Cassazione Civile sezione III, Sentenza n. 4193 del 02/03/2004. La Corte Suprema di Cassazione. Sezione III. Composta dagli Ill.mi Sigg.



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Caccia - E da escludersi un azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui il sinistro si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992 che istituisce il Fondo, stante il principio della irretroattività della legge. Cassazione Civile sezione III, Sentenza n. 4193 del 02/03/2004 La legge 27 dicembre 1977 n. 968, all'art. 8, commi 5 e 6, prevedeva un'ipotesi di assicurazione obbligatoria e di azione diretta nei confronti dell'assicuratore nei seguenti termini: << La caccia puo essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di L. 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di L. 20 milioni per ogni persona danneggiata e di L. 5 milioni per danno ad animali o cose. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita civile>>. La successiva disposizione legislativa dell 11 febbraio 1992, n. 157 all'art. 12, commi 8 e 10 confermò gli stessi criteri, aumentando i massimali minimi ed istituendo un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attivita venatoria nel caso in cui l'esercente l'attivita venatoria responsabile dei danni non sia identificato oppure nel caso in cui non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilita civile verso terzi. Gli ultimi orientamenti della Cassazione (Cfr. Cassazione Civile n. 470 del 6 novembre 2000) hanno dichiarato l'illegittimita costituzionale del detto articolo, nella parte in cui non si prevede risarcimento danni alla persona da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. In ogni caso, in base al criterio generale dell irretroattività della legge, secondo cui non puo trovare applicazione in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ( Vedi a tal riguardo Cassazione Civile del 21 aprile 1990, n. 3347), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, non sarà tenuto a risarcire dei danni causati a terzi nell esercizio dell attività venatoria, se il fatto lesivo si θ verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992. Cassazione Civile sezione III, Sentenza n. 4193 del 02/03/2004 La Corte Suprema di Cassazione Sezione III Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente: Sentenza

sul ricorso proposto da: R. P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VOLPE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO GALLO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro F. SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona del Commissario Liquidatore Avv. L. P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RIZZO, che la difende, giusta delega in atti; - controricorrente - e contro P. E.; - intimato - avverso la sent. n. 873/99 della Corte d'appello di GENOVA, Sezione Seconda Civile, emessa il 28 settembre 1999 e depositata il 26 novembre 1999 (R.G. 783/98); udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 gennaio 2004 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; udito l'avvocato Giulio VOLPE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 9 novembre 1990 P. E. conveniva davanti al tribunale di Chiavari R. P., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in un incidente di caccia verificatosi il 20 gennaio 1988 in agro di Rapallo, assumendo di aver subito gravi lesioni perche raggiunto da colpi di fucile sparati dal convenuto. Il convenuto si costituiva e chiamava in causa la s.p.a. F., sua assicuratrice per la responsabilita civile obbligatoria per incidenti di caccia, che si costituiva e resisteva genericamente alla domanda. All'udienza del 25 giugno 1996 veniva dichiarata l'interruzione del processo "per il fallimento" della F. Il procuratore dell'attore, pur dichiarando di voler riassumere il procedimento nei confronti del convenuto, della L.c.a. della F. e dell'i., quale Fondo di garanzia, in effetti riassumeva il processo solo nei confronti dei primi due. Il Tribunale, con sent. n. 409/1997, condannava il convenuto al pagamento della somma di L.. 79.259.387 nei confronti dell'attore e quindi dichiarava la F. in L.c.a. obbligata a tenere indenne il R.

