Il caso della morte di Primo per avvelenamento



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Transcript:

Il caso della morte di Primo per avvelenamento Un esperimento di psicologia cogni4va finalizzato alla verifica del ragionamento indu8vo e dedu8vo in ambito giudiziario penale dinnanzi ad un caso controverso di morte per avvelenamento Il caso tra:ato è fru:o della fantasia (Caso di scuola per lezioni di diri:o ed epistemologia processuale penale ideato dall avv. Luca D Auria in collaborazione con la Prof. Cris4na Meini, docente di psicologia cogni4va presso l Università del Piemonte Orientale e la do:.ssa Futura Zucco8 della Scuola di Magistratura di Milano)

Protagonis4 Primo: partecipante alla crociera, trovato morto per avvelenamento Secondo;partecipante alla crociera, accusato di omicidio Margherita: moglie di Secondo Viviana: tes4mone

La pubblica accusa Presentazione degli elemen4 a sostegno della richiesta di condanna del sig. Secondo per la morte del sig. Primo, avvenuta nella no:e tra il 10 e l 11 agosto 2014 sulla nave da crociera Samba dei Caraibi

I fa8 Il sig. Primo sale sulla nave da crociera Samba dei Caraibi alle 11.53 del 10 agosto 2014 Prende posto nella sua cabina al piano nove della nave, fronte sinistro, osservando l imbarcazione dalla poppa alla prua La cabina è la numero 9127

Il sig. Secondo sale sulla nave con la moglie Margherita alle 13.02 del medesimo giorno Prende posto nella sua cabina al piano quinto, lato destro, numero 5003 La nave da crociera lascia il porto di Miami alle 17.05 per dirigersi verso i Caraibi e restare in navigazione se:e giorni Il rientro a Miami è previsto il 17 agosto in ma8nata

Alle 16.00 presso la sala arcobaleno al piano terzo è previsto un cocktail di benvenuto Sia il sig. Primo che il sig. Secondo, quest ul4mo unitamente alla moglie Margherita, si recano presso la sala arcobaleno Il cocktail dura sino alle 17.15 circa allorquando, lasciando il porto di Miami, i passeggeri sono invita4 ad andare all aperto per godersi la vista dello skyline della ci:à mentre la nave fa ro:a verso Key West, prima tappa della crociera

Primo verrà trovato senza vita, nella sua cabina, la ma8na seguente, 11 agosto, intorno alle ore 14.50 quando uno degli inservien4, tale Maruk, accede alla medesima cabina per le pulizie giornaliere Dato immediatamente l allarme la nave è posta so:o sequestro ed i navigan4 fanno ritorno al porto di Miami il giorno stesso Nel fra:empo Secondo, con la moglie Margherita, alle 9.53 dell 11 agosto, scendono dalla nave presso il porto di Key West, seconda tappa del viaggio e breve sosta della nave La nave riparte da Key West alle 12.50 con ro:a Caraibi, meta mai raggiunta per i fa8 di cui è processo ed a causa del ritrovamento di Primo deceduto fa rientro a Miami

Cosa accade tra il cocktail di benvenuto e la no:e tra il 10 e l 11 agosto I fa8 rilevan4: il sig. Primo, dopo il cockatail, va in cabina ma poi, verso le 19 e sino a dopo cena, all ora di coricarsi, è in compagnia di una coppia di turis4 americani (Bred e Pi:) che hanno affermato di aver fa:o con Primo un rapido giro delle a:razioni della nave, di aver cenato intorno alle 20.20 al ristorante terrazza per godersi il mare al tramonto e poi, dopo un caffè al bar della piscina, di averlo salutato e di essere anda4 ciascuno nelle proprie cabine. All incirca alle 22.45

