Giugno 2013 DECRETO FARE: LE NOVITA IN MATERIA DI APPALTI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Il 22 giugno 2013, dopo la pubblicazione in G.U., è entrato in vigore il D.L. 69/2013 (cd. Decreto Fare ) che contiene nei suoi 86 articoli diverse misure a sostegno delle imprese e per il rilancio dell economia. Alcune significative novità riguardano la responsabilità solidale fiscale negli appalti e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che vengono semplificati a beneficio delle imprese. E importante che le imprese comincino a familiarizzare con le misure del Decreto Fare, anche se il loro contenuto potrà essere considerato definitivo solo dopo la conversione in legge del provvedimento (nei 60 giorni dalla sua entrata in vigore). Le novità in materia di appalti L abrogazione della responsabilità solidale per il pagamento dell IVA nei contratti di appalto. L art. 50 del Decreto Fare ha abrogato parzialmente la disciplina in materia di responsabilità solidale fiscale negli appalti privati (art. 35, comma 28, del d.l. n. 223/2006, c.d. Decreto Bersani). L intervento abrogativo riguarda solo la responsabilità solidale ai fini dell imposta sul valore aggiunto (IVA), che tra l altro era stata oggetto di apposite denunce dinanzi alla Commissione Europea per l incompatibilità con l ordinamento comunitario; resta invece in vigore la responsabilità solidale per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente del personale impiegato nell appalto. A fronte di un annunciata e largamente auspicata abrogazione totale, la modifica del Decreto Fare lascia dunque aperte molte delle implicazioni giuridico/economiche nonché delle preoccupazioni che le imprese avevano
manifestato nei mesi scorsi. Naturalmente, trattandosi come si è detto di un decreto legge, sarà importante seguire e comprendere gli eventuali e successivi sviluppi in sede di conversione. Ad oggi, però, gli appaltatori e i committenti per evitare rispettivamente l'applicazione della responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di sanzioni amministrative (committente) in materia di imposte sui redditi da lavoro dipendente dovranno acquisire ottenere un'asseverazione da parte di professionisti abilitati ovvero farsi rilasciare dal fornitore un'apposita autocertificazione attestante che il fornitore abbia regolarmente effettuato le prescritte ritenute (come ha interpretato l'agenzia delle Entrate con le circolari 40/E/2012 e 2/E/2013). L estensione delle ipotesi in cui la redazione del DUVRI non è più obbligatoria nei contratti di appalto e d opera L art. 32 del Decreto Fare ha apportato modifiche significative all articolo 26, commi 3 e 3-bis, del d. lgs. 81/2008, con una sensibile estensione delle ipotesi in cui non sarà più necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (cd. DUVRI ) da parte del datore di lavoro committente in caso di contratti d appalto o d opera: a. grazie ad una modifica dell art. 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008, i primi a beneficiare della semplificazione saranno i datori di lavoro committenti in settori a basso rischio infortunistico, che potranno evitare la redazione del DUVRI e nominare invece un proprio incaricato, dotato della necessaria expertise, per sovraintendere alla cooperazione e al coordinamento con la struttura dell impresa appaltatrice. Il contratto dovrà dare evidenza della nomina dell incaricato. La disposizione non è però immediatamente operativa, perché bisognerà attendere che un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da adottare entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto Fare) provveda ad individuare le attività considerate a basso rischio infortunistico. Fino all adozione del decreto, i committenti e gli appaltatori o prestatori d opera dovranno continuare a predisporre il DUVRI, allegandolo al contratto, per non incorrere in sanzioni penali ed amministrative. b. Con un altra modifica all art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, il Decreto Fare ha riformulato le previgenti esclusioni di redazione del DUVRI (che determineranno, alla luce di quanto si è detto al precedente punto a., anche l esclusione dell obbligo sostitutivo di individuazione dell incaricato del committente); in particolare il Decreto Fare nel confermare l esclusione del predetto obbligo nelle ipotesi dei servizi di natura intellettuale e delle semplici forniture di materiali o attrezzature ha previsto tale esenzione nei casi di
