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Transcript:

COMUNE DI BELLANO Provincia di Lecco Guida per i contribuenti nell applicazione dell Imposta municipale unica (IMU) e nell applicazione della Tributo sui servizi indivisibili (TA) Sul sito internet WEB del comune: www.comune.bellano.lc.it Tariffe IMU:Delibera CC N.14 del 08/03/2018 Tariffe TA: Delibera CC N.15 del 08/03/2018 Regolamento: Delibera CC N.14 del 22/05/2014 ALIQUOTE 2018: IMU TA n TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota aliquota 1. Abitazione principale e relative pertinenze cat.a/1-a/8-a/9 -Per abitazione principale si intende l unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione si applicano per un solo immobile. -Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 2. Altre unità abitative (tutti gli immobili di categoria A con esclusione A/10 e abitazioni principali) Tra queste anche: -Abitazioni possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato; 0,40% 0,18% 0,96% 0,09% 3. Altri fabbricati e aree edificabili (aliquota di base ) A/10-B-C-D- 0,76% 0,07% 4. Unità abitativa e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7) regolarmente accatastate concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 grado nella quale il soggetto assegnatario ed il suo nucleo famigliare abbiano la residenza anagrafica e la utilizzino come dimora abituale da attestare mediante autocertificazione entro il 30/06 dell anno successivo Da presentare entro il 30 giugno dell anno successivo al primo anno di applicazione dell agevolazione SOLO ALIQUOTA NO DETRAZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI 0,60% sia su abitazione che su pertinenza 0,09% su abitazione e 0,07% su pertinenza DETRAZIONI D IMPOSTA(su base annua) IMU TA 1. Abitazioni principali e relative pertinenze cat.a/1-a/8-a/9 200,00 0 rapportati al periodo dell anno in cui l immobile è destinato ad abitazione principale. Se l immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali. La detrazione spetta anche a: -Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricover seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Esclusioni dalla tassa L abitazione Principale (che non sia accatastata nelle categorie di lusso A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari equiparate per legge o per regolamento all abitazione principale: Definizione di abitazione principale (art. 13 c.2 D.L. 06/12/2011-convertito nella Legge 214/2011) per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o che acquisiscono la residenza presso parenti per motivi di assistenza, a condizione che la stessa non risulti locata. Attestabile mediante autocertificazione entro il 30/06 dell anno successivo al primo anno di applicazione dell agevolazione Escluso IMU Escluso TA A partire dal 2015 (compreso), viene considerata direttamente adibita, per legge, ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d uso. -l unico immobile posseduto dagli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia è considerato abitazione principale dal 1 luglio 2013 se non appartiene alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e se non è concesso in locazione. Per ottenere l agevolazione è necessario presentare l apposito modello entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU. -casa assegnata dal giudice al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è tenuto al pagamento dell imposta. Se abitazione principale NO RIDOTTA A 1/3 -alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) NO unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale NO - beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale status e sempre che gli stessi non siamo locati. Per ottenere l agevolazione è necessario presentare l apposito modello entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU I soggetti diversi dal proprietario o usufruttuario che utilizzano l immobile (ad esempio a titolo di locazione) sono tenuti al pagamento del 10% dell imposta TA dovuta dal proprietario. Con esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall utilizzatore. Riduzione base imponibile Pagata dal proprietario, usufruttuario ecc. Riduzione base imponibile IMU NO 0,09% su abitazioni 0,07% su resto Se non è abitazione principale Riduzione base imponibile TA

E ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. E ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico; E ridotta del 50% a partire dal 2016, la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; Base imponibile: COME CALCOLANO -fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella seguente; Tipologia immobile Moltiplicatore Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160 Categoria catastale: A/10 80 Categoria catastale: B 140 Categoria catastale: C/1 55 Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 140 Categoria catastale: D (esclusi D/5) 65 Categoria catastale: D/5 80 Area edificabile DELIBERA G.C. N.18 DEL 11.02.16 Alla base imponibile così ottenuta, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni riportate nelle precedenti tabelle. -fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei valori contabili ; -aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per evitare eventuali contestazioni, dei valori dichiarati, il contribuente può utilizzare i valori indicati dal nell apposita tabella disponibile presso il

Servizio Tributi e scaricabile dal sito internet comunale. L area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal e indipendentemente dall adozione di strumenti attuativi del medesimo; -utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di attribuzione della nuova rendita catastale (che dovrebbe coincidere con la data di ultimazione dei lavori) ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; -il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di iscrizione al catasto fabbricati (attribuzione di rendita che dovrebbe coincidere con la data di fine lavori) ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; IMU-CHI DEVE PAGARE Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto; uso abitazione; enfiteusi; superficie sugli immobili stessi;i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili Per diritto reale d abitazione si intende anche quello spettante al coniuge superstite, ai sensi dell art. 540 del codice civile. TA CHI DEVE PAGARE Possessore, detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e locatore finanziario, dal 2016 con esclusione dell'abitazione principale, le aree edificabili, come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TA nella misura del 10% la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Dal 2016 sono non devono pagare i detentori di immobili adibiti ad l abitazione principale. I beni merce sono soggetti TA in base alle aliquote della categoria dell immobile. COME PAGANO L imposta è dovuta su base annua proporzionalmente alle quote ed ai mesi di possesso. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato come intero. Termini di versamento 1^rata pari al 50%dell imposta dovuta entro il 18.06.2018 2^rata pari al 50%dell imposta dovuta entro il 17.12.2018

MODELLO F24 e nuovi codici tributo Codici IMU Descrizione IMU Destinatario somme 3912 IMU-Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3916 IMU-Imposta municipale propria per le aree edificabili 3918 IMU-Imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3925 IMU-Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Stato Codici TA Descrizione TA Destinatario somme 3958 TA-Tributo sui servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3959 TA-Tributo sui servizi indivisibili su fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 TA-Tributo sui servizi indivisibili su aree fabbricabili 3961 TA-Tributo sui servizi indivisibili su altri fabbricati In caso di RAVVEDIMENTO OPEROSO le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta. Il codice tributo da indicare è pertanto quello riferito alla tipologia di immobile (es: ravvedimento per un negozio codice 3918 importo comprensivo di sanzione ed interessi)

AVVERTENZE Il codice catastale relativo al di Bellano da indicare nella casella Codice Ente/ è A745 Il pagamento non deve essere effettuato quando l importo totale annuo del tributo a persona è inferiore a. 12,00/anno per ciascun contribuente. Dichiarazioni IMU I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando un apposito modello che assieme alle istruzioni sono disponibili presso il Servizio Tributi ovvero sono visionabili e scaricabili dal sito internet comunale. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. RIMBOR IMU E TA Il contribuente deve presentare richiesta delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Servizio Tributi provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza. Non si dà luogo al rimborso per importi comprensivi di interessi inferiori a.12,00/anno per ciascun contribuente. ATTENZIONE L IMU e la TA dovranno essere calcolate in autoliquidazione e versate mediante F24. Il mette a disposizione sul sito WEB il programma per il calcolo e la stampa del modello F24, in alternativa è possibile rivolgersi ad un qualsiasi CAF (centro di assistenza fiscale). Bellano,02 maggio 2018