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- Strategia per l esercizio dei diritti di voto - Strategia di trasmissione degli ordini - Policy sui conflitti di interesse - Policy di rilevazione e gestione degli incentivi

STRATEGIA PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR GESTITI Introduzione Il presente documento ha lo scopo di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente 1, nel definire un sistema di regole volte a definire le modalità per l esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari presenti nei portafogli degli FIA gestiti da Castello SGR (di seguito anche la SGR ), individuando principi di orientamento generale da seguire sui diversi punti all ordine del giorno assembleare, in funzione delle migliori pratiche di governance delle imprese comunemente accettate. La SGR si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei partecipanti, i diritti di voto, nella consapevolezza che l assemblea degli azionisti rappresenti un momento fondamentale nella vita di una società e che le decisioni assunte in seno alla medesima possano influenzare, nel medio e lungo periodo, il valore degli strumenti finanziari detenuti. Per tali motivi, la SGR si impegna a monitorare gli eventi societari relativi alle suddette partecipazioni azionarie e ad esercitare il diritto di voto nell interesse esclusivo dei partecipanti agli FIA da essa gestiti, avendo quale unica finalità l incremento del valore degli strumenti finanziari dagli stessi detenuti. La valutazione relativa all esercizio del diritto di voto è effettuata dalla SGR sulla base di un analisi costi benefici che considerano anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun FIA gestito. Il presente documento illustra ai sottoscrittori o potenziali sottoscrittori dei FIA gestiti dalla SGR le regole seguite in materia di esercizio di voto, in relazione al quale si impegna, tra l altro, ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare i partecipanti sui comportamenti tenuti, in relazione alla loro rilevanza. Al riguardo, la SGR provvederà a formalizzare e conservare la documentazione atta ad illustrare il processo decisionale seguito per l esercizio del voto inerente agli strumenti finanziari detenuti e le ragioni della decisione adottata. Criteri per l esercizio del diritto di voto L interesse della SGR nel valutare se esercitare o meno i diritti di voto è rappresentato dall effetto economico della proposta all ordine del giorno assembleare sul valore delle partecipazioni azionarie detenute nei portafogli dei FIA, tenuto conto del relativo impatto sia a breve che a lungo termine, nonché della strategia, dei limiti di investimento e del business plan del Fondo. In alcuni casi la SGR potrebbe ritenere che il valore delle partecipazioni azionarie possa essere incrementato supportando la strategia della società e votando a favore delle proposte del management. In altre circostanze le proposte avanzate dal management potrebbero avere un impatto negativo su tale valore mentre alcune proposte presentate dagli azionisti potrebbero rivelare le migliori opportunità di un aumento di tale valore. Si evidenzia come, l investimento in partecipazioni di società quotate sia, nel caso di questa SGR, limitato sulla base dei limiti e degli obiettivi di investimento definiti nei Regolamenti di gestione dei Fondi immobiliari gestiti dalla SGR. In ogni caso, nell eventuale investimento in società quotate, la SGR si asterrà dall esercizio dei propri diritti di voto. La SGR si riserva, di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti, come, ad esempio, nel caso in cui: - l ammontare effettivamente detenuto sui singoli FIA gestiti sia esiguo rispetto alla capitalizzazione del singolo strumento finanziario; 1 Cfr. art. 35-decies del Testo Unico della Finanza, art. 34 del Regolamento congiunto Consob Banca d Italia ai sensi dell art. 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza, del 29 ottobre 2007 e art. 37 del Regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione.

