N. 01855/2015REG.PROV.COLL. N. 04985/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, in proprio e quale genitore del defunto dott. -OMISSIS-, e -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quale eredi della defunta sig.ra -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall Avv. Benito Grasso e dall Avv. Luca Grasso, del Foro di Avellino, con domicilio eletto presso Rosaria Internullo in Roma, Via A. Baiamonti, n. 4; contro Ministero dell Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 02117/2008, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della speciale elargizione prevista dall art. 3, comma 2, della l. 629/1973 per le vittime del dovere
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Ministero dell Interno; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; visto l art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 196/2003; relatore nell udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per gli odierni appellanti, l Avv. Fonti, su delega dell Avv. Benito Grasso e dell Avv. Luca Grasso, nonché, per il Ministero dell Interno appellato, l Avvocato dello Stato Paola Saulino; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-, genitori del defunto Ispettore di P.S., dott. -OMISSIS-, hanno chiesto al Ministero dell Interno il riconoscimento della speciale elargizione, prevista dall art. 3, comma 2, della l. 629/1973, come modificato dall art. 1 della l. 466/1980, per le vittime del dovere e, in particolare, per i familiari del predetto dott. -OMISSIS-, dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine della Sicilia Occidentale, deceduto mentre si stava recando a dirigere una operazione di polizia a Partinico (PA). 2. Con decreto n. 559/D/406/FU del 24.7.1993 il Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha riconosciuto al padre e alla madre del defunto dott. -OMISSIS- solo l elargizione prevista dall art. 6, comma 1, della l. 308/1981, nella misura del 50% di quella a sua volta prevista dalla l. 624/1975, in favore dei familiari di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia, deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate da natura violenta, ma non anche la pure richiesta elargizione per i familiari dei soggetti vittime del dovere ai sensi della l. 629/1973.
3. Avverso tale provvedimento, per la lamentata violazione degli artt. 1 e 2 della citata l. 44/1980, i familiari del defunto e, in particolare e all epoca, il padre, sig. - OMISSIS-, e la madre, sig.ra -OMISSIS-, poi deceduta, alla quale sono poi succeduti in corso di giudizio i figli, odierni appellanti hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. Lazio, sezione staccata di Salerno, chiedendo il riconoscimento del loro diritto alla speciale elargizione di cui all art. 3, comma 2, della l. 629/1973, siccome introdotto dall art. 1 della l. 466/1980. 4. Si è costituito in primo grado il Ministero dell Interno, chiedendo la reiezione del ricorso avversario. 5. Il T.A.R. Campania, sede staccata di Salerno, con sentenza n. 2117 del 10.7.2008, ha respinto il ricorso. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli odierni interessati, meglio in epigrafe indicati e, cioè, il padre del defunto dott. -OMISSIS- e i fratelli, quali eredi della sig.ra -OMISSIS-, e hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, per essere la controversia attribuita alla cognizione del giudice ordinario, e nel merito hanno lamentato la violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 1 e 2 della l. 466/1980. 7. Si è costituita, anche nel presente grado, l Amministrazione appellata al fine di resistere all avversario gravame e ne ha chiesto la reiezione. 8. Nella pubblica udienza del 5.3.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 9. L appello è infondato e va respinto, dovendosi confermare, seppur per le diverse motivazioni che ora si esporanno, la sentenza impugnata. 10. Occorre in via pregiudiziale esaminare, seguendo l ordine logico delle questioni, quella dedotta con il primo motivo di appello e inerente al difetto di giurisdizione sollevato dagli odierni appellanti che, dopo aver adìto essi stessi il T.A.R. nel primo grado di giudizio, deducono ora, in questo grado, di essere
titolari di una vera e propria situazione di diritto soggettivo, la cui cognizione spetterebbe al giudice ordinario. 10.1. La questione è inammissibile. 10.2. Non ignora invero questo Collegio che, come afferma la consolidata giurisprudenza delle Sezione Unite, in tema di elargizioni a favore di dipendenti pubblici, vittime del dovere o di azioni terroristiche, il riconoscimento, da parte della p.a., ad un parente della vittima del diritto all elargizione, nella misura fissata dalla l. 466/1980, comporta per detto beneficiario una posizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che la controversia relativa all operatività di tale riconoscimento nei riguardi dell erede di quel beneficiario, che sia deceduto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 18.11.1989, n. 4942; Cass., Sez. Un., 21.7.2003, n. 11377). 10.3. Sul difetto di giurisdizione, eccepito solo in questo grado dagli stessi ricorrenti in prime cure avanti al T.A.R., va tuttavia richiamata la più recente e, ormai, consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui, alla stregua del principio del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente contesti la giurisdizione, da lui stesso adita, al fine di ribaltare l esito negativo nel merito del giudizio, ponendosi una siffatta prospettazione in palese contrasto con il divieto del venire contra factum proprium e con la regola di correttezza e buona fede prevista dall art. 1175 c.c. (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 7.4.2014, n. 1630; Cons. St., sez. VI, 8.2.2013, n. 703). 10.4. Questo Consiglio ha infatti già chiarito che integra un abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione.
