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Transcript:

Comune INFORMATIVA - IMU 2018 Imposta Municipale Propria ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018 N.B. L IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE si applica solo per le unità immobiliari di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Aliquota di Base Aree fabbricabili e Terreni agricoli Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8- A/9 Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8- A/9 Immobili categoria catastale B MALALBERGO (E844) 0,95% 0,40% 200 0,76% MALALBERGO CODICE VERSAMENTO MODELLO F24 IMU 2018 CODICE F24 E844 DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2018 Da applicare a tutti gli immobili DIVERSI da: - abitazione principale e pertinenze - Aree fabbricabili - Terreni agricoli (fabbricati strumentali agricoli esenti) ALIQUOTA DI BASE -versamento acconto entro il 18/06/2018*, -versamento saldo entro il 17/12/2018** *la scadenza dell acconto è il 16 giugno ma cadendo di sabato è rinviata a lunedì 18 giugno. **la scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di domenica è rinviata a lunedì 17 dicembre. 1

1) L IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E INTERAMENTE VERSATA AL, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE D (IMMOBILI PRODUTTIVI). 2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D : a) 0,76% quota fissa riservata allo stato con codice tributo 3925 QUOTA comune 3914 (terreni) comune 3916 (aree fabbricabili) comune 3918 (altri fabbricati) comune 3930 (solo per categoria D ) b) 0,30%, quale quota a favore del comune, con codice tributo 3930 QUOTA STATO stato 3925 (solo per categoria D ) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 A/8 A/9 L IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL INTERA SOMMA AL comune 3912 N.B. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 A/8 A/9 DETRAZIONI 200 Detrazione di base Detrazione di 200 fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell immobile, la detrazione di 200 va divisa per 4, 50 ciascuno) 2

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL IMPOSTA IMU 2018 ACCONTO SALDO 18/06/2018* * La scadenza dell acconto è il 16 giugno ma cadendo di sabato è rinviata a lunedì 18 giugno. 17/12/2018 ** ** La scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di domenica è rinviata a lunedì 17 dicembre ENTI NON COMMERCIALI 1 ACCONTO 50% dell imposta dovuta per l anno precedente 2 ACCONTO 50% dell imposta dovuta per l anno precedente 18/06/2018* * La scadenza dell acconto è il 16 giugno ma cadendo di sabato è rinviata a lunedì 18 giugno. 17/12/2018 ** ** La scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di domenica è rinviata a lunedì 17 dicembre SALDO 16/06/2019 CALCOLO IMU RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. 500 Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000 Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta 638,40 Gruppo A (escluso A/10) e Gruppo B e cat. Gruppo D escluso Cat. A/10 Cat. C/1 Cat. D/5 cat. C/2 C/6 C/7 C/3 C/4 C/5 D/5 X 160 X 140 X 80 X 55 X 65 X 80 PAGAMENTO IMU Il pagamento va effettuato con modello F24 presso qualsiasi ufficio bancario o postale. 3

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE D E riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento; DICHIARAZIONI IMU DICHIARAZIONI IMU Entro il 30 GIUGNO DELL ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. MALALBERGO DESCRIZIONE IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 2. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 A/8 A/9 CODICE VERSAMENTO MODELLO F24 IMU 2018 CODICE F24 E844 CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 IMU 2018 QUOTA CODICE TRIBUTO QUOTA STATO 3912 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 ESENTI DAL 2014 - IMU - imposta municipale propria per terreni IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3914-3916 - 4

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D 3918-3930 3925 Per il versamento dell Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali. ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI Un immobile è considerato rurale strumentale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 c..3 bis del dl n.557/93. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI DAL 2014 Pertanto possono essere considerati strumentali all attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purchè in possesso dei requisiti di ruralità. Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria A, non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative. Sono soggetti a IMU i terreni agricoli. TERRENI 0,95% La base imponibile si determina nel seguente modo: Reddito dominicale risultante in catasto al1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per 135. TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI PROFESSIONALI (CD e IAP) AREE FABBRICABILI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO ESENTI DAL 2016 0,95% comune 3914 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) l esenzione è soggettiva, vale per i proprietari che possiedono e conducono). Si rinvia alla disciplina ICI, art. 5 c. 5 e 6 D.Lgs. 504/1992 Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree di analoghe caratteristiche. comune 3916 RIDUZIONE DEL 50% fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 comune 3918 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI RIDUZIONE DEL 50% fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. comune 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. D 3925 (solo immobili categoria catastale D quota stato) 5

COMODATI A PARENTI ENTRO IL 1 GRADO RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE 3930 (solo immobili categoria catastale D quota comune) Dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1-A8-A9) utilizzate da parenti con condizioni, previste dalla legge, molto stringenti. Devono essere posseduti tutti i seguenti requisiti: 1) Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli); 2) Il comodatario (utilizzatore) deve essere residente nel fabbricato concesso in comodato; 3) Il comodante (proprietario) deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 4) Il comodante NON deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione dell abitazione principale (escluse A1/A8/A9); 5) Il contratto di comodato deve essere registrato; 6) Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato con la presentazione dell ordinaria Dichiarazione IMU entro il 30/06 dell anno successivo a quello d imposta. CONTRATTI A CANONE CONCORDATO RIDUZIONE DEL 25% DELL ALIQUOTA IMU DELIBERATA DAL 3918 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione del 25% dell aliquota IMU deliberata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998. La riduzione vale sia per i nuovi contratti, sia per i contratti già in essere. Al fine di applicare la riduzione il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione IMU entro il 30/06 dell anno successivo a quello d imposta. 3918 ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L UNITA IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA IMMOBILI MERCE ESENTI PER ASSIMILAZIONE ESENTI SOLO SE AUTODICHIARATI Assimilazione ai sensi dell art. 3 del Regolamento IMU. (art. 2, c.2, D.L. n. 102/2013) Sono esenti dall IMU i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Ai fini dell applicazione del beneficio il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione IMU entro il 30/06 dell anno successivo pena decadenza del diritto). 6

CATEGORIE ASSIMILATE PER LEGGE ALL ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTI SOLO SE AUTODICHIARATI (art.2, D.L. n. 102/2013), (art.1, c. 707 L. 147/2013) - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite e relative pertinenze dei soci assegnatari; - Abitazioni destinate ad alloggi sociali (decreto Ministro Infrastrutture del 22/04/08) - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall art. 28, c. 1, del D.L.vo139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile e le relative pertinenze non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell applicazione della normativa IMU relativa all abitazione principale; - Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Ai fini dell applicazione dei benefici i contribuenti sono tenuti a presentare la Dichiarazione IMU entro il 30/06 dell anno successivo pena decadenza del diritto). Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato AIRE SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU COME ALTRI FABBRICATI Dal 2015 ESENTI SE PENSIONATI PER ASSIMILAZIO NE ART.9-BIS DL 47-2014 aliquota di base comune 3918 SISMA 2012 ESENTI Si ricorda che i fabbricati per i quali è stata emessa Ordinanza di sgombero per inagibilità a seguito del sisma e che sono di fatto inutilizzati o inutilizzabili, è prevista l esenzione fino al ripristino dell agibilità e comunque non oltre il 31/12/2018 ai sensi del Decreto Legge n. 74 del 06/06/2012 conv, L. n.122/2012 e successive proroghe (art. 1 c. 722 L. 205/2017). 7