Padova, 25 settembre 2013 Circolare n 09/2013 Alla Spett.le Clientela Oggetto: Decreto Lavoro 2013 - Legge 99 del 9 agosto 2013. Come prevedevamo, la conversione nella legge 99/2013 del Decreto Lavoro 2013 ha portato con se delle modifiche al testo iniziale. Consci di questa possibilità avevamo atteso a redigere informative per evitare di dover poi far pervenire alla Clientela delle comunicazioni di variazione. Qui di seguito troverete riepilogati in modo sintetico e per ordine d importanza, in base al nostro riscontro operativo, i punti salienti del testo della Legge 99/2013. INCENTIVI PER ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO E previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono a partire dal 7.08.2013 e fino al 30.06.2015, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni, che soddisfino uno dei seguenti requisiti: siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Viene, inoltre, espressamente disposto che l incentivo non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico. Le assunzioni in oggetto devono comportare un incremento occupazionale netto e dovranno avvenire comunque non oltre il 30 giugno 2015. L incentivo: è pari ad 1/3 dell imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di 650,00 mensili per lavoratore); spetta per 18 mesi (ridotti a 12 in caso di trasformazione a tempo indeterminato, a tale riguardo, viene specificato che alla trasformazione in oggetto deve corrispondere, entro un mese, un ulteriore assunzione con contratto di lavoro dipendente svincolata dal rispetto dei requisiti richiesti per fruire dell incentivo); viene corrisposto dall INPS al datore di lavoro, previa presentazione di apposita domanda telematica, mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensili. Per quanto concerne l incremento occupazionale, viene confermato che lo stesso è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all assunzione. INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI LAVORATORI CHE FRUISCONO DELL ASPI E previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che beneficiano dell ASpI. In particolare, ai datori di lavoro in questione è riconosciuto il diritto ad un contributo mensile pari al 50% dell indennità ASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. I lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che assume ovvero risulta con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Sono operative le modifiche alla disciplina normativa del contratto di lavoro a termine (D.Lgs n. 368/2001), finalizzate alla riduzione di alcuni vincoli introdotti dalla Riforma Fornero. Viene mantenuta la possibilità di stipula di un primo contratto acausale (senza indicazione delle ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per qualunque tipo di mansione, di durata non superiore a 12 mesi, nell ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra lavoratore e datore di lavoro, nonché nel caso di prima missione di un lavoratore nell ambito di un contratto di somministrazione. Il ricorso al contratto acausale viene ampliato, in quanto è ammesso anche in ogni altra ipotesi definita dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, conclusa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tale proposito, sono eliminate le restrizioni della Legge n. 92/2012, per cui i contratti collettivi potevano prevedere la stipula di contratti acausali nell ambito di un processo organizzativo e nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell unità produttiva. Ora anche il rapporto acausale può essere prorogato come gli altri contratti a termine, con la puntualizzazione, all atto della conversione in legge, che la durata massima di 12 mesi è comprensiva di eventuale proroga. Riguardo la successione dei rapporti di lavoro a termine, tra le stesse parti, sono ripristinati gli intervalli temporali minimi tra un contratto e l altro, vigenti prima della Legge n. 92/2012, ossia: 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi; 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi. Inoltre, viene precisato che la disciplina degli intervalli, nonché le disposizioni sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzione di continuità non trovano applicazione: nel caso di lavoratori utilizzati nelle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963 e di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL; nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, conclusi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fra le esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs n. 368/2001 (art. 10) vengono inseriti espressamente i rapporti di lavoro a termine stipulati con i lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991). Un chiarimento importante riguarda il rispetto dei limiti quantitativi per l utilizzo dell istituto del contratto a termine stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, è stato precisato che tali limiti riguardano anche i rapporti acausali. DIMISSIONI IN BIANCO Confermate le norme relative alla convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro che trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con: contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto); contratti di associazione in partecipazione.
LAVORO A CHIAMATA Il Decreto introduce alcune modifiche alla normativa introdotta dalla legge Fornero. In particolare viene stabilito che: tale tipologia contrattuale è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell arco di un triennio (solare) e al superamento di detto limite (calcolato sulle prestazioni effettuate dall entrata in vigore del decreto pertanto successivamente al 28 giugno 2013) il rapporto verrà trasformato a tempo pieno e indeterminato. Con la conversione in legge del DL è stata introdotta un eccezione: il vincolo delle 400 giornate non opera nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; i contratti a chiamata già in essere al 17 luglio 2012 rimarranno validi fino al 31 dicembre 2013 anche se incompatibili con le nuove disposizioni previste dal presente decreto, nonché dalle modifiche a suo tempo apportate alla materia dalla Riforma Fornero (es: lavoratori con età superiore ai 24 anni compiuti o con età inferiore ai 55 anni). LAVORO A PROGETTO Le modifiche apportate alla disciplina del contratto di lavoro a progetto riguardano: con riferimento alla forma del contratto di lavoro a progetto, viene stabilito che lo stesso deve obbligatoriamente contenere gli elementi ivi indicati fra cui la descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto e del relativo risultato finale che si intende conseguire, la durata del progetto e il corrispettivo pattuito; con riferimento alle ipotesi di esclusione dal lavoro a progetto, si stabilisce che non si potrà fare ricorso a tale tipologia contrattuale per lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. In sostanza, mentre in precedenza era sufficiente il configurarsi di uno dei due caratteri esecutività ovvero ripetitività per escludere la possibilità di ricondurre una prestazione lavorativa al contratto di lavoro a progetto, con la predetta modifica, l esclusione scatta solo qualora siano presenti congiuntamente entrambi i caratteri della esecutività e della ripetitività. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE La Riforma Fornero, in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte dei datori di lavoro, che rientrano nei limiti dimensionali previsti dall articolo 18 della Legge n. 300/1970 (es: aziende con più di 15 dipendenti nella stessa unità produttiva), ha modificato l articolo 7 della Legge n. 604/1966 introducendo l obbligo da parte del datore di lavoro di espletare il tentativo di conciliazione presso la DTL territorialmente competente. Il Decreto Lavoro riscrive il comma 6 dell articolo 7 della Legge n. 604/1966, prevedendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la DTL non trova applicazione in caso di licenziamento: per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c.; per cambio di appalto, qualora una norma di natura contrattuale preveda l assorbimento dei lavoratori da parte dell impresa subentrante; in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa. Per quanto riguarda la procedura di conciliazione, il Decreto Lavoro conferma che:
