Le seguenti prescrizioni sono applicabili alle diverse zone di protezione.

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COMUNE DI COLDRERIO REGOLAMENTO PER LE ZONE DI PROTEZIONE DELLE SORGENTI DEL COMUNE DI COLDRERIO NELLA VALLE DI VILLA Art. 1.: CAMPO D'APPLICAZIONE La protezione comprende la zona I (zona di captazione), II (zona di protezione adiacente) e III (zona di protezione discosta) secondo il piano delle zone di protezione delle sorgenti del Comune di Coldrerio nella Valle di Villa, l'art. 30 della Legge federale del 8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque (LIA) e gli art. da 34 a 38 della Legge d'applicazione del aprile 1975 della LIA (LALIA). Art..: PRESCRIZIONE D'UTILIZZAZIONE Le seguenti prescrizioni sono applicabili alle diverse zone di protezione. Spiegazioni dei segni: + autorizzato - vietato b restrizioni e condizioni emanate dall'autorità cantonale competente e che devono essere rispettate. Le note fanno parte integrante delle prescrizioni d'utilizzazione.

Zone I II III A. ONE AGRICOLA E FORESTALE UTILIZZAZI a) Utilizzazione del suolo - Prato + + + - Pascolo - + + - Campicoltura - + + - Coltivazioni intensive, frutticoltura, viticoltura, orticoltura - b + - Semenzai in contenitori - - b - Bosco + + + b) Concimazione - Spargimento di colaticcio e letame - 1, + + - Spargimento di fanghi di depurazione provenienti 1, da impianti centrali - - + - Spargimento di fanghi di fosse settiche o biologiche - - - - Utilizzazione di concimi in commercio - + + - Concimazione per iniezione - - b c) Protezione delle piante - Utilizzazione di prodotti chimici per la protezione delle piante e di altre sostanze analoghe, compresi i fitormoni, sottoposti a controllo conformemente alla legislazione sull'agricoltura - + + - Utilizzazione di prodotti analoghi per la selvicoltura - b + - Trattamento con prodotti chimici del legno d'opera immagazzinato - - + - Altri prodotti - - + - Preparazione di miscela di prodotti chimici e di fitormoni per la protezione delle piante, come pure

l'eliminazione dei residui della miscela e la pulizia degli attrezzi - - + d) Irrigazione Zone I II III - Utilizzazione di acqua superficiale - b + - Utilizzazione di acqua di rifiuto domestico, artigianale, industriale - - - e) Diversi - Deposito di letame su terreno naturale - - - B. ONI SPORTIVE E CAMPEGGI ISTALLAZI - Tappeti verdi (es. campi da gioco) e 3 3 piazzali duri (es. campi da tennis) - -+ + - Piazzali per campeggi - - - - Piazzali per roulottes e case mobili - - - C. ONI COSTRUZI (che non sono menzionate nei gruppi speciali) - Costruzioni che non producono acque luride e nelle quali non sono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate e depositate sostanze che possono inquinare le acque sotterranee - b + - Costruzione che producono acque luride, ma nelle quali

non sono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate e depositate sostanze che possono inquinare le acque sotterranee; i serbatoi per il riscaldamento dei propri locali sono autorizzati - - b - Silos per foraggi verdi - - + - Iniezioni e paratie stagne - - - - Palificazioni per battitura o trivellazione - - b 4

Zone I II III D. AZIONI PER ACQUE LURIDE CANALIZZ 5 - Canalizzazioni per acque luride - - b - Fosse di colaticcio, condotte per colaticcio, cisterne di colaticcio non interrate - - b - Canalizzazioni e pozzi perdenti per acque di raffreddamento, acque di pompe di calore e acque pluviali - b + E. ONI PER IL TRAFFICO ISTALLAZI - Strade - - 5,6 + 6 - Strade e sentieri di campagna e forestali - 7 + + - Ferrovie - 5 + + - Gallerie, cavalcavia, trincee - - + - Utilizzazione di erbicidi - - 3 + F. GI PER AUTOVEICOLI PARCHEG

- Parcheggi e aree di stazionamento senza raccordi d'acqua - - + - Parcheggi non professionali con raccordo d'acqua (piazze d'accesso ad autorimesse private) - - b G. ONE DI SERBATOI PER LIQUIDI NOCIVI ISTALLAZI - Serbatoio di capacità non superiore ai 30'000 ltr. per ogni manufatto di protezione per olio combustibile - autorizzati secondo la lettera C - - b Zone I II III H. E DI TRAVASO E IMPIANTI DI TRASPORTO PIAZZUOL PER COMBUSTIBILE E CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI - Condotte per combustibili e carburanti gassosi - b +

I. DEPOSITI DI MATERIALE, DISCARICHE, CIMITERI - Deposito di materiali solidi non solubili - - b K. NE DI MATERIALI ESTRAZIO N o t e 1. a) Gli spandimenti sono limitati, ogni volta, a 30 mc di colaticcio o 0 t di stallatico o fango di depurazione per ettaro. Sono tollerate -3 spandimenti annui. b) Lo spandimento di colaticcio si farà in maniera uniforme, lo spandimento con tubi (fertirrigazione) non è autorizzato. Si eviterà l'accumulo di colaticcio nelle depressioni del terreno. c) Durante lo spandimento il terreno non dev'essere né gelato, né coperto di neve, né imbevuto di acqua. Di conseguenza, è vietato lo spandimento in periodi di forti precipitazioni, nonché durante o immediatamente dopo lo scioglimento della neve.. In virtù della legislazione sulla protezione delle acque, ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, al fine di impedire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Questa legislazione vieta di immettere o depositare nelle acque, direttamente o indirettamente, sostanze solide, liquide o gassose di qualsiasi natura, atte ad inquinarle. Sono parimenti vietati gli scarichi delle acque se ne può derivare un pericolo d'inquinamento. (art. 13 e 14 della Legge federale 08.10.1971 contro l'inquinamento delle acque). Per questa ragione le sostanze di cui è autorizzato l'uso devono essere utilizzate con cura e misura. Le limitazioni prescritte per ciascun prodotto devono essere rispettate. 3. La nota. è applicabile per analogia ai prodotti di trattamento. Le prescrizioni figuranti sotto la lettera A. c) sono applicabili alla protezione delle piante. 4. Il numero delle trivellazioni deve essere limitato al minimo richiesto dalla statica.

5. Eccezioni possono essere accordate dall'autorità cantonale e competente, se per ragioni tecniche non è possibile evitare la zona II di protezione o se questo provoca spese sproporzionate. Provvedimenti particolari devono essere presi. 6. Le direttive emanate il 5.05.1968 dal Dipartimento federale dell'interno e concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali, devono essere osservate. 7. Solo traffico autorizzato: agricoltori, forestali e sorveglianti di acquedotto. Art. 3.: COSTRUZIONI E ISTALLAZIONI ESISTENTI Sono validi per le costruzioni e istallazioni esistenti: a) Istallazioni per acque luride (fosse impianti di depurazione, fognature) - Al fine di evitare ogni perdita di acque luride si procederà a prove di tenuta delle istallazioni. In caso di necessità queste devono essere rese stagne o rimpiazzate. - In zone II le istallazioni saranno messe fuori esercizio senza essere rimpiazzate, se queste misure sono dettate per la protezione delle captazioni. - L'esame delle istallazioni si farà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento concernente le zone di protezione. L'adeguamento, il rimpiazzo o la messa fuori esercizio delle istallazioni si farà nel termine di due anni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento. In casi di necessità queste misure saranno adottate immediatamente. b) Istallazioni di serbatoi - Secondo l'art. 10 dell'ordinanza del 8.09.1981 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, i vecchi impianti che per costruzione, esecuzione e attrezzatura non soddisfano alle prescrizioni tecniche, né alle esigenze relative alla protezione delle acque, devono essere adattati secondo le istruzioni dell'autorità cantonale competente, oppure messi fuori esercizio.

Art. 4.: DISPOSIZIONE PENALE La mancata osservanza del presente regolamento comporta la denuncia alla magistratura penale in base agli art. da 37 a 4 della LIA. Art. 5.: ENTRATA IN VIGORE Il seguente regolamento per le zone di protezione delle sorgenti del Comune di Coldrerio nella Valle di Villa entra in vigore, a titolo provvisorio, con l'approvazione del Dipartimento dell'ambiente. L'entrata in vigore definitiva avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato. Approvato dal Dipartimento dell'ambiente, Sezione Protezione acque e Aria il gennaio 1989 Approvato dal Consiglio di Stato l'11 aprile 1989 ris. gov. no. 536