sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

Documenti analoghi
Loris Renato Colombo. SNALS BERGAMO MAIL: sito

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 10/2017 dell Adunanza Plenaria, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA DEL 13 DICEMBRE 2018 N.6094:

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

ha pronunciato la presente

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso in appello n del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente ORDINANZA

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2019, proposto dal:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Niente informativa interdittiva antimafia per lavoratori con precedenti penali

ha pronunciato la presente

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4602 del 2018, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. N. 00021/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ORDINANZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Miriam Cupo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bortone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad opponendum: Maria Giulia Volpini, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano, Walter Miceli, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l avvocato Galleano in Roma, via Germanico, 172; Laura La Manna, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi

Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Uil Scuola- Rua, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche nell interesse di Licia Boschi, Paola Biagetti, Maria Stefania Simoncelli, tutti rappresentati e difesi dall avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Francescsa Furnari, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00172/2018, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l art. 98 cod. proc. amm.; Visto l atto di costituzione in giudizio di Miriam Cupo; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto il decreto n. 163 del 20 novembre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito il ricorso all Adunanza plenaria, ai sensi dell art. 99, comma 2, Cod. proc. amm., Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Paola De Nuntis, Valentina Fico e Alessandro Iacoangeli, e gli avvocati Giuseppe Bortone, Michele Bonetti, Santi Delia, Domenico Naso, Sergio Galleano, Zampieri Nicola per sé e in delega dell avvocato Caudullo Dino, e Walter Miceli; Premesso che l istanza di rinvio della trattazione dell istanza cautelare, fondata sulla tesi dell applicabilità analogica, ai termini di fissazione della camera di

consiglio innanzi all Adunanza plenaria, dell art 55, comma 5, Cod. proc. amm., non merita accoglimento, in quanto la fase processuale che si svolge innanzi all Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l art. 99, comma 4, consente all Adunanza plenaria di decidere l intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto); Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell ordinanza di rimessione all Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, Cod. proc. amm., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente; Considerato, peraltro, che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le proprie ragioni anche nel corso della discussione orale; Ritenuto che l eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell Adunanza plenaria n. 11 del 2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, per la discussione del quale si fissa sin da ora l udienza pubblica del 20 febbraio 2019; Ritenuto che vanno esaminate in sede di merito anche le eccezioni di rito relative all ammissibilità degli interventi. ad adiuvandum e ad apponendum spiegati nel presente giudizio; Considerato che nelle more non si ravvisano elementi sufficienti per discostarsi, in sede cautelare, dai principi di diritto enunciati dall Adunanza plenaria n. 11 del 2017; Ritenuto, pertanto, che l istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata deve essere accolta; Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), accoglie l istanza cautelare (Ricorso numero: 8773/2018) e, per l effetto, sospende l esecutività della sentenza impugnata. Fissa per la discussione del merito l udienza pubblica del 20 febbraio 2019. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Filippo Patroni Griffi, Presidente Sergio Santoro, Presidente Giuseppe Severini, Presidente Marco Lipari, Presidente Antonino Anastasi, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore Claudio Contessa, Consigliere Fabio Taormina, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere Umberto Realfonzo, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere L'ESTENSORE Roberto Giovagnoli IL PRESIDENTE Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO