REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI

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Comune di Tivoli REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI 1

Art. 1 Principi generali 1) L'Amministrazione Comunale di Tivoli, al fine di favorire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente di vita, promuove la costituzione di CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI, quale strumento in grado di favorire l'accoglienza di servizi aperti alla comunità e predisposti per rispondere alle varie esigenze della popolazione anziana. I Centri non hanno finalità di lucro, perseguono finalità di solidarietà sociale, culturale e civile a favore degli anziani. Si configurano inoltre come luogo di incontro, di vita di relazione, di riunione, di formazione e di informazione, finalizzate alla promozione e organizzazione di varie attività, nonché alla erogazione di servizi e prestazioni rivolte a soddisfare specifici bisogni ed esigenze dell'utente 2) Il funzionamento dei centri Sociali Polivalenti per gli anziani istituiti dal Comune di Tivoli nell ambito delle competenze attribuite dagli Enti Locali dal D.P.R. 24 luglio n. 616 e dall art. 9 della legge n. 142 del 8 giugno 1990, secondo le finalità e i principi della normativa regionale è disciplinato dal presente regolamento. Art. 2 - Obiettivi ed indirizzi 1) Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, i centri sociali polivalenti degli anziani, nell ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione, articolano la loro attività secondo i seguenti indirizzi : a) Promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi e strutture nell ambito urbano e extraurbano con relativa organizzazione del servizio b) Partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici o in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi alla vita cittadina. c) Promozione di attività ludico-motoria con l organizzazione di corsi presso il centro o presso gli impianti comunali riferiti di norma in regime di gratuità. Promozioni di attività ludico-motorie con l organizzazione di corsi presso il centro o presso gli impianti comunali riferiti di norma in regime di gratuità. Laddove tali corsi si dovessero svolgere al di fuori di strutture comunali si ricorrerà all individuazione della situazione economica. d) Promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc. e) Promozione e programmazione di : - attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali 2

- di incontro e di scambio di esperienze culturali con l impiego di idonei strumenti ( proiettori cinematografici, registratori, giochi vari, televisori, giornali quotidiani, settimanali ecc.) f) Utilizzazione degli anziani in forma di volontariato sociale e culturale e in attività socialmente utili. Art. 3 - Individuazione strutture 1) I Centri sono localizzati in strutture comunali, o posti a disposizione dal Comune, a titolo gratuito 2) Le strutture devono essere adeguate alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc. e dotate del necessario arredamento e di allaccio delle varie utenze: acqua, luce, gas, telefono. 3) La fornitura degli arredi occorrente per il funzionamento dei centri sociali degli anziani è una competenza della Amministrazione Comunale. Art. 4 - Requisiti per l iscrizione 1) Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei centri sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati nel territorio comunale. E consentita la iscrizione in un solo centro anziani. 2) Possono iscriversi al Centro Sociale degli anziani tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età, ferme restando le iscrizioni già formalizzate, alle quali è preclusa la partecipazione agli organi di gestione fino al raggiungimento del limite di età indicato. 3) E compito del Dirigente del Servizio Sociale comunale controllare la regolarità delle iscrizioni ai centri e far rilevare agli stessi eventuali anomalie. Art. 5 Modalità di iscrizione 1) Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell anno presso il Centro, a cura del Comitato di gestione 2) Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre ai dati anagrafici, dovranno riportare : a) la data di iscrizione o di rinnovo dell iscrizione b) la firma per esteso dell iscritto c) la firma del presidente o del membro del Comitato di Gestione da lui delegato 3

4) Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro, a cura del Comitato di Gestione. Art. 6 Partecipazione alla Consulta Cittadina I Presidenti dei Centri Sociali Polivalenti per gli anziani partecipano di diritto alla Consulta cittadina per la Promozione Sociale. Art. 7 - Organismi di Gestione 1) Sono organismi di gestione del Centro Sociale, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei servizi : a) l Assemblea degli iscritti b) il Comitato di gestione c) il Presidente 2) Ai fini della promozione di iniziative unitarie, scambi di esperienze tra i centri sociali finalizzate allo sviluppo dei Centri medesimi e all integrazione delle attività in essi realizzate, è istituito il Coordinamento Cittadino dei suddetti centri Sociali che sarà disciplinato da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Art. 8 - Assemblea degli iscritti: composizione e convocazione 1) l Assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al centro sociale 2) l Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione 3) la convocazione dell Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento 4) l Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50 % +1 degli iscritti e in seconda convocazione con i soli presenti 5) le riunioni delle assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie 6) le sedute ordinarie si svolgono una volta ogni tre mesi 7) le sedute straordinarie sono convocate. a) su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione b) su richiesta di 1/3 dei membri del Comitato di Gestione c) su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti 4

