CITTA DI CASARSA DELLA DELIZIA - PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI Approvato con deliberazione di C.C. nr 66 del 29 settembre 2004
CAPO I Orari dei Pubblici Esercizi di somministrazione ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi del Comune di Casarsa della Delizia avviene con il presente Regolamento, ai sensi dell art. 28, comma 1 della L.R. 8/1999 e successive modifiche e integrazioni, nell ambito della disciplina vigente. 2. Il Sindaco, con ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori nei limiti delle determinazioni di cui al medesimo comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.G.R. 7 maggio 1999, n. 0148/Pres., con il presente Regolamento vengono altresì determinati gli orari per le attività di intrattenimento e svago. ART. 2 FASCIA ORARIA DI APERTURA 1. La fascia oraria di apertura giornaliera per gli esercizi classificati alle lettere A, B e D dell'art. 5, comma 1, della Legge 287/1991 è fissata dalle ore 05.00 (cinque) alle ore 03.00 (tre) del giorno successivo. 2. La fascia oraria giornaliera per gli esercizi classificati dalla lettera C dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 287/1991 è fissata dalle ore 08.00 (otto) alle ore 04.00 (quattro) del giorno successivo. ART. 3 APERTURA GIORNALIERA 1. Gli esercizi classificati alle lettere A, B e D dell'art. 5, comma 1 della L. n. 287/91, nell'ambito della fascia oraria fissata ai sensi dell'art. 2, comma 1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore, anche non consecutive. 2. Gli esercizi classificati con la lettera C dell'art. 5, comma 1, della L. n. 287/91, nell'ambito della fascia oraria fissata ai sensi dell'art. 2, comma 2, devono osservare un'apertura minima di 5 ore ed un'apertura massima di 12 ore, anche non consecutive. 3. Per i pubblici esercizi di tipo C, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago.
ART. 4 CHIUSURA SETTIMANALE FACOLTATIVA 1. All esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana. 2. Tale chiusura deve essere comunicata al Comune ed esposta nel cartello dell orario secondo le modalità di cui all art. 5. 3. La comunicazione al Comune deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno prescelto. 4. Le eventuali variazioni della chiusura facoltativa devono essere comunicate con le stesse modalità di cui al comma terzo. ART. 5 DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DA PARTE DEGLI ESERCENTI 1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, determina liberamente l'orario di apertura e chiusura, che può articolarsi anche in forma non continuativa. 2. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione. 3. L'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza l'obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito. 4. Lo sgombero dei locali, di cui all'art. 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro e non oltre tre ore dalla chiusura. 5. L'esercente è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura prescelto, nonché le eventuali giornate di chiusura facoltativa se effettuate. 6. E' fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con l'obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura e il motivo che la giustifica. L'operatore deve comunicare all'amministrazione Comunale, 10 giorni prima dell'inizio della chiusura, tutte le chiusure che eccedono i trenta giorni. ART. 6 DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO 1. Le attività di somministrazione temporanea effettuate in occasione di particolari manifestazioni, sagre, o altre riunioni straordinarie di persone dovranno rispettare la fascia oraria prevista al precedente art. 2, primo comma.
ART. 7 LIMITI ORARI DELLA ATTIVITA' SVOLTA ALL'ESTERNO DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE 1. Durante il periodo estivo, o comunque nel periodo indicato nell'apposita autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, il servizio attuato all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, su area pubblica o privata, può essere svolto entro una fascia oraria compresa, per gli esercizi classificati alle lettere A, B e D dell'art, 5 comma 1 della legge 287/1991, tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. 2. L'autorizzazione può essere revocata o ridotta nella sua estensione temporale per comprovati motivi di sicurezza, intralcio alla viabilità o di disturbo alla quiete pubblica. ART. 8 ESCLUSIONI 1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento: a) - le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) - le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 02/2002, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) - le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; d) - le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, Enti o imprese pubbliche; e) - le attività di somministrazione effettuate nelle scuole; f) - le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; g) - le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed agrituristiche. CAPO II Orari delle attività di intrattenimento e svago ART. 9 ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE STESSE 1. Le attività di intrattenimento e svago, quali l'esecuzione di brani musicali dal vivo o spettacoli di cabaret ecc., svolte in aree a disposizione di esercizi pubblici di somministrazione classificati nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e d) del 1 comma dell'art. 5 della L. 287/1991, possono tenersi su semplice presentazione di comunicazione utilizzando la modulistica di cui all allegato A al presente Regolamento a condizione che:
