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Transcript:

Periodico informativo n. 23/2016 Spese funebri: la comunicazione dei dati Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che scade il 29 febbraio il termine entro il quale effettuare la comunicazione dei dati relativi alle spese funebri sostenute nel 2015. L obbligo riguarda i soggetti che emettono fatture relative alle spese funebri che ai fini dell adempimento possono delegare intermediari specializzati di cui all art. 3 commi 2 bis e 3 del D.P.R. n 322 del 22 luglio 1998. Premessa L art.1 comma 1 del D.L.gs. prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

Rientra in tale contesto la comunicazione dei dati relativi alle spese funebri da parte delle imprese che emettono fatture relative a tale spese; tale adempimento deve essere assolto a partire dal 13 gennaio e non oltre il 29 febbraio 2016 (il termine originario del 28 febbraio cade di domenica). La Legge di Stabilità ha previsto che per la detrazione delle spese funebri (19% su un importo massimo di 1.550 euro per decesso), non sia più necessario che le stesse debbano necessariamente riguardare uno dei soggetti indicati nell articolo 433 del Codice civile (coniuge, figli, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). Il beneficio fiscale spetta a chi sostiene effettivamente la spesa per il funerale, a prescindere dal legame con la persona deceduta. Dati da comunicare Sono qualificate come spese funebri quelle sostenute in dipendenza della morte delle persone, quali, ad esempio, gli importi corrisposti per il feretro, la lapide, i fiori, etc.. Con Circolare 25 maggio 1979, n. 26, è stato chiarito che deve potersi rinvenire un rapporto di attualità tra il decesso e il sostenimento della spesa e pertanto devono intendersi escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di future onoranze funebri. Sono inoltre considerate spese funebri a titolo esemplificativo l erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura, compreso il loculo, la fornitura dei marmi e la spesa relativa all incisione del nominativo del defunto (Comm. Trib. Centrale, Sentenza 26/08/84, n. 7825) e l importo corrisposto per il necrologio funebre (Comm. Trib. II grado di Trieste, Sent. 27 febbraio 1991, n. 27). Limite - Dal 2015 le spese funebri sono detraibili per un importo non superiore a 1.550,00 per ciascun evento verificatosi nell anno, da considerarsi complessive anche nel caso in cui siano sostenute da più soggetti o il pagamento sia ripartito su più anni. Fino al 2014 l importo massimo detraibile era pari a 1.549,37 per ciascun decesso, da ripartire nel caso di partecipazione alla spesa di più soggetti e pertanto la modifica d importo è conseguente ad un arrotondamento all euro della cifra originariamente disposta in lire.

Modalità di comunicazione Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 1/02/2016 ha stabilito le modalità di comunicazione all Anagrafe tributaria dei dati di cui sopra prevedendo che per l adempimento i soggetti obbligati alla comunicazione possono avvalersi di intermediari specializzati, designandoli quali responsabili del trattamento dei dati e impartendo agli stessi le necessarie istruzioni di cui all art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196; la comunicazione deve avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline. Tipologie di invio - Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. TIPOLIGIA DI INVIO INVIO ORDINARIO INVIO SOSTITUTIVO INVIO DI ANNULLAMENTO Invio ordinario Con tale tipo di invio si inoltrano i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni per lo steso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati. Invio sostitutivo È la comunicazione finalizzata alla completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema. Annullamento Con tale tipo di comunicazione si richiede la cancellazione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente acquisita con esito positivo. L annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della prima comunicazione sostituta. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di identificazione o di riscontro per i servizi Entratel o Fisconline.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati: data e ora di ricezione del file; identificativo del file attribuito all utente; il protocollo attribuito al file; il numero delle comunicazioni contenute nel file; Nel caso di scarto dell intero file il soggetto obbligato effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi alla segnalazione dell errore da parte dell Agenzia; stessa procedura è prevista per l eventuale errata indicazione del codice fiscale. L annullamento dei dati trasmessi è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 29 febbraio. Trattamento dei dati - I dati corretti inviati nei termini previsti sono utilizzati per l elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell Agenzia delle Entrate e sono trasmessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La sicurezza nella trasmissione è garantita mediante l adozione delle misure riguardanti il controllo di accesso al sistema e la cifrature del canale trasmissivo dei dati stessi. Sanzioni previste L art 3 comma 5- bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell Agenzia stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro. Il comma 5 ter dell art. 3 del D.Lgs. 175/2014 inserito dal comma 949 della Legge di Stabilità 2016 prevede che per le trasmissioni da effettuare nell anno 2015, relative all anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all applicazione delle

sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all articolo 78, comma 26, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all articolo 4, comma 6- quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all articolo. Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna 12 febbraio 2016