Disturbi Specifici dell Apprendimento Vademecum per gli insegnanti

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Transcript:

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAFRANCA PADOVANA Disturbi Specifici dell Apprendimento Vademecum per gli insegnanti A cura di Alessandra Scabia e Giovanna Sgarabotto Vers. 14 novembre 2011

Premessa CHE COSA SONO I D.S.A.? I D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento) sono un gruppo eterogeneo di disturbi che si manifestano solamente nell acquisizione delle abilità scolastiche quali la lettura, la scrittura e il calcolo. La loro caratteristica principale è quindi la specificità: il disturbo riguarda uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. CHE COS E LA DISLESSIA? La dislessia comporta una limitazione nella capacità di leggere in modo corretto e fluente. L abilità di leggere e di scrivere risulta inferiore a quanto ci aspettiamo in base all età, al livello di intelligenza (che è di solito normale ed, in certi casi, superiore alla media) e al grado di istruzione del bambino/ragazzo. CHE COS E LA DISGRAFIA? La disgrafia è la difficoltà nello scrivere a mano. L alunno disgrafico scrive molto lentamente ed in modo poco comprensibile. La grafia risulta avere molte difficoltà: scrive lettere troppo grandi o troppo piccole, lo spazio è organizzato male, non riesce a seguire il rigo. CHE COS E LA DISORTOGRAFIA? La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici; essa si presenta con errori sistematici come: confusione tra fonemi e grafemi simili, omissioni ed inversioni. CHE COS E LA DISCALCULIA? La discalculia impedisce di raggiungere adeguati livelli di rapidità e di correttezza in operazioni di calcolo (calcolo a mente, anche molto semplice, algoritmo delle operazioni in colonna, immagazzinamento di fatti aritmetici come le tabelline) e di processamento numerico (numerazione avanti e indietro, lettura e scrittura di numeri, giudizi di grandezza tra numeri). 2

Misure dispensative DISPENSARE significa esentare l alunno da un impegno, da un obbligo, da un attività che si sa potere essere fallimentare poiché non dipende dall impegno profuso dall alunno. Le misure dispensative, facilitatori formali, sono necessarie per colmare alcune carenze difficilmente colmabili. Sono facilitanti le seguenti misure: dispensare dalla lettura ad alta voce, a meno che non lo richieda espressamente; dispensare dalla copiatura dalla lavagna; dispensare dalla dettatura veloce di testi/o appunti; dispensare dal prendere appunti; dispensare dai tempi di esecuzione prestabiliti; dispensare da un eccessivo carico di compiti; dispensare dallo studio mnemonico delle tabelline; dispensare, ove è necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta e adottare una didattica di tipo orale con supporti visivi e uditivi; nella valutazione delle verifiche scritte distinguere il contenuto e dalla forma. Strumenti compensativi COMPENSARE significa dare l equivalente di una cosa, di un attività con un altra, supplendone il difetto, la mancanza. Gli strumenti compensativi sono tecnologie/risorse che vengono utilizzate dall alunno in modo strategico al fine di favorire il suo successo formativo. Sono strategie utili le seguenti misure: compensare con l uso di fotocopie chiare, ben spaziate e con pochi contenuti per singola pagina; compensare con schemi, tracce, mappe concettuali; compensare con linee del tempo e dei numeri; compensare con l uso di parole-chiave; compensare con l uso di formulari e tabelle; compensare con l uso di registrazioni audio di argomenti di studio; compensare con l uso di calcolatrice e tavola pitagorica; compensare con l uso del computer (sintesi vocale, dizionari elettronici, enciclopedia multimediale, traduttore ). 3

Come organizzare le prove di verifica scritte e orali per i D.S.A. PROVE SCRITTE Italiano: per il compito di italiano far utilizzare, ove è possibile, il computer con il correttore automatico, nelle prove di grammatica fare consultare schede specifiche. Matematica: dare più tempo nelle verifiche scritte o diminuire il numero di esercizi; far usare la calcolatrice; fornire formulari con assortimenti di figure geometriche, formule e procedure o algoritmi. Inglese: per le verifiche scritte somministrare esercizi di completamento o a risposte multiple. Per tutte le materie: qualora si facciano delle verifiche scritte, dare più tempo oppure un minor numero di domande e permettere l uso del computer. Prediligere le domande a scelta multipla o predisporre domande aperte che richiedano risposte brevi. PROVE ORALI Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno chiesti e ridurre il numero delle pagine. Dare 10 minuti per ripassare. Durante l interrogazione fare utilizzare sussidi cartacei quali: tabelle e grafici linea del tempo cartine geografiche calcolatrice linea dei numeri formulari 4

Come elaborare schede e semplificare testi per i D.S.A. Se volete elaborare delle schede didattiche o semplificare dei testi, ricordatevi di: usare possibilmente lo stampato maiuscolo; aggiungere al testo immagini e grafici; non dividere le parole per andare a capo; usare un font chiaro, senza sarif, come Comics, Verdana, Georgia, Arial, Tahoma, (questo testo è redatto in Century Gothic a 10,5 punti); utilizzare come dimensione del font almeno 14; usare un interlinea di minimo 1,5; separare i capoversi; utilizzare il grassetto per mettere in evidenza le parole-chiave; usare prevalentemente frasi coordinate; non utilizzare la doppia negazione; usare, di preferenza, le forme attive dei verbi ed il modo indicativo; utilizzare un lessico semplice o inserire un mini-vocabolario dei termini più difficili all interno della scheda. 5

Perché lo screening? La scelta dello screening è dettata dall urgenza e dalla consapevolezza che il numero di soggetti con DSA riconosciuto in tempo è ancora in Italia molto basso. Molti bambini e ragazzi, pur intelligenti, soffrono per le loro difficoltà scolastiche senza capirne la motivazione e senza poter usufruire degli aiuti necessari per migliorare o compensare il disturbo. Si considera: determinante riconoscere precocemente i segnali di rischio; auspicabile che la scuola abbia propri strumenti capaci di riconoscere i segnali di rischio; necessario anticipare le diagnosi per permettere interventi didattici e riabilitativi più efficaci; importante limitare i danni derivati dalla frustrazione per l insuccesso scolastico. Le attività di screening, dunque, permettono di rilevare, attraverso segni critici, eventuali situazioni di rischio. Lo screening non è una diagnosi, ma può indirizzare verso una diagnosi. Gli specialisti (ASL o enti accreditati) riconoscono il disturbo (diagnosi) e successivamente la scuola redige il Piano Didattico Personalizzato (pdp) per mettere in atto misure didattiche adeguate. Lo screening privilegia la lettura e la scrittura perché sono competenze basilari e trasversali a tutte le discipline e necessarie per la comprensione e lo studio. Classi coinvolte: Classi prime scuola primaria: a gennaio dettato di 16 parole; a maggio dettato di 16 parole, lettura di parole e non parole; Classi seconde scuola primaria: a gennaio dettato di un brano; a maggio dettato, prova di velocità e correttezza della lettura e prova di comprensione. La complessità e le modalità di somministrazione delle prove sono standardizzate e scelte da un equipe di esperti. Gli alunni che risultano al di sotto di due deviazioni standard dalla media, su indicazione degli insegnanti, possono intraprendere un percorso di recupero fonologico (a casa e/o a scuola). I risultati delle successive prove permettono agli insegnanti di condividere con la famiglia la richiesta di un indagine specialistica agli enti preposti. Una volta acquisita la diagnosi, il team dei docenti redige il Piano Didattico Personalizzato: vengono individuate le metodologie più adatte ad assicurare l apprendimento in relazione ai bisogni concreti dell alunno, nel rispetto delle norme indicate nella legge di riferimento. 6

Normativa di riferimento LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana. 1. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura. 2. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica. 3. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica. 4. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 5. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 6. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. Art. 2 - Finalita' 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita': a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.

Art. 3 - Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. Art. 4 - Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto 1) Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2) Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero. 3) Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4) Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari. Art. 6 - Misure per i familiari 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 8

2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7 - Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010 9