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TEMA N. 8 Il candidato, dopo aver trattato degli adempimenti necessari per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, si soffermi sugli strumenti di agevolazione contributiva vigenti, tenendo conto anche delle misure incentivanti previste dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Accenni, infine, ai limiti ed ai criteri di corretta applicazione della normativa interna ed europea RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 9bis D.L. 510/1996, conv. in L. 28-11-1996, n. 608 Disposizioni in materia di collocamento Art. 4bis D.Lgs. 21-4-2000, n. 181 Modalità di assunzione e adempimenti successivi Art. 4 D.Lgs. 19-5-2000, n. 151 Agevolazioni per assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori durante il congedo di maternità e i congedi parentali L. 28-6-2012, n. 92 Riforma Fornero L. 10-12-2014, n. 183 Jobs Act D.Lgs. 14-9-2015, n. 148 Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro D.Lgs. 14-9-2015, n. 150 Riordino dei servizi per il lavoro e le politiche attive Circ. INL 18-7-2017, n. 3 Art. 1, co. 1175, L. 296/2006. Recupero benefici normativi e contributivi L. 27-12-2017, n. 205 Legge di bilancio 2018 Circ. INL 25-1-2018, n. 2 Novità in materia di lavoro della legge di bilancio 2018 Circ. INPS 2-3-2018, n. 40 Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato (legge di bilancio 2018) Circ. INPS 19-3-2018, n. 48 Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» (PON IOG) Circ. INPS 19-3-2018, n. 49 Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale «Sistemi di Politiche Attive per l Occupazione» (PON SPAO) Circ. Min. Lav./ANPAL 7-6-2018, n. 11 Accordo di ricollocazione ai sensi dell art. 24bis del D.Lgs. 148/2015, come introdotto dall art. 1, co. 136, della L. 205/2017 SCHEMA Semplificazione degli adempimenti per la costituzione del rapporto di lavoro: la regola dell assunzione diretta del lavoratore e obbligo di comunicazione dell assunzione al competente ufficio del lavoro Ulteriori adempimenti connessi all assunzione: registrazione nel Libro unico del lavoro, visite mediche, informazione e formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza del lavoro, obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro Agevolazioni e sgravi per le assunzioni di apprendisti Incentivi della legge di bilancio 2018 Occupazione NEET 2018 Incentivo Mezzogiorno 2018

36 Tema n. 8 Contributo economico per i giovani genitori Agevolazioni per l assunzione di lavoratori disabili Agevolazioni per assunzioni finalizzate alla sostituzione di lavoratori in congedo parentale Agevolazioni per l assunzione di dirigenti Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e disoccupati I criteri generali per la fruizione degli incentivi e sgravi contributivi: normativa interna (D.Lgs. 150/2015) e legislazione UE Attualmente, grazie ad una lunga evoluzione legislativa, i rapporti di lavoro possono costituirsi, nella generalità dei casi, secondo procedure che sono, rispetto al passato, molto più snelle e veloci. Infatti, salvo limitate eccezioni, vige la regola dell assunzione diretta di tutti i lavoratori per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, con l unico obbligo, per il datore di lavoro, di darne comunicazione, mediante modalità telematiche, ai competenti uffici del lavoro (artt. 9bis L. 608/1996 e 4bis D.Lgs. 181/2000). La comunicazione di costituzione del rapporto di lavoro, da effettuarsi, obbligatoriamente, oltre che per tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve avvenire entro il giorno antecedente quello di effettivo inizio del rapporto di lavoro. Con la predetta comunicazione sia il datore di lavoro sia il lavoratore assolvono, relativamente alla costituzione del rapporto di lavoro, ad ogni altro adempimento di carattere formale nei confronti dell INPS, dell INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. Inoltre, mediante consegna al lavoratore di copia della comunicazione di assunzione, il datore adempie anche all obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro (D.Lgs. 152/1997), che altrimenti deve essere assolto mediante consegna del contratto individuale di lavoro. È evidente, quindi, come siano ormai semplificati gli adempimenti di natura burocratica in capo ai datori di lavoro, che possono così, da un lato, assumere direttamente il lavoratore e, dall altro, con un unica comunicazione telematica, fornire le dovute informazioni ai fini della regolarità del rapporto di lavoro e del rapporto assicurativo con gli enti previdenziali. Ulteriori adempimenti del datore di lavoro connessi alla costituzione del rapporto di lavoro sono rappresentati dall iscrizione del lavoratore nel libro unico del lavoro (art. 39 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008) e dallo svolgimento, nei casi previsti dalla legge, delle visite mediche preventive finalizzate ad assicurare l idoneità del lavoratore alle mansioni cui deve essere addetto (art. 41 D.Lgs. 81/2008). Nei casi di attività che presentano determinati rischi per la salute e la sicurezza, il datore di lavoro dovrà provvedere anche all informazione e alla formazione del lavoratore sui rischi dell ambiente di lavoro e delle mansioni specifiche. Va, poi, detto, che il legislatore, a fronte di un cronico squilibrio del mercato del lavoro, caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, mira ad incentivare nuove assunzioni soprattutto mediante la previsione di un abbattimento del costo del lavoro, attraverso riduzioni e sgravi dei contributi dovuti dal datore di lavoro per le assicurazioni sociali.

