ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA E TEORICA DEI DIRITTI FONDAMENTALI La concezione storicistica Origine contrattuale e consuetudinaria (common law) dei privilegi individuali o collettivi (comuni, ceti) concessi in Gran Bretagna in base ai rapporti economico-sociali Magna Charta Libertatum (15 giugno 1215) Charta Confirmationis (10 ottobre- 5 novembre 1297) The Petition of Rights (7 giugno 1628) Habeas corpus Act (27 maggio 1679) The Billl of Rights (16 dicembre 1689) La Gran Bretagna non ha una Costituzione scritta ma ha un diritto costituzionale, di cui fa parte l Human Rights Act (1998) Riproduzione riservata 2014 1
La concezione individualista La formalizzazione costituzionale dei diritti naturali dell uomo che preesistono allo Stato, che sorge per tutelarli (Locke) Negli Stati Uniti il Bill of Rights (15 dicembre 1791) contenente i primi 10 emendamenti alla Costituzione (17 settembre 1787) Costituzione rigida quale supreme Law of the Land (art. 6.2) perché espressione della volontà sovrana del popolo subordinazione del Parlamento e della legge (e, in parte, dei giudici: common law) alla Costituzione primo caso di giudizio di costituzionalità sulla legge: Marbury vs. Madison (1803) Riproduzione riservata 2014 2
In Francia la Dichiarazione dei diritti dell uomo e del cittadino (26 agosto 1789) come primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali natura giuridica costituzionale sin dal 1791 ad oggi (1958) potere costituente permanente del popolo sovrano - 15 Costituzioni in 220 anni! supremazia del Parlamento e della legge giusta ruolo passivo dei giudici: buche de la loi nessun controllo di costituzionalità: il ruolo consultivo del Conseil constitutionelle fino al 2008 Riproduzione riservata 2014 3
La concezione statualistica Il potere assoluto degli Stati liberali, in cui i diritti individuali sono autolimitazioni della sovranità dello Stato, che non li riconosce come preesistenti ma li pone per evitare il caos (Hobbes) (teoria dei diritti riflessi) supremazia della legge (positivismo giuridico) - Costituzioni Stati Liberali (XIX sec.): Statuto Albertino Evoluzione in senso totalitario: i regimi dittatoriali fondati sulla identificazione tra volontà sovrana dello Stato e volontà del Capo repressione e negazione dei diritti fondamentali: - flessibilità dello Statuto albertino; abrogazione Costituzione Germania (28.2.1933) Riproduzione riservata 2014 4
LE GENERAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI 1) I diritti civili dallo Stato (inizio XIX sec.) 2) I diritti politici nello Stato (seconda metà XIX inizio XX sec.) 3) I diritti sociali mediante lo Stato (seconda metà XX sec.) precondizione per l esercizio degli altri diritti 4) I diritti della persona (fine XX inizio XXI sec.) rischio di uno Stato etico? Riproduzione riservata 2014 5
NATURA DEI DIRITTI FONDAMENTALI In quanto fondamentali tali diritti sono inviolabili e pertanto: 1) assoluti perché tutelabili erga omnes natura non programmatica ma immediatamente precettiva della Costituzione (C. cost. 1/1956) invocabili anche direttamente dai privati, senza che occorra la mediazione legislativa (drittwirkung = efficacia orizzontale) - diritto alla giusta retribuzione, alla salute, al ricorso in Cassazione contro gli atti lesivi della libertà personale, ecc. interpretazione costituzionalmente conforme dei giudici Riproduzione riservata 2014 6
2) indisponibili (inalienabili e irrinunciabili) e imprescrittibili 3) immodificabili perché espressione di principi che appartengono all essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana, nei quali s identifica il carattere democratico della forma di Stato repubblicana (art. 139 Cost.) (C. cost. 1146/1988) limite al potere costituito di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) garanzia della minoranza contro la volontà sopraffattrice della maggioranza: sui diritti fondamentali non si vota! immodificabili solo nel loro nucleo essenziale Riproduzione riservata 2014 7
4) non illimitati perché da esercitare (v. cap. IV) nel rispetto dei diritti altrui entro i limiti previsti in nome di interessi generali bilanciati con altri diritti di pari livello ma non per i fini e valori stabiliti dallo Stato (non funzionalizzati come nelle democrazie protette) 5) diritti soggettivi perfetti eccezionalmente degradati a interessi legittimi perché soggetti all autorità amministrativa - artt. 13.3 (libertà personale), 14.3 (libertà di domicilio), 16 (libertà di circolazione), 17.1 e 17.3 (libertà di riunione), 21.6 (libertà di stampa) Cost. Riproduzione riservata 2014 8