D o t t. R o b e r t o G i a n s a l v o S P E C I A L I S T A R A P P O R T I B A N C A - I M P R E S A OGGETTO: CTU INTEGRATIVA... - R.G. 2030/10.

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Lanciano, 30/11/12 Egr.... OGGETTO: CTU INTEGRATIVA... - R.G. 2030/10. In merito alla bozza di CTU integrativa si devono effettuare le seguenti considerazioni: Al CTU è stato posto il seguente quesito integrativo: Risponda il CTU, esaminati gli atti, ai quesiti di cui all incarico conferitogli il 16/9/11 con particolare riferimento ai principi ed alle regole di cui alla Sentenza delle SS.UU. del dicembre 2010 e della Corte Costituzionale 4/4/12. Risponda altresì ai quesiti (richiamati nell ordinanza di conferimento dell incarico 16/9/11) titolati come 2 in alternativa delle deduzioni in pari data della Banca ed alle osservazioni e rilievi mossi dalla convenuta con la memoria autorizzata 15/6/11. Tenga conto inoltre il CTU della lettera 10/7/09 dell attore alla convenuta. Il CTU rispondendo al quesito elabora due distinte ipotesi di conteggio che poi diventano sei con la verifica o meno del TEG e con le due ipotesi di calcolo dello stesso previste nella precedente relazione di CTU. Le due ipotesi principali sono state strutturate sulla base della determinazione delle rimesse solutorie tenendo come riferimento, in una prima ipotesi, il saldo disponibile ricalcolato al netto delle competenze indebitamente applicate dall istituto di credito e nella seconda ipotesi sul saldo disponibile da estratto conto bancario senza operare alcuna rettifica. Sulla bozza di CTU si devono effettuare le seguenti osservazioni:

1) In primo luogo in merito al calcolo del TEG si rimanda a quanto già detto nel punto 6 delle precedenti osservazioni a firma del sottoscritto datate il 27/1/12; 2) In merito invece alla soluzione di conteggio (IPOTESI 2) basata sulla determinazione delle rimesse solutorie come da estratti conto bancario senza operare alcuna rettifica si riporta quanto segue. Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 650/12 del1/10/12 (allegato a), stabilisce che la Banca, quale soggetto eccipiente la prescrizione, avrebbe dovuto specificare quali, tra i pagamenti allegati da parte attrice, sarebbe decorso il termine di prescrizione, in quanto aventi natura propriamente solutoria.la Banca avrebbe dovuto indicare quali, tra i versamenti risultanti dagli estratti conto prodotti dal correntista, si sarebbero prescritti con il decorso di dieci anni dalla data di annotazione in quanto aventi natura solutoria. A tale carenza di allegazione non può sopperirsi attraverso la CTU, chiedendo al consulente di individuare quali tra le rimesse effettuate sul conto corrente abbiano natura solutoria e quali natura ripristinatoria. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 23/2/12 (allegato b), arriva alle stesse conclusioni enunciando che l onere di provare la consistenza del fido era della banca. Quest ultima aveva tutto l interesse a definire quale stata la soglia dell affidamento (concesso in concreto al correntista) al fine di stabilire quali versamenti rientrassero nel limite previsto e quali costituissero i pagamenti in mancanza di prova della soglia di affidamento i versamenti costantemente effettuati nel tempo dalla correntista non possono essere considerati tutti pagamenti bensì rimesse effettuate per ripristinare l affidamento sul quale il correntista poteva contare e continuare a godere. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 25/10/12 (allegato c), ribadisce che spetta a chi eccepisce la prescrizione fornire la prova dei fatti che ne sono fondamento, pure ai fini dell individuazione di un dies a quo utile per poterla ritenere compiuta infatti, l impostazione difensiva della banca postula un indagine esplorativa da parte del consulente che esula dai suoi compiti, mentre è onere della convenuta individuare

nominatim il versamento, chiarirne la natura, in modo da consentire al giudice la portata e se sia derivato uno spostamento patrimoniale extra fido. Fermo restando quanto detto precedentemente riguardo all onere della prova, negli estratti conto prodotti si evincono numerosi indizi che definiscono in maniera chiara ed inequivocabile l importo del fido. 2.1) Nella ipotesi 2, vale a dire nel conteggio sul saldo banca, per il conto corrente n. 45277/1, il CTU ha indicato che al 7/7/99 è stato eseguito un versamento di Lire 5.000.000 alla presenza di un saldo passivo oltre i limiti dell affidamento. Nell allegato 1 si rileva, come da indicazione bancaria, che il fido è di 250.000.000 per le aperture di credito sbf e di 250.000.000 per le aperture di credito. Secondo l ipotesi ricostruttiva adottata dal CTU, errata in quanto non tiene conto degli indebiti addebitati sul conto corrente e quindi prende per buono il saldo banca, un versamento di Lire 5.000.000 prescrive, ovvero paga tutti gli interessi addebitati nel corso del rapporto dal 1989 al 1999. Anche volendo prendere per corretta l impostazione che prende come riferimento il saldo banca e non il saldo ricalcolato, non si comprende come sia possibile che un pagamento di lire 5.000.000 prescriva gli interessi di 10 anni di rapporto sui fidi indicati. Tale pagamento potrebbe al massimo prescrivere gli interessi del trimestre in corso ma sicuramente non tutti i precedenti. Si chiede, per una migliore comprensione del fenomeno lo sviluppo analitico di tale procedura dato che la visione della consulenza in bozza la quale riporta soltanto una tabella riassuntiva, non risulta di agevole comprensione. L ipotesi prevista dal consulente si giustifica solo in un modo, vale a dire lo stesso ha considerato prescritta la ripetizione di tutti i pagamenti anteriori al 7/7/99 in quanto non c è un contratto di fido agli atti.

