capitale delle banche. 2 dicembre 2010

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1 Il nuovo quadro regolamentare in materia di capitale delle banche. Implicazioni per l Italia e l Europa Giuseppe De Martino Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza 2 dicembre 2010

2 La riforma del quadro regolamentare La nuova disciplina del capitale delle banche è parte della riforma della regolamentazione prudenziale che attua le raccomandazioni del FSB e del G20 (regole rigorose da introdursi con gradualità) Obiettivi della revisione del capitale: migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza armonizzare la definizione di capitale ed eliminare difformità di comportamento semplificare e rendere maggiormente trasparente la struttura del capitale delle banche

3 La revisione del capitale Il rafforzamento patrimoniale viene perseguito mediante: 1) l innalzamento della qualità del patrimonio di vigilanza ricomposizione del capitale delle banche a favore di azioni ordinarie e riserve di utili al netto di una lista ampliata e armonizzata di elementi da dedurre (common equity) adozione di criteri più stringenti per la computabilità di altri strumenti di capitale 2) la fissazione di livelli minimi più elevati per il capitale di migliore qualità (common equity e Tier 1) 3) il mantenimento di risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai 3) il mantenimento di risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai requisiti minimi (buffers patrimoniali)

4 Il common equity Doppia direttrice di intervento per assicurare la massima qualità del common equity (CE): strumenti di capitale ammessi: si adotta un approccio particolarmente rigoroso deduzioni operate in prevalenza dal CE

5 Common equity: strumenti di capitale Definita una lista di 14 criteri che devono essere rispettati tutti e congiuntamente affinchè uno strumento (con relativo sovrapprezzo) possa essere incluso nel common equity. Criteri in termini di: Permanenza a dei fondi presso l emittente (nessuna na scadenza a predefinita, nessuna aspettativa di riacquisto o rimborso anticipato) Massima subordinazione in caso di liquidazione Piena flessibilità nei pagamenti (dividendi pagati a valere su utili distribuibili o riserve di utili. Nessun riferimento al valore nominale, Nessun cap ammesso. Pagamenti mai obbligatori. No a privilegi sui dividendi) Piena capacità di assorbimento delle perdite attraverso il valore nominale degli strumenti Di fatto, il benchmark per il common equity sono le azioni ordinarie

6 Common equity: strumenti di capitale Tale atteggiamento di particolare rigore trova la propria giustificazione nella necessità di armonizzazione i massima (no a difformità ità nelle caratteristiche di strumenti diversi nei vari paesi) e verso l alto lt (migliore qualità possibile) degli strumenti di capitale che definiscono il patrimonio primario io nei vari paesi

7 Common equity: strumenti di capitale Impatto sulle azioni privilegiate e di risparmio italiane elevata qualità patrimoniale non rispetto, tuttavia, di uno/più dei requisiti per l inclusione linclusione nel common equity (seniority in liquidazione; privilegio nei dividendi, peraltro ancorato al valore nominale; obbligo di pagare in presenza di utili distribuibili; parziale cumulatività). Potrebbe essere necessario rivedere alcune caratteristiche contrattuali se si vuole mantenerle nel patrimonio di qualità primaria Il problema del fondo sovrapprezzo azioni relativo ad azioni privilegiate e di risparmio

8 Common equity: le deduzioni Tra le deduzioni da operare dal common equity - oltre ad avviamenti, attività immateriali, esposizioni in azioni proprie, shortfall tra stock di svalutazioni e perdite attese (banche IRB), surplus di fondi pensione a prestazione definita - rilevano, quali principali elementi di novità della nuova disciplina: Attività per imposte anticipate (DTA) Interessi di minoranza per la quota non computabile Interessenze detenute in altre banche, finanziarie, assicurazioni (le cui attività sono escluse dall ARP di gruppo)

9 Common equity: le deduzioni Attività per imposte anticipate (DTA) Si tratta di un asset il cui realizzo è funzione della futura redditività della banca. Ne deriva che esse possono venir meno in caso di liquidazione o in situazioni di stress Nella nuova disciplina si distinguono DTA da sfasamenti temporali tra riconoscimento civilistico e riconoscimento fiscale (es.: svalutazioni crediti) e DTA derivanti da perdite fiscali Le DTA da perdite fiscali si deducono interamente dal CE Per le DTA da sfasamenti temporali è prevista una franchigia pari al 10% del CE (in prima approssimazione). L ammontare non dedotto andrà ponderato (risk weight da definire) A meno di cambiamenti dell ultima ora, la compensazione tra DTA e DTL (passività per imposte differite) è consentita a parità di giurisdizione fiscale e se è ammessa dalla normativa fiscale (di fatto si fa riferimento al netting contabile)