Nello stesso arco temporale l imputato, sig. Secondo, comincia a compiere quelle azioni a dir poco anomale che hanno radicato la certezza nell accusa della sua colpevolezza Infa8: dopo il cocktail di benvenuto, alle 17.30 circa, come riferito dalla moglie Margherita, lamenta a costei di essere di pessimo umore e di voler riposare in cabina. Resterà in cabina almeno sino alle 19 Alle 19 con4nuano le anomalie nel suo comportamento: cerca per telefono la moglie che, nel fra:empo, si intra8ene al bar della piscina con dei compagni di crociera conosciu4 in quel frangente (lo si evince dalle dichiarazioni di Margherita) Al telefono Primo dice alla moglie Margherita che è stata consegnata in cabina solamente la valigia blu della stessa Margerita e non la sua rossa e che in tali condizioni di disagio non intende proseguire nella crociera oltre al giorno seguente, ul4mo u4le per fare comodamente rientro a Miami

Durante la breve telefonata, dalla quale emerge un persistente stato di grande agitazione ed emozione, Secondo dice alla moglie di doverle parlare e di volerla raggiungere, chiedendole dove si trova in quel momento (sempre riferito da Margherita durante la sua audizione) La moglie gli dice di tranquillizzarsi e di raggiungerlo al bar della piscina Secondo assicura di arrivare entro ven4 minu4 Rispe:erà questa tempis4ca promessa, infa8 intorno alle 19.40, con aria sorridente e soddisfa:a, giunge all ul4mo piano della nave e, mostrando una calma che certamente non aveva precedentemente, ordina un Gin Tonic e si intra8ene con Margherita ed i compagni di crociera a raccontare della disavventura della valigia e del dubbio se proseguire nel viaggio Alla specifica richiesta di Margherita di esprimerle il suo stato d umore, costui le dice di aver subìto un momento di forte trauma emo4vo ma di esserne uscito e di essere sereno, nonostante la vicenda della valigia Ribadisce comunque di voler scendere dalla nave

Alle 19.00 accade il fa:o decisivo nella ricostruzione della vicenda: sappiamo per certo che Secondo si è recato al piano nove, dinnanzi alla cabina 9127 occupata da Primo Nella sala pulizia della nave ha cercato un inserviente con la chiave pass partout e, dopo avergli offerto e dato 2000 dollari, lo convince ad aprire la cabina di Primo (il fa:o è stato riferito alla polizia sia dall inserviente Xu Mao sia dallo stesso Secondo) All interno della cabina Secondo ha manipolato il flacone del medicinale Malomalo perché è stata trovata una traccia parziale di DNA, sul flacone medesimo, compa4bile con il suo codice gene4co Il tossicologo ed il medico legale hanno accertato che un u4lizzo scorre:o del Malomalo ha causato la morte per avvelenamento, di Primo. L orario della morte: presumibilmente la morte è avvenuta tra le 4.30 e le 6.00 della no:e tra il 10 e l 11 agosto

Dopo non più di tre/qua:ro minu4 di permanenza nella cabina, quindi all incirca alle 19.30, Secondo esce dalla medesima e si reca da Margherita, in piscina, dove la trova a colloquiare con i compagni di crociera e si unisce a loro con aria rilassata e soddisfa:a Due ques4oni risultano decisive per a:ribuire la responsabilità per omicidio volontario in capo a Secondo: perché ha così forte la necessità di entrare nella cabina di Primo da esporsi ad offrire del denaro all adde:o alle pulizie? Cosa fa nella cabina di Primo?

Nella risposta a questo duplice quesito sta la soluzione del caso: Secondo ha riferito che durante il cocktail di benvenuto ha incrociato lo sguardo di Primo ed ha notato un incredibile somiglianza con se stesso, tanto da aver avuto immediatamente l impressione che si potesse tra:are del padre che non ha mai conosciuto. Ha inoltre riferito di aver avuto l impressione che anche Primo lo abbia guardato con il medesimo sospe:o. In merito a questa vicenda di paternità ha inoltre raccontato di aver saputo dalla madre, nel corso della sua gioventù, che il padre naturale sarebbe scappato di casa quando Secondo era in tenerissima età e questo avrebbe talmente scosso la madre che, sino alla sua morte, cinque anni prima dei fa8, avrebbe vissuto in un totale stato depressivo che ha comportato lunghi ricoveri in ospedale con segni di manifesto squilibrio mentale. Quanto al suo accesso nella cabina di Primo, Secondo ha testualmente riferito alla polizia: dovevo capire se quell uomo era mio padre; volevo assolutamente saperlo. Ho rischiato decidendo di pagare il cinese delle pulizie. Sono stato in stanza pochissimo. Mi è bastato andare in bagno e scoprire la bocce:a di Malomalo. E un farmaco cura4vo di una rarissima mala8a gene4ca che si trasme:e di padre in figlio. Lo prendo anche io dalla nascita. Non avevo bisogno di altre prove. Ero sicuro ma non l ho ucciso. Per nessun mo4vo al mondo avrei voluto farlo fuori. Il racconto di Secondo volto a gius4ficare la volontà di entrare nella cabina di Primo non è credibile: il suo DNA sulla bocce:a di Malomalo lo incastra Quanto al movente: è evidente il rancore serbato verso il padre che lo ha abbandonato e che ha così fa:o soffrire la madre

A questo quadro probatorio, già sufficiente per a:ribuire la responsabilità della morte di Primo all azione di avvelenamento di Secondo, vanno poi aggiun4 altri elemen4 determinan4 Il primo: il Malomalo è un farmaco sperimentale ed i suoi effe8 letali collaterali sono no4 a pochissimi e vengono per lo più evidenzia4 dai medici curan4 che ne fanno menzione ai pazien4 come regola di cautela, non essendo presente alcun protocollo ufficiale in materia

Un effe:o collaterale certo che causa morte immediata è l aggiunta di poche unità di superalcolico come whisky o gin. Dai rilievi della polizia nel frigobar della cabina di Primo è stata trovata aperta ed in parte u4lizzata una bo8glie:a da 20cl. di gin. Il medico curante di Primo ha riferito come costui non ha mai disa:eso le regole di somministrazione del farmaco, neppure in quei mesi, circa tre ogni anno, in cui la cura viene sospesa per non cronicizzarne l effe:o A questo proposito vi è un altro elemento a carico di Secondo e cioè il fa:o che da quindici giorni aveva iniziato il periodo di sospensione dal farmaco e dunque il gin tonic bevuto al bar della piscina in presenza della moglie non solamente era consen4to ma appare, a posteriori, persino una sfida ed un macabro brindisi all omicidio del padre

Un altro elemento importante: nella no:e tra il 10 e l 11 agosto, intorno alle 2 di no:e, la signora Viviana dichiara di essersi affacciata alla finestra della sua stanza e, dopo pochi a8mi, di aver visto una forma scura cadere dall alto e precipitare in mare Posto che la cabina della signora Viviana è esa:amente due pon4 so:o quella di Secondo, la polizia ha chiesto spiegazioni a costui sull accaduto. Secondo, inizialmente, ha dichiarato di non sapere nulla dell episodio. Pressato dalla polizia, dopo un pianto a diro:o, ha confessato tra:arsi della sua valigia, dando la seguente spiegazione: non ce la facevo più. Non potevo pensare a quella circostanza incredibile di aver trovato mio padre su quella nave. Non sapevo se parlargli oppure no. Sono andato in panico. Quando sono arrivate le valige ho nascosto la mia sopra l armadio prima di prendere una decisione su cosa fare. Dopo qualche lasso di tempo ho chiamato mia moglie dicendole che non era stata consegnata. Nella no:e l ho ge:ata in mare dalla terrazza prospicente la cabina. E andata così ma, vi ripeto, con la morte di Primo non ho nulla a che fare! Ve lo giuro!....

Le conclusioni dell accusa Per l accusa gli elemen4 di prova a carico di Secondo sono schiaccian4: 1) c è il suo DNA sulla bocce:a di Malomalo; 2) c è il movente; 3) c è la conoscenza delle capacità venefiche dei superalcolici pur con una dose normale di farmaco; 4) c è la dazione di denaro all inserviente cinese che non è gius4ficabile se non con uno sca:o emo4vo omicidiario dopo aver visto una figura tanto somigliante a sé stesso; 5) c è il lugubre e beffardo brindisi con il gin tonic ed uno spirito di allegria ritrovato, proprio dopo i fa8 della cabina; 6) c è l episodio della valigia, peraltro inizialmente celato probabilmente perché ritenuto, come in effe8 è, ingius4ficabile, se non con una scusa risibile; 7) il casellario giudiziario di Secondo riporta, nel passato, due condanne per rea4 contro la persona causa4 da situazioni di forte stress emo4vo; 8) vi sono tre soli preceden4 letali di ritrovamento di persone avvelenate su navi da crociera. In tu8 i casi si è accertato tra:arsi di omicidio e mai di suicidio e questo è abbastanza naturale se si pensa che non vi sarebbe ragione di prenotare una crociera qualora si ha in animo di suicidarsi. Per ques4 mo4vi l accusa chiede la condanna di Secondo per l omicidio di Primo, avvenuto la sera del 10 agosto 2014 sulla nave da crociera Samba dei Caraibi

La difesa Presentazione degli elemen4 a sostegno dell assoluzione del sig. Secondo per la morte del sig. Primo avvenuta nella no:e tra il 10 e l 11 agosto 2014 sulla nave da crociera Samba dei Caraibi

I fa8 Taluni elemen4 di fa:o sono indiscu4bile e su ques4 c è il pieno accordo con la presentazione operata dall accusa Altri invece sono incer4 ed altri ancora sono il fru:o di una libera interpretazione da parte dell accusa e ciò sia in linea di fa:o che di diri:o

Gli elemen4 cer4 su cui la difesa è in accordo con l accusa La ricostruzione temporale dell accesso alla nave da crociera Samba dei Caraibi da parte di Primo, Secondo e della moglie di quest ul4mo Le cabine occupate da Primo e da Secondo con la moglie La cabina occupata dalla signora Viviana e quanto da lei visto la no:e tra il 10 e l 11 agosto Le tappe previste dalla crociera Il fa:o che sia Primo che Secondo abbiano partecipato al cocktail di benvenuto ed in quella circostanza Secondo abbia ritenuto di vedere suo padre nel sig. Primo La tempis4ca del cocktail La circostanza che dopo il cocktail Secondo abbia accusato un grave malessere e si sia rifugiato in cabina Il comportamento della moglie, la telefonata di Secondo alla moglie, il fa:o di averla raggiunta in piscina dopo essere andato a cercare tracce che potessero confermare la presenza del padre nella cabina di quest ul4mo, l episodio dei soldi da4 al cinese per farsi aprire la stanza della cabina con il pass partout, l aver ge:ato la valigia dal terrazzino della cabina pur di lasciare la nave, l aver defini4vamente abbandonato la nave stessa prima che sia stato rinvenuto il corpo di Primo Gli spostamen4 di Primo nell arco della serata trascorsa sulla nave Il fa:o che Primo sia deceduto a causa dell assunzione di una dose corre:a di Malomalo con l aggiunta di gin La natura del farmaco Malomalo e la sua assunzione sia da parte di Primo che di Secondo ed il loro essere padre e figlio

Gli elemen4 controversi La prova del DNA ed il suo valore dimostra4vo circa la colpevolezza di Secondo Il movente La mo4vazione per cui Secondo ha ge:ato la valigia in mare La condo:a inerente la preparazione della sostanza venefica Le considerazioni in merito all episodio del gin tonic bevuto con la moglie Margherita

Presentazione delle singole circostanze di fa:o, diri:o e scienza a cui l accusa dà una scorre:a interpretazione (ad avviso della difesa)

Il DNA rinvenuto sulla bocce:a di Malomalo Il codice gene4co è un impronta unica e personalissima che diversifica ciascuno di noi da ogni altra persona umana ad eccezione del gemello omozigote. Il codice gene4co è ereditato per metà dal padre e per metà dalla madre. Tecnicamente è un indizio in quanto non rappresenta un fa:o ma una circostanza che, in base ad una inferenza logica, può portare a dichiarare un nesso inconfutabile tra un fa:o noto (nel caso di specie la traccia gene4ca) ed un fa:o ignoto (se Tizio si trovava sul luogo del deli:o e dunque se si possa stabilire un nesso logico tra de:a presenza e la morte della vi8ma). Il problema logico- indu8vo sorge quando il fa:o noto non è inconfutabile. Il DNA rinvenuto sulla bocce:a di Malomalo è assai esiguo ed il tecnico biologo ha potuto solamente evidenziare parte del codice gene4co che, nel caso di specie, è anche compa4bile con quello di Secondo, oltre che con quello di Primo. Va peraltro ricordato che Secondo non nega di aver toccato la bocce:a.

