CONVENZIONE DI INCARICO



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CONVENZIONE DI INCARICO recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di di esecuzione, inerenti al progetto di riqualificazione Area Darsena, Ponte San Giacomo e Ponte della Pace intervento relativo al tratto Area Darsena e Ponte San Giacomo. ARTICOLO 1 - Oggetto dell'incarico 1. Il Comune di Ferrara conferisce a... / - iscritto all'ordine degli... della Provincia di... al n... - Codice Fiscale... - Partita IVA...- oppure iscritto alla CCIAA di... n... - Partita IVA...- a seguito di asta pubblica, indetta ai sensi del Decreto Legislativo n 157/1995, l'incarico di espletare i seguenti servizi di ingegneria e architettura inerenti all'intervento di riqualificazione nel tratto Area Darsena e Ponte San Giacomo: 1. PROGETTAZIONE: 1.1 progettazione definitiva; 1.2 progettazione esecutiva; 2. DIREZIONE LAVORI: 2.1 direzione lavori; 2.2 contabilità dei lavori; 2.3 accertamento della regolare esecuzione; 3. PRESTAZIONI SPECIALI: 3.1 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (predisposizione piano di sicurezza e fascicolo) e di esecuzione; 3.2 rilievi; 3.3 piano particellare. 2. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dal Regolamento Generale, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, nonché quelle impartite dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 16 - comma 2 - della Legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 2 - Disciplina applicabile 1. Le offerte tecnica, temporale ed economica presentate dal soggetto incaricato in sede di gara integrano le pattuizioni della presente convenzione relativamente alla definizione delle modalità di espletamento dell'incarico, dei tempi dello stesso per quanto riguarda l'attività di progettazione e per la determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere. 2. La presente convenzione inoltre è soggetta alle disposizioni dettate dal bando e dal disciplinare di gara, alle norme del codice civile e ad ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 3 - Oneri dell'incaricato 1. Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori (come indicato nell'offerta tecnica), ma ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando e dal presente disciplinare né, per quanto riguarda l'attività di direzione lavori, determinare un'alterazione della consistenza e delle funzioni dell'ufficio di direzioni lavori quali delineate nel disciplinare di gara. 2. L'incaricato dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. ARTICOLO 4 - Obblighi dell'amministrazione 1. L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente all'area oggetto dell'intervento, con particolare riguardo al progetto preliminare, agli estratti degli strumenti urbanistici ed ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. ARTICOLO 5 - Attività di progettazione 1. L'incaricato si impegna a produrre, su supporto cartaceo e su CD-Rom, n 5 (cinque) copie di ogni elaborato di progetto e di ogni altro atto connesso, come di seguito elencati: Progetto definitivo, in tale fase dovranno prodursi i seguenti elaborati: a)relazione descrittiva b)relazioni tecniche specialistiche c)rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico d)elaborati grafici e)calcoli preliminari di impianti e strutture f)disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici g)piano particellare di esproprio h)rilievi i)computo metrico estimativo l)quadro economico Progetto esecutivo, in tale fase dovranno prodursi i seguenti elaborati: prestazioni progettuali e simili (rif. Tab. B del D.M. 4 aprile 2001: f, g, h, i): a)relazione generale; b)computo metrico estimativo; c)quadro economico; d)cronoprogramma; e)elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; f)quadro dell'incidenza percentuale della quantità della mano d opera per le diverse categorie di cui si compone l'intervento; g)schema di contratto; h)capitolato speciale di appalto; prestazioni speciali (rif. Tab. B1 del D.M. 4 aprile 2001: s - Tab. B2 del D.M. 4 aprile 2001):

a)piano della sicurezza e di coordinamento e fascicolo; 2. L'Amministrazione Comunale diventerà proprietaria di tutti gli elaborati progettuali e degli atti ad essi connessi e potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. ARTICOLO 6 - Varianti al progetto 1. L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e che non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, nonché quelli necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi. 2. Qualora le richieste dell'amministrazione comportassero la necessità di variare l'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell'incarico l'amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo dello stesso, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità. Nel caso in cui le variazioni riguardassero i progetti esecutivi, anche se già elaborati e presentati, ove derivasse da esse l'esigenza di modificare l'impostazione progettuale, spetteranno ai progettisti le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera. 3. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), l'incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. All'atto della richiesta di predisposizione degli elaborati, l'amministrazione indicherà i criteri per il calcolo del relativo compenso. 4. All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 5. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 25 - comma 3, primo periodo - della Legge n 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, e per le varianti minori approvate dall'amministrazione su richiesta dello stesso direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli ultimi due periodi del predetto articolo 25 - comma 3. ARTICOLO 7 - Variazioni progettuali ed aumento delle competenze 1. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dall'amministrazione.

