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(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 4, D.M. 19 marzo 2002.

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Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 29 del 14 Febbraio 2011 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica 2011 Sommario 1. Domanda Unica 2011: regimi a premio... 2 2. Ruolo del fascicolo... 2 3. Regimi a particella di cui al Titolo IV: piante proteiche, frutta a guscio e risone... 2 4. Regimi a particella di cui al Titolo IV basati sulla presenza di contratti: foraggi da trasformazione, prodotti ortofrutticoli, sementi certificate e canapa... 3 5. Foraggi da trasformazione... 3 6. Aiuti alla produzione di sementi certificate... 3 7. Canapa... 4 8. Regimi di cui al Titolo III Articolo 68 Sostegno specifico... 4 9. Pascoli permanenti... 7 10. Condizionalità... 7 11. Termini di presentazione della DU e relative modifiche... 8 12. Cessazione aziendale (articolo 75, paragrafo 2) e decesso (articolo 82) Reg. (CE) n. 1122/2009... 9 13. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento... 9 1

1. Domanda Unica 2011: regimi a premio Con il presente provvedimento si disciplinano le modalità per la richiesta del premio c.d. disaccoppiato di cui al Titolo III del Reg. CE 73/2009, dei premi di cui al Titolo IV regimi piante proteiche (art. 79), frutta a guscio (art. 82), riso (art. 73), prodotti ortofrutticoli limitatamente alle prugne d Ente (art. 54), sementi certificate (art. 87) e foraggi da trasformazione (Regolamento (CE) n. 1234/2007), nonché l adesione ai sostegni previsti dall art. 68 del Reg. CE 73/2009 disciplinati con Decreto Ministeriale del 29/07/2009. Inoltre, con la presente dichiarazione le Aziende che coltivano canapa devono effettuare le dichiarazioni previste ai sensi del Reg. CE 73/09 art. 39. Per l abbinamento dei titoli nella campagna 2011 le superfici devono essere condotte alla data del 15/05/2011 ai sensi dell art. 35 del Reg. CE 73/09 la cui applicazione a livello nazionale è stabilita dal DM dell 11/02/2009 avente ad oggetto Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico. 2. Ruolo del fascicolo L Azienda che intende attivare la richiesta di premi sui regimi disciplinati dal Reg. CE 73/09 deve sottoscrivere le informazioni contenute nel proprio fascicolo elettronico attestandone l aggiornamento con la consistenza derivante dai documenti di possesso in originale da essa detenuti nel fascicolo aziendale. La firma del fascicolo aziendale deve avvenire secondo le modalità previste dal Decreto ARTEA 292/2009. In particolare, con la firma del fascicolo l Azienda attesta la conduzione delle particelle in uso al momento della sottoscrizione. Se l Azienda concorda con gli usi del suolo relativi alle particelle condotte riportati nel modulo utilizzato per la sottoscrizione del fascicolo non occorre effettuare tramite DUA dichiarazioni di coltivazione. Nel caso, invece, di discordanza con i dati in possesso di ARTEA relativi all uso del suolo l Azienda deve compilare l Opportunità Piano colturale tramite DUA ID 10000 che sarà oggetto dei controlli di competenza di ARTEA in termini di S.I.G.C. e di condizionalità. 3. Regimi a particella di cui al Titolo IV: piante proteiche, frutta a guscio e risone Le superfici per le quali è richiesto un premio di cui al Titolo IV del Reg. CE 73/09 investite a colture Frutta a guscio, Risone e Piante proteiche devono essere dichiarate sempre a particella nel Piano delle coltivazioni dell Opportunità Regime Premio Unico (RPU) 2011 della DUA ID 10000. Nel caso specifico della frutta a guscio vi è l ulteriore obbligo di indicare anche il sesto d impianto. Il beneficiario ai fini della corretta richiesta dei premi verifica, prima della sottoscrizione della DUA, quanto riportato dalla Sezione Richiesta premi Titolo III disaccoppiato e IV. In caso di assenza o difformità tra richiesto nel Piano di coltivazioni e quanto riportato nella suddetta Sezione Richiesta premi Titolo III disaccoppiato e IV occorre verificare la completezza delle informazioni inserite nel Piano di coltivazioni a particella. Nel caso di assenza di specie/varietà nel Piano delle 2

coltivazioni occorre segnalare ad ARTEA la necessità di implementazione dei relativi codici per le opportune verifiche/correzioni prima della sottoscrizione. Eventuali discordanze tra le specie/varietà inserite nel piano di coltivazione e attivazione del regime corrispondente nella sezione Richiesta premi Titolo III disaccoppiato e IV devono essere segnalate ad ARTEA per le opportune verifiche/correzioni prima della sottoscrizione. 4. Regimi a particella di cui al Titolo IV basati sulla presenza di contratti: foraggi da trasformazione, prodotti ortofrutticoli, sementi certificate e canapa Sono obbligati alla stipula di un contratto di coltivazione con trasformatori o acquirenti collettori riconosciuti ai sensi della normativa vigente i produttori che chiedono uno dei seguenti regimi di aiuto: a) Foraggi essiccati articolo 86, lettera a) del Reg. (CE) n. 1234/2007; b) Prodotti ortofrutticoli Articolo 54 Reg. CE 73/2009 limitatamente al regime delle prugne d Ente secondo quanto stabilito dal D.M. n. 1539 del 22 ottobre 2007 avente ad oggetto Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'ente destinate alla trasformazione ; c) Sementi certificate Sezione 5 Articolo 87 Reg. CE 73/2009; d) Canapa Articolo 39 del Reg. (CE) n. 73/2009. I contratti di coltivazione devono sempre indicare a particella le superfici oggetto di contratto e le stesse devono essere coerenti con quanto dichiarato nella Domanda Unica. 5. Foraggi da trasformazione L Azienda che intende conferire foraggi destinati alla trasformazione alle imprese riconosciute da ARTEA deve compilare nella Domanda Unica il Piano di coltivazioni a particella con indicazione della superficie destinata a tale coltura e sottoscrivere la Sezione Richiesta premi Titolo III disaccoppiato e IV nella quale saranno riportate le superfici a regime. I contratti di trasformazione saranno compilati esclusivamente nel Sistema Informativo di ARTEA solo successivamente alla presentazione della Domanda Unica e conterranno le sole particelle contenute nella DU destinate a tale regime. 6. Aiuti alla produzione di sementi certificate L indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in chilogrammi, e copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate, possono essere trasmessi entro il 15 giugno dell anno successivo al raccolto. L attestazione dell avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, rilasciate dall ENSE in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni: 3

i) nominativo e partita IVA della ditta sementiera contraente; ii) nome, cognome, indirizzo, codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) dell agricoltore moltiplicatore; iii) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione; iv) specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato dell Unione Europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante l avvenuto controllo in campo, rilasciata dopo l acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate, devono essere trasmesse all Organismo pagatore entro il 15 giugno dell anno successivo al raccolto. Tali dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati presso l Organismo pagatore competente. Inoltre, deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopralluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. 7. Canapa Le colture a canapa da fibra o da seme devono essere dichiarate a particella. Una copia degli eventuali contratti sottoscritti per la vendita del prodotto, conservati in originale allegati alla Domanda Unica, devono essere inviati ad ARTEA entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione. 8. Regimi di cui al Titolo III Articolo 68 Sostegno specifico Il DM del 29/07/2009 prevede i seguenti sostegni specifici ai quali l Azienda può aderire attraverso la relativa scelta nella Sezione Richiesta premi art. 68 Reg (CE) 73/09 DM Mipaf 29/7/2009 tramite la sottoscrizione della DUA ID 10000 - Opportunità Regime Premio Unico (RPU) 2011: 1) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3): a) Sostegno a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte a LG ed ai Registri anagrafici (DM Art 3 p 1); b) Sostegno a favore dei detentori di capi allevati secondo disciplinare etichettatura ai sensi del Reg CE 1760/2000 (DM Art 3 p 3 lett a); c) Sostegno a favore dei detentori di capi certificati ai sensi del Reg CE 510/2006 (DM Art 3 p 3 lett b). 2) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4): a) Sostegno per acquisto montoni genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ direttamente da allevamenti iscritti a LG o registro anagrafico (DM Art 4 p 1 lett a); b) Sostegno per detenzione montoni di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ iscritti a LG o al registro anagrafico di eta inferiore o uguale a 5 anni (DM Art 4 p 1 lett b); c) Sostegno per capi ovicaprini macellati e certificati ai sensi del reg CE 510/2006 (DM Art 4 p 1 lett c); 4

d) Sostegno per capi ovicaprini allevati nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per Ha (DM Art 4 p 1 lett d); 3) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5): a) Sostegno per aziende olivicole che producono olio extravergine nel rispetto di un disciplinare ai sensi del Reg CE 510/2006 o Reg CE 834/2007 (DM Art 5 p 1); 4) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6): a) Sostegno a favore dei produttori di latte crudo di vacca con cellule somatiche per ml inferiore a 300.000 -germi a 30 gradi per ml inferiore a 100.000 - materia proteica non inferiore a 3,35% (DM Art 6 p1); 5) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco ( art. 7): a) Sostegno a favore di produttori di tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con eslcusione Nostrano del Brenta (DM Art 7 p 1); b) Sostegno a favore di produttori di tabacco per sigari di qualita delle varieta Kentucky e Nostrano del Brenta (DM Art 7 p 5); 6) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8): a) Sostegno a favore dei produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente certificata e confettata (DM Art 8 p 1); 7) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa (art. 9) a) Sostegno a favore dei produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise; 8) Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (art. 10) a) Sostegno a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento delle colture; 9) Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11): a) Contributo a favore degli agricoltori con assicurazioni sul raccolto, animali e piante (DM Art 11 p 1). Riguardi ai premi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7) e 9) ARTEA acquisisce i dati secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. Riguardo ai premi di cui ai punti 5), 6),7) e 8) l Azienda dovrà obbligatoriamente, pena l esclusione dal sostegno, indicare nel Piano delle coltivazioni tramite la DUA ID 10000 le specie/varietà a particella in base ai seguenti codici colturali: - Tabacco Codice 1305 - Barbabietola da zucchero Codice 1301 - Danae racemosa ruscus Codice 3145 - Per l avvicendamento si riporta la tabella delle specie ammissibili: 5

Codice Specie Specie Codice varietà 1002 Frumento duro TUTTE 1003 Frumento tenero TUTTE 1001 Avena TUTTE 1007 Orzo TUTTE 1011 Segale TUTTE 1013 Triticale TUTTE 1014 Farro TUTTE 1482 Fava TUTTE 1109 Lupino TUTTE 1185 Pisello TUTTE 1966 Lathyrus sativus L. (cicerchia) TUTTE 1108 Lenticchia TUTTE 1102 Cece TUTTE 1112 Veccia TUTTE 1842 Vicia sativa L. TUTTE 1843 Vicia villosa Roth. TUTTE 1148 Hedysarum coronarium L. (Sulla) TUTTE 1209 Soia TUTTE 1203 Colza o ravizzone TUTTE 1904 Girasole TUTTE 1301 Barbabietola da zucchero TUTTE "Maggese 1700 Terreni ritirati dalla produzione Vestito" 1464 Erbai misti TUTTE 1463 Erbai leguminose TUTTE Onobrichis viciifolia Scop. 1170 (Lupinella) TUTTE 1451 Trifoglio TUTTE CEREALI AUTUNNO-VERNINI MIGLIORATRICI Per il sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva di cui al punto 3) occorre indicare la tipologia (DOP, IGP o Biologico) con indicazione del Consorzio o Organismo di Certificazione. Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco di cui al punto 5) è condizionato all adesione da parte dell Azienda ad un contratto di coltivazione stipulato tra la propria Associazione di produttori riconosciuta dall Organismo Pagatore territorialmente competente con un impresa di prima trasformazione riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005. In fase di compilazione dell Opportunità RPU 2011 all interno della DUA ID 10000 dovrà essere indicata l Associazione di produttori a cui la medesima Azienda aderisce. In base a successive diposizioni di ARTEA la Domanda Unica sarà integrata con i documenti necessari ad attestare gli obblighi contrattuali e qualitativi del prodotto. Per il contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al punto 9) un Azienda che è associata ad un Consorzio deve indicarne gli elementi identificativi nella Sezione Richiesta premi art. 68 Reg (CE) 73/09 DM Mipaf 29/7/2009 Opportunità Regime Premio Unico (RPU) 2011. 6

