Zurich Assicurazione responsabilità civile per imprese

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Edizione 01/2018 Zurich Assicurazione responsabilità civile per imprese Informazioni per la clientela Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a vostra disposizione. Help Point 0800 80 80 80 Dall Estero +41 44 628 98 98

Indice Art. Pagina Art. Pagina Informazioni per la clientela 4 1 Assicurati 5 1.1 Contraente 5 1.2 La direzione 5 1.3 Lavoratori e altri ausiliari 5 1.4 Società affiliate e di partecipazione 5 1.5 Assicurazione di previdenza per nuove società 5 affiliate e di partecipazione 1.6 Istituzioni giuridicamente dipendenti, associazioni 5 aziendali come pure manifestazioni delle aziende 1.7 Terzi in qualità di proprietari di terreni 5 2 Validità temporale e territoriale 6 2.1 Validità temporale: rivendicazione delle pretese 6 (Claims made) 2.1.1 Principio 6 2.1.2 Danni causati prima dell inizio del contratto 6 2.1.3 Termine di notifica dilazionato 6 2.1.4 Assicurazione postuma 6 2.2 Validità temporale: verificarsi del sinistro (occurrence) 6 2.2.1 Principio 6 2.2.2 Danni causati prima dell inizio 6 del sinistro (occurrence) 2.2.3 Termine di notifica dilazionato 6 2.2.4 Assicurazione postuma 6 2.3 Validità territoriale 6 3 Assicurazione di base 7 3.1 Responsabilità civile assicurata 7 3.2 Pregiudizi all ambiente 7 3.2.1 Estensione assicurativa 7 3.2.2 Esclusioni 7 3.2.3 Obblighi 7 3.3 Spese per la prevenzione dei sinistri 7 3.3.1 Estensione assicurativa 7 3.3.2 Esclusioni 7 3.4 Danni a terreni, stabili e locali presi in locazione, 7 in leasing o in affitto 3.4.1 Estensione assicurativa 7 3.4.2 Esclusioni 7 3.5 Danni a installazioni di telecomunicazione prese 8 in locazione o in leasing 3.5.1 Estensione assicurativa 8 3.5.2 Esclusioni 8 3.6 Danni causati da terreni, stabili, 8 locali e installazioni 3.6.1 Estensione assicurativa 8 3.6.2 Esclusioni 8 3.7 Cose affidate al guardaroba 8 3.7.1 Estensione assicurativa 8 3.8 Perdita di chiavi affidate 8 3.8.1 Estensione assicurativa 8 3.9 Spese d informazione in caso di richiamo prodotti 8 3.9.1 Estensione assicurativa 8 3.9.2 Esclusioni 8 3.9.3 Obblighi 8 3.10 Responsabilità civile privata durante viaggi 8 di lavoro 3.10.1 Estensione assicurativa 8 3.11 Danni di carico e scarico 8 3.11.1 Estensione assicurativa 8 3.11.2 Esclusioni 8 3.12 Responsabilità civile del committente 9 3.12.1 Estensione assicurativa 9 3.12.2 Esclusioni 9 3.12.3 Obblighi 9 3.13 Radiazioni ionizzanti e laser 9 3.13.1 Estensione assicurativa 9 3.13.2 Esclusioni 9 3.13.3 Obblighi 9 3.14 Danni a cose prese in consegna o lavorate 9 3.14.1 Estensione assicurativa 9 3.14.2 Esclusioni 9 3.15 Rinuncia all obiezione della limitazione 9 della responsabilità 3.15.1 Estensione assicurativa 9 3.16 Veicoli a motore, ciclomotori e biciclette 9 3.16.1 Estensione assicurativa 9 3.16.2 Esclusioni 10 3.17 Veicoli di fabbrica circolanti su strade pubbliche 10 3.17.1 Estensione assicurativa 10 3.17.2 Esclusioni 10 3.18 Protezione giuridica in caso di procedura 10 penale o amministrativa 3.18.1 Estensione assicurativa 10 3.19 Danni patrimoniali puri dovuti a violazioni 10 delle norme sulla protezione dei dati 3.19.1 Estensione assicurativa 10 3.19.2 Esclusioni 10 4 Esclusioni generali 11 4.1 Locazione di lavoro danni materiali 11 4.2 Danni propri 11 4.3 Sostanze introdotte 11 4.4 Organismi modificati geneticamente (OMG) 11 4.5 Grande probabilità 11 4.6 Beni immateriali 11 4.7 Danni nucleari 11 4.8 Guerre o operazioni simili e terrorismo 11 4.9 Veicoli terrestri, aeromobili e natanti 11 4.10 Attività/parti per l industria aeronautica 11 4.11 Raccordi ferroviari nonché materiale rotabile 11 4.12 Multe e «punitive or exemplary damages» 11 4.13 Danni patrimoniali veri e propri 11 4.14 Ferrovie di montagna per il trasporto di persone 11 4.15 Software 11 4.16 Sostanze e rischi speciali 12 4.17 Sperimentazioni cliniche 12 4.18 Campi elettromagnetici/ 12 interferenze elettromagnetiche 4.19 Rischio d impresa 12 4.20 Responsabilità civile contrattuale 12 4.21 Obbligo d assicurazione 12 4.22 Dolo 12 5 Premio 13 5.1 Base per il calcolo del premio 13 5.2 Conguaglio del premio 13 2

Indice Art. Pagina 5.3 Scadenza del premio 13 5.4 Rimborso 13 5.5 Pagamento rateale 13 6 Sinistro 13 6.1 Obbligo di notifica 13 6.2 Prestazioni 13 6.3 Gestione dei sinistri 13 6.4 Franchigia 14 6.5 Gestione del sinistro nei limiti della franchigia 14 6.6 Regresso (diritto di regresso) 14 6.7 Disdetta in caso di sinistro 14 7 Obblighi 14 7.1 Soppressione di uno stato pericoloso 14 7.2 Notifica in caso di modifica del rischio e 14 assicurazione di previdenza 7.3 Convenzioni d arbitrato 14 7.4 Conseguenza della violazione dei doveri/obblighi 14 8 Diversi 15 8.1 Retribuzione broker 15 8.2 Clausola per broker 15 8.3 Comunicazioni a Zurich 15 8.4 Inizio e durata dell assicurazione 15 8.5 Fallimento del contraente 15 8.6 Modifica dei premi, delle franchigie 15 o delle condizioni di assicurazione 8.7 Foro 15 8.8 Diritto applicabile 15 8.9 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie 15 9 Definizioni 15 9.1 Lesioni corporali 15 9.2 Danni materiali 15 9.3 Danni patrimoniali veri e propri 15 9.4 Danni in serie 15 9.5 Spese per la prevenzione di sinistri 16 9.6 Rischio legato agli impianti 16 9.7 Rischio legato all esercizio 16 9.8 Rischio legato al prodotto 16 9.9 Rischio ambientale (danni in connessione 16 con pregiudizi all ambiente) 9.10 Imprese assicurate 16 9.11 Organismi modificati geneticamente (OMG) 16 9.12 Gioielli 16 9.13 Valori pecuniari 16 3

