DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n 106 a cura dell Ing. Giuseppe Grandinetti Ispettore tecnico della Direzione prov.le del lavoro di Cosenza 1
Il decreto legislativo 81/08 modificato dal decreto legislativo 106/09 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2
Legge 17 marzo 1898, n. 80 L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come problema sociale e collettivo venne affrontata per la prima volta con la Legge n. 80/1898 R.D. 18 giugno 1899, n. 230 Regolamento generale antinfortunistico di attuazione della legge n. 80/1898 1930 Introduzione Codice Penale artt. 437 e 451 Sanzioni e pene per l omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Dal 1899 al 1911, emanazione di regolamenti speciali per particolari campi : miniere e cave, materie esplodenti, costruzioni, ecc. 3
1942 Introduzione Codice Civile art. 2087 Obbligo per l imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 1948 Entrata in vigore della Costituzione Repubblicana artt. 32, 35 e 41 Riconoscono la tutela della salute come diritto dell individuo e interesse della collettività. Si arriva alla legislazione degli anni 50 in materia di sicurezza. Legge n. 51 del 12 febbraio 1955 Delega al Governo per l emanazione di nuove norme di prevenzione infortuni e igiene lavoro 4
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (G.U. n. 158 del 12 luglio 1955) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 5
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (S.O.G.U. n. 78 del 31 marzo 1956) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni 6
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. n. 547/55 7
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956) Norme generali sull igiene del lavoro 8
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (S.O. n. 141 alla G.U. n. 265 del 12 novembre 1994 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, sul luogo di lavoro. 9
D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 (S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996 Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626/94 10
D. Lgs. 09 aprile 2008, n 81 T.U. sulla sicurezza Attuazione dell art. 1 della legge 03/08/2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 11
Decreto correttivo del 03 agosto 2009, n. 106 entrato in vigore il 20 agosto 2009 La modifica del D.Lgs. 81/08 ha riguardato un riordino ad ampio raggio. Tra le novità spiccano: maggiori responsabilità per i datori di lavoro e i dirigenti nell ambito della vigilanza sui soggetti impegnati nella prevenzione (preposti, lavoratori, fornitori, ecc.); sospensione dell attività per gravi e reiterate violazioni e in caso di lavori irregolari per oltre il 20%; la proroga al 1 agosto 2010 dell obbligo di valutazione dei rischi da stress di lavorocorrelato; sanzioni, in generale, più soft.
1. AMPLIAMENTO DEL AMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 2. NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE INASPRIMENTO DELLE SANZIONI (rese più soft dal decreto di modifica al T.U.) 7. POTENZIAMENTO DELLA FIGURA EL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA COME CAMBIA LA SICUREZZA 3. ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI DEPUTATI A INDIRIZZARE LE POLITICHE ATTIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E A COORDINARE LE ATTIVITA DI VIGILANZA 4. NUOVI COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DELLE ALTRE FIGURE LAVORATORI AUTONOMI OBBLIGATI ALL USO IDONEE ATTREZZATURE LAVORO E DI IDONEI DPI 5. I TITOLI SPECIALI RIUNISCONO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DD. P.R. DEL ANNI 50 E QUELLI A PARTIRE DAL D. Lgs. 626/94 13
TITOLO I Principi comuni- Suddiviso in n 4 Capi TITOLO II Luoghi di lavoro - Suddiviso in n 2 Capi TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro Suddiviso in n 3 Capi TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Suddiviso in n 2 Capi TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili Suddiviso in n 3 Capi TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi Suddiviso in n 2 Capi TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminali Suddiviso in n 3 Capi 14
TITOLO VIII Agenti fisici Suddiviso in n 6 Capi TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale TITOLO IX Sostanze pericolose Suddiviso in n 4 Capi TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive Suddiviso in n 2 Capi TITOLO XIII Disposizioni finali TITOLO X Esposizione ad agenti biologici Suddiviso in n 4 Capi 15
QUALITA E SICUREZZA PER UN LUOGO DI LAVORO MODELLO SOGGETTI, RUOLI E COMPETENZE DEL SISTEMA AZIENDALE DI SICUREZZA INTRODOTTI CON IL D. LGS. 81/08 e s.m. T.U. 16
IL SISTEMA DI PREVENZIONE LAVORATORI RAPPRESENTANTE L. S. PREPOSTO DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DEL S. P. P. DIRIGENTE MEDICO COMPETENTE 17
La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s. m., dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano 18 (art. 13)
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 19
ART. 2 DEFINIZIONI E il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa 20
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ART. 2 DEFINIZIONI 21
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, l associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; ART. 2 DEFINIZIONI 22
l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; i lavoratori socialmente utili. ART. 2 DEFINIZIONI 23
Il primo aspetto da considerare riguarda il principio in base al quale il datore di lavoro ha l obbligo di attuare le Valutazione dei rischi (V.D.R.) misure generali di tutela Eliminazione dei rischi Consulta il RLS nelle ipotesi di cui all art. 50 Controllo sanitario dei lavoratori Informazione e formazione adeguate Istruzioni adeguate ai lavoratori Comunica all INAIL e all IPSEMA i nominativi dei rappresentanti 24 dei lavoratori per la sicurezza
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa ma con limiti e condizioni Valutazione dei Rischi (V.D.R.) Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ARTT. 16 e 17 Elaborazione del documento di Valutazione dei rischi 25
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e deve: contribuire all adempimento degli obblighi di sicurezza osservare le istruzioni impartite utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati, i mezzi e i dispositivi di sicurezza 26
è obbligatorio, per esempio Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda o unità produttiva con persone, sistemi e mezzi interni o esterni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell azienda nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori 27
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 28
No, in quanto il primo responsabile è il datore di lavoro (L imprenditore ai sensi dell art. 2086 e 2087, cod. civ.). Egli è, quindi, un consulente del datore di lavoro per il quale non sono previste sanzioni a livello contravvenzionale. A suo carico, dunque, è ipotizzabile una responsabilità di tipo professionale, per consulenza (codice civile), mai di tipo decisionale o per destinazione di risorse. 29
Scompare l obbligo, precedentemente previsto dall art. 8, c. 11, del D.Lgs. 626/94, per il datore di lavoro, di comunicare alla Direzione prov.le del lavoro e all ASL, territorialmente competenti, il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Novità introdotta dal T.U. 30
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ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza ove previsto, all addestramento dei lavoratori IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE: ad assicurare una formazione particolare in materia di sicurezza al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 32
OBBLIGO DI USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi, b) essere adeguati alle lavorazioni; c) alle esigenze ergonomiche; d) poter essere adattati per le necessità dell utilizzatore. REQUISITI DEI DPI. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue s. m. 33 ARTT. 75 e 76
Obblighi del datore di lavoro ART. 77 34
I lavoratori utilizzano i DPI, messi a loro disposizione, conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell utilizzo dei DPI seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 35 ART. 78
Il T.U. stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. 36
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 37
FINE 38