Il movente L accusa sos4ene che il movente sia da ricercarsi in una sorta di vende:a per il tra:amento riservato dal padre nei confron4 della madre. A parte la circostanza che l accusato ha dichiarato di non aver mai avuto tale intenzione, ma semplicemente di aver subìto uno shock emo4vo dal sospe:o (prima) e dalla certezza (poi) che su quella nave vi era il padre mai conosciuto, è del tu:o privo di riscontri effe8vi il movente accusatorio. Mai dall indagine è emerso questo desiderio di vende:a e dunque esso è un elemento apodi8co. Tecnicamente il movente, come il DNA, è un indizio e so:ostà alle regole d inferenza logica della prova indiziaria.

La valigia ge:ata in mare Secondo ha ammesso la circostanza di aver lanciato la valigia in mare, seppur dopo un primo momento di resistenza esclusivamente dovuto al 4more che questo gesto non fosse compreso dagli inquiren4, con ciò comprome:endo la sua credibilità a fronte del dramma accaduto.

La preparazione della sostanza venefica Sulla bocce:a di gin non sono state rinvenute né tracce biologiche né papillari dell accusato.

Il brindisi con il gin tonic L aver ordinato un gin tonic è di per sé dimostra4vo della responsabilità di Secondo? Esiste una massima d esperienza che consente di collegare la possibilità di bere il gin tonic nel periodo di sospensione del farmaco Malomalo, l aver ordinato un gin tonic e la morte per avvelenamento di Primo?

Conclusioni della difesa Le prove dell accusa non sono capaci di superare lo standard dell oltre ogni ragionevole dubbio voluto per le decisioni di condanna e dunque Secondo va assolto La prova dell oltre ogni ragionevole dubbio esige che non vi siano ipotesi contrarie agli elemen4 d accusa e che ques4 siano tu8 riscontra4 da da4 empirici cer4 e non incer4 o, peggio, apodi8ci e fonda4 su illazioni

Il ques4onario

1 Secondo è colpevole o innocente?

Perché è colpevole? 2

Perché è innocente? 3

4 Primo e Secondo sono padre e figlio? Cosa cambia nel giudizio di responsabilità qualora venga accertato che tra Primo e Secondo non c è (oppure c è) un rapporto di parentela?

5 Qual è la massima d esperienza decisiva nel caso tra:ato? Quale cos4tuisce un nesso logico tra fa:o e presunto colpevole? 5.1 I preceden4 dell imputato 5.2 il brindisi con il gin tonic 5.3 la presenza del DNA sulla bocce:a di Malomalo 5.4 i casi di morte da avvelenamento già tra:a4

Alcune note di diri:o, epistemologia giuridica, scienze forensi, psicologia cogni4va e filosofia del linguaggio u4li per comprendere ogni caso giudiziario