Informazioni per la clientela Le informazioni per la clientela forniscono una panoramica sulla compagnia di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione. I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/ offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). Dopo l accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, in termini di contenuto, corrisponde, a quanto indicato nella proposta/offerta. Chi è l assicuratore? L assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera. Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa? I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali. A quanto ammonta il premio? L ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa. In quali casi si ha diritto a un rimborso dei premi? Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio proporzionale relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso. Il premio non viene rimborsato nel caso in cui: l assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio; l assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale e il contraente disdice il contratto durante il primo anno assicurativo. A quali altri obblighi deve adempiere il contraente? Aggravamento del rischio: se nel corso dell assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta l aumento del rischio di un caso di sinistro assicurato, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich. Accertamento dei fatti: in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata a effettuare autonomamente chiarimenti in merito. Sinistro: l evento assicurato va notificato immediatamente a Zurich. L elenco di cui sopra contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. Quando inizia l assicurazione? L assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali. Quando si estingue il contratto? Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta: al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell anno d assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene a Zurich al più tardi l ultimo giorno prima dell inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza; dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich; se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l ultimo giorno dell anno d assicurazione; se Zurich dovesse aver violato l obbligo d informazione previsto dalla legge, ai sensi della LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione. Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta: al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell anno d assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l ultimo giorno prima dell inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza; dopo ogni sinistro per il quale è prevista l erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione; se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza). Zurich può recedere dal contratto: se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto; in caso di frode ai danni dell assicurazione. L elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. Come avviene il trattamento dei dati dei clienti da parte di Zurich? Zurich elabora i dati indicati nella documentazione contrattuale o utilizzati per il disbrigo del contrattoe li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi e le valutazioni statistiche. Inoltre, Zurich può a trattare i dati per scopi di marketing (ad es. analisi, allestimenti di profili cliente), a completarli con dati di fonti terze e a divulgare i dati, a scopo di marketing, ad altre società della Zurich Insurance Group SA in Svizzera, nonché alle fondazioni collettive di previdenza professionale della Zurigo Compagnia di Assicurazioi sulla Vita SA. Il profilo cliente serve a ottimizzare l erogazione della prestazione e la diffusione di offerte personalizzate da parte delle suddette società e della loro Distribuzione. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto sia in Svizzera sia all estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Insurance Group SA. Se un broker o un intermediario opera per il contraente o per Zurich, Zurich è autorizzata a trasmettergli i dati del cliente per gli scopi sopra citati. Zurich può affidare a terzi, come pure ad altre società della Zurich Insurance Group SA, specialmente nell ambito dell esternalizzazione completa o parziale di divisioni e servizi 4

Informazioni per la clientela (ad es. gestione dei contratti, traffico dei pagamenti, incasso, IT), l incarico di elaborare i dati, inclusi quelli degni di particolare protezione. Terzi e appaltatori (interni o esterni alla Zurich Insurance Group SA) possono avere la propria sede in Svizzera o all estero. Qualora i dati venissero trasmessi in Paesi in cui la legislazione in materia di protezione dei dati è deficitaria o inadeguata, Zurich provvede ad assicurare la protezione dei dati mediante sufficienti garanzie. Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull andamento dei sinistri, e a rendere noti i dati ai fini dell adempimento di obblighi normativi o di legge o della tutela di interessi giustificati. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano personalmente. 1 Assicurati Sono assicurati Art. 1.1 Contraente il contraente come persona fisica o giuridica. Se il contraente è una società di persone o una comunità di proprietari in comune, i soci o i membri della comunità hanno gli stessi diritti e doveri del contraente, Art. 1.2 La direzione i rappresentanti e le persone incaricate della direzione o della vigilanza nell esercizio delle loro attività per l impresa assicurata, Art. 1.3 Lavoratori e altri ausiliari i lavoratori impiegati attualmente e in passato e gli altri ausiliari nell esercizio delle loro attività per l impresa assicurata. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da loro accordate ai danneggiati. Non è assicurata la responsabilità civile di imprese e di professionisti indipendenti che vengono incaricati dall impresa assicurata, come per esempio i subappaltatori. Ciononostante sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato derivanti da danni causati da tali imprese e professionisti, Art. 1.4 Società affiliate e di partecipazione le società affiliate o di partecipazione elencate nella polizza al cui capitale sociale con diritto di voto il contraente partecipa direttamente o indirettamente con il 50% o più oppure in cui esercita il controllo della gestione. Il controllo della gestione sussiste quando il contraente o un impresa assicurata esercitano, attraverso i loro rappresentanti, la direzione strategica od operativa, contribuendo così in modo decisivo al processo decisionale della società. nuove società affiliate o di partecipazione. Se il contraente omette la comunicazione tempestiva o se entro 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione a Zurich non si giunge a un accordo sul premio, questa assicurazione di previdenza per le nuove società affiliate o di partecipazione decade con effetto retroattivo. Art. 1.6 Istituzioni giuridicamente dipendenti, associazioni aziendali come pure manifestazioni delle aziende le istituzioni giuridicamente dipendenti dell impresa assicurata (ad es. vigili del fuoco aziendali, medici aziendali) e il loro personale, dalla loro attività per l impresa assicurata, anche se svolgono l attività al di fuori delle sedi dell azienda. Sono assicurate anche le associazioni aziendali (ad es. circoli sportivi compresi comitato e ausiliari) nell ambito delle loro attività per l associazione. E assicurata la responsabilità civile legale derivante dalla realizzazione di manifestazioni aziendali nonché dalla partecipazione a manifestazioni, feste, mostre, ecc. per l impresa assicurata, come pure la responsabilità civile derivante da proprietà, possesso, locazione e affitto di tribune non fisse, rampe, padiglioni per feste e tendoni. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da loro accordate ai danneggiati, Art. 1.7 Terzi in qualità di proprietari di terreni Terzi nella loro qualità di proprietari di terreni che vengono ceduti all impresa assicurata in virtù di un diritto di superficie. Art. 1.5 Assicurazione di previdenza per nuove società affiliate e di partecipazione le società affiliate o di partecipazione in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che a conclusione del presente contratto sono state incorporate almeno al 50% (anche controllo della gestione) o fondate ex novo con una partecipazione di almeno il 50% e le cui attività corrispondono a quanto fissato nella polizza. Zurich accorda una copertura d assicurazione provvisoria con l incorporazione rispettivamente la fondazione della nuova società affiliata o di partecipazione. Il contraente è tenuto a comunicare a Zurich l aggiunta delle nuove società affiliate o di partecipazione al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell anno di assicurazione in corso. Zurich ha il diritto di adattare il premio con effetto retroattivo a partire dal momento in cui si sono aggiunte le 5

2 Validità temporale e territoriale Per quanto concerne la validità temporale si applica, a seconda dell accordo nella polizza, l art. 2.1 o 2.2. Art. 2.1 Validità temporale: rivendicazione delle pretese (Claims made) 2.1.1 Principio L assicurazione si estende alle pretese derivanti da danni che sono avanzate nei confronti di un assicurato nell arco della durata contrattuale (vale come evento di danno). Per momento della rivendicazione s intende quello in cui un assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta delle circostanze secondo le quali è probabile che possa essere avanzata una pretesa contro un assicurato, al più tardi tuttavia nel momento in cui una pretesa è stata avanzata verbalmente o per iscritto. Spese d informazione e spese per la prevenzione di sinistri sono assicurate se le misure necessarie vengono disposte durante la durata contrattuale. Tutte le pretese derivanti da un danno in serie si ritengono avanzate nel momento in cui è stata avanzata la prima pretesa o delle misure di informazione o di prevenzione dei sinistri vengono disposte per la prima volta. 2.1.2 Danni causati prima dell inizio del contratto Danni causati prima dell inizio del contratto rientrano nella copertura assicurativa solamente se l assicurato prova in modo credibile che all inizio del contratto non aveva conoscenza di un atto o un omissione dannoso. Lo stesso vale per danni in serie se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell inizio del contratto. Il capoverso precedente vale per analogia se, nel corso della durata del contratto, l estensione assicurativa viene modificata (come tale vale anche la modifica della somma di assicurazione e della franchigia). 2.1.3 Termine di notifica dilazionato Dopo la fine del contratto sono assicurate le a) pretese derivanti da danni avanzate nell arco della durata contrattuale e notificate per iscritto a Zurich al più tardi 60 mesi dopo la fine del contratto. b) pretese derivanti da danni relativi a danni in serie, la cui prima pretesa è stata avanzata nell arco della durata contrattuale e che sono state notificate per iscritto a Zurich al più tardi 60 mesi dopo la fine del contratto. 2.2.2 Danni causati prima dell inizio del contratto Danni causati prima dell inizio del contratto, rientrano nella copertura assicurativa solamente se l assicurato prova in modo credibile che all inizio del contratto non aveva conoscenza di un omissione o di un atto dannoso. Lo stesso vale per danni in serie, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell inizio del contratto. Il capoverso precedente vale per analogia se, nel corso della durata del contratto, l estensione assicurativa viene modificata (come tale vale anche la modifica della somma di assicurazione e della franchigia). 2.2.3 Termine di notifica dilazionato Dopo la fine del contratto sono assicurate le a) pretese derivanti da danni che si sono verificati nell arco della durata contrattuale e notificate per iscritto a Zurich al più tardi 60 mesi dopo la fine del contratto, b) pretese derivanti da danni relativi a danni in serie, il cui primo danno si è verificato nell arco della durata contrattuale e annunciato per iscritto a Zurich al più tardi 60 mesi dopo la fine del contratto. 