DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE SCELTE NORMATIVE RELATIVE AL REGIME TRANSITORIO Il documento illustra le ipotesi regolamentari relative al regime transitorio che la Banca d Italia intende adottare per dare applicazione alla nuova legislazione europea in materia di fondi propri e riserve di capitale introdotta dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE applicabile alle banche e alle imprese di investimento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, all indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA. I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito informatico della Banca d Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6, co. 3 del Regolamento del 24 marzo 2010); generiche indicazioni di riservatezza non saranno considerate una richiesta di non divulgare i commenti. Novembre 2013

Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE Scelte normative relative al regime transitorio 1. Premessa Il regolamento (UE) n. 575/2013 ( 1 ) e la direttiva 2013/36/UE ( 2 ), rispettivamente, CRR e CRD IV, che traspongono nell ordinamento comunitario, tra l altro, le regole sul capitale di Basilea 3, prevedono un regime transitorio per l applicazione delle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza (fondi propri) e di riserve di capitale ( buffer ) per le banche e le imprese di investimento. Il regime transitorio è, in sintesi, articolato come segue: la nuova definizione di patrimonio di vigilanza prevede un phasing in nella maggior parte dei casi articolato su 4 anni, a partire dal primo gennaio ( 3 ); la disciplina del capital conservation buffer e del countercyclical capital buffer si applicherà gradualmente a partire dal 2016 ed entrerà in vigore in via definitiva nel 2019 ( 4 ); non sono previste specifiche disposizioni transitorie per il systemic risk buffer, il G-SII buffer e l O-SII buffer; gli strumenti di capitale oggetto di c.d. grandfathering verranno gradualmente esclusi dall aggregato patrimoniale utile a fini di vigilanza entro il 2021. Il regime transitorio di CRR/CRD IV, pur ricalcando l analoga disciplina di Basilea 3, se ne discosta per un aspetto essenziale: mentre l Accordo di Basilea fissa in modo tassativo, per ogni anno del periodo transitorio, i livelli dei ratio di capitale e le regole per la graduale applicazione di deduzioni e filtri prudenziali ( 5 ), la normativa comunitaria consente alle autorità nazionali di accelerare, in tutto o in parte, l entrata in vigore della nuova disciplina ( 6 ). In particolare, il CRR indica, per ciascun anno del periodo transitorio, valori percentuali minimi e massimi (es. 20% - 100%) da applicare alle singole voci da escludere/includere nel patrimonio di vigilanza. Questi ultimi sono definiti in modo che i valori più bassi siano assimilabili 1 2 3 4 5 6 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Vi sono alcune norme che costituiscono eccezioni e per le quali sono previsti periodi transitori più lunghi. La direttiva consente alle competent authorities di anticipare l entrata in vigore della disciplina del capital conservation buffer e del countercyclical capital buffer. In particolare, sono fissati, per ogni anno, valori assoluti per i livelli di Common Equity Tier 1 ( CET1 ), Tier 1 ( T1 ), Tier 2 ( T2 ), buffer, deduzioni, filtri prudenziali, interessi di minoranza ( MI ) e grandfathering degli strumenti di capitale non più computabili. Ad esempio, per il Basilea 3 prevede un livello di CET1 al 4% e di T1 pari al 5,5%, mentre il CRR prevede che le autorità di vigilanza possano fissare il livello di CET1 nell intervallo compreso tra 4% e 4,5% e il livello di T1 nell intervallo tra 5,5% e 6%. 2