Note sulla valutazione della prova penale (epistemologia giuridica) Art. 111 cost. ed il principio del contraddi:orio come regola aurea del giusto processo. Un principio di gnoseologia ed e4ca processuale secondo cui la valutazione della tes4monianza, oltre che dell esperto, così come le dichiarazioni dell accusato, sono dichiarate credibili e dunque possono entrare a far parte del corredo probatorio, in ragione della loro tenuta alla prova di falsificazione a:uata dal sistema mediante l esame ed il controesame Art. 190 cpp: disponibilità della prova Art. 192 I comma cpp: libero convincimento del giudice (temperato dalla regola sugli indizi e dalla necessaria logicità della mo4vazione art. 606 le: e cpp- ). Art. 192 II comma cpp: regola la prova indiziaria che ha lo stesso valore ricostru8vo di ogni altro mezzo di prova, purchè rispe8 i canoni della gravità, precisione e concordanza ovvero la regola dell id quod plerumque accidit nel rapporto tra fa:o noto ed ignoto, la necessità che il fa:o noto sia delineato con certezza nei suoi contorni fa:uali (e non sia a sua volta affe:o da incertezza) oltre all esigenza che più elemen4 indiziari siano tu8 convergen4 sul fa:o ignoto da provare Art. 188 cpp: il limite morale della libera determinazione del dichiarante (il conseguente divieto all u4lizzo della macchina della verità e dell ipnosi, anche in presenza di una esplicità volontà del periziando) Art. 133 cpp: stabilisce lo standard dell oltre ogni ragionevole dubbio nella dichiarazione di colpevolezza. La necessità che non vi siano elemen4 concre4 ed empirici agli a8 capaci di smen4re l ipotesi accusatoria. La sufficienza per la difesa di provare il ragionevole dubbio e non l innocenza Art. 546 le: e cpp: statuisce l obbligo di mo4vazione sul rifiuto, da parte del giudice, della prova contraria rispe:o a quella prescelta per la decisione. Il principio falsificazionista ed il divieto a non ado:are conge:ure come elemen4 per la ricostruzione del fa:o

Note in materia di scienza forsensi La prova penale scien4fica è stata categorizzata come mezzo di prova autonomo negli Sta4 Uni4 e la giurisprudenza, sin dal 1923 (Frye vs US) ha stabilito criteri specifici di ammissibilità dell esperto vol4 ad evitare l impa:o sulla giuria della c.d. junk science o scienza spazzatura. La sentenza Frye ha stabilito un criterio di ammissibilità che a:ribuiva alla comunità scien4fica di riferimento il giudizio sulla general acceptance di una teoria e dunque sulla ammissibilità della prova in giudizio. Con l avvento delle FRE (1975) e poi con la sentenza Daubert (1984) questa prospe8va è stata ribaltata a favore del giudice che è divenuto il gatekeeper della prova scien4fica, come accade per tu8 gli altri strumen4 di conoscenza processuale. In Italia la regola di ammissione è quella di cui all art. 190 cpp che amme:e tu:e le prove non manifestamente superflue od irrilevan4. Secondo la miglior do:rina (Dominioni) andrebbe riabilitato l art. 189 cpp che impone un vaglio posi4vo per l ammissione della prova a4pica, valutandone l effe8va capacità dimostra4va nel caso singolo. Questa do:rina riprende quella (Chiavario) che aveva visto lo spazio della prova a4pica proprio per la nuova prova penale scien4fica DNA: la prova del DNA rappresenta una occasione unica all interno del sistema delle prove in virtù del principio scien4fico ad essa so:eso e cioè l unicità del codice gene4co di ciasuna persona, ad eccezione della presenza di un gemello omozigote. Il DNA è un indizio in quanto non rappresenta un fa:o ma colloca una persona in un determinato luogo e dunque segue le regole inferenziali degli indizi, ad eccezione della necessaria concordanza e dunque può vivere come indizio unico. Non sempre il DNA cos4tuisce un indizio preciso e dunque può non essere grave e questo perché la traccia (quella rinvenuta sul luogo del deli:o) può essere contaminata oppure degradata a tal punto da non offrire una base di comparazione affidabile con la traccia completa prelevata (coa8vamente oppure mediante sequestro di beni su cui è presente una traccia gene4ca) dall indagato/imputato. Inoltre l esiguità della traccia può anche comportare che il numero dei sistemi analizzabili sia così limitato da non offrire cara:eri realmente sele8vi e dunque un certo DNA potrebbe in realtà essere altamente ripe44vo all interno della popolazione di riferimento. L esame da8loscopico presenta cara:eris4che assai simili: è certa l iden4tà dell impronta qualora siano corrisponden4 almeno 17 pun4 (anche se alcuni studi fanno ritenere che si possa ritenere raggiunta una prova di iden4tà allorquando si ravvisi iden4tà tra pun4 par4colarmente informa4vi perché rari) Sia la prova vocale che quella grafica non hanno la medesima certezza nel principio scien4fico so:eso e dunque l assoluta unicità di una scri:ura oppure di una voce La prova tossicologica è volta a riscontrare la capacità e la modalità di somministrazione di un veleno oppure il principio a8vo di una sostanza stupefacente. Quanto ai veleni la prova tossicologica è associata ad una autopsia oppure ad un esame sul sogge:o vi8ma, asportando od analizzando residui o par4 corporee colpite dal veleno stesso