2. In mancanza di tale autorizzazione scritta, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi all'espletamento dell'incarico od all'esecuzione dei lavori di restauro. 3. Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni del bando di gara, l'incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione all'amministrazione. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto il benestare dell'amministrazione. In mancanza di tale benestare, l'amministrazione non è tenuta al pagamento di onorari, compensi od altri oneri aggiuntivi. ARTICOLO 8 - Tempi per la progettazione 1. I termini per l'espletamento dell'attività di progettazione decorrono dalla sottoscrizione del contratto. 2. I termini intermedi per l'espletamento delle attività di progettazione inerenti alle diverse fasi sono così ripartiti: a)progetto definitivo, rilievi e piano particellare: giorni 90 (novanta) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto; b)progetto esecutivo: giorni 50 (cinquanta) decorrenti dall'approvazione del definitivo da parte dell'amministrazione, completo dei necessari pareri. 3. I detti termini sono definiti sulla base dell'offerta presentata dall'incaricato in sede di gara, e cioè applicando al tempo stabilito nel bando la riduzione percentuale offerta, salva l'applicazione di quanto stabilito dal disciplinare di gara all'art. 8, lett. b), n 2. 4. I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere interrotti solo con atto scritto motivato dell'amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra. ARTICOLO 9 - Attività del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 1. L'incaricato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione, dovrà fornire all'amministrazione Comunale: - il Piano di sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e di seguito indicato Piano; - il Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori (articolo 4 - comma 1, lettera b) - del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni), tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. 2. L'incaricato dovrà inoltre cooperare e confrontarsi con i tecnici del Servizio Progettazione consegnando copie informali degli elaborati da predisporre e concordando le modalità per la realizzazione dei lavori.

3. Gli elaborati relativi al Piano dovranno essere consegnati all'amministrazione in n 3 (tre) copie, su supporto cartaceo e su CD-Rom, contestualmente al progetto esecutivo. 4. L'incaricato dovrà introdurre nel Piano, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie a giudizio dell'amministrazione Comunale conformemente alle normative vigenti e comunque per garantire il fine della sicurezza, fino all'approvazione definitiva del medesimo, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche siano riconducibili a cambiamenti dell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro rilevante) o determinate da nuove o diverse esigenze dell'amministrazione, all'incaricato spetteranno le competenze nella stessa misura percentuale stabilita per le varianti in corso d'opera. 5. Anche dopo l'approvazione del Piano l'amministrazione potrà richiedere all'incaricato di apportare agli elaborati le modifiche, integrazioni, varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie. Esse dovranno essere realizzate prima della richiesta delle offerte inerenti all'esecuzione delle opere di restauro. ARTICOLO 10 - Attività di direzione lavori 1. L'espletamento dell'incarico della direzione lavori è subordinato al reperimento del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere in questione. Pertanto, qualora l'intervento non dovesse essere finanziato, l'attività di direzione lavori non verrà svolta e l'incaricato non potrà pretendere nulla, a qualunque titolo, in relazione alla mancata effettuazione delle attività di direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione. 2. L'attività di direzione lavori comprende: prestazioni progettuali e simili (rif. Tab. B del D.M. 4 aprile 2001: I, I1 - Tab. E L. n 143/1949): - direzione lavori; - assistenza al collaudo; - prove in officina; - liquidazione; - misura e contabilità lavori; prestazioni speciali (rif. Tab. B1 del D.M. 4 aprile 2001: I2, I3, I4): - controllo aggiornamento elaborati di progetto; - aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione; - coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; - ufficio di direzione lavori con n 1 direttore dei lavori; - coordinamento per la sicurezza nella fase della esecuzione; - aggiornamento catastale a seguito dell'esecuzione dei lavori. 3. L'ufficio di direzione lavori, sarà costituito, ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n 554/1999, da 1 direttore dei lavori. 4. Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con l'ufficio Tecnico del Comune e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche ed integrazioni". 5. Il direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

6. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 7. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi. 8. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni o dal Regolamento n 554/1999; egli dovrà: - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 9. Il direttore dei lavori dovrà provvedere all'accatastamento, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n 425 del 22 aprile 1994, dopo l'ultimazione delle opere. ARTICOLO 11 - Attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione saranno svolte dal direttore dei lavori. Il coordinatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n 494/1996. 2. L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'incaricato in tempo utile i dati relativi alle Imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati dovranno prevedere i nominativi dei responsabili della sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle Imprese incaricate per l'esecuzione dell'opera, onde permettere al coordinatore per l'esecuzione di espletare gli incarichi di legge previsti. 3. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all'articolo 4 - comma 1, lettera b) - del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; - segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n 494/1996, e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro; - sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese interessate; - assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 - comma 1 bis - della Legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 12 - Penale per i ritardi 1. Il mancato rispetto dei termini fissati dalla presente convenzione comporta l'applicazione di una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dei compensi relativi alla singola attività. 2. I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività di progettazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette prestazioni superi i 15 giorni l'amministrazione potrà risolvere la presente convenzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti. ARTICOLO 13 - Recesso e risoluzione del contratto 1. L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite. 2. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l'amministrazione potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'amministrazione, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'amministrazione o che siano state validate positivamente. ARTICOLO 14 - Determinazione del corrispettivo

1. I compensi sono stati determinati secondo le tabelle A, B e B1 della tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, tenendo conto degli aggiornamenti contenuti nel Decreto Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri ed agli Architetti", secondo le seguenti classi e categorie: Classe VI / categoria VIII - Classe III / categoria c) - Classe IV / categoria c), e cioè a)progetto definitivo: a1)prestazioni progettuali e simili 45.648,84 a2)prestazioni speciali 15.493,71 Totale a) 61.142,55 b)progetto esecutivo: b1)prestazioni progettuali e simili 31.445,93 b2)prestazioni speciali 24.888,35 Totale b) 56.334,28 TOTALE FASE PROGETTUALE 117.476,83 c)direzione lavori: c1)direzione lavori, misura e contabilità 73.013,61 c2)prestazioni speciali 41.480,58 Totale c) 114.494,19 d)spese conglobate al 21,95% 2. Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori. L'incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto. 3. Ai detti compensi ed importi verrà applicata la riduzione percentuale offerta dall'incaricato in sede di gara. 4. Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'iva come per legge. 5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 6. I corrispettivi sono immodificabili. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto. ARTICOLO 15 - Pagamenti 1. I compensi sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: a)attività di progettazione, coordinamento in fase di progettazione, prestazioni speciali connesse all'attività di progettazione e quota rimborso spese:

- entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo: saldo del medesimo; - entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo: saldo del medesimo e del coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione; b)attività di direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione, prestazioni speciali connesse alla direzione lavori e quota rimborso spese: - in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori; c)residuo - entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaudo: saldo della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione. 2. Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, le approvazioni di cui al comma 1, lett. a), non dovessero verificarsi entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna all'amministrazione della documentazione completa i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 (sessanta) giorni successivi. 3. L'incaricato presenterà le fatture in acconto inerenti all'attività di direzione lavori in concomitanza con gli stati di avanzamento nella misura del 90%, e cioè con ritenuta del 10% che sarà corrisposta a collaudo avvenuto. 4. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione. ARTICOLO 16 - Liquidazione 1. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della nota onorari e spese. 2. L'emissione del mandato di pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura fiscale. 3. Essendo l'incarico finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione da parte dell'amministrazione del relativo mandato di pagamento. 1. E vietato il subappalto. ARTICOLO 17 - Subappalto ARTICOLO 18 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 1. L'incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni dell'amministrazione), che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora l'amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. 2. Ai sensi dell'articolo 30 - comma 5 - della Legge n 109/1994 e dell'articolo 105 del D.P.R. n 554 del 1999, l'incaricato presenterà entro i termini fissati dall'amministrazione e comunque prima della firma da parte del dirigente dell'amministrazione a ciò preposto della presente convenzione

la dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'intervento in questione. 3. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'amministrazione dal pagamento di tutti i compensi professionali. ARTICOLO 19 - Controversie 1. Qualsiasi controversia che non sia stato possibile comporre in via amichevole è devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Ferrara. ARTICOLO 20 - Spese di contratto 1. Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell'incaricato. ARTICOLO 21 - Riservatezza 1. Vale quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare di gara. 2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, l'incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla L. 675/96.... (firma)... (data) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile vengono specificamente approvate le seguenti pattuizioni: art. 6 (Varianti al progetto); art. 7 (Variazioni progettuali ed aumento delle competenze); art. 8 (Tempi per la progettazione); art. 9 (Attività del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione); art. 10 (Attività di direzione lavori); art. 12 (penale per i ritardi); art. 13 (Recesso e risoluzione del contratto); art. 14 (Determinazione del corrispettivo); art. 15 (Pagamenti); art. 16 (Liquidazione); art. 17 (Subappalto); art. 18 ( Responsabilità verso terzi e assicurazione); art. 19 (Controversie)... (firma)... (data)