Le organizzazioni di volontariato

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Le organizzazioni di volontariato Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto

Legge n. 266/1991 (1) ODV = ogni organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato con qualsiasi forma giuridica assenza di fini di lucro democraticità della struttura elettività / gratuità delle cariche e delle prestazioni criteri di ammissione ed esclusione / obblighi e diritti obbligo di redazione del bilancio

Legge n. 266/1991 (2) La legge-quadro non dispone che si debbano rispettare altre condizioni perché un organismo possa essere una organizzazione di volontariato. Se però una organizzazione vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi previsti, è necessario che l ODV si iscriva in un apposito registro "registro generale delle organizzazioni di volontariato" istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome. L iscrizione nel registro regionale, quindi, è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Linee guida sulla gestione dei registri* La cancellazione di un organizzazione di volontariato dall apposito registro comporta per l ente la perdita della qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91. La diretta conseguenza è il venir meno delle agevolazioni fiscali previste dall articolo 8 della legge quadro. * Predisposte dalla soppressa Agenzia per le Onlus (ora competenza Min. Lavoro e Pol. Sociali)

Legge n. 266/1991 (3) è ammesso il ricorso al lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento dell ODV utilizzo di strutture proprie dell ODV, ovvero di strutture pubbliche o convenzionate

Legge n. 266/1991 (4) esenzione bollo e registro non imponibilità IVA cessioni e prestazioni per fini di solidarietà agevolazioni derivanti dalla qualifica di Onlus di diritto agevolazioni fiscali esenzione donazioni / eredità / legati per chi finanzia le ODV IIDD: non imponibilità proventi attività marginali persone fisiche art. 15 TUIR imprese art. 100 TUIR

volontariato promozione sviluppo Min. Welfare Regioni e Prov. Aut. Osservatorio ricerche censimento finanziamento monitoraggio REGISTRI Ricerche/studi progetti sperim. controllo sui registri (dopo soppressione Ag. Onlus) - convenzioni - agevolazioni fiscali

Gli enti non commerciali norme fiscali TUIR (art. 143) non commercialità prestazioni di servizi non art. 2195 c.c. per finalità istituzionali non > costi di diretta imputazione non imponibilità dei contributi della PA per lo svolgimento di attività in convenzione determinazione del reddito categoria per categoria non imponibilità dei fondi da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze etc.

Gli enti associativi norme fiscali TUIR (art. 148) eventuale qualifica di Onlus intrasmissibilità quota eleggibilità organi divieto di distribuire utili rendiconto economico e finanziario (LE ODV NON SONO NECESSARIAMENTE ENTI ASSOCIATIVI) disciplina uniforme del rapporto associativo obbligo di devoluzione del patrimonio

art. 30 d.l. 185/2008 (1) 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 ( ) (del TUIR) ( ), e all'articolo 4 del ( ) (D.P.R. n. 633/1972) ( ) non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello [eas] da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.

art. 30 d.l. 185/2008 (2) 5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. [8] Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano [ ]

circolare 12/E/09 (1) (eas) L'intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

circolare 12/E/09 (2) La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 in commento, compilando l'apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.

circolare 12/E/09 (3) L'art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo sulla sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude dall'onere di comunicare all'agenzia dell'entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali: ( ) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995

iscrizione nei registri Organizzazioni di volontariato se svolgono attività commerciale non marginale se non svolgono attività commerciale se svolgono attività commerciale marginale non sono Onlus di diritto LA REGIONE COMPETENTE CANCELLA L ODV DAL REGISTRO linee guida Agenzia Onlus (la competenza è ora del Min. Welfare) sono Onlus di diritto esonero eas

vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà attività marginali vendita di beni acquisiti da terzi a fini di sovvenzione cessione di beni prodotti da assistiti o volontari somministrazione di alimenti e bevande svolte senza impiego di mezzi professionali commerciali e in funzione del fine istituzionale dell ODV prestazione di servizi (attività istituzionali) corrispettivi non > 50% costi diretti