Art. 9 - Compiti dell Assemblea 1 ) Sono compiti dell Assemblea : a) raccogliere le candidature o autocandidature a membro del Comitato di Gestione b) indicare gli indirizzi generali di programmazione dell attività del centro c) valutare, esaminare e verificare il piano programmatico e il consuntivo annuale predisposto dal comitato di gestione. Le decisioni dell Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 10 - Comitato di Gestione 1) Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al centro sociale, secondo un rapporto proporzionale di 1 a 30, arrotondando per eccesso per il raggiungimento comunque di un numero dispari di componenti. Il Presidente e il Vice-presidente sono membri di diritto. 2) Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli Eletti. 3) I membri del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento. 4) La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del Comitato di Gestione Art. 11 - Elezione 1) La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Sindaco o Assessore delegato ai Servizi Sociali con propria risoluzione, al massimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del Comitato in Carica. Stabilita la data delle votazioni si darà comunicazione mediante avviso pubblico affisso nel territorio almeno 30 giorni prima dell espletamento delle stesse. 2) Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno feriale dalla ore 9.00 alle ore 18.00. Il seggio, compreso il Presidente, dovrà essere costituito con personale designato dal servizio sociale comunale. 3) Gli elettori possono esprimere preferenze fino a un terzo del numero dei membri del Comitato di Gestione da eleggere, arrotondando al numero 5

superiore. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato.la stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata dal Comune. 4) Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio. 5) La votazione è ritenuta valida se ha votato il 50 % + 1 degli iscritti. Art. 12 Candidature al Comitato di Gestione 1) I candidati alla carica di membro del Comitato di Gestione e gli elettori devono essere iscritti al centro da almeno 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. 2) Gli iscritti che intendono candidarsi devono manifestare la propria disponibilità oralmente o in forma scritta, durante l assemblea all uopo convocata, alla quale dovrà presenziare un incaricato del servizio sociale con compiti di segretario verbalizzante. Art. 13 - Procedure per l insediamento del Comitato di Gestione e validità delle sedute 1) Sono eletti gli anziani che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età. 2) Il candidato più votato assume la carica di Presidente ed il secondo eletto quella di Vice-Presidente. 3) Il Sindaco o l Assessore ai servizi sociali, con propria risoluzione, approva la costituzione del Comitato di Gestione. 4) Il presidente eletto entro 10 giorni dalla risoluzione di cui al punto 3, convoca gli eletti per l insediamento del nuovo Comitato di Gestione. 5) Le sedute del Comitato di gestione sono valide se è presente il 50% + 1 dei suoi membri e le decisioni dello stesso sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 14 Compiti del Comitato di Gestione 1) Il Comitato di Gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dall Art. 2 del presente regolamento : a) stabilisce l orario di apertura e chiusura del centro garantendo l apertura nei giorni feriali. Nei giorni festivi e nel periodo estivo si può derogare all apertura nei soli giorni feriali previa deliberazione del Comitato di Gestione. 6

Assegna i turni di presenza dei membri del Comitato di Gestione all interno del centro nella gestione ordinaria delle attività. b) Provvede alla apertura e alla chiusura del Centro mediante la presenza di un suo membro. La chiave del centro viene custodita dal Presidente o in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o da un altro membro del Comitato a tale scopo delegato. Una copia della chiave del centro deve essere depositata presso la sede comunale. c) Ha il compito di promuovere la convocazione dell assemblea degli iscritti. d) Avanza proposte in merito all organizzazione, all ampliamento e al potenziamento di servizi e iniziative. e) Può avvalersi di Associazioni di anziani e/o di volontariato per la realizzazione di servizi o iniziative e può concordare con i Sindacati dei pensionati presenti nel territorio incontri anche periodici su problematiche inerenti gli anziani, nonché istituzione di bacheche per informazioni. f) Provvede a trasmettere al servizio sociale del Comune : - il programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi determinati dall Assemblea secondo gli obiettivi previsti nell articolo 2 del presente regolamento - il preventivo di spesa riferito ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall Amministrazione Comunale per le attività socio culturali. g) Predispone annualmente il consultivo delle attività dell anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell Assemblea degli iscritti. h) Nomina il tesoriere. Art. 15 Comitato di Gestione Durata 1) Il comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all insediamento del nuovo Comitato 2) I membri del comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento. 3) La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria, graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione. 4) Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri membri i decaduti, è necessario procedere alla elezione dei membri mancanti Nominati i nuovi membri questi restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di gestione precedentemente eletto. 5) Qualora il comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari oppure il 50 % degli iscritti al centro, con apposita petizione, ne chieda lo scioglimento, il Sindaco 7

