Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 525 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'arma dei carabinieri 21/12/2015-02:32
Indice 1. DDL S. 525 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 525 4
1. DDL S. 525 - XVII Leg. 1. DDL S. 525 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 525 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'arma dei carabinieri Iter 5 luglio 2013: ritirato Successione delle letture parlamentari S.525 ritirato Iniziativa Parlamentare Giacomo Stucchi ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 11 aprile 2013; annunciato nella seduta pom. n. 13 del 16 aprile 2013. Classificazione TESEO COMMISSIONI D'INCHIESTA, INCHIESTE PARLAMENTARI, ARMA DEI CARABINIERI, ENTI PRIVATI Articoli COMMISSIONI BICAMERALI (Art.1), COMPETENZA (Art.2), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.3), DIRITTO DI ACCESSO (Art.3), SEGRETO D'UFFICIO (Artt.3, 4), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.3), PENE DETENTIVE (Art.4), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Art.5) Assegnazione Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa) in sede referente il 30 maggio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 31 del 30 maggio 2013. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 525 1.2.1. Testo DDL 525 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 525 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2013 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'arma dei carabinieri Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge prende le mosse dalla necessità di fare chiarezza su alcuni episodi verificatisi già a decorrere dagli anni novanta all'interno dell'arma dei carabinieri e oggetto di procedimenti giudiziari presso i fori competenti della magistratura civile e militare. In base a quanto sostenuto da coloro che hanno portato la questione all'attenzione dei giudici, all'interno dell'arma dei carabinieri opererebbero enti e fondazioni i quali, ancorché di diritto privato, avrebbero a lungo beneficiato di varie forme di sostegno istituzionale da parte dei comandi regionali e locali dell'arma. In particolare, stando alle circostanze addotte dai promotori delle azioni giudiziarie citate, dette associazioni -- fra le quali figurerebbero il Fondo assistenza e premi per il personale dell'arma dei carabinieri, l'associazione nazionale carabinieri in congedo, l'associazione nazionale assistenza ai figli minorati, l'opera nazionale assistenziale per gli orfani dei militari dell'arma dei carabinieri ed altre ancora -- sarebbero state destinatarie di detrazioni stipendiali indebitamente operate sulle paghe di oltre 100.000 militari, su disposizione dell'amministrazione sottoposta al Comandante generale dell'arma dei carabinieri e tramite le articolazioni regionali dei propri servizi, e ciò malgrado la natura privatistica degli enti beneficiari imponesse il carattere volontario dei trasferimenti da parte dei singoli interessati. Questa prassi, peraltro, risulterebbe essere stata interrotta in seguito all'avvio, nell'ormai lontano 1999, di un procedimento giudiziario teso ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate a favore di queste associazioni di diritto privato. A dispetto di questa significativa correzione di rotta, i comandi dell'arma dei carabinieri avrebbero continuato tuttavia ad assicurare a tali enti e associazioni benefici e vantaggi incompatibili sia con la loro natura privatistica sia con i compiti militari e di ordine pubblico ai quali dovrebbero essere destinati i carabinieri in servizio. In particolare, si è avuta notizia di incontri propagandistici organizzati da ufficiali dei carabinieri appartenenti alle predette associazioni con l'attiva collaborazione dei comandi competenti per zona che, al fine di garantirne il successo, avrebbero disposto il distacco di numerosi militari dalle loro mansioni ordinarie per assicurarne la presenza alle manifestazioni anzidette. Tutto ciò alimenta il sospetto dell'esistenza di interessi che verrebbero illegittimamente perseguiti all'ombra e con il concorso della catena di comando e di controllo che scorre dai vertici dell'arma dei carabinieri ai singoli militari. Con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è stato riconosciuto in via definitiva ai carabinieri lo status di quarta Forza armata della Repubblica, e con questo una serie ulteriore di privilegi al suo personale di vertice, e la nuova normativa rende ancora più necessario un intervento chiarificatore del Parlamento sulla questione in oggetto. Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 525 Lo strumento costituzionalmente più idoneo a realizzarlo appare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. La Commissione, che dovrebbe essere composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rispettando il criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari riconosciuti, sarebbe dotata dei medesimi poteri ispettivi e investigativi dell'autorità giudiziaria, soggiacendo peraltro ai medesimi limiti, opererebbe per un anno e dovrebbe terminare i suoi lavori trasmettendo al Parlamento una relazione conclusiva sui risultati della propria attività. La Commissione dovrà investigare, in particolare, sulla natura delle citate associazioni, sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti intercorrenti con i vertici della tecnostruttura amministrativa e operativa dell'arma dei carabinieri, sugli eventuali benefici di cui tali associazioni avrebbero indebitamente goduto in ragione di decisioni assunte dai comandi dell'arma o dai servizi da questi dipendenti nonché sull'utilizzo che è stato fatto dei fondi acquisiti. Mentre cresce la pressione sui militari impegnati nel difendere l'ordine pubblico e nel concorrere al ripristino della legalità in aree anche esterne al territorio nazionale, un impegno diretto e incisivo del Parlamento nel tutelarne gli interessi sembra quanto mai opportuno e doveroso. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Istituzione e composizionedella Commissione) 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'arma dei carabinieri, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 3. La Commissione nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Art. 2. (Compiti e durata della Commissione) 1. La Commissione ha il compito di investigare sulla natura degli enti e delle fondazioni di diritto privato che hanno operato all'interno dell'arma dei carabinieri, sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti da essi intrattenuti a qualsiasi titolo con i vertici della tecnostruttura amministrativa e operativa dell'arma dei carabinieri, sugli eventuali benefici di cui tali enti e fondazioni avrebbero indebitamente goduto in ragione di decisioni assunte dai comandi dell'arma o dai servizi da questi dipendenti nonché sull'utilizzo dei fondi acquisiti in tale modo. 2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione. 3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle indagini svolte e provvede, altresì, alla trasmissione dei risultati del suo operato anche alla magistratura ordinaria. Art. 3. (Poteri e limiti della Commissione) 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. 2. La Commissione ha facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti. Senato della Repubblica Pag. 5
1.2.1. Testo DDL 525 4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 5. La Commissione stabilisce quali atti. c documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Art. 4. (Obbligo del segreto) 1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Art. 5. (Organizzazione dei lavoridella Commissione) 1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. 5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Art. 6. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 6
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.