- i costi amministrativi associati a tale processo siano rilevanti, anche in relazione all ammontare effettivamente detenuto nell OICR ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare. Particolare attenzione è prestata nei confronti dei titoli azionari detenuti nei portafogli dei FIA in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievole per i partecipanti dei FIA stessi. Strategia operativa Le eventuali scelte operative sull esercizio dei diritti di voto sono definite dal Comitato Fondi della SGR, sentito il Fund Manager del Fondo. La partecipazione alle assemblee può essere effettuata, oltre che dai legali rappresentanti della SGR, da un idoneo rappresentante, mediante apposita delega, rilasciata per iscritto dai soggetti facoltizzati. Nel caso in cui la SGR deleghi ad un terzo l esercizio dei diritti di voto provvede, sempre, ad impartire esplicite istruzioni per l esercizio di tali diritti, nel rispetto dell esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo. Il presente documento, e gli eventuali aggiornamenti, vengono resi disponibili, eventualmente in forma sintetica, ai partecipanti ai FIA. 1 Cfr. art. 35-decies del Testo Unico della Finanza, art. 34 del Regolamento congiunto Consob Banca d Italia ai sensi dell art. 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza, del 29 ottobre 2007 e art. 37 del Regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione.

DOCUMENTO INFORMATIVO SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Riferimento normativo Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento Intermediari n. 16190 emanato dalla Consob il 29 ottobre 2007, Castello SGR (di seguito, la SGR ) ha adottato misure ragionevoli e meccanismi efficaci al fine di ottenere, nella trasmissione ad altri intermediari di ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi gestiti, il miglior risultato possibile (c.d. best execution ), sulla base della propria Strategia di trasmissione degli ordini ( transmission policy ). 1. Strategia di trasmissione degli ordini con riferimento all operatività propria della SGR La strategia di trasmissione degli ordini non si applica all attività caratteristica dei fondi immobiliari gestito dalla SGR, che ha ad oggetto l investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e società immobiliari, direttamente o indirettamente effettuato (c.d. investimento tipico). Per quanto riguarda la negoziazione di strumenti finanziari per conto dei fondi gestiti, la SGR agisce come mero trasmettitore di ordini, avvalendosi al riguardo di primari intermediari specializzati, selezionati nel rispetto dei criteri di seguito illustrati, per l esecuzione degli ordini impartiti. 1.1. Fattori e criteri di esecuzione Ai fini della trasmissione a soggetti negoziatori degli ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi gestiti, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell ordine qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell esecuzione dell ordine. A tali fattori la SGR attribuisce un importanza relativa, prendendo in considerazione: A) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del fondo gestito, come indicato nel regolamento di gestione; B) le caratteristiche dell ordine; C) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi; D) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l ordine può essere diretto. 1.2. Sedi di esecuzione Come detto, per quanto riguarda la negoziazione di strumenti finanziari per conto dei fondi gestiti, la SGR agisce come trasmettitore di ordini, avvalendosi al riguardo di primari intermediari specializzati, selezionati nel rispetto della strategia di trasmissione. Gli ordini trasmessi agli intermediari negoziatori potranno essere eseguiti da questi ultimi nelle seguenti sedi: (i) mercati regolamentati; (ii) sistemi multilaterali di negoziazione; (iii) internalizzatori sistematici;

(iv) intermediari market makers. 1.3. Trasmissione degli ordini e selezione dei soggetti negoziatori La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando trasmette ai negoziatori ordini per conto dei fondi gestiti ai fini della loro esecuzione. A tale scopo, la SGR ha adottato una strategia di trasmissione in cui identifica i soggetti negoziatori ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione di questi ultimi. Ciascuno dei negoziatori selezionati ha una strategia di esecuzione compatibile con l ordine di importanza dei fattori individuati dalla SGR sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo Fattori e criteri di esecuzione. In particolare, con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari oggetto di negoziazione, i negoziatori ai quali sono trasmessi gli ordini sono istituti bancari e, più in generale, intermediari finanziari di elevato standing. Nel caso in cui uno strumento finanziario possa essere trattato da due o più controparti la scelta tra di essi sarà effettuata solo al fine di assicurare la best execution ai Clienti. 2. Monitoraggio e riesame periodico della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini La SGR, nell ambito di un attività di analisi continuativa dei mercati finanziari e dei negoziatori scelti, si impegna a modificare la propria Strategia, al fine di garantire la migliore esecuzione degli ordini impartiti per i fondi gestiti e ad effettuare una revisione, almeno annuale, del presente documento. Eventuali modifiche alla seguente Strategia, ritenute rilevanti, verranno tempestivamente comunicate alla clientela stessa.