contratti d appalto o d opera la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno (salvo che comportino l utilizzo di sostanze pericolose o nocive); ciò in sostituzione dei casi precedentemente contemplati (lavori o servizi di durata non superiore a due giorni). Per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie per la loro effettuazione considerando come riferimento l arco temporale di un anno dall inizio dei lavori stessi. Questa novità è entrata immediatamente in vigore e quindi, fermo restando l obbligo di collaborazione in materia di sicurezza, consente alle parti dei contratti di durata ridotta o che prevedono un impegno lavorativo ridotto (entro una franchigia complessiva di 10 giornate lavorative all anno) di non essere vincolate da obblighi formali. Le altre novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro L attestazione semplificata della valutazione dei rischi I datori di lavoro rientranti nelle attività a basso rischio infortunistico, individuate con l apposito decreto ministeriale, potranno attestare l effettuazione della valutazione dei rischi attraverso un modello semplificato che sarà allegato al medesimo decreto, senza quindi redigere il DVR. Per l entrata in vigore di questa disciplina semplificata bisognerà quindi attendere l adozione del decreto ministeriale. Una volta adottato il decreto ministeriale, a seconda della tipologia e caratteristiche del datore di lavoro coinvolto, si potranno addirittura profilare ben quattro diverse modalità per adempiere agli obblighi connessi alla valutazione dei rischi: 1) elaborazione del DVR classico (art. 17, comma 1, lett. a) d. lgs. 81/2008) 2) ricorso alla procedura standardizzata per talune tipologie di datori di lavoro con meno di 10 lavoratori (art. 29, comma 5, d. lgs. 81/2008) 3) ricorso alla procedura standardizzata per talune tipologie datori di lavoro con meno di 50 lavoratori (art. 29, comma 6, d. lgs. 81/2008) 4) attestazione dell effettuazione della valutazione dei rischi per le attività a basso rischio infortunistico (nuovo art. 29, comma 6-ter, d. lgs. 81/2008).
Le semplificazioni in materia di comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni sul lavoro Sempre l art. 32 del Decreto Fare ha previsto l abrogazione dell art. 54 e la modifica dell art. 56 del D.P.R. 1124/1965 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con l abrogazione dell art. 54, ma a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all entrata in vigore del decreto ministeriale per la realizzazione e il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (SINP), il datore di lavoro non sarà più obbligato a denunciare all autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio che comporti l inabilità al lavoro per più di tre giorni. A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell art. 56, le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, nonché le direzioni territoriali del lavoro acquisiranno direttamente dall INAIL, tramite accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni. I modelli semplificati per la redazione del POS e del PSC Il Decreto Fare è intervenuto con una modifica significativa anche in tema di cantieri temporanei e mobili. È stato infatti inserito nel d.lgs. 81/2008 un nuovo articolo 104-bis che prevede l adozione (entro 60 giorni) di un decreto del Ministero del Lavoro che, fermi restando gli obblighi già previsti, individuerà modelli semplificati per la redazione del piano operativo della sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell opera. Contestualmente - con l inserimento di un nuovo comma 2-bis all articolo 131 del Codice dei contratti pubblici - è prevista l adozione entro 60 giorni dall entrata in vigore del Decreto Fare di un altro decreto ministeriale che individuerà modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del PSC per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture. Anche per l entrata in vigore di queste importanti modifiche sarà necessario attendere l adozione dei decreti ministeriali attuativi. I crediti formativi per attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro Con l introduzione degli articoli 32, comma 5-bis, e 37, comma 14-bis, del d.lgs. 81/2008 è stato introdotto un credito formativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro per evitare la duplicazione delle attività formative svolte da dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione.
La soppressione delle certificazioni sanitarie Il Decreto Fare ha infine abrogato numerose disposizione di legge che imponevano l ottenimento di certificazioni sanitarie di idoneità per svolgere diverse attività. Tra di esse, è stata abolita la certificazione di idoneità psicofisica dei lavoratori chiamati ad eseguire operazioni relative all impiego di gas tossici. * * * * *
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