Direzione Regionale dell Abruzzo PROTOCOLLO D INTESA TRA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELL ABRUZZO E S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI DIREZIONE INTERREGIONALE DI ROMA
PROTOCOLLO D INTESA TRA L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'abruzzo (di seguito denominata "Direzione Regionale" o, congiuntamente alla S.I.A.E., le Parti"), con sede in Località Centi Colella S.S. 17 67100 L Aquila, rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Rossella Rotondo, E La S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori - Direzione Regionale per il Lazio, l Umbria e la Provincia dell Aquila (di seguito denominato SIAE o, congiuntamente, all Agenzia delle Entrate, le Parti"), con sede in Via Po, n. 8 00198 - Roma, rappresentato per la stipula del presente protocollo dal Direttore Reggente della Direzione Interregionale di Roma, dott. Giuseppe Farina. PREMESSO CHE le Parti intendono dare attuazione ad un piano operativo per contrastare più efficacemente l evasione fiscale e contributiva, con particolare riferimento alla cosiddetta lotta al sommerso, rivolta ai soggetti esercenti attività di spettacolo e/o intrattenimento, teso anche a combattere fenomeni di concorrenza sleale tra operatori del settore; tale piano operativo si concretizzerà mediante scambio d informazioni e con l esecuzione di controlli congiunti, effettuati da nuclei composti da funzionari dell Agenzia delle Entrate e funzionari della SIAE., nella convinzione che i suddetti controlli rivestono un importante funzione di presidio del territorio e che la collaborazione tra le due amministrazioni darà vita a modalità di controllo più incisive ed efficienti; Pagina 2 di 6
appare opportuno predisporre un protocollo d intesa per definire i rispettivi ambiti di competenza, per sviluppare sinergie utili alle attività di accertamento e verifica anche disgiunte nonché per delineare i criteri generali di carattere organizzativo e operativo, che possano fungere da linee guida per i nuclei ispettivi impegnati nelle operazioni, prevenendo e/o risolvendo eventuali criticità relative allo svolgimento degli accessi/ ispezioni/verifiche congiunti; gli scambi di informazione oggetto del presente protocollo d intesa, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, avverranno nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal D. lgs. 30/06/2003 n. 196; le parti si impegnano a utilizzare le informazioni ricevute ai soli fini istituzionali previsti dal presente protocollo d intesa, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall art. 11 del D.lgs 196 già citato. RICHIAMATA integralmente nel presente atto la Convenzione tra l Agenzia delle Entrate e la Società Italiana degli Autori ed Editori, stipulata, a livello nazionale, il 15 Dicembre 2009; Al fine di migliorare la selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento per la Provincia di L Aquila valorizzando il patrimonio informativo costituito dagli elementi acquisiti a seguito delle esperienze di controllo sul territorio e di ottimizzare le risorse impiegate evitando sovrapposizioni operative, in funzione delle specifiche disposizioni in materia di semplificazione fiscale, introdotte dall art. 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Pagina 3 di 6
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: di effettuare su richiesta, preferibilmente in via telematica, la reciproca fornitura di dati, documenti, atti ed altri elementi di informazioni, quali utili strumenti ai fini di specifici controlli. In particolare tale scambio potrà riguardare: 1. le informazioni rilevanti ai fini dell espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza; 2. la trasmissione di segnalazioni qualificate relative ad eventuali violazioni constatate da ognuna delle due parti nello svolgimento della propria attività, utili a consentire all altra parte lo svolgimento dei propri adempimenti in convenzione; 3. la comunicazione, per quanto di interesse, di dati e notizie rilevati dalle attività di accertamento eventualmente già svolte da una Parte nei confronti di soggetti specificatamente individuati. 4. l elaborazione e la trasmissione da parte della sede SIAE di Roma, su richiesta della Direzione Regionale, di rendicontazioni in merito ad eventi di spettacolo e/o intrattenimento di una particolare rilevanza economico/fiscale; 5. la fornitura, con riferimento al settore no profit sopra citato, di ogni dato e notizia di interesse tributario acquisito a seguito di attività ispettiva della SIAE nei confronti dei soggetti che hanno fruito delle agevolazioni previste dalla legge, ai fini della perdita della qualifica di ente non commerciale. di valutare la possibilità di effettuare controlli mirati congiunti nei confronti di quei soggetti, selezionati di comune accordo, in quanto organizzatori e/o gestori di attività di spettacolo e/o intrattenimento che presentano maggiori criticità sotto l aspetto fiscale e contributivo; Pagina 4 di 6
lo scambio d informazioni indicate potrà avvenire anche spontaneamente senza preventiva richiesta; di realizzare altresì controlli mirati congiunti nei confronti di quei soggetti quali: associazioni in regime 398/91 ed altri organismi non commerciali in genere che abbiano organizzato attività di intrattenimento/spettacolo; che l attività di rilevazione del lavoro sommerso sarà effettuata, in linea di massima, congiuntamente dai funzionari incaricati, mentre il Processo Verbale di Constatazione sarà redatto dai funzionari dell Agenzia delle Entrate; che l attività relativa al riscontro degli obblighi sull emissione degli scontrini e ricevute fiscali, ove ne ricorra l obbligo, sarà effettuata, sempre in linea di massima, da un funzionario dell Agenzia delle Entrate e da un funzionario della SIAE; che l attività relativa all acquisizione contabile ed extra contabile e di rilevazione dei dati sugli studi di settore, ove previsti, sarà effettuata dai funzionari dell Agenzia delle Entrate; che nelle ipotesi in cui il controllo riguardi le manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento con modalità di ammissione del pubblico ad ingresso a pagamento o con cessioni/prestazioni obbligatoriamente imposte di cui all art. 2 del D.M. 13/7/2000 (Decreto sugli apparecchi misuratori fiscali e/o biglietterie automatizzate), in relazione agli adempimenti previsti da tale normativa, il processo verbale di constatazione sarà redatto, in linea di massima, dai funzionari della SIAE. Al fine di rendere più incisive le verifiche di tipo documentale/ contestuale, nonché per agevolarne la compiuta esecuzione non disponendo la SIAE di Collegamento all Anagrafe Tributaria l Agenzia delle Entrate, su richiesta della SIAE Sede di Roma, fornirà informazioni anagrafiche contabili attinte dal data- base sopra citato per i contribuenti da sottoporre ad accertamento tributario, quali : Pagina 5 di 6
anagrafica del contribuente e codici attività comunicati dallo stesso luogo di conservazione delle scritture contabili regime fiscale fruito ed opzioni comunicate volume di affari e redditi dichiarati modelli F24 presentati Gli incontri operativi per l organizzazione delle attività congiunte saranno svolti in tutti i casi in cui una delle parti lo ritenga necessario e concordati per le vie brevi tra l Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Abruzzo e la S.I.A.E Direzione Interregionale di Roma. La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a partire dalla data di sottoscrizione. L Aquila, 22 settembre 2011 AGENZIA DELLE ENTRATE IL DIRETTORE REGIONALE f.to Rossella Rotondo S.I.A.E. DIRETTORE REGGENTE DIREZIONE INTERREGIONALE DI ROMA f.to Giuseppe Farina Pagina 6 di 6