Note di psicologia cogni4va e logica del ragionamento 1) Il ragionamento dedu8vo: dal generale al par4colare (la conclusione par4colare è già contenuta nella premessa generale). Le due forme 4piche di deduzione (ipote4che) 4piche anche del ragionamento giudiziario sono il modus ponens ed il modus tollens. Le persone risolvono più facilmente il modus ponens ( se a allora b; a è vera, allora b // al contrario, se viene affermata la conseguenza, è erroneo asserire la verità di a de:o antecedente) rispe:o al modus tollens (se a allora b; non b, allora non a // nel modus tollens negare la premessa non vuol dire dichiarare falsa la conseguenza b). Gli errori di ragionamento derivano per lo più da errori extra logici dovu4 alle nostre specifiche capacità di memoria oltre che dalle tendenze sistemiche (biases) a valutare o a produrre inferenze sulla base delle nostre credenze personali, anche non riscontrate nella realtà (crf. Giro:o, 1994). Intervengono dunque a rompere la corre:ezza del ragionamento gli a:eggiamen4 personali e sociali delle persone rispe:o a precipui campi di a:enzione; in tal modo ed in virtù di quanto accennato, le persone possono addiri:ura non acce:are le conclusioni logiche di un inferenza perché non corrispondente al proprio schema mentale. Così essendo naturalmente portate ad errori logici. 2) Il ragionamento indu8vo probabilis4co: dal par4colare alla regola generale (solo probabile). Gli errori nel ragionamento indu8vo. 2.1 le euris4che: per euris4che si intendono quegli errori extralogici sul modello di quelli già accenna4. Tra i più ricorren4 nel ragionamento giudiziario possono essere citate le euris4che della disponibilità e della rappresenta4vità; la prima assegna valori fallaci di probabilità in presenza di segnali par4colarmente sensibili per la sogge8vità di ciascuno, mentre la seconda viene definita anche euris4ca della similarità perché capace di a:ribuire maggiore valore probabilis4co a situazioni analoghe tra loro 2.2 il teorema di Bayes è un sistema di calcolo della probabilità di verità di un antecedente alla luce di un dato empirico conseguente ovvero in assenza del medesimo (l errore nell applicazione di questo teorema risiede principalmente nel valore che viene dato agli elemen4 di riscontro oppure al dato di partenza).

Note di filosofia anali4ca e del linguaggio Massime d esperienza e conge:ure (in diri:o)/ metafisica e argomentazione verofunzionale (in filosofia) [Russel, Frege, Wi:genstein]: la filosofia anali4ca del Novecento ha avuto come proprio fine principale quello di abba:ere la tradizione metafisica perché fondata su argomentazioni non riscontrabili empiricamente (e sulla quali non è possibile un giudizio di verità). Lo strumento per questa finalità è stato lo studio del linguaggio e delle sue cara:eris4che logiche e di verità. D altro canto, la necessità che ogni decisione giudiziaria si fondi esclusivamente su prove empiriche e massime d esperienza certe (accadimen4 che si ripetono secondo la regola sta4s4ca dell id quod plerumque accidit) e mai su conge:ure (cioè ipotesi non dimostrabili mascherate da fa8 veri o massime d esperienza) crea un ponte naturale tra do:rina filosofico- anali4ca ed il giusto processo, anche favorendo una corre:a le:ura delle decisioni giudiziarie mediante il filtro delle regole 4piche della filosofia del linguaggio Popper ed il falsificazionismo (per validare una teoria scien4fica non è importante raccogliere conferme ma so:oporla a smen4te. Qualora un assunto non possa essere so:oposto a smen4te diviene un postulato indimostrabile il confronto con il principio contenuto nell art. 546 le:. e cpp che obbliga alla mo4vazione anche della prova contraria respinta, così evidenziando l esigenza di fondare ogni decisione esclusivamente su da4 empirici espressamente confutabili)