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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. D 678 CG 01 Ed. 09/2011 Aggiornamento a settembre 2011 Definizioni Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, attrezzature sportive e per giochi, strade private ma esclusi: parchi ed alberi in genere), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, nonché gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, caldaie autonome, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (telefono, luce, gas, acqua). Il fabbricato, anche se composto da più Unità Immobiliari separate ed indipendenti fra di loro, si intende assicurato nel suo complesso tanto che sia proprietà di un unico soggetto o in condominio. FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. IMPLOSIONE Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi. INCENDIO Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione nella determinazione dell ammontare del danno, della regola proporzionale. Pagina 1 di pagine 17

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell assicurazione. REGOLA PROPORZIONALE La regola sancita dall art. 1907 del Codice Civile che stabilisce, qualora in polizza sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA Assimoco S.p.A. Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio II Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pagina 2 di pagine 17

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, escluse le imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di dare disdetta nei modi e nei termini sopraindicati, ad ogni scadenza annuale, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per una durata poliennale. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di Legge. Art. 10 - Indicizzazione/Clausola di adeguamento automatico (operante se indicato in scheda di polizza) Le somme e/o i massimali assicurati ed il relativo premio sono collegati agli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue: A) nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; B) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma e/o i massimali assicurati ed il corrispettivo premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; C) l aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, le somme e/o i massimali assicurati ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente e della Società rinunciare all adeguamento con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della polizza. In tal caso l indicizzazione cessa di avere vigore restando somme e/o massimali assicurati e premio quelli dell ultimo adeguamento effettuato. I limiti di indennizzo, e le franchigie se espressi in cifra assoluta seguono l adeguamento come per la somma assicurata. Art. 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso il Contraente/Assicurato. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia un Condominio, la rinuncia alla rivalsa opera verso i condomini ed i loro parenti ed affini, in quanto con loro conviventi, eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo. Art. 13 - Vincolo (operante se indicato in scheda di polizza) La presente polizza, limitatamente alla Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni, è vincolata a tutti gli effetti a favore dell Istituto vincolante specificato in scheda di polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento; pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: A. notificare tempestivamente l avvenuto sinistro all Istituto; B. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall Istituto di concerto con il Contraente; Pagina 3 di pagine 17

C. pagare esclusivamente all Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell Istituto stesso; la quietanza che quest ultimo rilascerà per l importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente/Assicurato; D. notificare tempestivamente all Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l eventuale mancato pagamento del premio, l eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l assicurazione, nei soli confronti dell Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall Ufficio Postale all Istituto, fermo l obbligo per quest ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell intero premio dovuto; E. notificare all Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell assicurazione; F. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell Istituto salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell art. 6 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni Art. 14 - Caratteristiche costruttive del fabbricato L assicurazione è prestata in base alla condizione che l intero il fabbricato assicurato sia: A) adibito ad abitazioni civili e/o a studi professionali per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani e che nel residuo terzo non esistano cinematografi, discoteche, sale da ballo, teatri, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.000 mq), autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio; B) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; armatura del tetto, soffittature, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili e si trovino in buone condizioni di conservazione e manutenzione. Art. 15 - Rischi assicurati La Società si obbliga a risarcire l'assicurato dei costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza - escluso il valore dell'area - distrutto o danneggiato da: A. incendio, fulmine, esplosione, scoppio anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; B. implosione; C. acqua condotta a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato, escluse grondaie, pluviali, e condotte di scarico; D. caduta di aeromobili, corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose trasportate da essi; E. fumo gas, vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali verificatisi negli impianti per la produzione del calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che ha colpito il fabbricato descritto in polizza o altri enti anche di terzi, posti nell'ambito di mt. 20; F. onda sonica causata da aeromobili o corpi volanti che viaggiano a velocità supersonica; G. guasti e spese di salvataggio causati al fabbricato Assicurato sia quelli fatti per ordine delle Autorità, che quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; H. furto di fissi ed infissi o guasti arrecati agli stessi dai ladri; I. urto veicoli stradali non appartenenti all'assicurato, in transito sulla pubblica via; J. fenomeni elettrici relativamente ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato compresi citofoni, videocitofoni e centralina dell'antenna TV, posti anche all'esterno del fabbricato per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati; K. spese di demolizione e sgombero per trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro; Pagina 4 di pagine 17

L. Caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti; La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni derivanti da perdita pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, non oltre un anno. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello schema riepilogativo all art. 38. Art. 16 - Buona fede dell Assicurato Si precisa che l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave e con l'intesa che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Sezione Responsabilità Civile Generale Art. 17 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e dalla conduzione delle parti di proprietà comune del fabbricato assicurato, ivi compresi i danni: A. da fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere; B. da incendio, esplosione, scoppio anche se conseguenti alla conduzione di impianti autonomi di riscaldamento da parte di condomini o locatari; C. da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio del fabbricato; D. da caduta di antenne centralizzate; E. dalla proprietà di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a parco, giardino, piscina, campi giochi, e per attrezzature sportive, purché ad uso esclusivo delle persone abitanti nel fabbricato e loro ospiti; F. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività Industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza; G. inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello schema riepilogativo all art. 38. Quando l'assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini e loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli incaricati o dai loro sostituti, quando gli stessi siano dipendenti di Ditte Terze con le quali l Assicurato abbia stipulato contratti d opera volti alla pulizia del fabbricato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del fabbricato assicurato, sempreché dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, cosi come definito dall'art. 583 C.P.. Pagina 5 di pagine 17

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 C.C. nella sua qualità di committente delle persone che, pur non essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato, prestino occasionalmente la loro opera relativamente alla manutenzione ordinaria, pulizia del fabbricato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del fabbricato stesso. Art. 18 - Responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O.) La società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti: A. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dalle persone sopra indicate ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati alle persone sopra indicate per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 5%; da parte di 1. prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'assicurato non risultano iscritti all'i.n.a.i.l., ma solo nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da fatto intenzionale dell'assicurato stesso. 2. lavoratori parasubordinati, così come definiti dal D.Lgs. 38/2000 (sue modifiche ed integrazioni); 3. prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 (sue modifiche ed integrazioni); La garanzia deve intendersi valida anche: 4. per le azioni di rivalsa esperita dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 5. per gli infortuni in itinere. 6. per l azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. da parte dell INAIL e/o INPS. La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell Assicurato per: 7. le malattie professionali; 8. i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 9. i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro: Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'assicurato deve denunciare soltanto di sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge sugli infortuni sul lavoro. Pagina 6 di pagine 17

Sezione Danni d'acqua Art. 19 - Rischi assicurati La Società assicura, entro il limite del massimale stabilito per la presente Sezione per anno assicurativo e per sinistro, i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato: A) da acqua piovana e dal disgelo, quando l'acqua sia penetrata all'interno del tetto o vi si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamenti delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico; B) in conseguenza di fuga o scolo di acque dagli impianti idraulici (compresi impianti igienico-sanitari, scaldabagni, macchine lavatrici e simili) posti all'interno del fabbricato stesso, causata da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento o da fatto di terzi; La presente garanzia vale anche per le cose mobili contenute all interno del fabbricato; C) da gelo purché conseguenti a rottura di impianti idrici igienici e tubazioni in genere al servizio del fabbricato; La presente garanzia vale anche per le cose mobili contenute all interno del fabbricato; D) da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato escluse quelle di raccolta e deflusso dell acqua piovana; E) dalla rottura accidentale di condutture del gas o simili; Con riferimento al punto C, la garanzia non è operante per: a) i danni conseguenti ad eventi i cui rischi sono coperti dalle garanzie previste alla Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni; b) i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel fabbricato assicurato; c) i fabbricati ubicati oltre 700 metri sopra il livello del mare; d) le condutture e tubazioni installate all'esterno del fabbricato; e) i fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. La Società assicura altresì il rimborso delle spese per demolire o ripristinare parti di fabbricato o di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua. La Società assicura altresì i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato ed alle cose in esso contenute da accumuli di neve con esclusione di quelli verificatisi da sovraccarico di neve a lucernai a vetrate a meno ché il loro danneggiamento avvenga congiuntamente con il crollo totale e parziale del fabbricato. La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per neve e/o ghiaccio non rimossi. Sono esclusi i danni conseguenti ad eventi i cui rischi sono assicurati alle Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Generale o Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari. Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello schema riepilogativo all art. 38. Pagina 7 di pagine 17

Sezione Cristalli Art. 20 - Rischi assicurati La Società si obbliga a risarcire l'assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del fabbricato assicurato a seguito di rotture per cause accidentali, per fatto di terzi, uragani, trombe d'aria, grandine, scoppi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando il costo necessario per l'integrale sostituzione delle lastre danneggiate con altre equivalenti e deducendo il valore dei recuperi. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza senza applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 C.C.. Sezione Eventi Speciali Art. 21 - Rischi assicurati La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al fabbricato assicurato da: A) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine; B) scioperanti o persone anche dipendenti dell'assicurato che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. Sono pure compresi i danni cagionati dalla Forze dell Ordine intervenute a causa i tali eventi. C) La Società risarcisce altresì i danni arrecati ad enti quali tettoie, coperture di passaggi pedonali e strutture analoghe con copertura in plexiglas o altro materiale analogo, purchè costruite con intelaiatura in ferro, alluminio, cemento o altro materiale ed a condizione che siano stabilmente fissate al terreno. Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello schema riepilogativo all art. 38. L'assicurazione non comprende i danni: 1. causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, da valanghe, da cedimenti o franamenti del terreno; 2. da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia stato provocato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; 3. arrecati dagli eventi atmosferici ad enti ed installazioni esterne (quali piante, recinti, cancelli, camini, antenne, pannelli solari, capannoni pressostatici e simili) nonché lucernari vetrate ed ai fabbricati aperti da uno o più lati; 4. da furto rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 5. da deterioramenti ed imbrattamento di muri esterni. Sezione Responsabilità Civile dell'amministrazione del Condominio Art. 22 - Rischio assicurato La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge per danni patrimoniali in capo al Condominio derivanti da: A. cattiva amministrazione del Fabbricato assicurato da parte della persona incaricata alla gestione dello stesso; B. altre sanzioni di natura amministrativa, quali ammende inflitte all intero condominio, purché non comminate da Enti previdenziali. Pagina 8 di pagine 17