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Ai sensi degli artt. 46, 48 e 49 del Regolamento Congiunto Banca d Italia e Consob del 29 ottobre 2007, la Società ha adottato una specifica Policy in materia di conflitti di interesse. In particolare, ha provveduto: all identificazione delle situazioni idonee a dare origine a situazioni di conflitto di interesse tra la SGR, i FIA e i partecipanti agli stessi; alla definizione di misure organizzative interne ritenute idonee ad evitare che il patrimonio dei FIA possa essere gravato da oneri altrimenti evitabili od escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti o che, in ogni caso, tali conflitti non siano idonei a recare pregiudizio ai FIA e ai partecipanti; all istituzione di un apposito registro in cui verranno riportate le situazioni di conflitto, sorte o che potrebbe sorgere, potenzialmente idonee a ledere gravemente gli interessi dei FIA. In sede di identificazione delle situazioni di conflitto di interesse, particolare attenzione è stata posta nell analizzare gli effetti connessi: alle relazioni, economiche e/o operative, tra la Società e le proprie controparti, siano essi soci della SGR, ovvero soggetti facenti parte del gruppo rilevante della SGR e/o partecipanti ai FIA; alle relazioni tra la SGR e i propri clienti in sede di trattamento delle domande di sottoscrizione; alle relazioni tra la SGR e i FIA in sede di realizzazione di un operazione di investimento/disinvestimento per cui può determinarsi un interesse congiunto da parte di più FIA; alla realizzazione di operazioni di investimento e/o apporto di Beni Immobili e partecipazioni in società immobiliari. La definizione delle misure organizzative interne è stata incentrata:

sulla esclusione delle situazioni ritenute idonee a compromettere la corretta e trasparente esecuzione dell attività di gestione nonché a generare dissidi tra la SGR e i partecipanti e la SGR e i FIA; alla previsione di regole di governance coerenti con l attività svolta e le finalità di gestione dei conflitti di interesse; all adozione di misure appropriate per garantire l indipendenza dei soggetti coinvolti nel processo di gestione.

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI La Markets in Financial Instruments Directive (anche MiFID ), approvata dal Parlamento Europeo nel 2004 e successivamente aggiornata nel 2014 (MiFID 2), ha introdotto nei mercati dell Unione Europea nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari. Tra le principali novità è prevista una regolamentazione molto più articolata in tema di incentivi (cfr. Nuovo Regolamento Intermediari Delibera Consob n. 16190, art. e 73 e Regolamento delegato (UE) 231/2013, art. 24). Si definiscono incentivi (o inducements) tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori. In particolare, Castello SGR (di seguito anche la SGR o GEFIA ) può, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie quali: a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite al FIA o da esso oppure ad una persona per conto del FIA o da essa; b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora il GEFIA possa dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l esistenza, la natura e l importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente all investitore, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio; (ii) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l adempimento da parte della società dell obbligo di servire al meglio gli interessi dei FIA. c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere del GEFIA di agire in modo onesto ed equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA. La SGR ha adottato una policy sugli incentivi, conforme al sopra citato Regolamento, che include le tipologie di incentivi che essa considera di per sé legittimi, quelli che essa considera legittimi previa verifica della loro ammissibilità ed a condizione della loro preventiva comunicazione ai Partecipanti ai FIA, nonché quelli che essa considera illegittimi. La SGR non ha stipulato accordi né con altri intermediari né con soggetti terzi per il riconoscimento di utilità a favore della SGR medesima in relazione alla gestione dei suoi fondi. In ogni caso, la SGR si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali accordi. La SGR mette a disposizione, su richiesta scritta degli investitori, informazioni più dettagliate sulla policy in materia

di incentivi. ATTESTAZIONE DI RICEZIONE Si attesta di aver ricevuto copia dell Informativa pre-contrattuale di Castello SGR e dei relativi allegati. Nominativo Cliente/rappresentante legale persona giuridica Milano, (Data) Firma