2.2.4 Assicurazione postuma In seguito alla risoluzione del contratto assicurativo dovuta alla cessazione degli affari, Zurich concede all impresa assicurata o ai suoi eredi legittimi una copertura assicurativa per danni che si verificano dopo la scadenza della durata contrattuale nell arco di 60 mesi, a condizione che tali danni siano stati causati prima della risoluzione del contratto. Art. 2.3 Validità territoriale L assicurazione è valida per i sinistri che si verificano in tutto il mondo, ad eccezione degli USA e del Canada. L assicurazione ha comunque validità negli USA o in Canada per a) danni causati da prodotti dell impresa assicurata, purché quest ultima dimostri in maniera credibile che detti prodotti sono giunti là senza che lo sapesse, b) danni che si verificano in occasione di viaggi commerciali finalizzati ad acquisizioni, trattative, gestione di rapporti con i clienti o fornitori e partecipazione a congressi o visite a fiere negli USA o in Canada, c) lesioni corporali causati da prodotti comprati, acquisiti o consumati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per proprio uso privato risp. che vengono importati negli USA o in Canada. 2.1.4 Assicurazione postuma In seguito alla risoluzione del contratto assicurativo dovuta alla cessazione degli affari, Zurich concede all impresa assicurata o ai suoi eredi legittimi una copertura assicurativa per pretese di risarcimento avanzate dopo la scadenza della durata contrattuale nell arco di 60 mesi, a condizione che tali danni siano stati causati prima della risoluzione del contratto. Art. 2.2 Validità temporale: verificarsi del sinistro (occurrence) 2.2.1 Principio L assicurazione si estende a sinistri che si verificano nell arco della durata contrattuale (vale come evento di danno). Un danno si ritiene verificato nel momento in cui è stato rilevato la prima volta. In caso di dubbio si ritiene che una lesione corporale sia subentrata nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico a causa dei sintomi del relativo disturbo di salute, anche se il nesso causale viene appurato solo successivamente. Spese d informazione e spese per la prevenzione dei sinistri sono assicurate, se le misure necessarie vengono disposte durante la durata contrattuale. Tutti i danni derivanti da un danno in serie si ritengono verificati nel momento in cui si è verificato il primo danno o misure di informazione o di prevenzione dei sinistri vengono disposte per la prima volta. 6

3 Assicurazione di base Art. 3.1 Responsabilità civile assicurata È assicurata la responsabilità civile, basata sulle disposizioni legali svizzere ed estere, degli assicurati per le attività indicate nella polizza in relazione ai rischi legati agli impianti rischi legati all esercizio rischi legati ai prodotti rischi ambientali per: lesioni corporali danni materiali spese per la prevenzione di sinistri Art. 3.2 Pregiudizi all ambiente 3.2.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali in connessione con pregiudizi all ambiente se questi sono la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che necessita inoltre di misure immediate quali notifica all autorità competente, allarme della popolazione, adozione di misure di prevenzione o di riduzione di sinistro. La fuoriuscita di liquidi da impianti arrugginiti o con falle nei quali vengono depositate sostanze dannose per terreni e acque, come combustibili e carburanti liquidi, acidi, prodotti di base e altre sostanze chimiche (tuttavia non acque di scolo o altri rifiuti industriali) viene equiparata a un evento singolo, che si verifica improvvisamente (clausola Carbura). È considerato pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dei corsi d acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono scaturire o sono scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all ambiente». Per impianti s intendono cisterne e recipienti analoghi (bacini, vasche, ecc., ma non recipienti mobili) e condutture, comprese le relative installazioni. 3.2.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali la copertura assicurativa non è operante a) se più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili), richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie. Questo non è valido per la clausola Carbura all art. 3.2.1, capoverso 2, b) per il danno all ambiente vero e proprio (danno ecologico), c) per le pretese in rapporto con siti contaminati, d) per le pretese come proprietario o gestore d impianti destinati al deposito, alla preparazione o all eliminazione di residui o di altri prodotti di rifiuto come pure materiale di riciclaggio. La copertura assicurativa è però data per pretese in rapporto a pregiudizi all ambiente per gli impianti di proprietà dell impresa destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o di altri prodotti di rifiuto dell azienda, alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo. 3.2.3 Obblighi Gli assicurati hanno l obbligo a) di rispettare le disposizioni legali e delle autorità durante la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l eliminazione di sostanze nocive all ambiente, b) di mantenere e tenere in funzione le attrezzature utilizzate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, a regola d arte secondo le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità, c) di rispettare le decisioni delle autorità in merito ai risanamenti e misure analoghe entro i termini prescritti. Art. 3.3 Spese per la prevenzione di sinistri 3.3.1 Estensione assicurativa Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l assicurazione si estende alle spese derivanti da provvedimenti adeguati per scongiurare tale pericolo (spese per la prevenzione di sinistri). 3.3.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurate a) le spese di informazione, richiamo, ritiro o smaltimento di cose, b) le spese per la soppressione di una situazione pericolosa, che avrebbero dovuto essere comunque sostenute, c) le spese per le misure di prevenzione sinistri che vengono adottate in seguito alla caduta di neve o alla formazione di ghiaccio, d) le spese per la ricerca di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (ad es. spese di risanamento). Art. 3.4 Danni a terreni, stabili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto 3.4.