Tale garanzia è operante esclusivamente con riferimento ai danni patrimoniali derivanti dalle attività di cui all art. 1130 del C.C. ed a condizione che: la persona incaricata della gestione del fabbricato assicurato sia un condomino; il condominio non sia tenuto a nominare un Amministratore professionista a norma dell art. 1129 del C.C.. L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati alla Società entro un anno dalla cessazione del contratto stesso. L'assicurazione non comprende: 1. il pagamento di ammende o multe diverse da quelle sopra specificate; 2. i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramenti di titoli al portatore o di denaro; 3. i danni conseguenti ad omissioni o ritardi nella modifica di polizze assicurative come pure relative al pagamento dei premi assicurativi. L'Amministratore, il coniuge, i genitori, i figli nonché qualunque altro familiare convivente con l'amministratore stesso, non sono considerati terzi quando siano gli unici danneggiati. Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello schema riepilogativo all art. 38. Sezione Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari Art. 23 - Rischio assicurato La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in relazione ai seguenti rischi: A. relativamente ai conduttori di appartamenti per la Responsabilità Civile derivante ai medesimi ed ai componenti il loro nucleo familiare da fatti colposi verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione; B. relativamente ai conduttori di uffici o studi professionali per la responsabilità Civile loro derivante dall'uso e dalla gestione dei locali occupati e dall'arredamento ivi esistente; C. per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione delle dipendenze civili dei predetti appartamenti e/o uffici o studi professionali. La garanzia è prestata entro il limite del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati. Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello schema riepilogativo all art. 38. L'assicurazione non comprende i danni: 1. verificatisi fuori dall'area di pertinenza del fabbricato e delle relative dipendenze, a meno che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno della predetta area; 2. derivanti dallo svolgimento di attività professionali; 3. arrecati da animali; 4. a cose ed animali da incendio, furto e spargimento d'acqua; 5. a cose ed animali che l'assicurato ha in consegna o custodia. Non sono considerati terzi: 6. il coniuge, i genitori ed i figli dell'assicurato/conduttore nonché qualsiasi altro familiare con lui convivente; 7. se l Assicurato/Conduttore non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 6); Pagina 9 di pagine 17

8. le persone che, prestando la loro opera a favore dell'assicurato/conduttore, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. In caso di coesistenza di altra copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta copertura, nel limite comunque del massimale convenuto con la presente polizza. Limitazioni di garanzia Art. 24 - Esclusioni relative alle Sezioni: Incendio ed Altri Danni ai Beni Danni d Acqua Cristalli Eventi Speciali. Sono esclusi i danni (salvo esplicita pattuizione): A. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; B. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione dì radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. C. causati con dolo del Contraente o dell'assicurato e dei relativi familiari; D. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; E. da fenomeno elettrico a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, ed altre resistenze elettriche scoperte nonché quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o da imperizia o negligenza; F. agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale; G. da gelo, da infiltrazioni sotterranee o da rigurgiti di fogna; H. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; I. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico; J. conseguenti alle spese di demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua,; K. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve. Art. 25 - Esclusioni relative alle Sezioni Responsabilità Civile: Generale dell Amministrazione del Condominio della Conduzione delle singole Unità Immobiliari. Non sono considerati terzi: A. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; B. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera A; C. le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati o dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. L'assicurazione non comprende i danni: D. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; E. da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, amenochè siano conseguenti a rotture accidentali di impianti idrici, igienici o di riscaldamento nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali da gelo e da accumuli di neve salvo esplicita pattuizione; F. dall'esercizio da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie commerci, arti o professioni; attività personale dell'assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; G. da furto; H. alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; I. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; Pagina 10 di pagine 17

J. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (scissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); K. presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da, e/o prodotti contenenti amianto. Norme in caso di sinistro Art. 26 - Somma assicurata e deroga alla proporzionale La somma assicurata per la Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni, che è anche il valore su cui è stato calcolato il premio per le Sezioni: Responsabilità Civile Generale, Dani d Acqua, Eventi Speciali, Responsabilità Civile dell Amministrazione del Condominio, deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area. La Società applica la Deroga alla regola proporzionale, per cui se: A. con riferimento alle Sezioni di cui al comma precedente, dalle stime fatte sulla base di quanto indicato all'art. 31 risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedeva al momento del sinistro per oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate per le partite stesse, o sulle quali è stato calcolato il premio, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima o i massimali previsti. B. con riferimento alla Sezione Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari, il cui premio è calcolato sulla base del numero delle unità immobiliari, se il numero delle stesse eccede, al momento del sinistro per oltre il 15% il numero indicato in polizza, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare i massimali previsti. Per la Sezione Cristalli, essendo assicurata a Primo rischio assoluto, non si applica la Regola proporzionale. CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI: INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENIDANNI D ACQUA CRISTALLI EVENTI SPECIALI Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato od il Contraente deve: A. fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art 1914 C.C.; B. darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell' art. 1915 C.C.; C. fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; D. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; E. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno L'Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a Pagina 11 di pagine 17

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di queste perde il diritto all'indennizzo. Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno e concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, la spesa e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nello schema riepilogativo all art. 38. Art. 30 - Mandato dei Periti I periti devono: A. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; B. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 28; C. stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 31; D. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. a perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art. 31 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che: A. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area; B. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente lettera A, un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; C. l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Pagina 12 di pagine 17

Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali. danneggiati Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Art. 32 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 33 - Limite massimo dell'indennizzo L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se da garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 34 - Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatta solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 24 lettera C. Art. 35 - Anticipi sugli indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Pagina 13 di pagine 17

CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE: GENERALE DELL AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO DELLA CONDUZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI Art. 36 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Art. 37 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso; sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Pagina 14 di pagine 17

Art. 38 - Schema riepilogativo Si conviene che nel caso di sinistro derivante da un unica causa la franchigia prevista dalle Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni art.15 C., Responsabilità Civile Generale - art.17 C. e Danni D acqua - art.19, verrà applicata una sola volta, qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati, e per il valore convenuto per la Sezione Danni D acqua. Nel caso non fosse stata attivata la Sezione Danni D Acqua si applicherà, sempre una sola volta, la medesima franchigia prevista per le restanti Sezioni. Sezione Art. Comma Garanzia Limiti di indennizzo Franchigia Scoperto Acqua condotta 150,00 per sinistro C Per i danni a cose trovantisi in locali 10% con il minimo di interrati o seminterrati adibiti ad 150,00 attività artigiane o commerciali Incendio e H Furto fissi ed infissi 500,00 // // altri danni ai 15 Fenomeno elettrico 5 della somma assicurata col 100,00 per sinistro // J beni massimo di 2.500,00 per sinistro. K Spese demolizione e sgombero 10% dell indennizzo pagabile per la // // Sezione Incendio Perdita pigioni Massimo 10% del valore dell unità immobiliare sinistrata // // Responsabilità Civile Generale 17 C F G Danni da spargimento acqua Per i danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali Interruzioni o sospensioni di attività Inquinamento aria, acqua e suolo 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. 25.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo 150,00 per sinistro 10% con il minimo di 150,00 // 10% con il minimo di 250,00. // 10% con il minimo di 250,00. Pagina 15 di pagine 17

Sezione Art. Comma Garanzia Limiti di indennizzo Franchigia Scoperto A Danni da acqua piovana e disgelo B Fuga o scolo di acque dagli impianti Somma assicurata alla Sezione idraulici danni d acqua C Rottura da gelo D Occlusione condutture 3.000,00 per sinistro e anno // Rottura accidentale condutture gas 2.000,00 per ogni sinistro A scelta del contraente tra // E Danni d acqua 19 e simili 150,00 300,00 500,00 5 della somma assicurata al per sinistro // Ricerca del guasto fabbricato con il minimo di 1.000,00 ed entro la somma assicurata per la presente sezione. Accumuli di neve Somma assicurata alla Sezione danni d acqua A Uragani,bufere,tempeste,trombe // d aria, grandine Somma assicurata 250,00 B Scioperi tumulti e sommosse // Se danni di cui alla lettera A // Eventi speciali 21 precedente massimo 2.500,00 500,00 C Danni enti all aperto per sinistro anno Se danni di cui alla lettera A // precedente massimo 5.000,00 250,00 per sinistro anno R.C. 1% del capitale assicurato sezione // // amministratore 22 R.C. amministratore incendio con il massimo di del condominio 75.000,00 Pagina 16 di pagine 17

R.C. Conduzione Norme in caso di sinistro 23 R.C. conduzione singole unità 29 Procedura per la valutazione del danno Massimale assicurato // 10% con il minimo di 100,00. // Onorari del perito limite del 5% // // dell indennizzo. Pagina 17 di pagine 17