10 Common equity: le deduzioni Interessi di minoranza il capitale fornito da terzi copre i rischi assunti dalla controllata ma non è disponibile per la copertura dei rischi nell ambito di tutto il gruppo Il principio è che è corretto includere nel patrimonio di vigilanza (PV) consolidato interessi di terzi detenuti in una controllata nella misura in cui questi contribuiscono alla copertura del requisito patrimoniale minimo/contributo al requisito minimo consolidato A tali fini si considerano alla stregua di interessi di terzi anche la quota di pertinenza dei terzi di strumenti ibridi di Tier 1 o strumenti di Tier 2 emessi dalla controllata Tale test andrebbe condotto per step successivi: prima a livello di CE, poi di Tier 1, poi di total capital Con riferimento alla possibilità di includere nel CE consolidato interessi di minoranza, attualmente il comunicato stampa del GHOS del 26 luglio fa esclusivo riferimento a controllate bancarie e non anche a controllate finanziarie non bancarie vigilate

11 Common equity: le deduzioni Interessenze detenute in altre banche, finanziarie, assicurazioni Si introduce un corresponding deduction approach : ciascuno strumento detenuto (azioni, ibridi di Tier 1, Tier 2) va dedotto dalla corrispondente componente di capitale della banca che detiene lo strumento di capitale Più corretto dell attuale deduzione 50:50 in una logica di eliminazione del double gearing Si distinguono partecipazioni non significative (minori o pari al 10% Si distinguono partecipazioni non significative (minori o pari al 10% del capitale sociale della partecipata) da partecipazioni significative (maggiori del 10% del capitale sociale della partecipata)

12 Common equity: le deduzioni Partecipazioni non significative Si confronta l importo aggregato g di tutte le interessenze detenute (in termini di partecipazioni azionarie, strumenti di additional Tier 1 e di Tier 2) con il 10% del CE della banca partecipante. Si deduce la sola l eccedenza L importo non dedotto andrà ponderato

13 Common equity: le deduzioni Partecipazioni significative Con esclusivo riferimento alle partecipazioni azionarie significative è prevista una franchigia del 10% del common equity della banca partecipante t (in prima approssimazione) i La franchigia del 10% del common equity rappresenta un primo step. Ad integrazione di questa, è infatti previsto che la somma di DTA da sfasamenti temporali, partecipazioni azionarie significative e mortgage servicing rights (MSR) non dedotti non possa eccedere un ammontare (cumulativo) pari al 15% del CE della banca L importo non dedotto d andrà ponderato

14 Common equity: le deduzioni Interessenze detenute in altre banche, finanziarie, assicurazioni Ai fini della deduzione è consentito compensare posizioni lunghe lorde con posizioni corte sulla medesima esposizione (es. operazioni di copertura) anche quando queste incorporino un rischio di controparte (rilevante differenza rispetto al documento di dicembre 2009) Coerentemente deduce anche chi offre la protezione/rilascia la copertura Secondo il comunicato stampa del 26 luglio, il trattamento prudenziale descritto si applica ad esposizioni del banking book e del trading book Opportuno stabilire requisiti per l ammissione delle coperture ai fini del netting

15 Common equity: le deduzioni Le nuove deduzioni dal capitale saranno introdotte con gradualità e saranno pienamente operative nel 2018 Il regime transitorio relativo alle deduzioni è comunque complesso e non ancora ben definito in tutti i suoi aspetti

16 Common equity: composizione In conclusione, il CE è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: Strumenti di capitale che rispettano tutti i criteri previsti Fondo sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti di CE Riserve di utili Riserve da valutazione Interessi di minoranza per la quota computabile Aggiustamenti regolamentari (deduzioni e filtri prudenziali) Punto di attenzione: sono inclusi nel CE tutti gli utili non realizzati da valutazione al fair value che transitano a conto economico o a patrimonio netto (uniche eccezioni: own credit risk e cash flow hedge), indipendentemente dal livello di affidabilità del fair value (mark to market e mark to model) È in corso un ampia revisione della nuova disciplina contabile in materia di strumenti finanziari (divergenza IASB/FASB)