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per a) danni a terreni, stabili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che servono completamente o parzialmente all impresa assicurata (compresi le abitazioni e gli appartamenti per il personale), b) danni a parti di stabili e locali (ad es. tromba delle scale, locali deposito) utilizzati in comune con altri locatari, titolari di un contratto di leasing o affittuari, oppure con il proprietario, c) danni a impianti e installazioni che servono esclusivamente ai terreni, agli stabili e ai locali menzionati qui sopra (ad es. impianti di riscaldamento, di condizionamento dell aria, di aerazione e sanitari, ascensori e scale mobili). Per danni di cui non è possibile scoprire l autore, la copertura assicurativa è limitata alla parte del danno di cui l impresa assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto. 3.4.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurati a) i danni provocati dall azione graduale dell umidità, come pure danni che si verificano a poco a poco (danni dovuti all usura, danni alle carte da parati, alle parti verniciate e danni simili), b) le spese per la ricostituzione allo stato originale di una cosa modificata di proposito da un assicurato o su sua iniziativa, c) i danni a mobili, macchine e impianti che non servono esclusivamente ai terreni, agli stabili e ai locali menzionati qui sopra, anche se sono saldamente fissati al fondo, allo stabile o ai locali, d) i danni in connessione con pregiudizi all ambiente. 7

3 Assicurazione di base Art. 3.5 Danni a installazioni di telecomunicazione prese in locazione o in leasing 3.5.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per danni a installazioni di telecomunicazione stazionarie (ad es. centralini interni, apparecchi di sistemi, apparecchi telefax, videotelefoni, impianti per conferenze video, segreterie telefoniche) prese in locazione o in leasing e ai cavi direttamente connessi. 3.5.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurati a) i danni provocati dall azione graduale dell umidita, come pure danni che si verificano a poco a poco (danni dovuti all usura, danni alle carte da parati, alle parti verniciate e danni simili), b) le spese per la ricostituzione allo stato originale di una cosa modificata di proposito da un assicurato o su sua iniziativa, c) le pretese per danni alla telefonia mobile, al cercapersone, ai sistemi di trasmissione, ai PC e alle relative unita periferiche, ai server, agli impianti in rete e ai grandi calcolatori nonche alle reti via cavo. Art. 3.6 Danni causati da terreni, stabili, locali e installazioni 3.6.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale dell impresa assicurata come proprietario (incl. proprietà per piani, comproprietà o proprietà comune), possessore, locatario o affittuario di terreni, stabili, locali e installazioni in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, indipendentemente dal fatto che essi servano all impresa assicurata. 3.6.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurate a) le pretese per danni da fondi, stabili, locali e impianti di proprietà di casse pensioni, cooperative edili, amministrazioni immobiliari, fondi immobiliari e società di investimenti che non sono né in parte né interamente utilizzati per uso proprio, b) in caso di pretese di un altro comproprietario o proprietario per piani, quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà degli altri proprietari se la cui causa è da ricercarsi in parti dell edificio (inclusi i relativi impianti e attrezzature) e fondi di uso comune, c) le pretese dei proprietari in comune. Art. 3.7 Cose affidate al guardaroba 3.7.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale derivante da distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di capi d abbigliamento senza il loro contenuto, depositati contro consegna di uno scontrino in un guardaroba costantemente sorvegliato o chiuso a chiave. Art. 3.8 Perdita di chiavi affidate 3.8.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per pretese derivanti dalla perdita di chiavi affidate di stabili, locali e impianti. Sono assicurate le spese per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi. Sono equiparati a queste i sistemi di chiusura elettronici e i relativi strumenti di identificazione (ad es. badge). Art. 3.9 Spese d informazione in caso di richiamo prodotti 3.9.1 Estensione assicurativa La copertura assicurativa si estende alle spese necessarie e adeguate sostenute dall impresa assicurata o fatturatele per informare detentori e proprietari conosciuti o sconosciuti di prodotti fabbricati, lavorati o venduti dall azienda assicurata. Sono solo assicurate le spese d informazione nel caso in cui siano necessarie per evitare una lesione corporale assicurata o un danno materiale assicurato oppure se l informazione per evitare tali danni sia richiesta a norma di legge da parte dell autorità preposta. 3.9.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurate a) le spese d informazione derivanti da una violazione intenzionale di prescrizioni legali o amministrative, b) le spese d informazione in relazione a prodotti di cui non è ancora stata autorizzata la messa in commercio (ad es. prototipi o prodotti di prova), c) le spese legate al trasporto, rinvio, imballaggio, controllo e alla distruzione di prodotti, d) le spese di viaggio degli assicurati o terzi incaricati (vitto e alloggio compresi) cagionate nell ambito di una notifica. 3.9.3 Obblighi Zurich deve essere informata immediatamente non appena un avviso deve essere preso in considerazione o prima che l avviso venga diramato, ad eccezione del caso in cui un danno imminente a persone o cose possa essere evitato solamente con un azione immediata da parte dell impresa assicurata. In questo caso, si deve provvedere all avviso al più presto possibile. Art. 3.10 Responsabilità civile privata durante viaggi di lavoro 3.10.