da tutto quanto pagato all'attore. Riteneva il tribunale che la sentenza nei confronti della F. in L.c.a. era di mero accertamento, da iscriversi al passivo della procedura concorsuale. Avverso questa sentenza proponeva appello la L.c.a. della F. Si costituivano gli appellati. La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 26 novembre 1999, in accoglimento dell'appello proposto dalla F., in L.c.a., dichiarava improcedibile la domanda di garanzia proposta nei confronti della F., in quanto a norma degli artt. 201 e 52 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), ogni credito doveva essere accertato secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare per l'accertamento del passivo. Riteneva, altresì la corte di merito, che non poteva nella fattispecie applicarsi il disposto dell'art. 25 della legge n. 157 del 1992, istitutiva di un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, poiche, essendosi l'incidente verificatosi nel 1988, detta normativa era inapplicabile, con la conseguente irrilevanza della sollevata questione di legittimita costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevedeva l'intervento del Fondo di garanzia anche nell'ipotesi che l'assicuratore della responsabilita civile fosse posto in liquidazione coatta amministrativa. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il R., che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso la F. in L.c.a. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. Assume il ricorrente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 6 novembre 2000, il Fondo di garanzia interviene non solo nell'ipotesi in cui il danneggiante non sia assicurato o non sia stato identificato, ma anche nell'ipotesi in cui l'assicuratore sia stato posto in L.c.a.; che, pertanto, nella fattispecie, trattandosi di situazione giuridica ancora non esaurita, la detta sentenza additiva della Corte Costituzionale andava applicata anche al caso in esame; che, un'eventuale diversa interpretazione comporterebbe una disparita di trattamento tra questa ipotesi e quella prevista dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 per la r.c.a.; che nella fattispecie la F. fu posta in L.c.a. con D.M. 23 maggio 1994, n. 19821, quando il giudizio era gia iniziato ed era gia entrata in vigore la legge n. 157 del 1992, con la conseguenza che ben poteva emettersi una sentenza di mero accertamento nel confronti della F. in L.c.a., opponibile al Fondo di garanzia e/o all'impresa designata. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo e infondato e che lo stesso vada rigettato. Va, anzitutto, osservato che l'incidente di caccia in questione si verifico il 16 novembre 1988, e quindi sotto il vigore della legge 27 dicembre 1977 n. 968, che all'art. 8, c. 5 e 6, prevedeva un'ipotesi di assicurazione obbligatoria e di azione diretta nei confronti dell'assicuratore nei seguenti termini: "La caccia puo essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilita civile verso terzi per un minimo di L. 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di L. 20 milioni per ogni persona danneggiata e di L. 5

milioni per danno ad animali o cose. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita civile". La nuova legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'art. 12, c. 8 e 10 ribadì il detto disposto normativo, aumentando i massimali minimi. L'art. 25 di detta legge n. 157 del 1992, istituì presso l'i. un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attivita venatoria nei seguenti casi: "a) l'esercente l'attivita venatoria responsabile dei danni non sia identificato; b) l'esercente l'attivita venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilita civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8 ". La Corte Costituzionale, con sentenza 6 novembre 2000, n. 470, ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del detto articolo, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Nulla prevedeva (ovviamente) l'art. 25 della legge n. 157 del 1992 in merito alla disciplina processuale nell'ipotesi in cui il Fondo fosse intervenuto per essere stata posta in L.c.a l'impresa assicuratrice ne alcuna previsione in questi termini, in analogia a quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969, si rinviene nella suddetta sentenza della Corte Costituzionale. 2.2. In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., solo per effetto della disciplina di cui all'art. 25 della legge n. 990 del 1969 se l'azione sia stata proposta contro l'impresa assicuratrice "in bonis", l'assoggettamento di essa alla liquidazione coatta amministrativa non osta alla prosecuzione del giudizio nei confronti dell'impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna che e opponibile all'impresa designata entro i limiti e alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 25, ma che opera nei confronti dell'impresa in liquidazione solo quale pronuncia di mero accertamento del credito. La deroga apportata dalla legge n. 990 del 1969 e successiva modificazioni ai principi dell'accertamento unitario dei crediti in sede concorsuale e dell'improponibilita di azioni individuali nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa per il difetto temporaneo di giurisdizione dell'a.g.o. stante la competenza del commissario liquidatore (artt. 201 e segg. della legge fallimentare) riguarda solo l'accertamento dei crediti fatti valere dal terzo danneggiato ovvero dall'assicurato, mentre la legislazione vigente in materia non ha inciso sulla persistente improponibilita di azioni di condanna che aggrediscano i beni facenti parte del patrimonio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (Cass. S.U. 10 febbraio 1987, n. 1398; Cass. 17 gennaio 1992, n. 524; Cass. 24 ottobre 1991, n. 11313). 2.3. In tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. derivante dalla caccia, non esiste un'analoga norma. Senonche nella fattispecie non si pone un problema se sia possibile un'applicazione analogica, in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. per la caccia, della disposizione di cui all'art. 25 della legge n. 990 del 1969 ovvero se, non essendo la stessa possibile per l'eccezionalita della norma, l'art. 25 della legge n. 157 del 1992 sia sospettabile di incostituzionalita, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non preveda una disciplina identica a quella di cui all'art. 25 della legge n. 990 del

