L Albo delle imprese forestali: la qualificazione come strumento di crescita del comparto

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L Albo delle imprese forestali: la qualificazione come strumento di crescita del comparto Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Valerio Motta Fre

Decreto legislativo 227/2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale Art. 7. Promozione delle attività selvicolturali 1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico. 2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

DGR 66-9492 del 26.05.2003 Istituzione dell Albo Regionale delle Imprese Forestali Caratteristiche sperimentale e transitorio iscrizione gratuita solo per imprese con sede/operatività in Piemonte non colpevoli di negligenza/malafede in contratti pubblici raccoglie dati identificativi ed elementi qualificanti Priorità nell ambito di finanziamenti ed iniziative nel settore forestale nell assegnazione in gestione di proprietà silvo pastorali regionali 305 imprese iscritte

Legge regionale 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste Art. 31. Albo delle imprese forestali del Piemonte 1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte 2. Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 227/01 3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, sospensione e decadenza 4. I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali; dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative; della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3 del RD 2440/23

in attuazione dell art. 31 della LR 4/09 è stato predisposto in bozza il Regolamento regionale recante Disciplina dell Albo delle imprese forestali del Piemonte bozza ultimata e trasmessa ai futuri componenti del Comitato tecnico regionale (e ad una platea più ampia) a giugno 2009 incontro pubblico di presentazione della bozza a luglio 2009 trasmissione ufficiale della bozza del regolamento al Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno (non appena sarà costituito) di cui all art. 33 della LR 4/09

contenuti del Regolamento individua i soggetti che hanno titolo per l iscrizione all Albo stabilisce gli effetti dell iscrizione all Albo stabilisce le modalità dell Albo per la tenuta e l aggiornamento definisce i tempi e le modalità per l iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e decadenza definisce le modalità con cui è promossa la qualificazione delle imprese iscritte all Albo

definizione d impresa forestale Ai fini del presente regolamento, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale ovvero attività comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilità forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica

5 categorie 1.imprese e ditte di utilizzazione forestale che svolgono in via principale, anche nell interesse di terzi, attività in ambito forestale 2.imprese agricole come definite all'art. 2135 del c.c., compresi i soggetti di cui all'art. 8 del D.lgs 227/01 3.imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione 4.imprese e ditte di prima trasformazione del legno 5.imprese e ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale

3 sezioni 1. sezione A: imprese del settore forestale con sede legale in Piemonte che svolgono attività comprese nelle 5 categorie 2. sezione B: imprese boschive, ovvero imprese del settore forestale, con sede legale in Piemonte che svolgono attività comprese nelle 5 categorie e che abbiano realizzato nell ultimo triennio un volume minimo di utilizzazioni forestali di 1500 metri cubi 3. sezione C: imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte e imprese iscritte presso analoghi albi di altre regioni

Albo Imprese forestali Imprese del settore forestale Imprese Boschive Imprese forestali non piemontesi Imprese e ditte con sede legale in Piemonte: di utilizzazione forestale agricole di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione di prima trasformazione del legno di vivaistica forestale o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono attività in ambito forestale Sede legale fuori Piemonte Iscritte ad altri Albi regionali

effetti dell iscrizione (volontaria e gratuita) Condizione necessaria per ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico (art. 7, comma 1, D.lgs. 227/01) beneficiare dell estensione delle norme di cui all art. 17 della L. 97/94 (ai sensi dell art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 227/01) eseguire determinati interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico eseguire determinati interventi selvicolturali su aree di proprietà privata che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici

effetti dell iscrizione (segue) Condizione preferenziale per accedere ad agevolazioni in ambito forestale l aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica Inoltre: può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell offerta economicamente più vantaggiosa l Albo può essere utilizzato dalle amministrazioni locali per le finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

requisiti generali per l iscrizione iscrizione alla CCIAA o ad analoghi registri non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per tali situazioni non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell anno precedente alla richiesta non aver riportato sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione non aver riportato, nell anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dal LR 4/09 per importi superiori a 10.000,00 euro

requisiti speciali per l iscrizione le imprese che intendono chiedere l iscrizione alla sezione B dell Albo devono aver realizzato nell ultimo triennio un volume minimo di utilizzazioni forestali di 1500 metri cubi dal 1.6.2013, le imprese devono avere nel proprio organico: almeno un addetto, legato all impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnicoprofessionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti almeno un addetto che abbia partecipato, nel triennio precedente alla richiesta di iscrizione e di conferma iscrizione, ad attività formative, di addestramento o di riqualificazione professionale pari ad almeno 4 ore/anno/addetto

decorrenza L albo regionale delle imprese forestali istituito in via sperimentale con DGR 66-9492 del 26.05.2003 cessa i propri effetti a decorrere dalla data di applicabilità del regolamento di Disciplina dell Albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31 LR 4/09) inoltre Le imprese di cui alla sezione A e B e con sede legale in Piemonte, iscrittesi all albo sperimentale entro la data di approvazione del presente regolamento, possono usufruire di uno specifico servizio di consulenza forestale istituito dalla Regione Piemonte e finalizzato alla transizione nell Albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31 LR 4/09)

Prossimi passi Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno approvazione DPGR operatività sistema informatico

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