a quelli previsti dal regime transitorio di Basilea 3 (floor), mentre i valori più elevati anticipino al 1 gennaio prossimo l applicazione delle norme a regime ( 7 ). In modo analogo, è disciplinato il periodo transitorio del capital conservation buffer e del countercyclical capital buffer. Con particolare riferimento al capital conservation buffer (CCB), gli Stati membri possono decidere di applicare sin dal primo gennaio l intera riserva di capitale (pari al 2,5% degli RWA) ovvero di seguire il phasing-in ordinario, che avverrebbe gradualmente a partire dal 2016. 2. Le opzioni normative Sulla base del testo finale della CRR/CRD IV, sono state sottoposte ad analisi di impatto tre opzioni regolamentari (opzioni 1, 2 e 3). In esito alle valutazioni effettuate su tali opzioni, e tenuto conto dei risultati che emergono dalla allegata relazione di analisi di impatto della regolamentazione, sono state individuate due opzioni normative - descritte analiticamente nel prospetto allegato - che si sottopongono a consultazione. Le opzioni proposte presentano alcune scelte fondamentali comuni, che riguardano: a) il livello di CET1 fissato al 7%, di cui 4,5% a titolo di requisito di capitale minimo e 2,5% a titolo di conservation capital buffer; b) il mantenimento in vigore del filtro prudenziale su utili e perdite non realizzati relativi a esposizioni verso Amministrazioni centrali UE classificate nel portafoglio AFS fino al previsto emendamento dell attuale IAS39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) ( 8 ); c) la rimozione graduale (5 anni) del filtro attualmente previsto per mitigare gli impatti negativi sul patrimonio di vigilanza derivanti dalla recente modifica della disciplina contabile in materia di fondi pensione (IAS19) ( 9 ); d) la previsione, al ricorrere di determinati requisiti, di un trattamento alternativo alla deduzione (ponderazione al 370%) per le partecipazioni assicurative significative che non superino il 15% del capitale della partecipata ( 10 ); e) il grandfathering graduale, entro il 31 dicembre 2021, degli strumenti di capitale non più computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi del CRR. A partire da questi elementi comuni, le opzioni normative che si sottopongono a consultazione si articolano nel modo seguente: i) Opzione 1: improntata al maggior rigore, prevede l applicazione sin dal 1 gennaio della definizione di capitale prevista a regime, senza quindi alcuna flessibilità nella 7 8 9 10 A titolo esemplificativo, si consideri la deduzione dal CET1 connessa con gli investimenti significativi in partecipazioni finanziarie e assicurative ( SFI ). Per tale posta, Basilea 3 prevede per ogni anno del periodo transitorio l inclusione di una quota a riduzione del CET1 pari al 20% dell ammontare rilevante, fino alla deduzione integrale nel 2018 (20%, 40%, 60%, 80% e 100% nel 2018). La disciplina comunitaria definisce invece dei range aventi come floor la norma di Basilea 3 e come cap l applicazione delle norme a regime (20%-100%, 40%-100%, 60%-100%, 80%-100% e 100% nel 2018). Cfr. Disposizioni di vigilanza del 18 maggio 2010. Patrimonio di vigilanza filtri prudenziali. Cfr. Comunicazione dell 8 maggio 2013 Modifiche dello IAS 19. Trattamento prudenziale. In particolare, il trattamento alternativo alla deduzione può essere permesso dall autorità di vigilanza ove siano rispettati alcuni requisiti finalizzati ad assicurare l integrazione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi tra la capogruppo bancaria e la società partecipata (cfr. art. 471 del CRR). 3

ii) disciplina delle deduzioni, dei filtri e delle minorities, fatta eccezione per le scelte comuni summenzionate; Opzione 2: prevede l applicazione, oltre che delle scelte comuni, dello scenario baseline del regime transitorio previsto da CRR/CRD IV, apportandovi alcune variazioni coerenti con l attuale impianto prudenziale. Le principali eccezioni allo scenario baseline riguardano la deduzione dal CET1, sin dal 1 gennaio, degli intangible assets e la deduzione dal CET1, AT1 e T2, rispettivamente, sin dal 1 gennaio, del 100% di: propri strumenti di CET1, AT1 e T2 detenuti in via diretta, indiretta o sintetica; strumenti di CET1, AT1 e T2 detenuti in via incrociata tra intermediari al fine di gonfiare artificialmente i fondi propri. La scelta delle due opzioni normative descritte deriva dalla valutazione di una serie di fattori, quali: le aspettative del mercato e degli analisti, che, di fatto, già nell attuale fase, valutano il livello di capitalizzazione delle banche sulla base dei livelli previsti a regime; il grado di patrimonializzazione del sistema bancario e la sua capacità di adeguarsi con rapidità ai nuovi standard regolamentari; gli orientamenti che vanno formandosi negli altri paesi e le scelte in corso di definizione nell ambito del Single Supervisory Mechanism (SSM) per la conduzione del Comprehensive assessment della Banca Centrale Europea ( 11 ). I risultati della relazione sull analisi di impatto dimostrano che il sistema bancario italiano è in grado di sostenere l opzione più rigorosa tra quelle testate. Tale opzione si pone in linea di continuità con l azione di rafforzamento del capitale intrapresa negli ultimi anni dal sistema bancario italiano ed è in linea con le aspettative del mercato. La seconda opzione, improntata a maggiore gradualità, tiene conto - in un ottica di assicurare il level playing field tra gli operatori dei vari paesi - dell opportunità di coordinare le scelte nazionali con quelle che verranno effettuate dagli altri Stati partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e nell ambito dello stesso SSM. L eventuale adozione di tale opzione sarebbe accompagnata da misure di secondo pilastro volte a favorire il proseguimento dell azione di rafforzamento del capitale intrapresa negli ultimi anni dal sistema. Con il presente documento si sollecitano commenti sulle due opzioni descritte. Si precisa, infine, che le scelte normative proposte riguardano anche il regime transitorio delle SIM che rientrano nell ambito di applicazione del CRR ( 12 ). 11 12 Cfr. Comunicato stampa della BCE del 23 ottobre 2013 e allegata nota Comprehensive assessment (p. 9), secondo cui l esercizio sarà condotto sulla base di un livello minimo di CET1 pari all 8%, definito utilizzando la nozione di capitale prevista da CRR/CRD IV al 1 gennaio, inclusi i transitional arragements. La CRD IV consente di non applicare il capital conservation buffer e il countercyclical capital buffer alle SIM di piccola e media dimensione, se ricorrono determinate condizioni (artt. 129 e 130). La Banca d'italia formulerà le proprie ipotesi normative al riguardo in un documento di consultazione, di prossima pubblicazione, relativo alle riserve di capitale ai sensi della CRD IV. 4