1969, come sostenuto dal ricorrente. 2.4. Infatti la questione e nella fattispecie priva di rilevanza. Poiche l'incidente di caccia si verifico il 16 novembre 1988, di esso non potrebbe mai rispondere il Fondo di garanzia, costituito solo con la legge n. 157 del 1992, in assenza di una norma in questo senso, corno invece previsto per la r.c.a. dall'art. 14 del D.L. n. 857 del 1976, per le ipotesi di intervento del Fondo a seguito di L.c.a. dell'assicuratore. Ne la Corte Costituzionale, con la sua sentenza additiva n. 470 del 2000, ha statuito che il Fondo di Garanzia dovesse provvedere al risarcimento in caso di L.c.a. dell'impresa assicuratrice, anche per i sinistri anteriori all'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992. Ovviamente una questione di costituzionalita non puo porsi nei confronti del disposto normativo additivo di una sentenza della Corte Costituzionale, per cui e manifestamente infondata l'ulteriore eccezione di incostituzionalita, posta nella memoria del ricorrente, dell'art. 25 della legge n. 157 del 1992, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale suddetta, nella parte in cui non prevede l'intervento del Fondo, anche per i sinistri verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge, nell'ipotesi in cui l'assicuratore sia stato posto in L.c.a. Pertanto il soggetto danneggiato, non avendo azione diretta nei confronti del Fondo, non potrebbe in ogni caso avvalersi della disciplina analoga a quella prevista dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969, che ha come presupposto sostanziale l'obbligazione diretta del Fondo di garanzia nei confronti del danneggiato. Infatti, come questa Corte ha gia statuito, sia pure con riferimento all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dall'esercizio della caccia, la legge 27 dicembre 1977 n. 968, che, innovando la portata della legge 2 agosto 1967 n. 799, ha attribuito al danneggiato il diritto a domandare all'assicuratore il diretto pagamento dell'indennizzo, non puo essere considerata norma processuale come tale immediatamente applicabile ai giudizi in corso, bensì ha natura di norma sostanziale e, per il principio di irretroattivita della legge, non puo trovare applicazione in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 21 aprile 1990, n. 3347). Analogo principio nella fattispecie in esame opera a maggior ragione per l'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia, istituito con l'art. 25 della legge n. 157 del 1992, in quanto in questo caso non solo non esisteva l'azione diretta, ma neppure il Fondo di garanzia, allorche si verifico il sinistro e quindi il danno assicurato. 3.1. Di conseguenza nella fattispecie in esame, in assenza di deroga ai principi vigenti in tema di azioni individuali nei confronti delle imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, dette azioni sono improponibili per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il loro esame rientra nella competenza del commissario liquidatore a sensi degli artt. 201 e segg. della legge fallimentare. La procedura di liquidazione coatta comporta, al pari di quella fallimentare, il divieto di azioni esecutive individuali, esteso anche alle azioni di accertamento che sono ad esse strumentali, e l'assoggettamento delle pretese creditorie al vaglio preventivo degli organi preposti alla procedura nella fase preliminare della verifica del passivo. Ebbene, la verificazione del passivo non ha carattere giurisdizionale, pur ricalcando la forma, prevista per il fallimento, sia per la - natura dell'organo che vi e preposto (commissario liquidatore di nomina amministrativa), sia per la rilevanza pubblicistica degli interessi tutelati, per cui l'assoggettamento di un'impresa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., difetto che è temporaneo in quanto, una volta formato lo stato passivo, le eventuali opposizioni contro di esso vanno proposte al giudice ordinario, salva l'eccezione stabilita nell'art. 95, terzo comma, della legge fallimentare nell'ipotesi di crediti accertati con sentenza non passata in giudicato: in tal caso, infatti, la

contestazione di tali crediti da parte del curatore puo avvenire solo a mezzo di impugnazione della sentenza avanti al giudice ordinario competente (Cass. S.U. 10 febbraio 1987, n. 1398; cfr. anche Cass. 24 ottobre 2002, n. 14988). Si e rilevato, in proposito, da questa Corte che il richiamo operato dall'art. 201 della legge fallimentare, in tema di liquidazione coatta amministrativa, alle disposizioni del titolo 2, Capo 3, Sezioni 2 e 4 della legge stessa, comporta l'applicabilita in tale procedura delle norme di cui agli artt. 51 e 52, oltreche dell'art. 95 della legge fallimentare (Cass. 15 gennaio 1983 n. 329; Cass. 17 febbraio 1983 n. 1196). 4. Ne consegue che il ricorso va rigettato. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004 ( da www.litis.it )