Economia e gestione del sistema agroindustriale

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Transcript:

Università degli Studi di Pavia A.A. 2015/2016 Corso di: Economia e gestione del sistema agroindustriale L analisi dal punto di vista AZIENDALE (la visione dell impresa/azienda)

Alcuni spunti di riflessione sulle particolarità del settore agricolo: Politiche nazionali e sovrannazionali di sostegno al settore; Peculiarità di legislazione e normativa in materia civilistica e fiscale; I contributi dell analisi economica; Strumenti e capacità gestionali a disposizione del settore.

Alcuni spunti di riflessione sulle particolarità del settore agricolo: Politiche nazionali e sovrannazionali di sostegno al settore: Ruolo storicamente centrale della Pac nel bilancio della Ue; Finanziamenti e incentivi nazionali e regionali al settore. Peculiarità di legislazione e normativa in materia civilistica e fiscale: Agevolazioni fiscali; Semplificazioni o esoneri da adempimenti amministrativi e contabili.

Alcuni spunti di riflessione sulle particolarità del settore agricolo: I contributi dell analisi economica: Studi di tipo essenzialmente tecnico e agronomico; Scarsa attenzione all analisi dell attività agricola da un punto di vista economico e gestionale. Strumenti e capacità gestionali a disposizione del settore: Scarsa imprenditorialità negli operatori del settore; Mancanza di strumenti di supporto per l attività di impresa.

Come spiegare il peculiare atteggiamento complessivamente rivolto al settore agricolo? I due aspetti fondamentali della produzione del settore primario: 1) Strettissimo legame tra processi produttivi agricoli, processi biologici e ambiente; 2) Ruolo insostituibile di fornitore di beni di vitale importanza per la società.

Indice della trattazione Azienda e impresa nel settore agroindustriale (peculiarità del settore); Processo di decisione aziendale (nella prospettiva aziendalistica); Forme giuridiche e impresa cooperativa nell agroalimentare; Attività connesse alla pratica agricola.

I concetti di AZIENDA e IMPRESA Nel Codice Civile In Economia Agraria e la figura dell IMPRENDITORE AGRICOLO

L AZIENDA nel Codice Civile Nozione (art. 2555 c.c.): L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa Azienda e impresa vengono talvolta utilizzati come sinonimi, ma rappresentano due concetti estremamente differenti!!!

l AZIENDA nel Codice Civile L art. 2555 c.c. fa emergere: l aspetto «statico» di azienda (come semplice stock di beni strumentale all esercizio dell attività di impresa); Il fondamentale ruolo dell «organizzazione» dei beni aziendali per: definire la corretta natura giuridica dell azienda; esprimere il valore di un azienda.

Le due interpretazioni di Azienda Teoria ATOMISTICA: l azienda è descrivibile e definibile esclusivamente come complesso di beni: il titolare non vanta altro se non i singoli diritti sui singoli beni dell azienda; il valore di un azienda non è altro che la somma dei valori dei beni che la compongono. Teoria UNITARIA: l azienda costituisce un bene unitario, distinto dai singoli beni che la compongono: il titolare dell azienda, vanta un diritto, distinto dai diritti che lo stesso vanta sui singoli beni dell azienda; Il valore dell azienda non coincide con la somma dei singoli beni che la compongono.

L IMPRESA nel Codice Civile Imprenditore (art. 2082 c.c.): E imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi o Non esiste una definizione di impresa (si ricava da quella di imprenditore); o Emerge l aspetto «dinamico» di impresa (come esercizio di attività economica); Definisce modalità, oggetto e fine dell agire in modo imprenditoriale

L IMPRESA nel Codice Civile il fine e l oggetto: creazione di nuova ricchezza (tramite attività produttiva o commerciale, destinata al mercato e non all autoconsumo); Le modalità di esercizio dell attività di impresa: Professionalità: l attività deve essere stabile e non occasionale (anche se stagionale, unico affare, etc.); Economicità: i ricavi devono garantire almeno la copertura dei costi; Organizzazione: impiego coordinato dei fattori produttivi.