Allegato Prospetto delle opzioni normative Art. 465(1)(a) Livello CET1 Artt. CRR/CRD IV e oggetto Art. 160(6) CRD IV Capital conservation buffer Art. 465(1)(b) Livello T1 Art. 467(2) Percentuale di perdite non realizzate - che non transitano dal conto economico - incluse nel CET1 4.5% 4.5% 2.5% 2.5% 6% 5.5% Art. 467(2)(2) Filtro titoli di Stato Art. 468(2) Percentuale di utili non realizzati - che non transitano dal conto economico - esclusi dal CET1 Artt. 468(4) e 478(1) Inclusione nel CET1 di utili e perdite da fair value su derivative liabilities dipendenti dal proprio merito creditizio 100% (0% dal 2015) 0% Devono essere sempre filtrati 100% 0% Devono essere sempre filtrati Deduzione dal CET1 delle perdite emerse nel current financial year ex art. 36(a) Artt. 469(1)(b) e 472(3) Trattamento delle perdite emerse nel current financial year non dedotte dal CET1 material: dedotte da T1 non material: non dedotte Deduzione dal CET1 degli intangible assets ex art. 36(b) Artt. 469(1)(b) e 472(4) Trattamento degli intangible assets non dedotti dal CET1 Deduzione dal CET1 delle DTA ex art. 36(c) che non derivano da temporary differences Artt. 469(1)(b) e 472(5) Trattamento delle DTA che non derivano da temporary differences, non dedotte da CET1 Ponderate allo 0% 5

Artt. CRR/CRD IV e oggetto Deduzione dal CET1 delle IRB expected losses ex art.36(d) Artt. 469(1)(b) e 472(6) Trattamento delle IRB expected losses non dedotte dal CET1 Dedotte 50% da T1 e 50% da T2 Deduzione dal CET1 dei defined benefit pension fund assets ex art. 36(e) Artt. 469(1)(b) e 472(7) Trattamento dei defined benefit pension fund assets non dedotti dal CET1 Non dedotti dai fondi propri e inclusi nel CET1 se riconosciuti come elementi eligible - ai sensi dell art. 57, lett. da a) a ca), della direttiva 2006/48/CE - da misure nazionali Deduzione dal CET1 di propri strumenti di CET1 (diretti, indiretti e sintetici) ex art. 36(f) Artt. 469(1)(b) e 472(8) Trattamento dei propri strumenti di CET1 (diretti, indiretti e sintetici) non dedotti dal CET1 Deduzione dal CET1 delle partecipazioni incrociate detenute per gonfiare artificialmente i fondi propri, ex art. 36(g) Artt. 469(1)(b) e 472(9) Trattamento delle partecipazioni incrociate detenute per gonfiare artificialmente i fondi propri, non dedotte dal CET1 Deduzione dal CET1 degli investimenti non significativi in soggetti del settore finanziario ( 1 ), ex art. 36(h) Artt. 469(1)(b) e 472(10) Trattamento degli investimenti non significativi in soggetti del settore finanziario, non dedotti dal CET1 Investimenti diretti: dedotti 50% da T1 e 50% da T2 Investimenti indiretti e/o sintetici: ponderati 1 La definizione di soggetto del settore finanziario è contenuta nell art. 4, comma 1, n. 27 del CRR. 6

Artt. CRR/CRD IV e oggetto Artt. 469(1)(c), 470, 478(1) e 478(2) Deduzione dal CET1 delle DTA che derivano da temporary differences e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario, rispettivamente ex artt. 36(c) e 36(i) Artt. 469(1)(d), 472(5) e 472(11) Trattamento delle DTA che derivano da temporary differences e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario non dedotti da CET1 Art. 471 Applicazione della ponderazione al 370%, in luogo della deduzione, agli investimenti significativi in assicurazioni non superiori al 15%, che rispettano i requisiti previsti dall art. 471 Art. 473 Rimozione graduale del filtro previsto per mitigare gli impatti negativi sul patrimonio di vigilanza derivanti dalla modifica dello IAS19 in materia di fondi pensione Parte sopra soglia ( 2 ) dedotta DTA che derivano da temporary differences : 100% Investimenti significativi: 100% Parte sotto soglia di non deduzione: ponderata ai sensi dell art. 48(4) Parte sopra soglia ( 3 ) dedotta DTA che derivano da temporary differences : 0% se sorte prima del 1 gennaio, 20% se sorte dopo 1 gennaio Investimenti significativi: 20% Parte sotto soglia di non deduzione: ponderata ai sensi dell art. 470(3) % DTA che derivano da temporary differences : ponderate 0% % investimenti significativi diretti: dedotti 50% da T1 e 50% da T2 % investimenti significativi indiretti e/o sintetici: ponderati Artt. 474(1)(a) e 478(1) Deduzione dall AT1 di propri strumenti di AT1 (diretti, indiretti e sintetici), ex art. 56(a) Artt. 474(1)(b) e 475(2) Trattamento dei propri strumenti di AT1 (diretti, indiretti e sintetici) non dedotti dall AT1 Artt. 474(1)(a) e 478(1) Deduzione dall AT1 degli incroci di strumenti di AT1 detenuti per gonfiare artificialmente i fondi propri, ex 56(b) Artt. 474(1)(b) e 475(3) Trattamento degli incroci di strumenti di AT1 detenuti per gonfiare artificialmente i fondi propri, non dedotti dall AT1 Artt. 474(1)(a) e 478(1) Deduzione dall AT1 degli investimenti non significativi e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario, ex artt. 56(c) e 56(d) 2 3 Ai fini del calcolo della soglia si applica l art. 48 del CRR. Ai fini del calcolo della soglia si applica l art. 470 del CRR. 7

Artt. CRR/CRD IV e oggetto Artt. 474(1)(b) e 475(4) Trattamento degli investimenti non significativi e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario, non dedotti dall AT1 Investimenti diretti: dedotti 50% da T1 e 50% da T2 Investimenti indiretti e/o sintetici: ponderati Artt. 476(1)(a) e 478(1) Deduzione dal T2 dei propri strumenti di T2 (diretti, indiretti e sintetici), ex art. 66(a) Artt. 476(1)(b) e 477(2) Trattamento dei propri strumenti di T2 (diretti, indiretti e sintetici) non dedotti dal T2 Artt. 476(1)(a) e 478(1) Deduzione dal T2 degli incroci di strumenti di T2 detenuti per gonfiare artificialmente i fondi propri, ex art. 66(b) Artt. 476(1)(b) e 477(3) Trattamento degli incroci di strumenti di T2 detenuti per gonfiare artificialmente i fondi propri, non dedotti dal T2 Artt. 476(1)(a) e 478(1) Deduzione dal T2 degli investimenti non significativi e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario, ex artt. 66(c) e 66(d) Artt. 476(1)(b) e 477(4) Trattamento degli investimenti non significativi e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario, non dedotti dal T2 Investimenti diretti: dedotti 50% da T1 e 50% da T2 Investimenti indiretti e/o sintetici: ponderati Art. 479(1) Percentuale di riconoscimento delle riserve consolidate computabili nel patrimonio di vigilanza consolidato ai sensi delle misure di attuazione dell art. 65 della direttiva 2006/48/CE ma che non sono più computabili ai sensi dell art. 479(1) Art. 480 Parte degli interessi di minoranza non computabile a livello di CET1, AT1 e T2 0% 80% Valore a regime Valore a regime * 0.2 Artt. 481(1) e 481(3) Partecipazioni nella Banca d Italia e relative plusvalenze Art. 483 Grandfathering degli aiuti di Stato deduzione 100% da CET1 deduzione 100% da CET1 8

Art. 484 Artt. CRR/CRD IV e oggetto Grandfathering degli altri strumenti di capitale (percentuale computabile) 80% 80% 9