Assunzioni agevolate 37 Una forma di agevolazione riguarda, innanzitutto, la tipologia contrattuale. Allo stato attuale, dopo la soppressione di diversi contratti agevolati molto diffusi in passato, il contratto di lavoro che continua a presentare il vantaggio di una ridotta contribuzione è l apprendistato. Nell apprendistato l aliquota di contribuzione è più bassa rispetto a tutte le altre fattispecie di lavoro dipendente: per la generalità dei datori di lavoro con organico superiore a 9 addetti, l aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile; per le imprese, artigiane e non, con un organico fino a 9 addetti, la contribuzione è pari all 1,5% della retribuzione imponibile nel primo anno di rapporto e al 3% nel secondo anno; dal terzo anno in poi, si applica l aliquota ordinaria del 10%. Un ulteriore agevolazione è stata prevista dalla legge di bilancio 2018 in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, successiva al 31-12-2017, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione (art. 1, co. 106, L. 205/2017). Lo sgravio è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza della specifica agevolazione contributiva prevista per tale forma contrattuale e consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 3.000 all anno e opera per un periodo massimo di 12 mesi. Tale esonero è elevato a 36 mesi per le assunzioni effettuate da datori di lavoro privato dal 1-1-2018 con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti cioè ai sensi del D.Lgs. 23/2015, e pertanto riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (art. 1, co. 100 ss., L. 205/2017, circ. INPS 40/2018). Tuttavia, l agevolazione spetta anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano inteso applicare allo specifico rapporto di lavoro «condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. 23/2015». L incentivo in esame si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di part-time e instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione è attuata verso l utilizzatore nella forma a tempo determinato, nonché nel caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivamente al 31-12-2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età e, infine, per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili. L agevolazione non spetta invece per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o effettuate direttamente con contratto di apprendistato o ai rapporti di lavoro domestico, ai quali si applicano già aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria (circ. INPS 40/2018). L agevolazione spetta per l assunzione di lavoratori fino a 30 anni di età, al primo impiego stabile, ossia privi di precedente occupazione a tempo indeterminato con il medesimo datore o con altri datori di lavoro. Per il primo anno di applicazione dell agevolazione, cioè per le assunzioni effettuate nel 2018, il limite di età è elevato a 35 anni non ancora compiuti. La legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 108, L. 205/2017) ha inoltre previsto lo sgravio totale dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi INAIL e nel limite massimo pari a 3.000 per ciascun anno, a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (ex D.Lgs. 23/2015) studenti entro 6 mesi dall acquisizione del titolo di studio. L agevolazione si applica all assunzione di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato di primo o secondo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru-

38 Tema n. 8 zione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione), nonché attività di alternanza scuola-lavoro. Nell ambito delle agevolazioni tese a favorire l occupazione giovanile, rientra anche la misura del programma operativo nazionale per l attuazione dell iniziativa europea per l occupazione dei giovani, cd. Programma di garanzia giovani, introdotta per l anno 2017 e gestita dall INPS. Si tratta del cd. incentivo occupazione giovani che è stato esteso e ampliato anche per le assunzioni effettuate in tutto il 2018, nei limiti delle risorse stanziate (circ. INPS 48/2018). L incentivo spetta, su domanda, ai datori di lavoro del settore privato per l assunzione dei giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che risultano NEET (not in employment, education or training), cioè disoccupati, non impegnati in attività formative e registrati al programma di Garanzia gestito dall ANPAL. Se minorenni, devono avere assolto il diritto-dovere all istruzione e formazione. È possibile godere del beneficio per le assunzioni, anche in regime di part-time, avvenute dal 1-1-2018 al 31-12-2018, con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante. L incentivo spetta per 12 mesi ed è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Un ulteriore agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dalla legge di bilancio 2018, riguarda le assunzioni effettuate nell anno 2018 nel Mezzogiorno e, precisamente, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore (art. 1, co. 893, L. 205/2018). Ai fini dell accesso al beneficio, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, mentre se il lavoratore al momento dell assunzione incentivata ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente (circ. INPS 49/2018). L incentivo è pari alla contribuzione previdenziale