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Pag. 1 / 6 Foglio Informativo 1.1.1 Prodotti della Banca Finanziamenti Mutui Prima Casa MUTUO PRIMA CASA LEGGERO A RATA COSTANTE - TASSO VARIABILE in ATTO UNICO CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Descrizione Destinazione e specialità del prodotto Mutuo per l'acquisto e la ristrutturazione della "prima casa", a tasso d interesse variabile e a rate di rimborso costanti d importo prestabilito. Tale importo costante potrà eventualmente essere variato nelle ipotesi contrattualmente previste. Tipo di prestito Mutuo di importo massimo di 200.000,00, concesso ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre 1993 n 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia). Finanziamento a medio e lungo termine di natura fondiaria: la somma concessa a mutuo dovrà, pertanto, essere garantita da ipoteca di 1 grado non preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche fiscali) e non potrà eccedere l 80% del valore dell immobile cauzionale. Se trattasi di mutuo suppletivo, l ipoteca potrà essere di secondo grado ove la somma del capitale residuo del primo mutuo e quella richiesta a mutuo non superi l 80% del valore dell immobile cauzionale. Il limite di finanziabilità dell 80% è elevato al 100% se il mutuo è assistito dalle seguenti garanzie integrative: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di crediti verso lo Stato, nonché da cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici. Garanzie L ipoteca e la fideiussione saranno concesse per un importo pari al doppio della somma mutuata. Il mutuo può essere assistito anche da altre garanzie concordate tra la banca ed il cliente quali, ad esempio, la fideiussione di terzi, la cessione del canone di affitto dell immobile ipotecato: tali garanzie accessorie non modificano il limite di finanziabilità. L immobile ipotecato a garanzia deve essere assicurato contro l incendio, il fulmine e gli scoppi in genere. Durata In ragione della variabilità del tasso e dell importo costante della rata, la durata non è predeterminabile: se il rimborso è a rate semestrali, essa non potrà comunque eccedere, a seconda di quanto pattuito nel contratto, la scadenza della 40^ o della 50^ o della 60^ semestralità; se il rimborso è a rate mensili, la durata non potrà comunque eccedere la scadenza della 240^ o della 300^ o della 360^ mensilità. Tasso d interesse e rate di ammortamento - Il tasso di interesse iniziale, applicabile durante il periodo di preammortamento del mutuo, è quello indicato nella Sezione c) del presente foglio Informativo; durante il periodo di ammortamento, l operazione è regolata a tasso variabile e varierà in funzione delle variazioni del parametro Euribor. - L importo delle rate, composte di una quota capitale e da una quota interessi, è costante. E, tuttavia, in facoltà della Banca di rideterminare, sulla base di criteri contrattualmente stabiliti, l importo della rata costante : a) alla scadenza prevista nel contratto e soltanto se si verifica che a quella scadenza, per effetto della fluttuazione del tasso, il debito residuo risulti superiore, a seconda di quanto stabilito nel contratto, al 75% o al 70% o al 65% dell originario importo del mutuo: con facoltà, in questo caso, per il mutuatario di recedere dal contratto rimborsando il capitale residuo senza alcuna penalità per l anticipata estinzione; b) nell ipotesi in cui per effetto dell aumento del tasso, l ammontare degli interessi maturati sulla rata superi quello della rata stessa. Periodicità di rimborso e scadenza rate Semestrali con scadenza 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno; Mensili con scadenza l ultimo giorno di ogni mese. Modalità di pagamento - In contanti allo sportello della Banca mutuante - addebito automatico su c/c acceso presso le dipendenze della Banca mutuante - addebito su c/c acceso presso altre banche Rischi Trattandosi di finanziamento a rata costante e tasso variabile, in ragione della variabilità del tasso e dell'importo costante della rata non è predeterminabile la durata, che comunque non potrà superare il periodo massimo stabilito in contratto. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Pag. 2 / 6 DURATA MINIMA: 10-15 - 20 anni DURATA MASSIMA: - 20 anni per i mutui con durata minima di anni 10-25 anni per i mutui con durata minima di anni 15-30 anni per i mutui con durata minima di anni 20. IMPORTO RATA COSTANTE PREDETERMINATA PER OGNI 1.000,00 EURO DI MUTUO MESE DI APRILE 2008: RIMBORSO A RATE SEMESTRALI : - durata minima 10 anni = 67,14 - durata minima 15 anni = 51,27 - durata minima 20 anni = 43,88 RIMBORSO A RATE MENSILI: - durata minima 10 anni = 10,86 - durata minima 15 anni = 8,23 - durata minima 20 anni = 7,00 TASSI TASSO INIZIALE E DI AMMORTAMENTO: - il parametro: Euribor 1 mese tasso 360 per ammortamento con rate mensili ; Euribor 6 mesi tasso 360 per ammortamento con rate semestrali. è rilevato il 4 giorno lavorativo antecedente il mese/ trimestre /semestre di riferimento maggiorato dello spread relativo alla durata del mutuo (1,20 a 10 anni, 1,30 a 15 anni, 1,40 a 20 anni). Il tasso è applicato anche durante il preammortamento, che di norma decorre dalla data di erogazione del finanziamento alla data di scadenza del primo semestre o mese nel quale è avvenuta l erogazione stessa. TASSO VARIABILE Il tasso viene fissato all'inizio di ogni mese per il mutuo ad ammortamento mensile: 1 gennaio - 1 febbraio - 1 marzo - 1 aprile - 1 maggio -1 giugno - 1 luglio - 1 agosto - 1 settembre - 1 ottobre - 1 novembre - 1 dicembre di ogni anno ; ogni semestre per il mutuo ad ammortamento semestrale: 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno; il tasso decorre dalla data di inizio dell'ammortamento e rimane valido per tutto il mese / semestre ed è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - parametro Euribor 1 mese, 6mesi - tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il periodo di riferimento di ogni anno; - misura fissa annua (denominata spread) diversificata in base alla durata minima del finanziamento; Durata Spread 10 anni 1,20 punti 15 anni 1,30 punti 20 anni 1,40 punti La quota di capitale di ogni rata sarà pari alla differenza tra la rata costante e la quota interessi di competenza della stessa rata calcolata al tasso come sopra rilevato. Esempio di calcolo delle condizioni per un mutuo di 100.000,00 euro alla data del 02/03/2008: Durata Anni 10 Anni 20 Rata mensile Rata semestrale TAN % RATA ISC % TAN % RATA ISC % 5,328 1.105,00 5,740 5,975 6.714,00 6,050 5,520 689,00 5,920 6,175 4.388,00 6,240

Pag. 3 / 6 POLIZZA ASSICURATIVA MUTUO SICURO PERSONA Al mutuo può essere abbinata a scelta del cliente una POLIZZA ASSICURATIVA della MONTEPASCHI VITA S.p.A. denominata Mutuo Sicuro Persona - con addebito del premio sul conto corrente - con le seguenti caratteristiche: copertura rischio: morte del mutuatario/i assicurato/i; (cfr proposta di assicurazione) età del richiedente più anziano: compresa tra 18 e 65 anni; massimale assicurato: fino ad un massimo di 160.000,00 per persona assicurata con un max. di 320.000,00 per mutuo. Durata max. pari alla durata del mutuo (la copertura assicurativa scade al compimento del 75 anno di età del contraente) COMMISSIONI E SPESE - Polizza "MONTE PASCHI ASSICURAZIONI DANNI" contro il rischio incendio e scoppio, con pagamento premio "una tantum": per ogni 1.000,00 Euro di valore dell'immobile ipotecato - ammortamento anni 5: 0,625 - ammortamento anni 10: 1,250 - ammortamento anni 15: 1,573 - ammortamento anni 20: 2,097 - ammortamento anni 25: 2,500 - ammortamento anni 30: 2,850 - Compenso istruttoria: 2 per mille sull'importo richiesto con un minimo di 250,00 - Spese di restrizione di ipoteca 207,00 - Spese di riduzione di ipoteca 130,00 - Subingresso 80,00 - Atto di consenso 105,00 - Spese per conteggio debito residuo 26,00 (importo che verrà percepito solo se l'estinzione, parziale o totale, non avvenga entro la scadenza della rata in corso di ammortamento) - Spese per certificazione interessi 8,00 - Duplicato di quietanza 8,00 - Spese per certificato di sussistenza credito 55,00 - Spese per copia piano di ammortamento 5,50 - Spese amministrative invio rata 2,50 - Spese per invio lettera di sollecito 5,00 - Spese notarili: da regolare direttamente tra cliente e notaio; - Spese di perizia: da regolare direttamente tra cliente e professionista; - Imposta sostitutiva: da corrispondere al momento dell erogazione, è calcolata sull importo mutuato nella misura prevista dalla Legge; - Interessi di mora: maggiorazione di massimo 3 punti del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto. SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO La somma mutuata verrà erogata contestualmente alla firma del contratto e dal mutuatario immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, al netto dell imposta sostitutiva e delle spese di istruttoria dell operazione. La somma come sopra costituita in deposito cauzionale verrà messa a disposizione del mutuatario (d ora in poi denominato pure Parte mutuataria), anche mediante accredito sul suo conto corrente, non appena - e comunque non prima che siano trascorsi dieci giorni dall iscrizione stessa - questi avrà dimostrato alla Banca mutuante, mediante la consegna della relazione notarile finale, che l ipoteca concessa con il contratto di mutuo è stata regolarmente iscritta e non risulta preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche fiscali), che l immobile ipotecato a garanzia del mutuo è stato, a sua cura e spese, assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere con polizza vincolata a favore della banca ai sensi e per gli effetti dell art. 2742 del codice civile, ed abbia adempiuto alle altre eventuali particolari condizioni concordate preliminarmente tra le parti contraenti e indicate, poi, all art. 2 del contratto. Trascorsi n 90 giorni dalla stipula del contratto di mutuo senza che la Parte mutuataria abbia fornito le suddette dimostrazioni e adempiuto alle condizioni di cui all art. 2 del contratto stesso, la Banca mutuante avrà diritto di risolvere il contratto. Gli interessi sulla somma mutuata saranno calcolati con riferimento alla durata dell anno civile e decorreranno a carico della Parte mutuataria nella misura contrattualmente prevista, dalla data in cui gli sarà stata resa disponibile e, comunque, a partire dal 90 giorno dalla stipula del contratto di mutuo ove la Banca non abbia optato per la risoluzione del contratto. Durante il periodo c.d. di preammortamento, compreso tra la data di messa a disposizione della somma mutuata e l inizio dell ammortamento, o, eventualmente, tra il novantesimo giorno dall erogazione e l inizio dell ammortamento, sulla somma mutuata saranno dovuti interessi calcolati al tasso iniziale indicato nel contratto: tali interessi dovranno essere pagati dal mutuatario, a seconda della periodicità di rimborso prescelta, alle scadenze indicate nella Sezione b) del presente Foglio Informativo. Il periodo di ammortamento si inizierà il 1 giorno del semestre o del mese immediatamente successivo a quello in cui avrà termine il periodo di preammortamento. La Parte mutuataria si obbligherà a rimborsare la somma mutuata mediante il pagamento di rate comprensive di capitale e di interessi alle scadenze semestrali o mensili previste. Il finanziamento è regolato a tasso variabile: il tasso nominale annuo varierà in funzione del parametro Euribor 1 mese / 6 mesi tasso 360 rilevato il 4 giorno lavorativo antecedente il mese/semestre. La Parte mutuataria dichiarerà di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell adeguamento che la Banca mutuante sarà autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell interesse che sarà determinato, con i criteri indicati nella Sezione c) del presente Foglio Informativo.

Pag. 4 / 6 L importo di ciascuna rata viene stabilito al momento del contratto, fatta salva la sua rideterminazione, al verificarsi delle condizioni e coi criteri indicati nella Sezione b) del presente Foglio Informativo, alle scadenze coincidenti, per i mutui con rimborso a rate semestrale, con la scadenza della 20^, o della 30^ o della 40^ rata, e, per i mutui con rimborso a rate mensili, con la scadenza della 120^, o della 180^, o della 240^ rata, a seconda della durata massima prevista. Nel caso di rideterminazione dell importo della rata costante per l ipotesi d inadeguato rimborso del capitale alle scadenze contrattualmente previste, la Banca, con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza della rata successiva, darà comunicazione dell adeguamento alla Parte mutuataria che, entro dieci giorni, potrà recedere dal contratto pagando gli interessi maturati alla data del rimborso al tasso applicato all ultima scadenza e rimborsando l intero capitale residuo senza addebito di penali. Dal momento che il mutuo non potrà comunque eccedere le scadenze evidenziate nella Sezione b) del presente foglio Informativo, l importo dell ultima rata potrà risultare d importo superiore o inferiore a quello costante o, eventualmente, a quello costante così come rideterminato. Nel caso di mutuo intestato a più persone, fisiche o giuridiche, queste hanno l obbligo, con vincolo di solidarietà verso la Banca mutuante, di pagare le rate di mutuo indicate nel piano di ammortamento, così come quelle costituite di soli interessi maturate nel periodo di preammortamento, senza ritardo rispetto alle scadenze previste. Nel caso di anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo, la Parte mutuataria dovrà corrispondere alla Banca mutuante, nel rispetto della normativa vigente, il compenso nella misura omnicomprensiva indicata nelle condizioni economiche del presente Foglio Informativo. Sugli interessi di mora non è ammessa la capitalizzazione periodica. Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell importo delle rate residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri contrattualmente previsti. Il mutuo e la relativa ipoteca di garanzia potranno, se del caso e a richiesta della Parte mutuataria, essere divisi in quote con separato atto pubblico stipulabile in data successiva a quella del contratto di mutuo, e comunque dopo che l ipoteca sia stata regolarmente iscritta e la somma erogata e costituita in deposito cauzionale risulterà poter essere messa a disposizione della Parte mutuataria. La Parte mutuataria si impegnerà, per sé e per i suoi successori e/o aventi causa, a comunicare alla Banca mutuante l intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con accollo del mutuo entro 60 giorni dalla data dell atto corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli. La Parte mutuataria s impegnerà a non apportare sostanziali modifiche nella consistenza e destinazione degli immobili ipotecati, a curarne la manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, ad informare la Banca mutuante degli eventuali deterioramenti. La Banca mutuante avrà facoltà di risolvere il contratto di mutuo con conseguente decadenza della Parte mutuataria dal beneficio del termine quando si verificasse una diminuzione nel valore degli immobili ipotecati. Il mancato pagamento delle rate di mutuo o parti di esse produrrà l immediata decadenza dal beneficio del termine della Parte mutuataria e la Banca mutuante avrà diritto di agire in via esecutiva decorsi i termini di cui all art. 40 del D.Lgs. 1.9.1993 n 385. Ove non in contrasto con altre disposizioni di legge la Banca mutuante avrà diritto di rifiutare pagamenti di capitale, di rate di ammortamento e di accessori, da parte di terzi, quando da tali pagamenti possa derivare, a favore di chi li effettua, surrogazione nel credito della Banca stessa e nelle garanzie che l assistono. La Banca mutuante si riserverà di effettuare, in qualsiasi momento, cessione pro-soluto del proprio credito e dei relativi diritti nei confronti della Parte mutuataria, suoi successori e/o aventi causa. Le spese notarili dell atto di mutuo e sue consequenziali saranno a carico della Parte mutuataria che le regolerà direttamente con il Notaio rogante. Alla Parte mutuataria faranno altresì carico le spese di istruttoria tecnica e legale e di ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell operazione nella misura indicata nella Sezione c) di questo Foglio Informativo. Per le controversie giudiziarie sarà competente il Foro previsto dalla legge.

Pag. 5 / 6 PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1) Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114-00187 Roma. Il ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro 50.000,00, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. LEGENDA AMMORTAMENTO: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi. PREAMMORTAMENTO: periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di inizio dell ammortamento; nel periodo iniziale di preammortamento le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. PIANO DI AMMORTAMENTO: è il piano di rimborso del finanziamento con l indicazione della composizione delle singole rate. RATA: pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali annuali ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. GIORNO LAVORATIVO BANCARIO: un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Milano, Londra e Lussemburgo e in cui è operativo il Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System TARGET (o eventuale sistema sostitutivo). T.A.N.: tasso annuo nominale, è il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all'anno. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate. RATA COSTANTE : importo fisso che il debitore paga alle scadenze pattuite per il rimborso del finanziamento: è costituita da una quota interessi (variabile in relazione al tasso applicato ed all'ammontare del debito residuo) ed una quota capitale anch'essa variabile in relazione all'ammontare del debito residuo e della quota interessi maturata. I.R.S.:Interest Rate Swap - tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo termine. Il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari. TASSO EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.). SPREAD: maggiorazione espresso in punti percentuali (p.p.) o in basis points (b.p. o punti base) da sommare al tasso parametro variabile o fisso di riferimento per il calcolo del tasso del finanziamento. I.S.C.: E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria; di revisione del finanziamento; di apertura e chiusura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); il costo dell'attività di mediazione

Pag. 6 / 6 svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. VALUTA: si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi; viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione. Da compilare per l offerta fuori sede NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO: Data Firma LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE