ed in particolare gli articoli 68 e 181 ter. Gli articoli richiamati consentono, con precise limitazioni, la riproduzione per uso personale di opere dell ingegno effettuata mediante fotocopie, xerocopia o sistema analogo. Le suddette riproduzioni sono consentite esclusivamente per uso personale e nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità; costituiscono eccezione le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche che siano fuori dei cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato, per le quali non si applica il limite sopra indicato. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 e 181 ter della Legge d Autore è previsto che le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all interno delle stesse per uso personale, con i mezzi e nei limiti sopra indicati, possano essere effettuate dietro corresponsione di un compenso in forma forfetaria, la cui riscossione è demandata alla SIAE. Al fine di fissare la misura e le modalità di corresponsione di detto compenso forfetario, è prevista la stipula di accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate. A questo proposito, nell interesse e in rappresentanza delle università italiane, l accordo è stato stipulato con la CRUI. 1

> La particolare disciplina per le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche universitarie Così come previsto dalla legge, in data 19 luglio 2007 tra SIAE, Autori ed Editori e CRUI, è stato sottoscritto un accordo che riguarda e comprende tutte le riproduzioni delle opere dell ingegno pubblicate per le stampe (e soggette al pagamento del corrispettivo di cui al citato articolo 181 ter) esistenti nelle biblioteche universitarie, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate nelle sedi universitarie per uso personale e nei limiti di legge. Il corrispettivo che le biblioteche universitarie sono tenute a corrispondere alla SIAE è stato fissato forfetariamente in rapporto al numero degli studenti iscritti ed è indipendente dal numero delle fotocopie effettuate, dall analisi del tipo di opere (in commercio o fuori commercio, soggette o meno a tutela, rare, dispense, ecc), o da chi siano effettuate. Ci si riferisce dunque a qualunque fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche universitarie, da chiunque effettuata, anche in attuazione di eventuali contratti di servizio, all interno delle sedi universitarie. Le fotocopie di opere soggette a tutela non possedute dalle biblioteche universitarie rientrano nella disciplina degli accordi dei centri o punti di riproduzione. L accordo ha dunque completamente superato qualsiasi eventuale contestazione circa l ambito di applicazione della previsione di riconoscimento del corrispettivo. > A chi si applicano la disciplina e l accordo di cui sopra La legge prevede che le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti (15%) con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto (autori ed editori). È previsto poi che i compensi per le riproduzioni siano riscossi e ripartiti dalla SIAE e che la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi siano determinate sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. In mancanza di detti accordi sono determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 68 e 181 ter della legge 633/1941). Le presenti Linee guida si basano su quanto previsto dalla normativa in materia di diritto d autore e dall accordo definito tra SIAE e CRUI in data 19 luglio 2007. La ratio delle norme riferite alle biblioteche pubbliche, proprio in ragione della loro natura, è quella di non prevedere accordi separati e di rimettersi invece ad accordi generali per categorie: tanto è vero che, in difetto di detto accordo, è previsto l intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non viene, peraltro, intaccata l autonomia universitaria. Infatti, pur in presenza di un accordo generale per tutto il settore universitario (come nel nostro caso), le singole università non sono obbligate ad aderirvi ed hanno una duplice scelta: 2