circolare 18/E/2012 (1) [Enti non commerciali] Al fine di migliorare qualitativamente i risultati dell'attività di controllo si ribadisce la necessità di adottare ogni iniziativa diretta ad assicurare che l'analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi in materia sia eseguita con la massima cura, utilizzando anche le informazioni contenute nelle apposite liste d'ausilio trasmesse centralmente (elenco CONI, elenco dei soggetti che hanno fruito del regime di cui alla legge n. 398/1991, elenco EAS, ecc.), atteso che solo l'attenta valutazione degli indici di rischio determina una selezione mirata e garantisce la massima efficacia dell'azione di controllo.

circolare 18/E/2012 (2) Nell'ambito della analisi di rischio effettuata con l'ausilio degli specifici applicativi a disposizione, vanno in specie selezionati gli enti che, in base agli elenchi dei fornitori a suo tempo inviati dai soggetti obbligati, risultano aver emesso fatture ma non hanno presentato la dichiarazione IVA oppure hanno dichiarato un volume d'affari pari a zero.

circolare 18/E/2012 (3) Si ribadisce l'esigenza che la platea degli enti associativi presenti in ciascuna provincia venga sempre analizzata approfonditamente a cura della funzione di governo ed analisi delle Direzioni Provinciali, in stretta sinergia con l'ufficio Controlli (Area persone fisiche ed enti non commerciali) e gli Uffici Territoriali, sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale.

circolare 25/E/2013 (1) [Enti non commerciali] Nel settore degli enti non commerciali l analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi deve essere eseguita con la massima cura, in modo da ottenere una selezione mirata a individuare i soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà dissimulano vere e proprie attività commerciali.

circolare 25/E/2012 (2) ottimizzare l effetto di deterrenza al fine di una più efficace azione di contrasto, consolidamento di tavoli tecnici e protocolli d intesa

circolare 25/E/2013 (3) Rispetto alle organizzazioni di volontariato, che devono risultare iscritte negli specifici registri tenuti dalle Regioni o dalle Province, i relativi dati vanno chiesti all ente territoriale di competenza al fine di intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di vere e proprie attività commerciali, non rientranti nei limiti previsti dal D.M. 25 maggio 1995. Anche nell ambito dell attività di controllo nei confronti delle ONLUS, le Direzioni Regionali promuoveranno forme di collaborazione con gli enti territoriali tramite specifici protocolli d intesa aventi ad oggetto lo scambio di informazioni relative alle organizzazioni di volontariato e l analisi congiunta delle criticità nel comparto al fine di intraprendere le azioni di rispettiva competenza dirette a migliorare la proficuità dei controlli.

scopi del monitoraggio (eas) monitoraggio finalità principale banca dati deterrenza casi particolari il controllo si concentra sulle verifica associazioni corrette pseudoassociazioni

circolare 45/E/2009 (2) + circ. 51/E/2009 Presentazione del modello EAS con modalità semplificate: compilazione del primo riquadro ( anagrafico ); compilazione righi 4-5-6-25-26 + 20 gli ulteriori dati vengono rilevati dai registri nei quali le ODV sono iscritte

Controlli fiscali pubblicità commerciale attività in luoghi aperti al pubblico assenza negli elenchi svolgimento di attività di intratt./spetta colo Rischi Anomalie dati dichiarati somministrazione alimenti e bevande anomalie obblighi dichiarativi rappr. legale comune con enti/società comm.li

Accesso esclusivo esercizio di attività commerciale no autorizzazione AG Ipotesi esercizio di attività commerciale + istituzionale si autorizzazione AG non servono i gravi indizi di evasione esclusivamente abitazione o att. istituzionale si autorizzazione AG servono i gravi indizi di evasione

Note gestione di tipo non commerciale profit o non profit? distinzione tra pubblicità luogo di esercizio tecniche di vendita studio della concorrenza gestione marcatamente commerciale tariffe differenziate offerte promozionali sconti convenzioni orari

Perdita della qualifica di ENC Art. 149 TUIR - Perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.