10.5. La sollevazione di tale autoeccezione in sede di appello, per un verso, integra infatti trasgressione del divieto di venire contra factum proprium paralizzabile con l exceptio doli generalis seu presentis e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice, in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii dettate dall art. 11 c.p.a. (Cons. St., sez. V, 7.2.2012, n. 656) o comunque, ratione temporis, secondo i principi già fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2007 e, poi, dalla l. 69/2009 sino all entrata in vigore del codice di rito. 10.6. Ne segue che il primo motivo inerente all eccepito difetto di giurisdizione, per tali ragioni, deve essere dichiarato inammissibile. 11. Nel merito, con le precisazioni che seguiranno, l appello non merita condivisione. 11.1. Il T.A.R. campano ha ritenuto che il dott. -OMISSIS- e non già -OMISSIS-, come si legge più volte erroneamente nella sentenza -OMISSIS- sia deceduto per un incidente stradale, verificatosi mentre egli si recava a svolgere normali attività di istituto, e non per una causa connessa a rischi specifici attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o ad attività di soccorso. 11.2. Ora tale motivazione è erronea, in fatto, perché il dott. -OMISSIS- non si stava recando ad una normale operazione di polizia, rientrante tra le normali attività di istituto, ma ha perso la vita in occasione di un incidente stradale verificatosi nel Viale della Regione Siciliana, in prossimità della Via Leonardo da Vinci, mentre si stava dirigendo alle ore 4.20, in orario, quindi, antelucano, ad una operazione predisposta dalla Procura Distrettuale di Firenze, operazione che, prevedeva, tra l altro, l effettuazione, nel Comune di Partinico (PA) verso il quale egli era diretto, di numerose perquisizioni domiciliari, come si legge nella nota del Ministero dell Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, del 1.10.2002.
11.3. L operazione alla quale era diretto il giovane Commissario di P.S., dunque, non può considerarsi un normale servizio di istituto, ma rientra tra le operazioni di polizia preventiva (o repressiva) dalle particolari caratteristiche di specifica vastità, complessità e pericolosità, previste e richieste dall art. 3, comma 2, della l. 629/1973, come modificata dall art. 1 della l. 466/1980. 11.4. Deve tuttavia osservarsi che l art. 3, comma 2, della l. 629/1973 prevede, per il riconoscimento della speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime del dovere, che l evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni (o all espletamento dell attività di soccorso) e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico si pensi, ad esempio, ad una vasta operazione antimafia o all intervento di soccorso in occasione di una straordinaria calamità naturale e l evento traumatico, sicché la tragica fatalità di un incidente stradale, verificatosi mentre il soggetto si stava recando sul posto delle operazioni, e/o l infortunio in itinere non rientrano, per l eccezionalità della ratio giustificativa della misura e per l interpretazione stricti iuris che ne segue, nel rischio specificamente attinente a tale operazione, ponendosi l operazione rischiosa solo quale occasio e non quale causa della morte. 11.5. In tal senso è la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio. 11.6. Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, infatti, non basta che l evento traumatico sia connesso all espletamento di funzioni d istituto, ma occorre pure che sia dipendente «da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all espletamento di attività di soccorso» (art. 3, comma 2, della l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall art. 1 della l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato
vada oltre quello ordinario connesso all attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 12.3.2001, n. 1404). 11.7. In questo senso e solo in questo precisato senso l incidente automobilistico di cui è stato vittima il defunto dott. -OMISSIS-, Dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, a soli 27 anni, rientra tra i rischi connessi all ordinaria attività di istituto, dato che l incidente automobilistico, a meno che non si sia verificato proprio nell ambito di tali operazioni e per affrontare specificamente il rischio tipico di esse, concerne qualsiasi attività di spostamento prodromica e finalizzata allo svolgimento di una qualsiasi attività di istituto, che essa sia ordinaria o speciale ai sensi della l. 629/1973 e della l. 466/1980. 12. Ne segue che, seppur per tale diversa motivazione, agli odierni appellanti non è dovuto lo speciale beneficio previsto dall art. 3, comma 2, della l. 629/1973, dovendosi confermare, seppure per le esposte ragioni, la sentenza impugnata. 13. Le spese del presente grado di giudizio, proprio per la particolare gravità della vicenda umana qui esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma, pur con diversa motivazione, la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art. 52, comma 1, del d. lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del defunto dott. - OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Salvatore Cacace, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore Alessandro Palanza, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)