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati in qualità di persone private durante temporanei soggiorni di lavoro in Svizzera o all estero. È inoltre assicurata la responsabilità civile legale per danni a locali presi in locazione e abitati dagli stessi assicurati. In deroga all art. 2.3 questa copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Art. 3.11 Danni di carico e scarico 3.11.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per danni a veicoli terrestri e natanti (incl. rimorchi e semirimorchi) di terzi nonché a container di terzi cagionati durante il carico e lo scarico. 3.11.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurati a) i danni al carico stesso, b) i danni a veicoli terrestri, natanti e container presi in prestito, in locazione o in leasing dall impresa assicurata, c) i danni causati durante le operazioni di carico o scarico di merci alla rinfusa. Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie nonché residui ad eccezione di merci liquide, d) i danni in seguito a riempimento eccessivo o sovraccarico. 8

3 Assicurazione di base Art. 3.12 Responsabilità civile del committente 3.12.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale dell impresa assicurata in qualità di committente di costruzioni, il cui prezzo non supera CHF 2 000 000, per danni arrecati da lavori di demolizione, di scavo o edili (come tali si intendono anche la progettazione, la direzione e la conduzione dei lavori). Come prezzo di costruzione s intende il preventivo (compresi gli onorari di progettazione, i salari degli artigiani), dedotti il prezzo del terreno, le tasse e gli interessi. 3.12.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurati a) le pretese per danni che concernono il progetto di costruzione stesso, i terreni o gli edifici che vi fanno parte compresi i beni mobili, b) le pretese per danni dovuti alla diminuzione del rendimento o dall esaurimento di sorgenti, c) le pretese in connessione con l esecuzione di lavori di palificazione, vibrazione o abbattimento per esplosione, abbassamento della falda freatica, lavori di sottomurazione o di sottostruttura. Non rientrano nei «lavori di vibrazione» i lavori di compattamento di rivestimenti in ghiaia e di pavimentazioni, d) le pretese derivanti da danni a costruzioni adiacenti di proprietà di terzi. Questa esclusione non vale per lavori che non incidono sugli aspetti statici delle strutture, e) le pretese in relazione all edificazione di opere su pendii con pendenza superiore al 25%. 3.12.3 Obblighi Gli assicurati sono tenuti a provvedere che gli imprenditori e gli specialisti (imprese di costruzione, artigiani, ingegneri e architetti) che partecipano al progetto di costruzione a) osservino le norme e prescrizioni delle autorità, dell Istituto svizzero per l assicurazione contro gli infortuni (SUVA), e dell Associazione svizzera architetti e ingegneri (SIA) come pure le regole generali riconosciute nell edilizia, b) prima di intraprendere i lavori sul terreno consultino i piani presso gli uffici competenti e si procurino le indicazioni sul tracciato esatto di condutture sotterranee, c) adottino tutte le misure volte alla protezione degli oggetti di costruzione attigui, rispettando le generali regole dell arte riconosciute nell edilizia, anche quando la necessità di prendere tali misure si manifesta soltanto nel corso dei lavori di demolizione e di costruzione, d) si attengano, negli interventi di compattamento, alle norme VSS SN 640 312. Se l impresa assicurata svolge lavori autonomamente, si applicano questi obblighi in analogia. Art. 3.13 Radiazioni ionizzanti e laser 3.13.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per pretese derivanti da danni causati da radiazioni ionizzanti o laser di categoria 1, 2 e 3R. 3.13.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurate le pretese per danni genetici (modifiche del patrimonio ereditario). 3.13.3 Obblighi L impresa assicurata è tenuta ad applicare le disposizioni di legge e delle autorità e a formare adeguatamente il personale addetto prima di consentirgli l utilizzo delle apparecchiature. Il personale addetto deve osservare queste disposizioni e le istruzioni per l uso delle apparecchiature. Art. 3.14 Danni a cose prese in consegna o lavorate 3.14.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per a) danni a cose mobili che un assicurato ha preso in consegna per scopi d uso o di lavorazione, b) danni a cose mobili e immobili con o sulle quali un assicurato esercita o omette di esercitare un attività. 3.14.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurati a) i danni a cose mobili e immobili che un assicurato ha preso in custodia, per il trasporto, in commissione o per esposizioni o che egli ha preso in locazione, in leasing o in affitto, b) i danni a cose mobili o immobili o a parti di esse, con o sulle quali è stata direttamente esercitata o avrebbe dovuto essere esercitata un attività. Per tali attività s intende anche l elaborazione di progetti, la direzione, l impartizione di istruzioni e direttive, la sorveglianza e il controllo e lavori simili, come pure i collaudi, da chiunque essi siano stati effettuati, c) i danni a veicoli terrestri, natanti, aeromobili e veicoli spaziali, d) i danni a gioielli, valori pecuniari e oggetti d arte. Questa disposizione non si applica a: «Danni a terreni, stabili e locali in locazione, in leasing o in affitto» secondo l art. 3.4, «Danni a installazioni di telecomunicazione prese in locazione o in leasing» secondo l art. 3.5, «Cose affidate al guardaroba» secondo l art. 3.7, «Perdita di chiavi affidate» secondo l art. 3.8, «Responsabilità civile privata durante viaggi di lavoro» secondo l art. 3.10, «Danni di carico e scarico» secondo l art. 3.11. Art. 3.15 Rinuncia all obiezione della limitazione della responsabilità 3.15.1 Estensione assicurativa Zurich fa valere l esonero parziale o totale da responsabilità civile legale da parte dell impresa assicurata soltanto previo accordo reciproco. Art. 3.16 Veicoli a motore, ciclomotori e biciclette 3.16.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale in qualità di detentore o in seguito all uso di veicoli a motore per i quali non esistono né permesso di circolazione né targhe, o quando queste ultime sono state depo sitate presso l autorità competente. Se l assicurazione responsabilità civile obbligatoria per il veicolo garantisce una post assicurazione, la copertura assicurativa sussiste solo dopo la scadenza di quest ultima. La copertura assicurativa si estende anche all utilizzo di biciclette, motorini e di veicoli a motore a essi equiparati per quanto riguarda la responsabilità civile. A meno che la polizza non preveda prestazioni superiori, valgono le somme di assicurazione minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale. 9