l'orario di svolgimento sia compreso fra le ore 15.00 e le ore 24,00 (le 16.00 in periodo di vigenza dell'ora legale); gli spettacoli non si tengano per più di 30 volte nell'anno solare; il locale durante le esibizioni conservi la normale sistemazione e collocazione degli arredi; non sia consentito il ballo; se tenuti all'aperto, non siano utilizzati impianti di amplificazione; il volume delle emissioni musicali sia moderato, e comunque nei limiti di legge, in particolare dopo le ore 23.00; lo spazio destinato allo spettacolo sia ubicato in modo da non intralciare il normale flusso e la sosta della clientela ovvero, se su area pubblica o ad uso pubblico, dei pedoni, con particolare riguardo alle vie d'esodo in caso d'emergenza; eventuali collegamenti elettrici non facenti parte dell'impianto originario dell'esercizio siano certificati a norma di legge da tecnico abilitato; non siano richiesti compensi per il trattenimento né sotto forma di biglietto d'ingresso né di aumento delle consumazioni; qualora ricorra il caso, sia garantita l'osservanza dei regolamenti condominiali. 2. L'esecuzione di brani musicali dal vivo in altri luoghi aperti al pubblico destinati ad attività di vendita può essere liberamente effettuata quando alle condizioni sopra indicate si aggiungano quelle di non pubblicizzare l'evento e di utilizzare unicamente strumentazione non amplificata. 3. Qualora le attività di intrattenimento non rispettino le caratteristiche sopra indicate, l esercente è tenuto a far verificare l idoneità dei locali dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, le cui spese di sopralluogo nonché la produzione della documentazione tecnica necessaria per il rilascio del parere, sono interamente a carico del richiedente. ART. 10 SALE DA GIOCO 1. Non è consentita l'apertura di sale da gioco ad una distanza inferiore a m. 400 da scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e parchi pubblici. La distanza sarà misurata senza considerare gli attraversamenti pedonali di cui al vigente codice della strada e l'attraversamento della strada dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse della stessa. 2. La fascia oraria di apertura delle sale gioco è fissata dalle ore 10.00 alle ore 02.30. L'esercente determina liberamente il proprio orario di attività con il solo limite minimo di apertura di 7 ore giornaliere anche non consecutive. All'orario stabilito per la chiusura dovrà cessare ogni attività ed i locali dovranno essere prontamente sgomberati. Lo sgombero dovrà essere completato entro i successivi 30 minuti. 3. Relativamente ai turni di chiusura, ai suddetti esercizi si applicano le disposizioni di cui all art. 4 del presente Regolamento. 4. E' fatta salva la facoltà degli operatori di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie annuali, malattia, lutto. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di 30 giorni, dovrà esserne data preventiva notizia al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione. 5. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l orario prescelto che diventa esecutivo dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. 6. Gli esercenti sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli od altri supporti informativi, in maniera ben visibile, l orario adottato.
ART. 11 ORARIO DEI GIOCHI LECITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1. L'esercizio dei giochi leciti è consentito nella fascia compresa fra le ore 10.00 e le ore 02.30. L'utilizzo di apparecchi automatici elettrici od elettronici nei pubblici esercizi di somministrazione dovrà cessare alle ore 24,00. 2. Le condizioni di esercizio degli apparecchi per giochi leciti sono quelle indicate dall art. 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 3. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. possono essere installati solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, sale gioco e circoli privati) o dell art. 88 del T.U.L.P.S. 4. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 7 lettera a) e c) possono essere installati anche negli esercizi commerciali ed artigianali. 5. Gli apparecchi o congegni automatici di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere installati : negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all interno delle pertinenze dei luoghi di culto ; in modo contiguo agli apparecchi di altre tipologie e se collocati negli alberghi e nelle sale gioco devono essere in aree specificamente dedicate; All esterno dei locali degli esercizi pubblici. 6. Il numero massimo di apparecchi, di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., installabili nei pubblici esercizi è indicato nell allegato B al presente Regolamento; 7. l installazione di apparecchi contemplati dal presente articolo è subordinata alla presentazione della denuncia di inizio attività formulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente di settore; 8. l effettuazione di giochi leciti all interno di pubblici esercizi di cui al comma 1 dell art. 5 della L. 287/1991 nonché in occasione di manifestazioni locali a carattere temporaneo, è
soggetta alla denuncia di inizio attività di cui sopra sui modelli forniti dall Ufficio Commercio. ART. 12 ORARIO DELLE DIFFUSIONI MUSICALI, RADIOFONICHE E TELEVISIVE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1. Il funzionamento di apparecchi di riproduzione musicale, radiofonici e televisivi nei pubblici esercizi o in altri luoghi aperti al pubblico destinati ad attività di vendita è liberamente consentito durante il normale orario di apertura degli stessi, a condizione di non arrecare disturbo alla quiete pubblica, al riposo ed alle occupazioni delle persone e agli avventori presenti nel locale. 2. Il volume delle emissioni sonore dovrà essere particolarmente moderato dopo le ore 23.30. 3. L'utilizzo dei suddetti apparecchi all'esterno del locale è consentito fino alle ore 22,30, ma dovrà essere osservata una pausa pomeridiana fra le ore 14.00 e le ore 16.00. ART. 13 SANZIONI 1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 8/1999. 2. Per le violazioni non previste e sanzionate dal comma 1, ai sensi dell art. 7 della L.R. 12.02.2003 nr. 4, si applica una sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 3.000,00 secondo la L.R. 17.01.1984 n. 1 con la misura accessoria della sospensione dell attività eseguita in violazione alle norme regolamentari. CAPO III Autorizzazioni stagionali in materia di pubblici esercizi ART.14 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. L attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L. 287/1991 si intende a carattere stagionale qualora svolta per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare. L attività può essere svolta per uno o più periodi anche frazionati, nel limite temporale sopra indicato, previa comunicazione obbligatoria all Ufficio Commercio almeno dieci giorni prima dell inizio del periodo prescelto. 2. All attività di cui sopra si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
ALLEGATO A (Articolo 9 del Regolamento) Comunicazione relativa all effettuazione di attività di intrattenimento e svago. Al Sig. Sindaco del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA - - Servizio Vigilanza Commercio - OGGETTO: comunicazione ai sensi dell art. 9 del Reg.to Comunale dei Pubblici Esercizi per effettuazione di attività d intrattenimento e svago su aree a disposizione del pubblico esercizio denominato Il sottoscritto nato a il residente a via nr in qualità di Legale Rappresentate della Società esercente il Pubblico esercizio all insegna con sede in via nr tel C O M U N I C A Che intende effettuare attività d intrattenimento e svago in data dalle ore alle ore da svolgersi su aree a disposizione del predetto P.E. di seguito indicate: DICHIARA di rispettare le condizioni d esercizio richieste per la predetta attività ed elencate nell art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina degli orari dei P.E., del quale è a conoscenza; di essere consapevole che la violazione di tali disposizioni comporterà la sospensione dell attività d intrattenimento e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Casarsa della Delizia FIRMA
ALLEGATO B (Articolo 11 del Regolamento) Tabella riepilogativa del numero massimo di apparecchi installabili di cui all art. 110 comma 6 del TULPS TIPOLOGIE DI ESERCIZI NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI Bar ed esercizi similari n.1 ogni 15 mq (max. 2 fino a 50mq, elevabile di un unità per ogni ulteriori 50mq fino ad un numero max. di 4) Ristorante ed esercizi similari n. 1 ogni 30 mq. (max. 2 fino a 100 mq, elevabile di un unità per ogni ulteriori 100mq. Fino ad un numero max. di 4) Stabilimento balneare ed esercizi similari n. 1 ogni 1000 mq. (max. 2 fino a 2.500 mq. Elevabile di un unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un numero max. di 4) Albergo ed esercizi similari n. 1 ogni 20 camere (max. 4 fino a 100 camere elevabile di un unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un max. di 6) Sala pubblica da gioco Agenzia di raccolta di scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell art. 88 del T.U.L.P.S. Esercizio di raccolta scommesse Circoli privati di cui al D.P.R. n. 235/2001 in possesso di autorizzazione alla somministrazione di bevande Circoli privati di cui al D.P.R. n. 235/2001 in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti n. 1 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie) n. 1 ogni 15 mq. (max. 6 fino a 100 mq. Elevabile di un unità per ogni ulteriori 100 mq. Fino ad un numero max. di 8) n. 1 ogni 15 mq. (max. 2 fino 50 mq. Elevabile di un unità per ogni ulteriori 50 mq. Fino ad un max. di 4) n. 1 ogni 15 mq. (max. 2 fino a 50 mq elevabile di un unità per ogni ulteriore 50mq fino ad un numero max. di 4) n. 1 ogni 30 mq. (max. 2 fino a 100 mq elevabile di un unità per ogni ulteriore 100mq fino ad un numero max. di 4)