CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE L'anno, il giorno del mese di presso la sede sono intervenuti Sigg.ri: 1., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Asciano; 2., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Buonconvento; 3., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Monteroni d Arbia; 4., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Rapolano Terme; 5., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di San Giovanni d Asso; PREMESSO Che, alla luce del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV) - il quale attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi generali di carattere organizzativo e procedimentale - si ritiene indispensabile istituire e sviluppare la struttura e lo sportello unico per le attività produttive al fine di rendere alla collettività e al mondo imprenditoriale locale un servizio efficiente ed organico; Che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Che a detto scopo si ritiene di poter provvedere mettendo in comune beni strumentali, risorse umane e la stessa gestione delle funzioni sopradescritte così come previsto dall'articolo 24 del citato decreto; Che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, ai sensi dell art. 33 del D. Lgs. 267\2000, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per 1

gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi; Che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è, quindi, necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del citato Decreto Legislativo; Che gli Enti sopra individuati hanno già attivato la gestione associata dello Sportello Unico Associato per le attività produttive; Che l implementazione delle competenze del SUAP Associato con quelle in materia di turismo previste dal paragrafo 55 della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 238/2004, consente di rendere omogenee e coerenti le funzioni associate per competenze e materie, permettendo, inoltre, di conseguire il punteggio per la gestione associata delle funzioni in materia di turismo; Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP. 2. Gli Enti concordano nell esercizio congiunto, a mezzo della forma della Convenzione, delle funzioni dell attività di gestione della struttura organizzativa dello SUAP, espressamente previste dagli artt. 24 e 26 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. 3. I Comuni con l approvazione del presente atto delegano tutte le funzioni relative al funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive, di cui al D. Lgs 112\98 e del DPR 447\98 e successive modifiche o integrazioni, al Comune di Monteroni d Arbia.; 4. Gli Enti delegano, inoltre, alla struttura associata le competenze riguardanti le autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali. Art. 2 Finalità 1. Lo SUAP costituisce lo strumento innovativo e sinergico mediante il quale l'associazione tra comuni assicura omogeneità, qualità e funzionalità del servizio reso, relativamente ai processi autorizzativi e alle azioni di promozione del territorio e di consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore. 2

2. Lo SUAP assicura l unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell intero territorio. 3. L organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Art. 3 Principi 1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi: q massima attenzione alle esigenze dell'utenza; q preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; q rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; q divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; q standardizzazione della modulistica, delle procedure e dei regolamenti di interesse dello SUAP; q costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e ai collegamenti con l'utenza; q monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione della clientela; q ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti; q ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione con le Associazioni degli Imprenditori e le Associazioni dei consumatori. Art. 4 Funzioni La gestione associata assicura l'esercizio delle funzioni di carattere: q Amministrativo, per la gestione del procedimento unico; q Relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni; q Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere; q Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio. 3

Art. 5 Il Responsabile dello SUAP 1. La responsabilità esclusiva e totale della Struttura Associata e del Procedimento Unico viene affidata, su proposta della Consulta dei Sindaci, tramite incarico a tempo determinato da parte del Comune Capofila, con provvedimento motivato, anche a personale esterno agli Enti con contratto di diritto privato. Tale incarico potrà essere attribuito anche a dipendenti degli Enti convenzionati dotati delle necessarie professionalità, mediante la forma del comando o mediante contratto di diritto privato da svolgersi fuori dall orario di lavoro. In tale ultimo caso dovrà essere sempre seguita la procedura autorizzativa per lo svolgimento di incarichi esterni per i pubblici dipendenti. 2. Per tale ruolo gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, anche mediante l attivazione della forma del comando. 3. L assegnazione dell incarico di direzione dello Sportello Unico è temporanea e revocabile. 4. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l incaricato per la sostituzione del Responsabile dello SUAP in caso di assenza, temporaneo impedimento o situazioni di incompatibilità. 5. L incarico è prorogato di diritto, all atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina. Art. 6 La struttura dello SUAP 1. Il fabbisogno quantitativo delle professionalità sopra indicate sarà determinato dal Comune di Monteroni d Arbia, su proposta della Consulta dei Sindaci. 2. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, anche mediante l attivazione della forma del comando. 3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Consulta dei Sindaci. 4. In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dello SUAP. 4

