ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 7 DEL 18/01/2011



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Comune di Castelleone SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 7 DEL 18/01/2011 Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKER) TRIENNIO PERIODO 28/02/2011-28/02/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKER) TRIENNIO PERIODO 28/02/2011-28/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto il decreto del Vice Sindaco n. 2, in data 3 gennaio 2011, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di responsabile del settore Economico finanziario; Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto responsabile del settore Economico finanziario; Premesso che è competenza di questo settore Economico-finanziario procedere alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall attività dell Ente; Considerato che è obiettivo specifico di PEG di questo settore Economico-finanziario procedere all affidamento dell incarico di intermediazione assicurativa ( brokeraggio ); Dato atto che pacifica e consolidata giurisprudenza riconosce l opportunità e la legittimità del ricorso a forme di intermediazione assicurativa da parte di enti pubblici; Dato, altresì, atto che il servizio di brokeraggio assicurativo è compreso nell allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e come tale è assoggettato a norma dell articolo 20, comma 2, alla disciplina degli appalti di servizi. Richiamato l articolo 125 commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006. Dato atto, infine, che l incarico di broker non è direttamente oneroso per l Ente, secondo la previsione dell art. 1755 c.c., come risulta dall allegato disciplinare, parte integrante della presente determinazione; Considerato, per altro aspetto, il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 17 aprile 2007; Visti, in particolare, del citato Regolamento: - l articolo 8, comma 1, lettera e), che dispone: possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune come segue: ( ) servizi assicurativi ( ); compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per i beni mobili ed immobili; - l articolo 13, comma 4, lettera e), che dispone: si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: ( ) nel solo caso di servizi o forniture, quando l importo della spesa non superi l ammontare di 20.000,00. Dato atto che l ammontare complessivo dei premi assicurativi a carico dell Ente, relativo all anno 2010, è stato di 56.045,59 e che, di tali premi, 13.554,59 sono relativi a RC auto ed 42.491,00 ad altre polizze; Dato atto che il compenso spettante al broker, in base alla documentazione che è stata possibile consultare, conservata in atti, si può quantificare calcolando il 6% dei premi relativi dei premi relativi alle polizze; Dato, pertanto, atto che il compenso certificato dal Broker per l anno 2010 è stato pari a 3.500,00.

Considerato, quindi, che il compenso che sarebbe dovuto al broker può essere stimato in 3.500,00 per anno, per un totale nel triennio di 10.500,00; Ritenuto opportuno far ricorso ad un broker per assicurare una più efficace ed efficiente tutela assicurativa al patrimonio dell Ente ed ai rischi derivanti dall attività dell ente medesimo; Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere ad affidamento diretto per la prestazione del servizio in oggetto; Ritenuto di individuare nella PROGEASS S.R.L., con sede in Brescia, Via Lippi 30, iscritta all albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, soggetto idoneo al quale conferire l incarico di intermediazione assicurativa, meglio dettagliato nell allegato disciplinare; Dato atto che la PROGEASS S.R.L., con nota conservata in atti, si è dichiarata disponibile a svolgere l incarico; Dato atto che dal presente incarico non derivano oneri diretti per l Ente e che quindi all adozione della presente determinazione non consegue impegno di spesa; D E T E R M I N A 1) di approvare integralmente le premesse del presente atto; 2) di affidare l incarico di intermediazione assicurativa alla PROGEASS S.R.L., con sede in Brescia, Via Lippi 30, alle condizioni stabilite nell allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 4) di trasmettere copia della presente determinazione a PROGEASS S.R.L., con sede in Brescia, Via Lippi 30; 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i proopri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Saveria Maria Teresa Zucchi

Copia del presente provvedimento è inviata al Sindaco del Comune di Castelleone, all Assessore competente, al Segretario Comunale, ed è pubblicata all albo pretorio dal per quindici giorni consecutivi. Castelleone, IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA Dr.ssa Maria Rosa Valcarenghi

COMUNE DI CASTELLEONE - DISCPLINARE DI INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 La Società Progeass s.r.l., con sede in Brescia, Via Lippi, 30, iscritta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e del Regolamento Isvap n. 5/2006 al Registro degli intermediari assicurativi con il n. B000049811, codice fiscale e partiva I.V.A. 03333560179, si impegna ad espletare per il Comune di Castelleone il servizio alle condizioni di seguito esposte. ART. 1 Il servizio ha per oggetto l incarico di brokeraggio e di assistenza per la gestione e stipula dei contratti di assicurazione e delle polizze di pertinenza del Comune di Castelleone, nonché la consulenza finalizzata alla redazione dei capitolati di gara per la copertura assicurativa dei rischi dell Ente. Il valore complessivo dei premi corrisposti per anno allo stato attuale dall Amministrazione alle compagnie assicurative è pari ad 56.045,59 come d i seguito specificato: POLIZZA Premio annuo Scadenza contratti RCT/RCO 19.000,00 28.02.2011 RCA Kasko dipendenti in missione 2.530,34 28.02.2011 Kasko dipendenti in missione 1.100,00 28.02.2011 Tutela giudiziaria 4.610,00 28.02.2011 Furto 1.000,00 28.02.2011 Incendio 16.330,00 28.02.2011 Infortuni 1.551,01 28.02.2011 RCTO 9.924,25 28.02.2011 56.045,59 A tale proposito si informa che i suddetti premi sono comprensivi delle imposte e tasse previste per legge ( con esclusione delle regolazioni premi ed eventuali nuovi inserimenti relativi ad alcune polizze) ART. 2 Il servizio di assistenza e consulenza assicurativa (broker) si articola nelle seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva: Servizi di consulenza: Identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; Analisi delle polizze esistenti, individuazione ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all ottimizzazione della copertura ed alla limitazione dei costi a carico del Comune di Castelleone; Consulenza ed assistenza tecnica nelle varie fasi di espletamento delle gare assicurative; Redazione dei capitolati di gara; Predisposizione degli atti di gara sulla base dell analisi dei rischi compiuta ed aggiornata dal Broker, in base alle specifiche esigenze del Comune di Castelleone, tenuto conto dell evoluzione legislativa e del mercato assicurativo; 1