con propria risoluzione ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, scelto tra i dipendenti dell Amministrazione Comunale, che provvede : a) all ordinaria amministrazione del centro sociale degli anziani b) al disbrigo delle questioni urgenti c) a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre tre mesi dallo scioglimento del Comitato di Gestione. Art. 16 Il Presidente 1) Il Presidente eletto dura in carica per l intero mandato del Comitato di Gestione 2) Egli rappresenta legalmente il Centro ; il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le funzioni nei momenti di assenza dello stesso 3) Egli provvede alla convocazione del comitato di gestione e dell assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambe gli organismi ne presiede le sedute. 4) Può invitare, sentito il parere del comitato di gestione, a partecipare alle sedute del comitato, ove lo ritiene opportuno e a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazioni o di organismi che si occupano dei problemi dell anziano o comunque agiscono nella realtà sociale. 5) Il presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un terzo degli iscritti. La votazione della mozione avrà luogo entro dieci giorni dalla presentazione e per intendersi accolta dovrà riportare il voto favorevole dei due terzi degli iscritti. 6) Le stesse procedure di cui al punto 1 e al punto 5 si applicano al vicepresidente. 7) Nel caso di revoca congiunta del presidente e del vicepresidente il comitato di gestione sarà convocato e presieduto dal membro del comitato più anziano di età, il quale espleterà la riunione per la assegnazione di nuove nomine. Art. 17 Compiti del Presidente 1) Convoca e presiede il Comitato di gestione, dirige il centro, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal centro 2) Gestisce le attività promovendo ogni iniziativa volta a attuare le decisioni dell Assemblea e del Comitato 3) Entro il 30 settembre presenta all Assemblea del Centro, per l approvazione, il bilancio preventivo delle attività che il Centro programma di svolgere ; successivamente detto bilancio preventivo, sarà inviato al Servizio Sociale del Comune per competenza 4) Redige e rimette al Servizio Sociale del Comune normalmente entro il 31 gennaio o su richiesta del Servizio Sociale del Comune il rendiconto delle entrate e delle uscite munito della documentazione relativa 8

5) Entro il 31 gennaio presenta all Assemblea del centro, per l approvazione, il rendiconto delle entrate e delle uscite accompagnato da sintetica relazione illustrativa Delle riunioni dell Assemblea e del Comitato di gestione dovrà essere redatto processo verbale da parte di un componente del Comitato a questo scopo nominato dal Presidente dell Assemblea e del Comitato di Gestione con il compito di riportare : a) la data dell incontro e l ordine del giorno b) i nominativi dei presenti e partecipanti c) le decisioni assunte e le votazioni espresse d) un succinto esposto delle argomentazioni e motivazioni adottate I verbali saranno redatti su apposito registro, tenuti a disposizione per ogni possibile consultazione e archiviati cronologico firmati e sottoscritti dal presidente dell Assemblea del Centro che presiede anche il Comitato di Gestione e dal Segretario. Tutte le cariche sono gratuite e hanno durata di tre anni. Art. 18 Comportamento degli iscritti 1) Tutti gli iscritti al centro sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il centro è dotato e del regolamento comunale vigente 2) In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il Comitato di Gestione a maggioranza dei 2/3 può decidere sulle sanzioni da comunicare che possono essere : a) il richiamo verbale b) il richiamo scritto c) sospensione della frequenza per un periodo da determinare d) radiazione Le sanzioni di cui alle lettere a), c), d) devono essere notificate all interessato per iscritto. L interessato entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento può presentare le opportune controdeduzioni. Acquisiti gli elementi necessari, il Comitato di Gestione a scrutinio segreto, con apposita risoluzione, adotta le decisioni definitive. Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte rende nullo ogni provvedimento a carico dell iscritto. Art. 19 - Rapporti con l Amministrazione Comunale - Ripartizione fondi 1) Il Comune ripartisce i fondi destinati ai Centri Anziani secondo i seguenti criteri : 9

a) una quota fissa per ogni singolo centro nella misura del 50% del finanziamento previsto per i Centri Sociali per anziani b) una quota proporzionale rapportata al numero degli iscritti c) una quota a titolo di incentivo per i migliori progetti realizzati nell anno precedente. Quest ultima, comunque, non può essere superiore al 50% della quota di cui al precedente punto b).la valutazione dei progetti realizzati è competenza della Commissione Consiliare Comunale Affari Sociali. 2) I Centri dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Comune 3) Il Comune può utilizzare i locali destinati a centri sociali degli anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani del territorio, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dei comitati di gestione dei centri medesimi. 4) Il Consiglio Comunale, all inizio di ogni esercizio finanziario, approva con atto deliberativo, i programmi di attività proposti dai singoli comitati di gestione. Con lo stesso atto: a) effettua il riparto dei fondi per ogni singolo centro applicando i criteri di cui al punto 1, lettere a), b) e c). del presente articolo b) autorizza nell ambito dei fondi assegnati la destinazione degli stessi c) autorizza le eventuali somme destinate all acquisto dei beni durevoli per il funzionamento del Centro da utilizzarsi con le forme previste dalle normative vigenti d) Il Comune tramite gli uffici del Servizio Sociale, fornisce ai Comitati di gestione dei centri informazioni e notizie sulle attività dell Amministrazione a favore dei cittadini anziani Art. 20 - Abrogazione di norme 1) E revocata la deliberazione del C. C. n. 66 del 15/3/85 e sono abrogate tutte le deliberazioni precedentemente adottate in materia di centri sociali degli anziani 3) Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili 4) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso 5) L attività di coordinamento viene svolta dagli uffici del Servizio Sociale 6) I Comitati di Gestione sono prorogati fino all entrata in vigore del presente regolamento. 10