dovuta, ad esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.060 su base annua. Un apposito incentivo di natura economica è poi previsto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani genitori (D.M. 19-10-2010). Il beneficio si applica in caso di assunzione di lavoratori fino a 35 anni di età genitori di figli minori o affidatari di minori, rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a tempo determinato, e consiste in una somma del valore massimo di 5.000 per ogni assunzione, fruibile in quote mensili, per un massimo di 5 assunzioni agevolate per singola impresa o società cooperativa. Uno specifico sistema di incentivazione si applica per l assunzione di disabili (art. 13 L. 68/1999, D.Lgs. 151/2015). A decorrere dal 1-1-2016, è previsto un incentivo di natura economica, riconosciuto per ogni soggetto disabile assunto a tempo indeterminato, di importo e durata variabili in funzione del grado e tipo di invalidità del soggetto assunto. Il beneficio è erogato mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto su domanda del datore di lavoro, trasmessa per via telematica, nei limiti delle risorse disponibili. L incentivo si applica anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi del collocamento mirato, procedono comunque all assunzione di lavoratori disabili. Una riduzione contributiva opera per le assunzioni effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori assenti in quanto in congedo parentale, limitatamente ai datori con meno di 20 dipendenti (art. 4 D.Lgs. 151/2001 e circ. INPS 136/2001). Lo sgravio è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione.

Assunzioni agevolate 39 Si fruisce di un agevolazione nel caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione, effettuate da piccole e medie imprese (datori di lavoro che occupano meno di 250 dipendenti) e dai consorzi tra di esse (art. 20 L. 266/1997). Le imprese beneficiano di un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva per una durata non superiore a 12 mesi. Significative sono poi le agevolazioni per l assunzione di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e disoccupati. Per le assunzioni di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi anche non continuativi, appartenenti ad aziende in CIGS da almeno 6 mesi, il datore di lavoro può beneficiare dell aliquota contributiva ridotta del 10% per 12 mesi (art. 4, co. 3, L. 236/1993). Inoltre, è concessa al datore di lavoro, per ogni mensilità di retribuzione, una somma pari al 50% del trattamento di CIGS che sarebbe stato erogato al lavoratore (art. 8, co. 4, L. 223/1991); la durata del beneficio è di massimo 9 mesi e, per i lavoratori di età superiore a 50 anni massimo 21 mesi ovvero 33 mesi per le aree di grave crisi occupazionale. La legge di stabilità 2018 (art. 1, co. 136, L. 205/2017) ha previsto l esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori risultati in esubero al termine della procedura di consultazione sindacale per la richiesta di CIGS e che abbiano aderito ad un apposito accordo di ricollocazione. L esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all INAIL, nel limite massimo di 4.030 su base annua. Il beneficio spetta per massimo 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e di 13 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi in caso di conversione in contratto a tempo indeterminato nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro (art. 24bis, co. 6, D.Lgs. 148/2015). Ai fini della fruizione del beneficio, l ANPAL comunica all INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell assegno di ricollocazione (circ. Min. Lav./ANPAL 11/2018). In favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati fruitori del trattamento NASPI è previsto un contributo mensile, per ogni mensilità di retribuzione effettivamente erogata, rapportato in percentuale all indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto (art. 2, co. 10bis, L. 92/2012). L incentivo è attualmente pari al 20% dell indennità residua (ex D.Lgs. 150/2015) ed è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare di indennità NASPI (circ. INPS 175/2013). Appositi incentivi operano poi in relazione alle assunzioni di lavoratori disoccupati di età non inferiore a 50 anni e delle donne disoccupate (art. 4, co. 8-11, L. 92/2012). In particolare, ai fini dello sgravio, i lavoratori, uomini e donne, da assumere devono essere di età pari o superiore a 50 anni e devono risultare disoccupati da oltre 12 mesi; per quanto riguarda le donne, l agevolazione può essere fruita indipendentemente dall età se risultano prive d impiego da almeno 24 mesi che si riducono a 6 mesi per le residenti in Regioni rientranti nelle cd. aree svantaggiate o ad alto tasso di disparità occupazionale uomo-donna. Il beneficio è rappresentato da uno sgravio contributivo del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, che spetta per 18 mesi in caso di assunzione sin dall inizio a tempo indeterminato e per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine, con possibilità di ulteriori 6 mesi di sgravio in caso di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Vanno infine ricordati i criteri generali per la fruizione degli incentivi e sgravi contributivi connessi all assunzione dei lavoratori.

40 Tema n. 8 Con riguardo alla normativa interna, il D.Lgs. 150/2015 (art. 31), di attuazione del Jobs Act (L. 183/2014), ha operato una risistemazione delle regole già previste dalla legge Fornero (art. 4, co. 12, 13, 15, L. 92/2012). Innanzitutto, le agevolazioni non spettano quando l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, nel senso che il «datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere» (circ. INAIL 28/2014), ovvero se l assunzione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore. Il datore di lavoro non può inoltre beneficiare delle agevolazioni se l assunzione avviene durante periodi di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l assunzione riguardi un lavoratore con professionalità e competenze sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure quando la prevista assunzione sia effettuata in un unità operativa diversa da quella ove è in atto la sospensione. Infine, gli incentivi non possono essere fruiti per le assunzioni di lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Fermi restando i predetti criteri generali del D.Lgs. 150/2015, con riguardo all agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 100 ss., L. 205/2017) per le assunzioni a decorrere dal 1-1-2018 con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è inoltre previsto che i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. In caso contrario, si procede alla revoca e alla restituzione del beneficio eventualmente già indebitamente fruito: ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore per il quale un altro datore di lavoro ha parzialmente fruito dell esonero (circ. INL 2/2018). Il suddetto requisito (divieto di licenziamento nei 6 mesi precedenti l assunzione) non vale nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (circ. INPS 40/2018). Va tenuto presente che la fruizione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (documento unico di regolarità contributiva), nonché al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi di lavoro (art. 1, co. 1175, L. 296/2006). L assenza del DURC costituisce causa ostativa al godimento dei benefici. È stato chiarito che, una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC, l impresa potrà tornare a godere dei benefici di cui è ancora possibile usufruire, compresi quelli non legati a particolari vincoli temporali (Min. Lav. risposta ad interpello 33/2013). Nei casi in cui si accertino violazioni, diverse da omissioni contributive, che incidono sulla tutela dei lavoratori, i benefici devono considerarsi non recuperabili. Nel caso di violazioni di altri obblighi di legge connesse al singolo rapporto di lavoro, la violazione incide relativamente alla perdita dei benefici, soltanto sul lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui essa si sia protratta (circ. INL 3/2017). Ulteriori condizioni derivano invece dalla normativa UE che fissa limiti agli aiuti di Stato all occupazione: dal 1-7-2014 si applicano, in particolare, i criteri stabiliti nel regolamento UE 651/2014 che ha abrogato il precedente 800/2008. Il campo di applicazione del regolamento riguarda, tra l altro, gli aiuti di Stato alla formazione (art. 31) e

Assunzioni agevolate 41 all assunzione e all occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35). In generale, ai fini della concessione dell aiuto, l assunzione deve determinare un aumento netto del numero di dipendenti dell impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (cd. incremento occupazionale netto), qualora il godimento dell incentivo va oltre i limiti del de minimis. Il regolamento prevede, inoltre, in relazione alla tipologia di incentivo, limiti di intensità massima dell aiuto.