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R E G O L A M E N T O PER LE ZONE DI PROTEZIONE DELLE CAPTAZIONI DI ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI NOVAZZANO **********************************************

REGOLAMENTO PER LE ZONE DI PROTEZIONE DELLE CAPTAZIONI DI ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI NOVAZZANO Art. 1: Campo d'applicazione La protezione comprende la zona I. (zona di captazione), II (zona di protezione adiacente) e III. (zona di protezione discosta) secondo il piano delle zone di protezione delle captazioni di acqua potabile del Comune di Novazzano, l'art. 30 della Legge federale 08.10.1971 contro l'inquinamento delle acque (LIA) e gli art. da 34 e 38 della Legge d'applicazione 02.04.1975 della LIA (LALIA). Art. 2: Prescrizione d'utilizzazione Le seguenti prescrizioni sono applicabili alle diverse zone di protezione. Spiegazione dei segni: + autorizzato vietato b restrizioni e condizioni emanate dall'autorità cantonale competente e che devono essere rispettate. Le note fanno parte integrante delle prescrizioni d'utilizzazione. Zone A. UTILIZZAZIONE AGRICOLA E FORESTALE I II III a) Utilizzazione del suolo Prato + + + Pascolo + + Campicoltura + + Coltivazioni intensive, frutticoltura, viticoltura, orticoltura b + Semenzai in contenitori b Bosco + + + b) Concimazione Spargimento di colaticcio e letame + 1,2 + Spargimento di fanghi di depurazione provenienti da impianti centrali + 1,2 Spargimento di fanghi di fosse settiche o biologiche 1

Zone I II III Utilizzazione di concimi in commercio + 2 + 2 Concimazione per iniezione b c) Protezione delle piante Utilizzazione dei prodotti chimici per la protezione delle + 2 + 2 piante e di altre sostanze analoghe, compresi i fitormoni, sottoposti a controllo conformemente alla legislazione sull'agricoltura Utilizzazione di prodotti analoghi per la selvicoltura b + 2 Trattamento con prodotti chimici del legno d'opera + 2 immagazzinato Altri prodotti + 2 Preparazione di miscela di prodotti chimici e di fitormoni per la protezione della piante, come pure l'eliminazione dei residui della miscela e la pulizia degli attrezzi + 2 d) Irrigazione Utilizzazione di acqua superficiale b + Utilizzazione di acqua di rifiuto domestico, artigianale, industriale e) Diversi Deposito di letame su terreno naturale B. ISTALLAZIONI SPORTIVE E CAMPEGGI Tappeti verdi (es. campi da gioco) e + 3 + 3 piazzali duri (es. campi da tennis) Piazzali per campeggi Piazzali per roulottes e case mobili C. COSTRUZIONI (che non sono menzionate nei gruppi speciali) Costruzioni che non producono acque luride e nelle quali non sono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate e depositate sostanze che possono inquinare le acque sotterranee b + 2

Zone I II III Costruzioni che producono acque luride, ma nelle quali non sono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate e depositate sostanze che possono inquinare le acque sotterranee; i serbatoi per il riscaldamento dei propri locali sono autorizzati b Silos per foraggi verdi + Iniezioni e paratie stagne Palificazioni per battitura o trivellazione b 4 D. CANALIZZAZIONI PER ACQUE LURIDE Canalizzazioni per acque luride 5 b Fosse di colaticcio, condotte per colaticcio, b cisterne di colaticcio non interrate Canalizzazioni e pozzi perdenti per acque di raffreddamento, acque di pompe di calore e acque pluviali b + E. ISTALLAZIONI PER IL TRAFFICO Strade 5,6 + 6 Strade e sentieri di campagna e forestali + 7 + Ferrovie + 5 + Gallerie, cavalcavia, trincee + Utilizzazione di erbicidi + 3 F. PARCHEGGI PER AUTOVEICOLI Parcheggi e aree di stazionamento senza raccordi + d'acqua Parcheggi non professionali con raccordo d'acqua (piazze d'accesso ad autorimesse private) b 3