3 Assicurazione di base 3.16.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non è assicurata la responsabilità civile a) delle persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non approvate dalle autorità o a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni, b) delle persone responsabili per questi utenti del veicolo nonché delle persone che hanno ordinato tali corse o che ne erano a conoscenza. In aggiunta alle lettere a e b e in sostituzione delle esclusioni generali, in caso di sinistri per i quali sussiste un obbligo di registrazione o di assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, non sono assicurate le pretese del detentore per danni materiali causati da persone per cui egli è responsabile in base alla presente legislazione, le pretese per danni materiali del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente come pure dai suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui, le pretese per danni al veicolo utilizzato e al relativo rimorchio, come pure per danni a cose trasportate con questi veicoli, ad eccezione di quelle che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli e simili, le pretese da incidenti in occasione di corse. Art. 3.17 Veicoli di fabbrica circolanti su strade pubbliche 3.17.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per danni in connessione con la circolazione tra recinti di aziende come pure nell area di cantieri edili e cortili di stabilimenti dove vengono utilizzati veicoli senza licenza di circo- lazione e targhe su strade e piazze pubbliche. La condizione è che questi spostamenti siano stati approvati dalle autorità. Nel caso di uso di veicoli a motore, la cui costruzione ed equipaggiamento non corrispondono alle disposizioni legali o delle autorità e che vengono utilizzati con il permesso delle autorità senza targhe, sussiste una copertura assicurativa sia per l uso sull area di immobili assicurati come pure per il necessario transito sull area pubblica confinante. Se questi veicoli a motore non hanno l autorizzazione delle autorità, la copertura assicurativa vale sull area dell impresa assicurata accessibile al pubblico. 3.17.2 Esclusioni Si applicano le esclusioni di cui all art. 3.16.2. Art. 3.18 Protezione giuridica in caso di procedura penale o amministrativa L assicurato ha l obbligo di notificare il prima possibile a Zurich tutte le comunicazioni e disposizioni orali e scritte e a seguirne le istruzioni. Se egli dovesse prendere delle misure di propria iniziativa o contrarie alle disposizioni di Zurich, oppure se dovesse fare ricorso a mezzi legali senza l accordo esplicito di Zurich, tali azioni saranno considerate come eseguite a suo rischio e pericolo. Se però queste misure portano in modo documentabile a un risultato considerabilmente migliore, Zurich rimborserà i relativi costi. Le indennità processuali e quelle della controparte a favore dell assicurato sono da versare a Zurich fino all importo delle sue prestazioni, sempre che non rappresentino prestazioni compensatrici per spese e prestazioni sostenute dall assicurato. Se nel corso del processo emergono differenze di opinione in merito alla procedura oppure se Zurich valuta determinate azioni come prive di prospettiva, comunicherà per iscritto e in modo motivato il suo punto di vista all assicurato, facendogli nel contempo presente il suo diritto di avviare una procedura arbitrale. Alla ricezione di tale comunicazione, l assicurato deve immediatamente provvedere ad adottare le misure necessarie alla tutela dei propri interessi nella procedura. Zurich declina ogni responsabilità, segnatamente per le conseguenze di un termine non rispettato. L assicurato beneficia di un termine di 30 giorni per comunicare a Zurich la sua intenzione di ricorrere ad un arbitro. In caso di ricorso alla procedura arbitrale, l assicurato e Zurich designano di comune accordo un unico arbitro. Egli decide mediante procedura semplice e informale che comporti un solo scambio di lettere e impone alle parti le relative spese sulla base della soccombenza. Per il resto, la procedura arbitrale è retta dalle disposizioni dell ordinamento di procedura civile. Art. 3.19 Danni patrimoniali puri dovuti a violazioni delle norme sulla protezione dei dati 3.19.1 Estensione assicurativa È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni della personalità a seguito di infrazioni alle disposizioni relative alla protezione dei dati. 3.19.2 Esclusioni In aggiunta alle esclusioni generali non sono assicurate le pretese derivanti a) dalla concessione di visionare i dati come pure dalla rettifica o dalla distruzione di dati, b) dalla trasmissione di notizie incomplete o false come pure dall invio al destinatario errato, c) da danni causati in occasione di un crimine o delitto commesso intenzionalmente (ad es. attacchi di hacker, malware, advanced persistent threats o altri crimini informatici). 3.18.1 Estensione assicurativa Nel caso di una procedura penale o amministrativa contro un assicurato in merito a un evento assicurato, Zurich si assume le spese risultanti (ad es. onorari degli avvocati, spese di processo, spese per perizie, indennità alle parti civili) come pure le spese poste a carico dell assicurato. Qualora sussista un altra copertura assicurativa, la prestazione è limitata alla parte dell indennità che supera la somma di assicurazione dell altro assicuratore (assieme al massimo la somma d assicurazione convenuta nel presente contratto). Zurich nomina un avvocato in accordo con l assicurato. Se l assicurato non accetta uno degli avvocati proposti da Zurich, dovrà proporre a sua volta tre avvocati fra i quali Zurich sceglierà l avvocato a cui affidare il mandato. Senza il consenso di Zurich, l assicurato non è autorizzato a conferire il mandato a un avvocato. 10