1. aderire all accordo ed effettuare, direttamente o tramite terzi, il servizio, alle condizioni previste; 2. decidere di non aderire e, non essendo prevista la possibilità di accordi individuali separati, non effettuare o non fare effettuare il servizio di reprografia. In questo secondo caso le università che decidono di non effettuare il servizio dovranno, direttamente o tramite la CRUI, notificare la loro scelta alla SIAE e saranno esentate dalla corresponsione del compenso. In conclusione, la normativa deve essere applicata, come è ovvio, da tutti gli atenei; non così l accordo. Tuttavia, se non si intende applicare l accordo, non si può fare servizio di reprografia all interno dell università. I principi sono dunque tre: 1. per la reprografia va corrisposto un compenso, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge (vale per tutti); 2. per le biblioteche pubbliche, tra le quali quelle universitarie, il compenso deve essere determinato in forma forfetaria sulla base di un accordo concordato tra le categorie interessate e la SIAE; 3. per le biblioteche pubbliche, che non effettuino il servizio di reprografia, non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Si ricorda che il compenso per diritto d autore, quando dovuto, deve essere corrisposto direttamente dall università alla SIAE. > II principio del limite degli introiti riscossi per il servizio La legge prevede anche che il compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto (autori e editori) è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono (cfr. art. 68, c. 5 della legge 633/1941). La ratio di quanto disposto dalla legge risulta con evidenza quella di far sì che le biblioteche gestiscano con oculatezza il servizio di reprografia eventualmente offerto nel rispetto del diritto degli autori ed editori a percepire il compenso ad essi dovuto senza, tuttavia, gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato o degli enti dai quali esse dipendono, nel nostro caso le università. Il combinato disposto delle norme richiamate e dei principi enunciati induce a ritenere che le politiche delle università in materia di reprografia, pur nella autonomia universitaria, debbano essere improntate ad un principio di economicità del servizio; esse in pratica non possono e non debbono atteggiarsi in modo tale da vanificare il principio del riconoscimento del diritto d autore. In altri termini, il servizio di reprografia deve essere organizzato in modo tale da garantire il pagamento dei compensi dovuti per diritto d autore: il limite del riscosso non può e non deve comportare che si tenda all azzeramento del compenso dovuto, a spese degli aventi diritto. 3

> Cosa è lecito fotocopiare Coerentemente con la tutela del diritto d autore, è lecito fotocopiare, con le limitazioni di seguito indicate, ed in particolare per esclusivo uso personale e con il limite del 15%, solamente libri e fascicoli di periodici e riviste prodotti in formato cartaceo, senza distinzione tra testi in lingua italiana, straniera o testi tradotti. > Cosa non è lecito fotocopiare Non è, invece, lecito fotocopiare altre tipologie di opere cartacee, come ad esempio carte geografiche che non siano incluse in libri e riviste, spartiti e partiture musicali, copertine di cd/dvd, ecc. > Dove è lecito fotocopiare Non c è nessuna limitazione ed è di conseguenza lecito fotocopiare ovunque. Per le fotocopie fatte nelle biblioteche universitarie è previsto, come detto, il versamento del compenso dovuto in forma forfetaria alla SIAE, determinato sulla base del numero degli studenti iscritti. > Uso personale delle fotocopie Con il termine uso personale si intende la riproduzione effettuata per propri scopi di lettura, studio, consultazione, lavoro, ma non per uso commerciale o di lucro diretto/indiretto o per trarre ulteriori copie da distribuire ad altri, anche se gratuitamente. È, infatti, sempre e comunque esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all autore/editore. > Limiti quantitativi delle fotocopie A norma di legge il limite massimo fotocopiabile di un libro o di un fascicolo di rivista è il 15%, escluse le pagine di pubblicità (ma incluse tutte le altre: copertina, pagine preliminari, prefazioni, indici, sommari, ecc.). La regola vale anche per i libri di proprietà di un privato: libri e riviste possono essere fotocopiati solo nel limite del 15% delle pagine diverse dalla pubblicità, fermo restando che l uso di tali fotocopie dovrà essere personale. 4

II principio è assoluto e non è quindi lecita la riproduzione integrale di una pubblicazione ottenuta assemblando in momenti successivi parti di essa pur se inferiori al 15%. > Eccezioni Sono previste tre eccezioni alla regola generale che limita la legittimità di fotocopiare solo nel limite del 15% del libro o della rivista: 1. Opere di pubblico dominio Sono escluse dal pagamento dei diritti d autore le riproduzioni di opere in pubblico dominio. Sono opere in pubblico dominio quelle per le quali sono decorsi 70 anni dalla morte dell autore, traduttore, curatore, ecc. e, pertanto, sono entrate a far parte dell eredità culturale pubblica. Per le traduzioni dalla lingua originale i 70 anni si computano dalla data della morte del traduttore; ugualmente, nel caso di nuove edizioni di opere di pubblico dominio cui sia aggiunto un apparato critico. Ne consegue che, trascorsi 70 dalla morte dell ultimo degli aventi diritto sull opera, quest ultima diventa di pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente ed anche integralmente; chiunque può utilizzarla senza particolari restrizioni, salvo il diritto morale alla paternità e all integrità dell opera che non viene mai meno in capo agli eredi. 2. Libri rari e fuori commercio Sono escluse dal rispetto del limite del 15% le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche che siano rare, fuori dai cataloghi editoriali e di difficile reperibilità sul mercato. In particolare, affinché un opera rara e fuori commercio possa essere fotocopiata integralmente, è inderogabilmente necessario che faccia parte del patrimonio di una biblioteca, che la fotocopia sia fatta all interno della biblioteca stessa e che sia fatta per uso personale. È considerata opera rara quella che, nonostante lo svolgimento di ricerche approfondite, sia estremamente difficile da reperire sul mercato, secondo la prudente valutazione della biblioteca interessata. È considerata opera fuori dei cataloghi editoriali quella che, dopo una approfondita ricerca, non risulti presente nei cataloghi editoriali dell editore dell opera stessa e che non sia presente nemmeno in altri cataloghi editoriali e/o nei cataloghi dei libri in commercio. 3. Fotocopie effettuate per i servizi delle biblioteche 5

È libera la fotocopiatura di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico (normalmente tutte quelle universitarie così come quelle scolastiche, dei musei pubblici o degli archivi pubblici), che la biblioteca effettua per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico/commerciale diretto o indiretto. Per essere legittima la fotocopia integrale di un opera posseduta da una biblioteca pubblica deve essere realizzata presso la medesima biblioteca che possiede quell opera (e non anche ottenuta ad esempio a seguito di prestito interbibliotecario). > Obblighi e incombenze a carico degli atenei 1. Versare annualmente il compenso dovuto per diritto d autore alla SIAE, alle scadenze e con le modalità previste nell accordo. Tale impegno va rispettato sia nel caso in cui il servizio di reprografia è reso direttamente dall ateneo, sia nel caso in cui è fornito da terzi sulla base di un contratto di servizio con l ateneo. 2. In caso di non adesione all accordo, non erogare e/o sospendere il servizio di reprografia, dandone immediata comunicazione alla SIAE. 3. Organizzare il servizio di reprografia in modo tale da garantire la corresponsione del compenso dovuto per diritto d autore. 4. Fornire apposita ed opportuna informativa su quanto previsto dalla normativa in materia di diritto d autore e di reprografia (fonti legislative/accordo SIAE e CRUI) a: preposti alle biblioteche universitarie, funzionari e dipendenti dell ateneo, professori, studenti, fornitori di servizi, qualsiasi altro terzo potenzialmente interessato. 5. Nel caso di contratti di servizio, richiamare nei contratti stessi i limiti ed i vincoli di legge, e impegnare gli affidatari al loro rispetto, controllando, per quanto di propria competenza, che vengano approntate misure idonee ad assicurare tale rispetto. > Obblighi degli studenti 1. Fotocopiare esclusivamente nei limiti di legge e per uso personale. 2. Informarsi e mantenersi aggiornati circa le previsioni di legge. > Sintesi di cosa è lecito fare 1. Fotocopiare libri e riviste esclusivamente per uso personale e nel limite del 15% (fatte salve le eccezioni per i libri fuori commercio e di pubblico dominio). 6

2. Fotocopiare per uso personale anche oltre il 15%, fino alla fotocopia integrale, esclusivamente nei casi previsti dalla legge (libri e riviste di pubblico dominio, libri e riviste esistenti nelle biblioteche rari e fuori commercio). 3. Fotocopiare liberamente testi non coperti da tutela (appunti e trascrizioni di lezioni e/o dei professori anche in forma di dispensa ma mai editi, ecc). 4. Per le università, affidare a terzi il servizio di reprografia avendo cura di utilizzare contratti/capitolati che impegnino gli affidatari al rispetto delle norme di legge e controllando, per quanto di propria competenza, che vengano approntate idonee misure affinché tale rispetto sia assicurato. 5. Effettuare, all interno delle biblioteche, fotocopie di testi in esse presenti esclusivamente per i propri servizi e senza alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto. > Sintesi esemplificativa di cosa non è lecito fare 1. Fotocopiare testi per fini commerciali e comunque per fini non personali. 2. Fotocopiare testi oltre i limiti di legge, intesa tale limitazione complessivamente e dunque anche in momenti separati. 3. Fornire/mettere a disposizione degli studenti (a pagamento o meno) nelle segreterie, nei dipartimenti, nelle bacheche, ovunque, testi fotocopiati da opere oggetto di tutela. 7