G. ISTALLAZIONE DI SERBATOI PER LIQUIDI NOCIVI Zone I II III Serbatoi di capacità non superiore ai 30'000 ltr. per ogni manufatto di protezione per olio combustibile autorizzati secondo la lettera C b H. PIAZZUOLE DI TRAVASO E IMPIANTI DI TRASPORTO PER COMBUSTIBILI E CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI Condotte per combustibili e carburanti gassosi b + I. DEPOSITI DI MATERIALE, DISCARICHE, CIMITERI Deposito di materiali solidi non solubili b K. ESTRAZIONE DI MATERIALI 4

Note 1. a) Gli spandimenti sono limitati, ogni volta, a 30 mc di colaticcio o 20 t di stallatico o fango di depurazione per ettaro. Sono tollerati 2 3 spandimenti annui. b) Lo spandimento di colaticcio si farà in maniera uniforme, lo spandimento con tubi (fertirrigazione) non è autorizzato. Si eviterà l'accumulo di colaticcio nelle depressioni del terreno. c) Durante lo spandimento il terreno non dev'essere né gelato, né coperto di neve, né imbevuto di acqua. Di conseguenza, è vietato lo spandimento in periodi di forti precipitazioni, nonché durante o immediatamente dopo lo scioglimento della neve. 2. In virtù della legislazione sulla protezione delle acque, ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, al fine di impedire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Questa legislazione vieta di immettere o depositare nelle acque, direttamente o indirettamente, sostanze solide, liquide o gassose di qualsiasi natura, atte ad inquinarle. Sono parimenti vietati gli scarichi delle acque se ne può derivare un pericolo d'inquinamento. (art. 13 e 14 della Legge federale 08.10.1971 contro l'inquinamento delle acque). Per questa ragione le sostanze di cui è autorizzato l'uso devono essere utilizzate con cura e misura. Le limitazioni prescritte per ciascun prodotto devono essere rispettate. 3. La nota 2. è applicabile per analogia ai prodotti di trattamento. Le prescrizioni figuranti sotto la lettera A. c) sono applicabili alla protezione delle piante. 4. Il numero delle trivellazioni deve essere limitato al minimo richiesto dalla statica. 5. Eccezioni possono essere accordate dall'autorità cantonale e competente, se per ragioni tecniche non è possibile evitare la zona II. di protezione o se questo provoca spese sproporzionate. Provvedimenti particolari devono essere presi. 6. Le direttive emanate il 25.05.1968 dal Dipartimento federale dell'interno e concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali, devono essere osservate. 7. Solo traffico autorizzato: agricoltori, forestali e sorveglianti di acquedotto. Art.3: Costruzioni e installazioni esistenti Sono validi per le costruzioni e installazioni esistenti: a) Istallazioni per acque luride (fosse impianti di depurazione, fognature) Al fine di evitare ogni perdita di acque luride si procederà a prove di tenuta delle istallazioni. In caso di necessità queste devono essere rese stagne o rimpiazzate. 5

In zona II le istallazioni saranno messe fuori esercizio senza essere rimpiazzate, se queste misure sono dettate per la protezione delle captazioni. L'esame delle istallazioni si farà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento concernente le zone di protezione. L'adeguamento, il rimpiazzo o la messa fuori esercizio delle istallazioni si farà nel termine di due anni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento. In casi di necessità queste misure saranno adottate immediatamente. b) Istallazioni di serbatoi Secondo l'art. 10 dell'ordinanza del 28.09.1981 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, i vecchi impianti che per costruzione, esecuzione e attrezzatura non soddisfano alle prescrizioni tecniche, né alle esigenze relative alla protezione delle acque, devono essere adattati secondo le istruzioni dell'autorità cantonale competente, oppure messi fuori esercizio. Art.4: Disposizione penale La mancata osservanza del presente regolamento comporta la denuncia alla magistratura penale in base agli art. da 37 a 42 della LIA. Art.5: Entrata in vigore Il seguente regolamento per le zone di protezione delle sorgenti del Comune di Novazzano entra in vigore, a titolo provvisorio, con l'approvazione del Dipartimento dell'ambiente. L'entrata in vigore definitiva avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato. Approvato dal Consiglio comunale con ris. n. 45 dell' 11.12.1989 Approvato dal Dipartimento dell'ambiente il 1.2.1990 Approvato dal Consiglio di Stato il 23.3.1992 6