Azienda (e impresa) in Economia Agraria Le definizioni di azienda e impresa proposte dall economia agraria non sempre coincidono con le previsioni civilistiche e spesso non sono tra loro univoche. Serpieri, A. (1946) fornisce una definizione condivisa di AZIENDA AGRARIA: la combinazione elementare dei mezzi di produzione

L Azienda Agraria secondo Serpieri «è la combinazione elementare dei mezzi di produzione» combinazione: «perché dei mezzi non si uniscono in un modo qualsiasi, ma vi si coordinano, ai fini della produzione, in determinate qualità e quantità» Elementare: «perché la risultante combinazione è un'unità che non può scomporsi senza diminuire o distruggerne l'efficienza produttiva».

L «Imprenditore» secondo Serpieri «Il funzionamento dell'azienda agraria esige la cooperazione di persone fisiche, a capo delle quali sta chi, con le sue scelte economiche, attua la combinazione dei mezzi produttivi e la fa funzionare al fine della produzione, cioè ne ha la gestione». Azienda: unità oggettiva ( combinazione elementare di fattori produttivi) Impresa: unità soggettiva (insieme di scelte economiche e gestionali): «fra tutti i modi tecnicamente possibili di combinare i mezzi di produzione, chi gestisce l'azienda ne sceglie uno a preferenza degli altri».

Terminologia: Agrario e agricolo Agrario indica ciò che è pertinente all agricoltura da un punto di vista tecnico, scientifico, o anche sociale e territoriale Agricolo indica ciò che è pertinente all agricoltura da un punto di vista tecnico e produttivo I due termini possono essere comunemente utilizzati come sinonimi, ad eccezione di particolari espressioni specificamente normate, ad esempio: Imprenditore agricolo Reddito agrario

L IMPRENDITORE AGRICOLO nel codice civile Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.): È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

La nozione di imprenditore agricolo prima del 2001 «E imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell esercizio normale dell agricoltura».

La nozione attuale di imprenditore agricolo (Art. 1 d.lgs 18 maggio 2001, n. 228) La nozione di imprenditore agricolo viene radicalmente mutata, in quanto l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma è l elemento dinamico a rappresentare l elemento fondamentale. Permane la distinzione tra: Attività PRINCIPALI Attività CONNESSE

Le ATTIVITA PRINCIPALI Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali: dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Alcuni esempi di nuove attività agricole principali «Coltivazione del fondo»: Orticoltura; Coltivazioni in serra e in vivai; Floricoltura vivaistica; Giardinaggio; Colture idroponiche, coltivate al di fuori del suolo (es. funghi). Allevamento di animali: Animali da cortile (pollame, conigli etc.) Animali da pelliccia, cavalli e cani da corsa, da esposizione etc. Acquacoltura; Apicoltura; Itticoltura.

Le attività connesse Art. 2135 comma 3 c.c. «Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

Le attività connesse Sono attività oggettivamente e intrinsecamente commerciali o industriali, che possono essere qualificate come «agricole per connessione» in presenza dei seguenti requisiti: Requisito soggettivo: esercitate dal medesimo imprenditore agricolo Requisito oggettivo: criterio della PREVALENZA Output (prodotti trasformati/commercializzati..) Input (attrezzature o risorse utilizzate)

Il requisito SOGGETTIVO per la connessione il soggetto che esercita le attività «dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» deve essere un imprenditore agricolo: deve cioè svolgere anzitutto in forma di impresa una delle tre attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) l attività svolta «per connessione» deve essere coerente con quella agricola esercitata dall imprenditore in via principale: Es: - Viticoltore che vende formaggio: att. commerciale - Viticoltore che produce vino: att. agricola per connessione

Il requisito OGGETTIVO per la connessione Le attività «dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» devono avere ad oggetto: o prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola principale, o beni o servizi forniti attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda agricola. Le attività connesse devono risultare NON PREVALENTI dal punto di vista del rilievo economico rispetto all attività agricola principale.

Attività agricole per connessione Manipolazione: la lavorazione non altera la natura del bene primario (es. pulitura, cernita e incassettamento insalata); Trasformazione: la lavorazione altera la natura del bene (es. acquisto latte per produzione formaggio); Conservazione, commercializzazione e valorizzazione: dei prodotti proprio o di prodotti acquistati da terzi, solo se precedute da attività di manipolazione o trasformazione. Deve in ogni caso essere rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali rispetto a quelli acquistati da terzi. La prevalenza è calcolata in termini di: o QUANTITA : per beni simili; o VALORE: per beni di natura differente.