4 Esclusioni generali Sono esclusi dall assicurazione Art. 4.1 Locazione di lavoro danni materiali la responsabilità civile di lavoratori forniti a prestito o a noleggio per danni a cose mobili e immobili dell impresa beneficiaria, Art. 4.2 Danni propri a) pretese avanzate dal contraente e dalle imprese assicurate, b) pretese per danni concernenti la persona del contraente (ad es. danni in qualità di sostenitore), c) pretese da persone, che vivono nella stessa comunione domestica con l assicurato civilmente responsabile, Art. 4.3 Sostanze introdotte pretese per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione, al transito o alla rimozione di residui o di altri prodotti di rifiuto risp. acque di scolo o materiale di recycling. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo, Art. 4.4 Organismi modificati geneticamente (OMG) pretese per danni che sono in relazione con organismi modificati geneticamente (OMG) e vengono fatte valere nei confronti di a) produttori di organismi modificati geneticamente (OMG), b) produttori e commercianti di mangimi nonché di additivi per mangimi, c) produttori di sementi, d) produttori e utenti di tecnologie «gene drive», e) gestori di mulini, f) altre imprese che sono tenute per legge a richiedere un autorizzazione per la gestione degli OMG. Questo non vale nel caso in cui l impresa assicurata dimostri in modo credibile che in fase di importazione o messa in commercio di organismi e prodotti non era a conoscenza delle modifiche genetiche, Art. 4.5 Grande probabilità la responsabilità civile per danni, a) la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità da parte dei rappresentanti o da parte delle persone incaricate della direzione e della sorveglianza dell impresa assicurata, b) implicitamente accettati da parte dei rappresentanti o da parte delle persone incaricate della direzione e della sorveglianza dell impresa assicurata, con la scelta di un determinato sistema di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare la perdita patrimoniale, Art. 4.6 Beni immateriali pretese di responsabilità civile derivante dal rilascio a pagamento o gratuito ad altre imprese non assicurate dal presente contratto di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, modelli di calcolo, ricette, software o dati elaborati da computer, piani e progetti di costruzione, di opere o di fabbricazione. Non è considerato rilascio di software l affidamento di cose nelle quali è installato il software per il loro comando, Art. 4.7 Danni nucleari la responsabilità civile per danni ai sensi della legislazione svizzera sull energia nucleare, Art. 4.8 Guerre o operazioni simili e terrorismo pretese per danni a) in relazione con guerre, invasioni, atti di guerra o operazioni simili (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, insurrezioni militari o popolari, rivolte, ribellioni, colpi di stato militare, rivolte come pure stati di assedio, b) riconducibili al terrorismo, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano influenzato o contribuito a questi danni. Sono considerati terrorismo tutti gli atti di violenza o le minacce di violenza nonché ogni azione che mettono a rischio persone, cose o infrastrutture, e che sono perpetrate con l intento di influenzare un governo o di diffondere paura o terrore tra la popolazione, Art. 4.9 Veicoli terrestri, aeromobili e natanti la responsabilità civile in qualità di detentore o in seguito all uso a) di veicoli terrestri soggetti ad assicurazione e immatricolazione obbligatoria, b) di aeromobili e natanti per i quali è prevista per legge in Svizzera un assicurazione responsabilità civile o che sono immatricolati all estero. Questa esclusione non si applica a: «Veicoli a motore, ciclomotori e biciclette» secondo l art. 3.16, «Veicoli di fabbrica circolanti su strade pubbliche» secondo l art. 3.17, Art. 4.10 Attività/parti per l industria aeronautica pretese per danni causati da lavori su aeromobili e veicoli spaziali nonché a parti fabbricate, lavorate o fornite da un impresa assicurata e che sono chiaramente destinate alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali o al montaggio in tali veicoli, Art. 4.11 Raccordi ferroviari nonché materiale rotabile la responsabilità civile derivante dall esistenza e dall esercizio di raccordi ferroviari nonché pretese per danni al materiale rotabile utilizzato dall impresa assicurata e alle installazioni della ferrovia prese in affitto, Art. 4.12 Multe e «punitive or exemplary damages» pretese di risarcimento con carattere punitivo o simile, come multe, «punitive or exemplary damages», penali nonché forfettizzazioni del danno, Art. 4.13 Danni patrimoniali veri e propri pretese di responsabilità civile per danni patrimoniali veri e propri. Questa esclusione non si applica a: «Spese per la prevenzione di sinistri» secondo l art. 3.3, «Spese d informazione in caso di richiamo prodotti» secondo l art. 3.9, «Danni patrimoniali puri dovuti a violazioni delle norme sulla protezione dei dati» secondo l art. 3.19, Art. 4.14 Ferrovie di montagna per il trasporto di persone la responsabilità civile derivante dall esistenza e dall esercizio di ferrovie di montagna destinate al trasporto di persone (ad es. funivie, sciovie), Art. 4.15 Software pretese derivanti da pregiudizio (ad es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elettronici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti dati, 11