17 Altri strumenti di capitale Principali elementi di novità: Nessun incentivo al rimborso anticipato (Tier 1 e Tier 2) Possibilità di prevedere una call option dell emittente t dopo almeno cinque anni dall emissione, da esercitare previa autorizzazione autorità di Vigilanza e nel rispetto di alcune condizioni (Tier 1 e Tier 2). Generalmente richiesto il replacement Piena discrezionalità della banca nel cancellare interessi/dividendi (Tier 1). Dividend pushers non ammessi Meccanismo di assorbimento delle perdite nel going concern (conversione/write down del valore nominale) (Tier 1) In caso di write down, il valore nominale in caso di liquidazione non può essere ripristinato; in caso di esercizio di una call o di pagamento della cedola si fa riferimento al valore svalutato Regime transitorio: per gli strumenti emessi entro il 12 settembre 2010 (cut-off date), è previsto un periodo decennale di graduale esclusione (phase-out) a partire dal

18 I nuovi livelli minimi di capitale Innalzamento dei requisiti minimi per il patrimonio di migliore qualità (CE e Tier 1) Introduzione di un esplicito requisito minimo in termini di CE pari al 4,5% dei RWA (2% implicito nell attuale normativa) Requisito minimo di T1 (CE + altri strumenti di capitale che rispettino i nuovi, più stringenti criteri) innalzato dal 4% al 6% dei RWA Invariato il requisito minimo di total capital: 8% dei RWA I nuovi coefficienti CE e Tier 1 saranno introdotti con I nuovi coefficienti CE e Tier 1 saranno introdotti con gradualità entro il

19 Buffer aggiuntivi di capitale In aggiunta ai nuovi limiti minimi, sono previsti due cuscinetti patrimoniali (buffer) Capital conservation buffer (CCB) Calibrato al 2,5% dei RWA, da rispettare nel continuo Può essere coperto solo da CE Il requisito minimo di CE + CCB risulta pari al 7% Il progressivo avvicinarsi al requisito minimo determina vincoli via via più stringenti sulla distribuzione degli utili. Sulla base del documento di dicembre 2009 il vincolo si applica anche alle cedole sugli strumenti ti ibridi di T1. Come si concilia tale requisito con la non cumulatività di tali strumenti? Introduzione graduale a partire dal Pienamente operativo dal

20 Buffer aggiuntivi di capitale Buffer anticiclico i di capitale Variabile dallo 0% al 2,5% dei RWA Può essere coperto da CE e da altri strumenti di capitale capaci di assorbire pienamente le perdite (contingent capital) Valenza macro-prudenziale del buffer anticiclico Viene attivato a livello di singola giurisdizione in fasi di eccessiva espansione creditizia che determini un accumulazione di rischio sistemico. Quando operante, il CB funziona come estensione del CCB.

21 Il processo di finalizzazione della nuova disciplina E previsto un rules text di maggiore dettaglio che fornisca linee guida applicative dei principi contenuti nei comunicati stampa del Comitato e del GHOS E prevista anche la pubblicazione di un rapporto QIS che riporterà i dati a livello aggregato per tutti i paesi T d i l t l è i t h Tendenzialmente, salvo sorprese, è previsto che entrambi tali documenti siano pubblicati entro fine anno.

22 Gli impatti Per le banche italiane, l impatto più significativo della revisione della nozione di capitale è atteso con riferimento alla deduzione delle partecipazioni in società di assicurazione e dalle attività per imposte anticipate (connesse soprattutto alla regime di deducibilità fiscale di svalutazioni e perdite su crediti) Per le partecipazioni assicurative andrà tuttavia valutato l effetto connesso alla possibilità di utilizzare coperture ai fini di ridurre la deduzione, ove tale approccio fosse confermato Andrà anche osservata la risposta del mercato italiano (ed europeo) ai più stringenti requisiti di computabilità previsti per gli strumenti ibridi di Tier 1 (maggiore componente di equity)

23 Conclusioni La riforma del capitale comporterà che i livelli di capitale dovranno crescere e strumenti di qualità inferiore dovranno essere sostituiti con strumenti patrimoniali più robusti Sarà inoltre molto maggiore l armonizzazione nella definizione di capitale utilizzata dai vari paesi rispetto a quanto avvenuto finora Punti di attenzione: il netting ammesso ai fini della deduzione delle interessenze finanziarie detenute e l inclusione senza limiti di utili non realizzati (fair value) In alcuni casi la norma presenta una certa complessità applicativa (disciplina delle minorities, partecipazioni da dedurre, meccanismi di franchigia, funzionamento dei buffer, nuovi strumenti t di contingent t capital, regime e transitorio). to o) Compromesso tra migliore qualità del capitale e adozione di criteri di ragionevolezza, evitando svantaggi competitivi connessi a situazioni e regolamentazioni diverse tra paesi

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