Etichettature alimentari: le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011

Documenti analoghi
Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

ASL ROMA 4, Civitavecchia, 19 settembre Il Regolamento n. 1169/2011 dall etichettatura all informazione. Monica Minelli

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014

prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni (artt )

ALIMENTI ETICHETTATURA LA NUOVA DISCIPLINA- ALIMENTI ETICHETTATURA LA NUOVA DISCIPLINA

IL REG. UE 1169/2011 LO STATO DELL ARTE CON RIGUARDO AI PRODOTTI DA FORNO.

La responsabilità degli operatori del settore alimentare. Valeria Paganizza

Disciplina sanzionatoria relativa alle informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori e alle aziende.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SOMMARIO Presentazione delle indicazioni obbligatorie...31

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016

Etichettatura nel controllo ufficiale. Monica Giannino Servizio Veterinario Modena

Le novità per l etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone

Si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le fasi della filiera alimentare a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale

L etichettatura dei prodotti agroalimentari

Etichettatura alimentare:

Il regolamento consumer information: novità e applicazione

L etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità interpretative. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività di vigilanza

LUCA MANGHERINI FABRIZIO LEVRINI. Commissari in Posizione Organizzativa Polizia Municipale di Torino

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Vendita e somministrazione prodotti sfusi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LE ETICHETTE ALIMENTARI. Dott. Stefano Carlini ASL della Provincia di Varese Dipartimento di Prevenzione

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 304 del , pag. 18)

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

CIRCOLARE MIPAAF, prot. n. 391

In Italia, il D.Lgs 109/92 attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, non è toccato dal nuovo regolamento.

L etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi

SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVA

L iter del verbale di accertamento

Informazioni ed etichettatura alimenti: da maggio 2018 nuove sanzioni

Prof. Stefania Negri CattedraJean Monnet in Dirittoeuropeodellasalute, dell ambiente e della sicurezza alimentare

L etichettatura dei. recenti novità interpretative. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. Termoli, 28 settembre 2017

Product Liability Regolamento UE 1169/2011: nuove regole per l etichettatura dei prodotti alimentari. Anna Masutti e Pierluigi Valle

, 231: 1169/2011, 1169/ , ». (18G00023)

BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 28 luglio - settembre

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

D. lgs 231/2017: nuovo regime sanzionatorio per l etichettatura alimentare

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Etichettature alimenti: in Gazzetta il decreto sulle sanzioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 426

Titolo I PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

REQUISITI DELL'ETICHETTA

Regolamento UE 1169/2011 etichette alimentari applicazione

L IMPIANTO NORMATIVO. A cura di Confartigianato

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS)

Piano sanzionatorio del Regolamento 1169/2011

Circ. Min. S.E

Regolamento 1169/2011. Avv. Afro Ambanelli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

Ministero dello Sviluppo Economico

Indicazione degli allergeni sui menù. Chierimento del Ministero della Salute

QUALI REGOLE NELL ETICHETTATURA. FORNO E DI PASTICCERIA Paola Rebufatti. Cuneo, 19 novembre 2015

EDIZIONE 2015/2016 AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITA' Etichettatura dei prodotti alimentari. Erica Varese

Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova. Il domani dell etichettatura.

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

GUIDA: L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Paola Rebufatti. Laboratorio Chimico CCIAA Torino GUIDA: I PARTE

Aggiornamento: - etichettatura/allergeni - materiali a contatto con alimenti - acrilammide

Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni

Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari

SEMINARIO ASSOLATTE 13 maggio 2014, Vicenza

IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI E LA VERIFICA DELL'ETICHETTATURA

Loro Sedi. Decreto legislativo 231/2017 recante Disciplina sanzionatoria Reg. 1169/2011 ed adeguamento normativa nazionale stesso regolamento.

Le novità sull etichettatura alimentare

(Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Reg. UE 1169/11: la chiarezza prima di tutto

Oggetto: Etichettatura prodotti alimentari preimballati D.Lgs. 15/09/2017 n. 145

In scadenza a fine novembre l invio delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre 2017

COMMISSIONI RIUNITE. XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

Ministero dello Sviluppo Economico

Circolare del 15 maggio 2018

QUALI REGOLE NELL ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DA FORNO. Paola Rebufatti. Torino, 15 maggio 2013

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

- Legame con il territorio -

IL QUADRO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011 Convegno organizzato da ILC 10 novembre 2014 Albergo Eden Valeggio sul Mincio Verona

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE CEREALICOLO: RESPOSANBILITA E SANZIONI

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E RESPONSABILITA DELL IMPRESA: L IMPORTANZA DI UN ADEGUATO MODELLO EX D. LGS. 231/2001

Vademecum etichettatura alimenti. Vademecum. etichettatura

Cambiano le etichette: ecco, punto per punto, come devono attrezzarsi produttori e ristoranti

Transcript:

