DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE



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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE redatto in duplice originale, recante patti e condizioni per le prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, articoli 91 e 92 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale della nuova scala di sicurezza esterna e certificazione di idoneità statica del complesso ai sensi dell articolo 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., relativamente ai lavori di: ISTITUTO PROFESSIONALE PER L INDUSTRIA E L ARTIGIANATO F. GARELLI DI MONDOVI - ADEGUAMENTO NORMATIVO 2 LOTTO. CUP I96E11000370005 - CIG: ZF10653A09 Art. 1. (Oggetto dell incarico) 1. Il signor Carlo Aprile (codice fiscale PRL CRL 76H09 H727T, partita I.V.A. 02975420049), iscritto all Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1463 libero professionista, con studio in Saluzzo (CN) Corso Mazzini n.34 - che elegge quale domicilio ai fini del presente incarico - si impegna ad assumere l incarico, affidato dalla Provincia di Cuneo, relativo al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ai sensi dell art. 91 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell art. 92 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, alla progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale della nuova scala di sicurezza esterna e certificazione di idoneità statica del complesso relativamente ai lavori indicati in epigrafe. 2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 ed in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione (NTC 2008). 3. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dai professionisti responsabili degli stessi. Art. 2. (Obblighi legali) 1. Il tecnico incaricato è obbligato all osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all oggetto dell incarico. 2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. Art. 3. (Descrizione delle prestazioni) L'incarico comprende le prestazioni inerenti la fase di progettazione di cui all art. 91 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 ed il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere nella fase di esecuzione di cui all art. 92 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, compreso l adeguamento della documentazione. Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione: 1

> Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art. 100 c. 1 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008,. secondo quanto indicato e richiesto nell allegato XV per quanto riguarda i contenuti essenziali del PSC: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1)all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4; 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4 allegato XV; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 Allegato XV; f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Il piano di sicurezza deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso. > Predisposizione di un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001 n.380. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell ambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dell invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate. 2

Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui alla lettera l), nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d asta soggetti a ribasso o ad offerta. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto alla lettera i), il tempo utile per l esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale d appalto. Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l esecuzione: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. È inoltre compreso nell incarico l emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell impresa di cui all art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ove causate tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza. Qualora l eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, si seguono le norme del codice civile applicabili in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti. Nella redazione del piano e nell individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare tutte le vigenti prescrizioni regolamentari in materia di lavori pubblici e sicurezza cantieri. Descrizione delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale della nuova scala di sicurezza esterna: a) redazione del progetto strutturale esecutivo delle opere in calcestruzzo armato ed acciaio; b) gli elaborati dovranno essere redatti in osservanza alle attuali vigenti disposizioni, inclusa la normativa sismica in vigore alla data di redazione del progetto esecutivo; la stazione appaltante fornirà la relazione geologica. In particolare per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA da redigersi in conformità dell articolo 93 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 comprendente i seguenti elaborati: 1) Elaborati grafici del Progetto esecutivo art. 36 del D.P.R. n. 207/2010; 2) Calcoli esecutivi delle strutture ed impianti art. 37 del D.P.R.. n. 207/2010; 3

3) Cronoprogramma art. 40 del D.P.R.. n. 207/2010; 4) Elenco prezzi unitari art. 41 del D.P.R.. n. 207/2010; 5) Computo metrico estimativo e quadro economico art. 42 del D.P.R.. n. 207/2010. In particolare la DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IN PROGETTO comprende le seguenti prestazioni da svolgersi in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010: 1.1. Direzione dei lavori ivi compresa la trattazione delle riserve dell impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. 1.2 Assistenza ai lavori in corso d opera 1.3. Accertamento della regolare esecuzione 1.4. Misura e contabilità dei lavori 1.5. Liquidazione 1.6. Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Descrizione delle prestazioni relative alla certificazione di idoneità statica: 1) ricerca ed analisi della documentazione progettuale esistente (rilievi, precedenti interventi e perizie) sul complesso; 2) assistenza a eventuali sondaggi, ispezioni, all eventuale esecuzione di prove di carico volte a determinare le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali e successiva interpretazione dei risultati; 3) redazione di una relazione statica sulle condizioni dell edificio in base alle risultanze dei sopralluoghi, degli eventuali sondaggi e prove; 4) stesura della dichiarazione di idoneità statica delle strutture portanti dell edificio, sostitutiva del certificato di collaudo statico; 5) certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti dell edificio; 6) eventuali indicazioni, nel caso di non idoneità delle strutture, degli interventi di adeguamento alla vigente normativa. Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico) 1 Il tecnico rinuncia sin d ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell incarico per qualsiasi motivo. 2. L Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all inizio dell incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire. 3. Il tecnico incaricato si impegna a: a) produrre n. 3 copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie dello stesso e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.); b) a produrre un esemplare su supporto lucido eliocopiabile di ogni elaborato tecnico per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo.dxf o.dwg. 4. Ferma restando la proprietà intellettuale dell elaborato, a favore del tecnico incaricato, l Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dello stesso. Le eventuali prestazioni aggiuntive sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo dell esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali) 1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto. 2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi 4

responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato. 3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento. Art. 6. (Durata dell incarico) 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell incarico ad eseguire la prestazione. 2. I termini per l espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell Amministrazione affidante, come segue: - le prestazioni di cui all art. 3 del presente disciplinare relative alla progettazione strutturale esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovranno essere effettuate in giorni solari 30 (trenta) consecutivi dalla data di conferimento dell incarico; - le prestazioni di cui all art. 3 del presente disciplinare relative alla direzione lavori strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e certificazione statica del complesso decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell incarico ad eseguire la prestazione, sino all emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. Art. 7. (Penali) 1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all 1 per mille dell importo dei compensi stabiliti con il presente disciplinare, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all articolo 6; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall Amministrazione. 2. Le penali non possono superare il 10% dell importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. Art. 8. (Risoluzione del contratto) 1. E facoltà dell Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all articolo 7 abbia raggiunto il 10% dell importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 2. E facoltà dell Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. 3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 4. Rimane salva la facoltà dell Amministrazione di richiedere i danni per l inadempimento, per procedere a nuovi incarichi. Art. 9. (Determinazione dei compensi) 1. Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabiliscono i compensi in funzione dell offerta economica pervenuta a seguito di gara ufficiosa del 23 ottobre 2012 con la quale si aggiudicava l esecuzione delle prestazioni con un ribasso del 46,00% corrispondente: - per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, ad 3.618,00= (Euro tremilaseicentodiciotto/00), al netto dei contributi alla competente cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale e dell I.V.A. al 21%. - per la progettazione esecutiva, la direzione lavori strutturale della nuova scala di sicurezza esterna e la certificazione statica del complesso, ad 12.960,00= (Euro dodicimilanovecentosessanta/00), al netto dei contributi alla competente cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale e dell I.V.A. al 21%. 2. Tutti i corrispettivi dovranno inoltre essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale al 4%, nonché dell I.V.A. all aliquota del 21% per un importo complessivo pari ad 20.861,76= (euro ventimilaottocentosessantuno/76). 3. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell equo compenso dovuto ai sensi dell articolo 2578 del Codice civile. 4. L Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. 5

5. Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. 6. Il tecnico rinuncia sin d ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. 7. L Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all inizio dell incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti. Art. 10. (Modalità di corresponsione dei compensi) 1. Il compenso, così come stabilito all articolo 9, compatibilmente con i limiti previsti dalle norme di finanza pubblica, verrà liquidato ad ultimazione di tutte le prestazioni inerenti l incarico oggetto del presente disciplinare secondo le seguenti modalità: progettazione strutturale esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutturale, in funzione degli stati d avanzamento dei lavori e saldo all emissione del certificato di regolare esecuzione; certificazione statica del complesso, il compenso verrà liquidato ad ultimazione di tutte le prestazioni previste all art.3 del presente disciplinare; 1. Il compenso verrà liquidato su presentazione di parcella corredata dal necessario parere favorevole della Ripartizione Tecnica Provinciale. Detta parcella dovrà essere datata, firmata -nonché timbrata- dal professionista stesso e inoltre dovrà contenere:- nome e cognome del professionista;- indirizzo;- codice fiscale;- partita I.V.A.; - gli estremi della comunicazione di affidamento del presente incarico (ai sensi dell art. 191 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.); - la data di inizio e fine del periodo di riferimento dell incarico svolto, precisando il giorno, mese e anno; 2. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario/postale indicato nel modello A, conto che l Appaltatore dichiara essere dedicato secondo il disposto dell art.3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136. 3. In difetto o in caso di errata indicazione dei dati sopra indicati nessuna responsabilità può attribuirsi alla Provincia. 4. Per pagamenti superiori ad 10.000,00= (Euro diecimila virgola zero) da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni, la Provincia si atterrà alle disposizioni previste dal D.M. 18 Gennaio 2008 n. 40. 5. Il Professionista assume gli obblighi di cui alla sopracitata Legge 13 Agosto 2010 n.136, tra i quali l inserimento, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, a pena di nullita' assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/2010. Il fatto che le transazioni, previste dall art.3 -comma 8- della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. Art. 11. (Assunzione di responsabilità) 1. Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all art. 91 ed all art. 92 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, prendendo atto delle sanzioni previste dall art. 158 dello stesso; 2. Il tecnico incaricato ha presentato copia di una polizza di responsabilità civile professionale stipulata presso la REALE MUTUA ASSICURAZIONI (n.2011/03/2099781), per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con effetto in data 24/03/2011, con frazionamento e rinnovo annuale. 3. L Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. Art. 12. (Conferimenti verbali) 1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell Amministrazione. E inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. 2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall Amministrazione affidante anche in orari serali, a semplice richiesta dell Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a 5. 6

Art. 13. (Definizione delle controversie) 1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del disciplinare è devoluta all autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cuneo ed è esclusa la competenza arbitrale. Art. 14. (Registrazione) 1. Poiché le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'i.v.a., le parti contraenti convengono di sottoporle a registrazione solo in caso di uso. Le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso. Art. 15. (Disposizioni transitorie) 1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l Amministrazione affidante, solo dopo l intervenuta eseguibilità dell atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti. Cuneo, lì... Il tecnico incaricato Ing. Carlo Aprile...... Il responsabile del servizio Ing. Enzo Novello... 7