la durata del procedimento di conciliazione non può superare i 20 giorni successivi alla convocazione da parte della DTL, salvo esplicito accordo delle parti di proseguire la discussione al fine di raggiungere un accordo; il diritto del datore di lavoro di comunicare il licenziamento in caso di fallimento del tentativo di conciliazione e comunque decorso infruttuosamente il termine di 20 giorni. Il Decreto Lavoro introduce la previsione che la mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione viene valutata dal giudice ai sensi dell articolo 116 del c.p.c. In altre parole, in sede di giudizio, l assenza al tentativo di conciliazione potrà essere valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. LAVORO ACCESSORIO (voucher) Viene confermato che l unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di carattere economico (5.000 euro complessivi nel corso di un anno solare, riferiti al lavoratore per la totalità dei committenti - i 3.000 euro per i titolari prestazioni integrative e di sostegno al reddito i 2000 euro per i singoli datori di lavoro committenti). APPRENDISTATO Viene stabilito che, entro il 30 settembre 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome adotti delle linee guida per disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Le suddette linee guida potranno contenere specifiche disposizioni in deroga al TU sull apprendistato (D.Lgs n. 167/2011), tra le quali: l obbligo di redazione del piano formativo individuale solo in relazione alla formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita su un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino; il rispetto, per quanto concerne la formazione, della disciplina prevista dalla Regione in cui l impresa ha la sede legale, in caso di imprese multi-localizzate. Dal 1 ottobre 2013, in assenza delle linee guida, le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano diretta applicazione, salva la possibilità di una diversa disciplina, nel caso di successiva adozione delle linee guida stesse o di successive disposizioni delle Regioni. Nell ambito dell apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale viene prevista la possibilità, al conseguimento del titolo di studio, di trasformare il rapporto in un contratto di apprendistato professionalizzante, al fine dell acquisizione anche di una qualifica professionale ai fini contrattuali. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dagli accordi interconfederali e/o CCNL. TIROCINI FORMATIVI E DI INSERIMENTO E previsto che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono: fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale; accentrare le comunicazioni obbligatorie al servizio per l impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E stato inserito un nuovo punto che introduce alcune deroghe alla disposizione della Riforma Fornero che limita l utilizzo del contratto di associazione in partecipazione al numero massimo di tre associati. In base a tale modifica l articolo 2549 c.c. stabilisce ora che il predetto limite non trova applicazione nell ambito delle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 c.c. (assemblee separate nelle società cooperative), il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del D.Lgs n. 276/2003; nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. DISTACCO DEL PERSONALE NELL AMBITO DI RETE DI IMPRESA Con la conversione in legge del DL Lavoro viene introdotto l articolo 4-ter al D.Lgs n. 276/2003 in tema di distacco del personale in ambito di reti di impresa. Nello specifico è previsto che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del DL n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009, l interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. ASSUNZIONI CONGIUNTE NEL SETTORE AGRICOLO E prevista la possibilità di procedere ad assunzioni congiunte nel settore agricolo. In pratica, le imprese agricole, anche quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo d impresa, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per le attività svolte dalle predette aziende. I datori di lavoro coinvolti rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. Tale facoltà è estesa anche alle imprese agricole: riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3 grado; legate da un contratto di rete (in tal caso la rete deve essere formata per almeno il 50% da imprese agricole). Le modalità operative saranno oggetto di un decreto del Ministero del Lavoro. RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI Ai sensi dell articolo 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003, il committente, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l appaltatore ed eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In relazione alla tipologia di lavoratori nei confronti dei quali opera la responsabilità solidale del committente, il Decreto Lavoro, confermando l impostazione già assunta dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 5/2011,
prevede che le diposizioni dell articolo 29, comma 2 trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (tipicamente lavoratori a progetto e associati in partecipazione). SEMPLIFICAZIONI DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Con riferimento alle modalità di assunzione e agli adempimenti successivi (art. 4-bis, comma 6 del D.Lgs n. 181/2000), è confermata la precisazione interpretativa per cui le comunicazioni obbligatorie telematiche di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono valide al fine dell assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori nei confronti: delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro; dell INPS, dell INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive; della Prefettura Ufficio territoriale del Governo e delle Province. CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Un lavoratore può mantenere lo status di disoccupato anche qualora abbia svolto un attività lavorativa non superando i limiti annuali di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Il reddito minimo personale escluso da imposizione è pari a: 4.800 euro per i lavoratori autonomi; 8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati; 8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di entrambe le nature. Viene inoltre stabilita la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. In altre parole, relativamente ai lavoratori subordinati, resta fermo che lo stato di disoccupazione si sospende qualora si svolga lavoro subordinato di durata fino a sei mesi (contratto di durata inferiore o pari a 6 mesi), a prescindere dal reddito percepito. Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirvi il supporto che riterrete necessario. Cordiali Saluti Il Cdl Alessio Bertagnin