Se ciò fosse, pur non volendo prendere in esame quanto rilevato nelle sentenze allegate, il CTU non può negare che nell allegato 1 risulta ben individuabile il fido concesso, ovvero 250.000.000 Lire. 2.2) Nella ipotesi 2, vale a dire nel conteggio sul saldo banca, per il conto corrente n. 4232809/01/65, il CTU ha indicato che al 8/7/99 è stato eseguito un accredito di Lire 5.157.390 alla presenza di un saldo passivo oltre i limiti dell affidamento. Nell allegato 2 si rileva, come da indicazione bancaria, che il fido è di 250.000.000 per le aperture di credito sbf e di 100.000.000 per le aperture di credito. Tale importo si desume sia dallo scorporo della CMS in tre aliquote e sia dall addebito lo stesso giorno di tre tassi diversi, il tasso più basso è per le operazioni sbf di 250.000.000, il tasso intermedio per le aperture di credito di 100.000.000 ed il tasso più alto è per il fuori fido. Anche in questo caso non si comprende come sia possibile che un pagamento di lire 5.157.390 prescriva gli interessi di 11 anni di rapporto sui fidi indicati. Tale pagamento potrebbe al massimo prescrivere gli interessi del trimestre in corso ma sicuramente non tutti i precedenti. Si desume quanto detto precedentemente nel punto 2.1. 2.3) Nella ipotesi 2, vale a dire nel conteggio sul saldo banca, per il conto corrente n. 1000/400, già n. 27/7514, il CTU ha indicato che al 7/7/99 è stato eseguito un versamento di Lire 5.000.000 alla presenza di un saldo passivo oltre i limiti dell affidamento. Nell allegato 3 si rileva esplicitamente, come da indicazione bancaria, che il fido è di 100.000.000 per le aperture di credito. Anche in questo caso non si comprende come sia possibile che un pagamento di lire 5.000.000 prescriva gli interessi di 12 anni di rapporto sui fidi indicati. Tale pagamento potrebbe al massimo prescrivere gli interessi del trimestre in corso ma sicuramente non tutti i precedenti.

Anche per questo conto si desume quanto detto precedentemente nel punto 2.1. Fermo restando quanto detto circa l onere della prova e i chiari riferimenti del fido presenti sugli estratti conto resta da stabilire cosa si prescriverebbe nel caso in cui fosse individuata una rimessa solutoria. Secondo il tenore letterale della sentenza oggetto d esame, qualora ci fossero stati versamenti su un conto corrente con saldo negativo oltre fido, non l intero ammontare di tale rimessa avrebbe natura solutoria, bensì esclusivamente l interesse extrafido pagato sullo scoperto. Cadranno in prescrizione, quindi, solo gli interessi addebitati dalla Banca con riferimento allo scoperto di conto, in relazione ai quali ci siano state rimesse avente natura solutoria, naturalmente, solo se sia decorso il termine decennale della prescrizione. Il capitale utilizzato come scoperto extrafido dovrà essere, in ogni caso, restituito ma dovrà essere contestualmente pagato il costo per quel denaro preso in prestito; si prescrive, quindi, soltanto la somma per la quale si chiede la restituzione, ovvero l interesse addebitato. Non si prescriverà pertanto tutto l ammontare dell interesse addebitato, infatti il correntista in ogni caso avrebbe dovuto pagare l interesse entro fido. E solo la maggiore remunerazione del capitale extra fido che sarà soggetta a prescrizione. Tale somma dovrà essere decurtata dal primo pagamento avente natura solutoria. In conclusione si chiede al CTU di fornire lo sviluppo dettagliato del conteggio e di considerare le indicazioni di fido presenti negli estratti conto bancari, ritenendo inoltre che, qualora ci sia una rimessa solutoria, saranno prescritti e quindi non ripetibili solo gli interessi oltre fido fino al totale della copertura della rimessa stessa. Si resta a disposizione per ogni ulteriore supporto e molto cordialmente La saluto.