S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A



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S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Allegato 5 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LE OPERE DI RIORDINO E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO EVANGELICO VALDESE DI TORINO CIG: 4533890C60 CUP: F18G10000960001 ARTICOLO 1 OGGETTO DELL INCARICO 1. L Azienda Sanitaria Locale TO1 di Torino, con lettera Prot. N. del...., attribuisce al professionista..., Legale Rappresentante dello Studio..., con sede a... in via....., iscritto all ordine degli. della Provincia di al num... dal..., codice fiscale, P.IVA.., l incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.per le opere di riordino e adeguamento a norme di sicurezza del presidio ospedaliero Evangelico Valdese di Torino. 2. Nell espletamento dell incarico dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e s.m.i., oltre che dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i Regolamento di di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. ARTICOLO 2 DISCIPLINA APPLICABILE 1. L offerta economica presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le pattuizioni del presente disciplinare relativamente alla definizione delle modalità di espletamento dell incarico, e per la determinazione dell importo dell onorario e del compenso da corrispondere. 2. Il presente disciplinare inoltre è soggetto alle disposizioni dettate dalla lettera di invito e dall allegato Capitolato d Oneri, alle norme del Codice Civile e ad ogni altra normativa vigente in materia correlata all oggetto del servizio. STRUTTURA COMPLESSA TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Via San Secondo n. 29 10128 Torino 011.5662238 - tecnico@aslto1.it www.regione.piemonte.it/sanita

ARTICOLO 3 ONERI A CARICO DELL AFFIDATARIO 1. Il Professionista nell adempimento delle prestazioni non potrà avvalersi di personale delegato. 2. L affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell Azienda e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall Azienda medesima, con l obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare è fatto obbligo ed onere a carico dell Affidatario quanto segue: Di trasmettere al RUP duplice originale di tutti i Verbali inerenti i lavori entro 5 giorni dalla sottoscrizione degli stessi. Di consegnare tutti gli altri documenti tecnici nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Eventuali maggiori oneri, dovuti a ritardi nei pagamenti non causati dal Committente, saranno a carico dell Affidatario. Di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione. ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE Il Committente e il RUP, direttamente o tramite tecnici all uopo designati, provvederanno a: 1. Fornire al professionista incaricato tutta la documentazione inerente il progetto da realizzare. 2. Trasmettere al professionista i dati relativi alle Imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che opereranno all interno del cantiere. 3. Controllare l osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico. 4. Seguire l esecuzione dei lavori, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il rispetto delle disposizioni impartite e dei tempi indicati. 5. Denunziare i vizi della direzione lavori, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non liberano l Affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti il rispetto delle clausole derivanti dall incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI L incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende gli obblighi stabiliti dall art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve essere espletata mediante l adempimento dei seguenti principali interventi: 2

- Verifica dell applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento ove predisposto; - Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente ad ogni S.A.L.; - Verifica, con idoneo verbale, dell idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest ultimo; - Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; - Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - Verifica dell attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; - Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; - Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; - Assicurazione del rispetto delle disposizioni di cui all art. 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i., al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al D.P.R. 222/03 e s.m.i.. Il Coordinatore assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall applicazione dell art. 91 del. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con l obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell incarico; - Il Coordinatore dovrà garantire al RUP l assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti; - Il Coordinatore dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell attività di cantiere, impartendo all impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti; - Il Coordinatore dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell orario di lavoro dell impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all art. art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; a 3

garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò di renda necessario e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP. Il Professionista, anche tramite l eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto; - A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o del suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell impresa; - Il Coordinatore verificherà la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall art. 36-bis comma 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i., dovrà, inoltre, verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali; - L impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento. Il Coordinatore dovrà inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all art. 92, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. Il Coordinatore dovrà altresì garantire l assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all eventuale iscrizione di riserve da parte dell Impresa esecutrice. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall organizzazione dell Azienda committente. ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO L ammontare complessivo posto a base d asta è pari a 80.000,00= al netto degli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo. Le opere oggetto della presente convenzione appartengono alle seguenti categorie: 1 Descrizione COORDIMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Importo lavori 3.603.760,00 L importo degli onorari e delle spese è da intendersi stabilito a corpo. Tale importo, tenuto conto del ribasso del offerto in sede di gara, è stabilito in netti. 4

Sono a carico dell Azienda A.S.L. TO1 il pagamento dell I.V.A. nella misura del 21% ed il contributo CNPAIA (4%). Tutti i compensi per le prestazioni previste dalla presente convenzione, se non diversamente specificato, si intendono compresi nell importo stabilito a corpo. Il corrispettivo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l affidamento del servizio di cui al presente contratto. Nel corrispettivo s intendono comprese tutte le attività, cautele, sopralluoghi, vigilanze, verifiche, attività di cantiere e quant altro ritenuto utile ed indispensabile per garantire il miglior risultato nell esecuzione dell incarico ed il rispetto delle norme di legge vigenti in materia. ARTICOLO 7 - PAGAMENTI I compensi saranno corrisposti con le modalità di seguito indicate: a) Pagamenti in acconto fino al 70% (settanta per cento) del compenso pattuito per la fase relativa all esecuzione dell opera, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati d avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti; b) Pagamento del saldo corrispondente al residuo 30% (trenta per cento), dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettera a), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo. Le competenze dovute al professionista sono comunque saldate dall Azienda sanitaria entro un anno dalla consegna della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso aggiudicatario, il collaudo non abbia ottenuto l approvazione. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell Azienda Sanitaria della fattura emessa dal Professionista o dallo/a studio/società presso il/la quale il Professionista è domiciliato. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l onorario è commisurato all importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati. ARTICOLO 8 - DURATA DEL SERVIZIO La prestazione avrà inizio dal giorno immediatamente successivo alla data di ricevimento della comunicazione di affidamento e avrà fine con l approvazione del collaudo definitivo dei lavori. 5

Il termine di espletamento dell incarico, è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori. ARTICOLO 9 - PENALI In caso di ritardo nella contabilizzazione/nella presentazione degli atti contabili, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale corrispondente al 3 per cento del corrispettivo professionale del singolo procedimento in questione, in base all art. 257 D.P.R. 207/2010. Saranno inoltre a carico del professionista gli oneri aggiuntivi che l Amministrazione dovrà sostenere a causa di tale ritardo. Qualora la Direzione Lavori, per ragioni non riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente Capitolato o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli sarà applicata una penale pari all uno per mille dell importo totale del compenso previsto per il servizio per ogni giorno di assenza. Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall Amministrazione( quali, a titolo esemplificativo e con specifico riguardo all attività di Direzione Lavori: interessi per ritardata emissione dei documenti di spesa, oneri derivanti da legittime riserve dell impresa appaltatrice, sanzioni di carattere amministrativo e finanziario per mancato rispetto di termini di legge, oneri diretti ed indiretti connessi alla ritardata ultimazione dell opera, oneri che dovessero determinarsi per effetto di ritardi od omissioni dello svolgimento delle attività del presente capitolato, ecc.). La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione. ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO La cessione del contratto e il subappalto sono vietati. La violazione di tale prescrizione è causa di risoluzione del contratto. ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA VERSO TERZI E GARANZIE DI ESECUZIONE L Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando l Azienda da ogni responsabilità al riguardo. E richiesta pertanto polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell attività di propria competenza ai sensi dell art. 111 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 6

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l affidatario ha prestato, ai sensi dell art. 113 del D. Lgs. 163/2006, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero in data, rilasciata da per l importo di = (Euro ) pari al 10% dell importo del presente contratto. ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Azienda Sanitaria Locale TO1 si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1456 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, a semplice dichiarazione dell Amministrazione, nei seguenti casi: per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall affidatario; qualora l ammontare delle penali irrogate all Affidatario raggiunga il 10% dell importo del corrispettivo previsto; in caso di frode da parte dell affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all organizzazione dell Ente o con terzi; in caso di reiterata mancata consegna degli elaborati e di ogni documentazione prevista dal presente Capitolato in relazione al servizio di Coordinamento Generale dell Ufficio di Direzione Lavori, e Contabilità, qualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito dell Amministrazione (ferma restando l applicazione delle penali previste all art. 9). La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile quando una delle parti interessate dichiara all altra che intende valersi della clausola risolutiva. L addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., entro 10 gg. Dalla constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 giorni dall addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni presentate dall Affidatario a seguito di una contestazione da parte dell Amministrazione siano valutate negativamente da quest ultima, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni. ARTICOLO 13 - RECESSO L amministrazione potrà, per ragioni interne e a suo insindacabile giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere l esecuzione delle prestazioni professionali. In tal caso verranno corrisposti all Affidatario unicamente gli onorari relativi all attività espletata, calcolati in ragione percentuale sullo stato d avanzamento dell attività rispetto a quanto pianificato. Come risarcimento qualsiasi titolo delle prestazioni non effettuate, l Amministrazione riconoscerà altresì all Affidatario una percentuale pari al 10% del compenso relativo ( senza quindi considerazione delle spese). Null altro sarà dovuto dall Amministrazione all Affidatario. 7

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE Tutte le controversie dipendenti dal conferimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l intervento del responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta. Qualora non si raggiunga l accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino. Il PROFESSIONISTA. Il Direttore S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Arch. Antonietta PASTORE 8