Ai gentili clienti Loro sedi Etichettature alimentari: le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Premessa A fronte di una recente modifica normativa, il Ministero dello Sviluppo è intervenuto per fornire chiarimenti in riferimento alle sanzioni applicabili nel caso in cui siano apposte informazioni errate sulle etichette alimentari. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 109/92, infatti, è stata superata per effetto dell approvazione definitiva del regolamento UE n. 1169/2011, ma il sistema sanzionatorio preesistente si continuerà ad applicare, alle fattispecie confermate dalla nuova disciplina. L apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 109/92, secondo quanto chiarito dal MISE, rimarrà applicabile (laddove possibile) fino all approvazione di un nuovo decreto legislativo sull argomento. Con la circolare in commento vengono fornite, in particolare, le fattispecie in cui trovano applicazioni le sanzioni in materia di etichettatura alimentare. La nuova disciplina In via estremamente riassuntiva, si deve ricordare che le disposizioni contenute nel regolamento si applicano a partire dallo scorso 13.12.2015 - agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore dallo scorso 13.12.2014, né l etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve: indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;

attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche). OSSERVA Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. L operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell UE, l importatore. Egli assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Quando gli alimenti sono pre-imballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un etichetta a esso apposta. OSSERVA Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all operatore che riceve tali alimenti affinché quest ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario. Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le indicazioni obbligatorie riguardano: INDICAZIONI OBBLIGATORIE Le indicazioni La denominazione obbligatorie L elenco degli ingredienti Le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.) La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti La quantità netta dell alimento Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore o dell importatore Il paese d origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o

quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore Le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale Le informazioni fornite su base volontaria, invece, devono soddisfare i seguenti requisiti: non inducono in errore il consumatore; non sono ambigue né confuse; si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti. OSSERVA Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie. Le sanzioni applicabili Come anticipato in premessa, in mancanza di una nuova disciplina organica delle sanzioni che tenga in considerazione le modifiche apportate dal regolamento n. 1169/2011 si continuano ad applicare, laddove compatibili, le sanzioni previste dall articolo 18 del D.Lgs. n. 109/92. In particolare, continuano a trovare applicazione le seguenti sanzioni: SANZIONI APPLICABILI D.Lgs. n. 109/92 Regolamento n. 1169/2011 Articoli Sintesi del contenuto Articoli Sanzione applicabile Art. 7 Pratiche leali di informazione Art. 2 Finalità Art. 18.1 dell'etichettatura dei da ad prodotti alimentari Art. 8, par. 4 Informazioni che accompagnano Art. 2 Finalità Art. 18.1 un alimento e responsabilità degli dell'etichettatura dei da ad operatori del settore alimentare. prodotti alimentari Art. 8, par. 6 Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi, c. 7

destinati al consumatore finale o alle collettività. Art. 8, par. 7 Indicazioni obbligatorie: a) quando l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. Art. 8, par.8 Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. Art. 9, par. 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie Art. 10 ed Indicazioni obbligatorie Allegato III complementari per tipi o categorie specifici di alimenti Artt. 12 e 13 Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie Art. 14, Vendita a distanza. Alimenti par. 1, lettera messi in vendita tramite b) par. 2 distributori automatici o locali commerciali automatizzati. Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7 Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1 Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 Designazione degli aromi, c.3-quater Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1 e 4 Art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura

Art. 15 Requisiti linguistici Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 2 Art. 17, parr. da 1 a 4 Denominazione dell alimento Art. 4 Denominazione di vendita, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 Art.17, par. 5 e Allegato VI Art. 18, par. 1 Art. 18, par. 2 Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D Art. 21 ed Allegato II Art. 22 ed Allegato VIII Art. 23 ed Allegato IX Art. 24 ed Allegato X, punto 1 Disposizioni specifiche sulla Art. 4 Denominazione denominazione dell alimento e di vendita c. 3 e 4 sulle indicazioni che la accompagnano. Elenco degli ingredienti Art. 5 Ingredienti c. 3 Designazione degli ingredienti Art. 5 Ingredienti, c. 2 Art. 4 Denominazione di vendita, c. 5-bis Prescrizioni tecniche che Art. 5 Ingredienti disciplinano l applicazione dei paragrafi afferenti all elenco e alla designazione degli ingredienti. Designazione degli aromi Art. 6 Designazione nell elenco degli ingredienti degli aromi (ad esclusione del c.3- quater) Etichettatura di alcune sostanze o Art. 5 Ingredienti, c. 2- prodotti che provocano allergie o bis, 2-ter, 2-quater e intolleranze Allegato 2 sezione III Indicazione quantitativa degli Art. 8. Ingrediente ingredienti caratterizzante evidenziato Quantità netta Art. 9. Quantità Termine minimo di conservazione Art. 10. Termine minimo di conservazione

Art. 24 ed Allegato X, punto 2 Data di scadenza Art. 10-bis. Data di scadenza Art. 25 e Condizioni di conservazione o Art. 3. Elenco delle Art. 27 d uso nonché istruzioni per l uso, indicazioni dei prodotti ove obbligatorie. preconfezionati, c. 1, lettere i) e l) Art. 26, par. Indicazione del paese d origine o Art. 2. Finalità 2, lettera a) del luogo di provenienza nel caso dell'etichettatura dei in cui la sua omissione possa prodotti alimentari, c. indurre in errore il consumatore. 1, lettera a) Art. 28 ed Titolo alcolometrico Art. 12. Titolo Allegato XII alcolometrico Art. 36 par. 2 Informazioni sugli alimenti Art. 2. Finalità fornite su base volontaria. dell'etichettatura dei prodotti alimentari Art. 18.1 da ad Art. 18.1 da ad Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl (Antonella Tarsia Morisco) Milano, 25 marzo 2015