Art. 7 Forme di collaborazione e di consultazione 1. Ogni Comune dovrà nominare un referente per i rapporti con la struttura dello SUAP, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi all istruttoria dei procedimenti e le documentazioni. 2. Dovranno essere previste forme costanti di coordinamento tra i rappresentanti di ciascun Comune ed il Responsabile della Struttura, al fine di monitorare l emergere di nuove problematiche e l andamento complessivo dello SUAP. 3. In ogni caso, le strutture burocratiche di ogni Ente sono tenute a fornire ogni utile apporto collaborativo agli addetti dello SUAP per il suo ottimale funzionamento. Art. 8 Consulta dei Sindaci 1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello SUAP, è istituita la Consulta dei Sindaci degli Enti convenzionati. 2. I Sindaci possono partecipare alla Consulta anche attraverso un proprio delegato. 3. La Consulta, inoltre, procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti e dispone in merito alla adesione di altri Enti locali alla presente convenzione. 4. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 9 Conferenza dei Referenti dei Comuni 1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività dei vari Enti è costituita la Conferenza dei Referenti dei Comuni per lo SUAP. 2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello SUAP ed è composta da tutti i Referenti degli enti associati. 3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione dello SUAP. 4. In particolare la Conferenza: 5

q Supporta la verifica della corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione; q Contribuisce a definire le modalità relative alle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre; q Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente Convenzione; q Formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali; q Formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale; q Formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti. Art. 10 Funzionamento dei servizio 1. La sede dello SUAP è sita nel Comune di Monteroni d Arbia. 2. A prescindere dalla sede amministrativa dello SUAP, dovranno essere stabilite forme decentrate di attivazione e di funzionamento dello SUAP che, comunque, dovrà garantire la sua presenza presso ogni Comune convenzionato, secondo tempi e modalità stabilite nell apposito Regolamento. Art. 11 Formazione e aggiornamento 1. Gli Enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. 2. A tal fine lo SUAP, secondo le indicazioni fornite dalla Consulta dei Sindaci e dalla Conferenza dei Referenti e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti i dipendenti degli Enti convenzionati interessati dalle materie oggetto della presente Convenzione. Art. 12 Dotazione tecnologica e strumentale 1. Lo SUAP deve essere fornito di adeguata dotazione tecnologica, in maniera da consentire un collegamento in rete (internet) tra i Comuni consorziati, una rapida ed uniforme gestione delle 6

procedure ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza e con tutti i soggetti e gli Enti interessati dalle attività dello SUAP. 2. I Comuni associati potranno conferire all Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione. 3. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell Ente proprietario. Art. 13 Criteri di ripartizione della spesa 1. Il costo complessivo per il funzionamento dello SUAP, da determinarsi da parte del Comune di Monteroni d Arbia, su proposta della Consulta dei Sindaci, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio. 2. La ripartizione tra gli Enti associati della spesa complessiva preventivata, avverrà in base ai seguenti parametri: 50% in base alla popolazione residente al 31.12 dell anno precedente; 50% in base ai seguenti indicatori, il cui peso dovrà essere determinato dalla Consulta dei Sindaci: a. Numero dei procedimenti amministrativi avviati; b. Numero degli accessi al servizio; c. Quantità di ore di attività di sportello presso ogni Comune. Art. 14 Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari 1. Il Comune capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio. 2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze: q 50% entro il 30 giugno; q 40% entro 30 novembre q 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio. 7

3. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione derivanti dal contenuto della presente Convenzione. 4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione. Art. 15 Altre attribuzioni dello SUAP 1. Allo SUAP è attribuita la competenza relativa alle autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali. 2. Gli oneri derivanti dalla gestione di tali competenze rientreranno nel bilancio e nei criteri di ripartizione stabiliti dalla presente Convenzione per lo SUAP. 3. La Consulta dei Sindaci, potrà attraverso la struttura dello SUAP, attivare forme di collaborazione o gestire il servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive anche per conto di altri Comuni. 4. Nei casi sopra descritti, gli oneri derivanti da tali attività non dovranno far carico al bilancio istituzionale dello SUAP ed eventuali risparmi o economie di gestione dovranno essere portate in detrazione in sede di rendicontazione delle spese a carico dei Comuni convenzionati. 5. Con appositi atti, potranno essere attribuite o delegate allo SUAP ulteriori funzioni correlate alle competenze in materia di sportello unico. 6. In particolare, sin d ora, gli Enti convenzionati si rendono disponibili, qualora ve ne fosse richiesta da parte degli stessi, ad attribuire allo SUAP le competenze generalmente attribuite agli Uffici Attività Produttive. 7. In caso di ulteriori attribuzioni di funzioni la Struttura dello SUAP dovrà essere debitamente potenziata ed implementata. 8. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di ulteriori funzioni non potranno far carico al bilancio istituzionale dello SUAP. Art. 16 Regolamento di funzionamento dello SUAP 1. Il funzionamento della Struttura Associata è disciplinato da apposito Regolamento, nell ambito della disciplina generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante. 8

Art. 17 Durata 1. Gli effetti della presente Convenzione decorrono dal 30.10.2004. 2. La durata della presente Convenzione è stabilita sino al 31.12.2009. 3. Alla scadenza, la presente Convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati. Art. 18 Recesso 1. E possibile recedere dalla presente Convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustifichino la sussistenza. 2. L'atto sopra specificato dovrà essere formalmente comunicato entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall anno successivo. 3. L Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti. 4. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni. 5. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dall Ente gestore del servizio, la Convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti Associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione. 9