COMUNE DI CASTELLEONE - Formulazione di pareri preventivi sulla clausole assicurative da inserire nei bandi di gara/capitolati/contratti/convenzioni/concessioni, a tutela del Comune di Castelleone; Servizi di assistenza: Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere all ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte degli assicurati, sia nei confronti del Comune di Castelleone che verso i terzi danneggiati; Assistenza nella gestione delle polizze con segnalazione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in seguito ad evoluzioni legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.; Gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull emissione delle polizze, delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività di gestione successiva alla stipula; Formazione ed aggiornamento del personale del Comune di Castelleone, preposto alla gestione della materia assicurativa; Ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio; ART. 3 La durata del contratto è fissata in anni tre solari, decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque con scadenza al 28/02/2014. Alla scadenza naturale o in caso di scadenza anticipata, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, l impresa aggiudicataria, si impegna ad assicurare, su richiesta del Comune di Castelleone, la prosecuzione delle attività sino all aggiudicazione della nuova gara, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze. ART. 4 Le prestazioni di cui al presente disciplinare non comportano alcun onere diretto, presente o futuro, per il Comune di Castelleone, per compensi, rimborsi o quant altro nei confronti dell impresa aggiudicataria, posto che l opera dei consulenti sarà remunerata, in via differita, direttamente dalle Compagnie di Assicurazione al momento della corresponsione del premio assicurativo. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione. L importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione. ART. 5 Il Broker assicurativo, nell espletamento del servizio di cui agli articoli precedenti, dovrà: Svolgere l incarico nell interesse del Comune di Castelleone, nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite; Garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull attività dell Ente; Garantire almeno un accesso mensile dei propri consulenti presso il Comune di Castelleone; 2

COMUNE DI CASTELLEONE - Elaborare semestralmente un rapporto sull andamento della sinistrosità, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte; Elaborare annualmente un rapporto che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine; Comunicare tempestivamente al Comune di Castelleone ogni eventuale variazione relativa ai requisiti previsti del D.Lgs.209/05. E espressamente vietato al broker assicurativo Assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Castelleone; Stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Castelleone senza il suo preventivo ed esplicito consenso; Il Broker assicurativo dovrà individuare un soggetto, iscritto all Albo dei Mediatori di Assicurazione da almeno 5 anni, quale referente unico nei rapporti con il Comune di Castelleone garantendo una frequenza di accesso minima con scadenza mensile. Nell esecuzione del servizio, l impresa affidataria dovrà osservare l obbligo di diligenza di cui all art. 1176 del C.C. Sono a carico del broker: Tutte le spese ed oneri necessari alla registrazione del contratto ed allo svolgimento del servizio; I rischi connessi allo svolgimento del servizio; La polizza di assicurazione RC per negligenza o errori professionali, prevista dal D.Lgs.209/05, per tutta la durata contrattuale. ART. 7 Il broker si impegna ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, atti e dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di ogni altro genere relativi al Comune di Castelleone, di cui sia venuto a conoscenza nell espletamento del servizio. In particolare il Broker si impegna a non cedere, comunicare, divulgare e/o rendere disponibili, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, a terzi, informazioni acquisite nell esecuzione del servizio, se non preventivamente autorizzato dal Comune di Castelleone. Il broker si impegna ad operare nel rispetto della disciplina sui dati personali di cui alla L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 8 Il Comune di Castelleone si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile mediante semplice dichiarazione stragiudiziale ed inviata a mezzo lettera R.R. nei casi in cui il broker assicurativo risultasse inadempiente nell espletamento del servizio e/o non osservasse, in tutto o in parte le prescrizioni di cui al presente Capitolato e/o quelle contenute nell offerta, ovvero qualora il servizio non venga svolto nei tempi e nei modi ritenuti compatibili con l attività istituzionale dell Ente. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta dalla contestazione dell addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al consulente, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione all Albo dei Mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs.209/05. 3

COMUNE DI CASTELLEONE In caso di scioglimento o di liquidazione dell Impresa aggiudicataria, il Comune di Castelleone, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell eventuale nuova impresa subentrata. In caso di fallimento del broker assicurativo o di ammissione dello stesso a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dall inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l impresa, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti dal Comune di Castelleone. - ART. 9 Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti del broker assicurativo, che si verificassero in corso di contratto, saranno immediatamente comunicate al Comune di Castelleone. ART. 10 Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune, nei confronti della quale l interessato potrà far valere i diritti previsti dalla L. 675/96. ART. 11 Il broker assicurativo risponde pienamente dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare al Comune di Castelleone per fatto suo e dei suoi dipendenti nell espletamento del servizio tenendo per ciò sollevata il Comune di Castelleone da qualsiasi pretesa al riguardo. Il Comune di Castelleone è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere per qualsiasi causa al personale del broker assicurativo nell esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato speciale, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto. ART. 12 Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra le parti, sarà competente il foro di Cremona. ART. 13 Per tutto quanto qui non contenuto valgono le norme del Codice Civile in materia contrattuale. Data, Per accettazione PROGEASS S.R.L. 4