Prevenzione incendi: nuove regole CCTS Roma, 23 febbraio 2011

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Prevenzione incendi: nuove regole CCTS Roma, 23 febbraio 2011

Lo snellimento dell attività amministrativa modifiche all art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010 segnalazione certificata di inizio attività SCIA

Lo snellimento dell attività amministrativa Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Regolamento SUAP SCIA:entrata in vigore della Legge 122/10 [31.07.2010], SUAP entrata in vigore 29/03/2011 (procedimento telematico) ed il 30/09/2011 ( procedimento ordinario), termine a decorrere dal quale sarà altresì abrogato il D.P.R. 447/199

Fonte normativa e finalità Un nuovo DPR 37/98: regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio Lo strumento legislativo è la semplificazione ai sensi dell art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Fonte normativa e finalità La prevenzione incendi si svolge, ove previsto, in attuazione del Regolamento SUAP con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Attua il decreto tagliaoneri amministrativi legge 6 agosto 2008, n.133:obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012

Attività soggette Il primo passo sarà quello di individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle del 547/55 ); L elenco è riportato nell allegato I del nuovo regolamento e sarà suddiviso in 3 categorie proporzionate in base alla complessità: a)attività semplici b)attività mediamente complesse c) Attività complesse Per ciascuna categoria vi sono diversi adempimenti

Adempimenti Il secondo passo è quello di determinare procedimenti proporzionati in base alla complessità dell attività: a) Attività semplici: applicazione dei principi della SCIA e visite a campione successive b) Attività mediamente complesse: Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite a campione (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni) c) Attività complesse:esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite a tappeto

Articolato Articolo 1:definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento. Articolo 2: definisce le finalità e l ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali attività sono individuate nell Allegato I. Il comma 3 distingue le attività in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base dei criteri di proporzionalità

Articolato Articolo 1:definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento. Articolo 2: definisce le finalità e l ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali attività sono individuate nell Allegato I. Il comma 3 distingue le attività in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base dei criteri di proporzionalità Definisce le modalità di aggiornamento dell elenco delle attività (DPR Min.Int. Con parere CCTS) ed esclude l applicabilità su attività di cui al D.Lvo 334 Rinvia a D.Min Int. La descrizione delle modalità di applicazione del regolamento

Articolato L articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C. I per l emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

Articolato L articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il comma 1 prevede che l istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, prevista dal comma 2 dell articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia presentata, prima dell avvio delle attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell attività di cui all articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. Rimangono, quindi, ferme le disposizioni di cui all articolo 20 del medesimo decreto legislativo in materia di sanzioni per l omessa presentazione dell istanza.

I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per le attività di cui alla categoria C (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per A e B è previsto, su richiesta dell interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica; Solo per le attività C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). Articolato

Articolato L articolo 5 prevede che il titolare dell attività invii ogni cinque anni, una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. L attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento.).

Articolato L articolo 7 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità. E prevista, altresì, all articolo 8, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al Comando per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell opera.

Articolato L articolo 9 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni dei SUAP DPR 160/2010 che si applicano: alle attività di cui all allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, il comma 2 stabilisce che l istanza presentata tramite SCIA di cui all articolo 4, integra la trasmissione prevista all art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il comma 3 stabilisce che le attività di cui alla categoria A ricadono nell ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.

Articolato I rimanenti articoli disciplinano la transitorietà dell applicazione e le necessarie abrogazioni di leggi non in armonia con il testo del nuovo regolamento.

Stime di Attività di Prevenzione Incendi 2009 suddivise per categoria n. Richieste Esame Progetto n. Richieste Sopralluogo B n. 33.033; 38% C n. 16.372; 19% B n. 24.740; 31% C n. 11.697; 15% A n. 37.424; 43% A n. 42.242; 54%

Grazie per ora