Assolutismo e diritto privato Le Ordonnances di Luigi XIV in Francia
Grande Tribunale e diritto comune I G.T. divengono dall inizio del Quattrocento in poi le principali sedi di interpretazione del diritto comune. In questa veste essi trovano nell unum ius la fonte del loro potere (interpretazione di un materiale sempre più complicato e difficile) ma anche la radice di una certezza del diritto. L altra possibilità per chi impugna è di chiedere una decisione secondo equità, che viene però seguita solo in pochi casi ( Dio ci salvi dall equità dei Parlamenti ).
Principe e giudice in Antico Regime. La Francia Ordonnance civile pour la reformation de la justice, 1667. Il Sovrano tenta di dare uniformità ai giudicati delle Corti; Strumento: uniformità del diritto processuale; Norma di mediazione: il giudice è libero nel trovare la fattispecie astratta nelle norme che ha sempre usato (diritto comune, prassi, precedenti), ma deve attenersi alle norme processuali dettate dal Sovrano.
Poiché la giustizia è il più solido fondamento degli stati, visto che assicura la tranquillità delle famiglie e la fortuna dei popoli; abbiamo impiegato tutte le nostre premure per ristabilirla attraverso l'autorità degli all'interno del nostro Regno, dopo avergli dato la pace attraverso la forza delle nostre armi. E poiché avendo riconosciuto attraverso il rapporto di persone di grande esperienza che le ordinanze saggiamente stabilite dai Re nostri predecessori per definire i processi non sono state applicate o sono state cambiate dall'usura del tempo e dalla malizia dei querelanti; e le stesse sono state osservate in modo differente nelle nostre corti, cosa che ha causato la rovina delle famiglie attraverso la molteplicità delle procedure, il peso degli atti processuali e la varietà dei giudizi; considerato che è stato necessario provvedervi, per rendere il disbrigo degli affari più celere, più facile e più sicuro attraverso l'eliminazione della maggior parte dei termini e degli altri atti inutili, e attraverso l'instaurazione di uno stile uniforme di giudizio in tutte le nostre corti e segnature. Per questi motivi, sull'avviso del nostro consiglio e di nostra certa scienza, pieno potere autorità reale, abbiamo detto, dichiarato e ordinato, per come diciamo, dichiariamo e ordiniamo ciò che segue.
Art. 1. 1. Vogliamo che la presente ordinanza, e quelle che faremo in seguito, insieme ai diritti e alle dichiarazioni che noi potremmo fare in futuro, siano custodite e osservate da tutte le nostre Corti e Parlamenti, dal Gran Consiglio, dalla Camera dei conti, dalle Cours des Aides e da tutte le nostre altre corti, giudici, magistrati, ufficiali, tanto nostri che degli altri Signori, e da tutti i nostri altri sudditi, e in tutte le occasioni ufficiali. 2. I nostri Parlamenti e tutte le altre nostre Corti saranno tenute a procedere immediatamente alla pubblicazione e registrazione delle ordinanze, editti, dichiarazioni e altre lettere possano essere loro inviate senza alcun ritardo e sospendendo per questo ogni altro affare, anche le visite circondariali, i processi penali e gli affari particolari delle compagnie. 3. Non intendiamo tuttavia impedire che ove per usura del tempo, per nuovi usi o esperienze, alcuni articoli della presente ordinanza riescano contrari all utilità o al bene pubblico, o essere bisognose di interpretazione, integrazione o temperamento, le nostre Corti non possano rappresentarci la loro opinione in proposito, senza che sotto questo pretesto l esecuzione delle stesse possa essere omesso.
6. Vogliamo che tutte le nostre ordinanze, editti, dichiarazioni e lettere patenti siano osservate tanto il giudizio che altrimenti senza contravvenirvi, né che sotto pretesto di equità, bene pubblico, o accelerazione della giustizia, o quant'altro le nostre corti potranno mai rappresentarci, le stesse e gli altri giudici potranno dispensarsi dall'applicarle o moderarne le disposizioni, e ciò in qualsiasi modo per qualsiasi causa. 7. Se durante il giudizio pendente dinanzi alle nostre corti di Parlamento e a tutte le altre subentra alcun dubito o difficoltà di esecuzione di qualche articolo delle nostre ordinanze, editti, dichiarazioni e lettere patenti, proibiamo che le stesse vengano da loro interpretate, ma vogliamo che in questi casi le corti si indirizzino a noi, per apprendere da noi quale sarà la nostra intenzione al proposito. 8. Dichiariamo tutte le ordinanze e le sentenze che saranno date contro le disposizioni delle nostre Ordinanze, editti e dichiarazioni nulle e di nessun effetto e valore, e i giudici che le avranno rese saranno responsabili dei danni causati alle parti.
Principi del sistema dell Ordonnance 1.1) Custodire le o. presso le Corti: le o. si sostituiscono ai precedenti formatisi prima della loro adozione; 2) Obbligo di pubblicazione: le parti sono messe in grado di conoscerle e di produrle nei propri scritti difensivi; 3) Refèré legislatif: se un o. non funziona, il problema va partecipato al Re.
Segue 6. Divieto di temperamento equitativo; 7. Divieto di interpretazione autonoma dei punti controversi. Rimessione all interpretazione del Re. 8. Nullità della decisione contrastante con l o. ; mezzo di impugnazione.
La ricostruzione del diritto civile in Francia Ordonnance civile pour la réformation de la justice (1667); Ordonnance criminelle (1670); Ordonnance du commerce (Code Savary 1673); Ordonnance de la marine (1681). Code Noir (1685) Donazioni (1731) Testamenti (1735) Fedecommessi (1741)