9. Pascoli permanenti Ai fini dell abbinamento ai diritti in portafoglio le superfici identificate dai codici 1172 - Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e pascolo cespugliato), 1173 - Pascolo arborato con tara 50% (bosco ceduo), 1905 - Pascolo magro con roccia affiorante con tara 20% e 1906 - Pascolo magro con roccia affiorante con tara 50% sono abbinabili qualora l Azienda sia in possesso dei seguenti requisiti: a) Gestione di un allevamento censito nella Banca Dati Nazionale dell Istituto Zooprofilattico dell'abruzzo e del Molise G. Caporale (BDN); b) Gestione di un allevamento diverso da bovini e ovini, non registrato in BDN (ad esempio equini, suini), da registrare nel Sistema Informativo di ARTEA a livello di UPZ (Unità Produttiva Zootecnica); c) Pascolamento di terzi con animali registrati in BDN. In tal caso occorre indicare il CUAA del detentore dell allevamento per il controllo in BDN del codice allevamento; d) Sfalcio per vendita/autoconsumo del foraggio. Nel caso di autoconsumo occorre allegare alla Domanda Unica copia della documentazione attestante le operazioni di sfalcio se effettuate da terzi, nel caso di vendita copia della fattura di vendita del foraggio. In particolare, i codici 1172 e 1173 si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate bosco e non vi è obbligo di dichiarazione a particella. I codici 1905 e 1906 caratterizzanti terreni con roccia affiorante si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate tare (infatti non hanno altri usi possibili) e non vi è obbligo di dichiarazione a particella. Per le casistiche da a) a c) occorre indicare nella DUA Sezione Richiesta premi Titolo III disaccoppiato e IV paragrafo UTILIZZO PASCOLI MAGRI AI FINI DELL'ABBINAMENTO A DIRITTI ORDINARI la data di inizio e di fine periodo del pascolamento. 10. Condizionalità Riguardo il rispetto degli obblighi derivanti dal regime di condizionalità, se la sottoscrizione fatta nella DU 2010 è invariata per il 2011, l Azienda non è obbligata a procedere ad una nuova dichiarazione dei medesimi. Gli impegni risultano registrati nel fascicolo ed esposti in fase di sottoscrizione del medesimo come indicato al precedente paragrafo 2. Nel caso, invece, vi siano delle modifiche aziendali rispetto sia agli obblighi dichiarati vigenti fino al termine della campagna 2010 che a quelli in essere a partire dalla campagna 2011, l Azienda dovrà sottoscriverli nello specifico Quadro interno alla DUA ID 10000. I precetti normativi a cui l Azienda deve far riferimento sono quelli previsti dai Reg. (CE) 73/2009 (articoli 4, 5 e 6 e Allegati II e III) e dal Reg. (CE) 1122/2009, oltre che dal Decreto MIPAAF n. 7

30125 del 22/12/2009 e dalla normativa regionale attuativa del medesimo Decreto in vigore. Ulteriori specifiche o delimitazioni emanate dalle autorità nazionali o regionali possono estendere gli impegni assunti con la Domanda Unica 2011. In caso di violazione degli impegni relativi alla condizionalità verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1122/2009. 11. Termini di presentazione della DU e relative modifiche La Domanda Unica deve essere presentata, salvo deroghe, da ogni Azienda con sede legale in Toscana. In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell Azienda. Tale richiesta è inoltrata all Organismo pagatore competente per sede legale, all Organismo pagatore prescelto e all AGEA Organismo di coordinamento. Al termine dell istruttoria svolta l AGEA Organismo di coordinamento provvede ad attribuire nell ambito del SIAN la delega all Organismo pagatore prescelto. Sulla base di tale principio, la Domanda Unica deve essere presentata all Organismo pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale. Le schede fascicolo e/o le domande RPU iniziali sono compilate secondo quanto disposto dai Decreti del Direttore di ARTEA 142/2007, 191/2008 e 291/2009 relativi alla DUA e al decreto del Direttore 292/2009 relativo al fascicolo aziendale e devono essere ricevute entro le ore 24.00 del giorno 16/05/2011. Per le schede fascicolo e/o le domande RPU iniziali è consentita una tolleranza di 25 giorni solari calcolati dal 16/05/2011, per cui il termine ultimo è fissato entro le ore 24.00 del 10/06/2011. In riferimento a tale termine sarà applicata una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le schede fascicolo e/o le domande RPU iniziali pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 16 maggio 2011 maggio sono irricevibili. In presenza di scheda fascicolo e/o domanda RPU iniziale presentata nei termini sopra descritti, le domande inoltrate successivamente saranno considerate di modifica ai sensi dell art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 10/06/2011. In particolare, non saranno applicate penalità se presentate entro il 31/05/2011, altrimenti subiranno una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo se presentata entro il 10/06/2011 con modifiche che determinano l aumento di superficie condotta e/o l aumento di superfici a premio. I casi di modifica che comportano l aumento di superficie condotta e/o l aumento di superfici a premio inoltrate successivamente al 10/06/2011 saranno considerati ai sensi dell art. 21 del Reg. CE n. 1122/2009 e saranno valutate nel merito dalla competente Struttura. Ai sensi dell art. 23, par. 1, del Reg. (CE) n. 1122/2009, in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi 8

contestualmente alla Domanda Unica si applica una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. 12. Rinuncia alla RPU Le Aziende che intendono rinunciare alla RPU della campagna 2011 dichiarano le proprie intenzioni tramite l opportuna funzione predisposta in DUA ID 10000. L Azienda che vuole rinunciare alla RPU pluriennale invia ad unica@artea.toscana.it il documento scannerizzato della rinuncia a firma dell'azienda che sarà inserito nel fascicolo aziendale, da parte di ARTEA stessa, tramite ID 84. Tale documento si configura come una rinuncia al regime pluriennale e, pertanto, l'anno successivo la medesima Azienda se vuole ripresentare RPU lo deve fare tramite DUA. 13. Cessazione aziendale (articolo 75, paragrafo 2) e decesso (articolo 82) Reg. (CE) n. 1122/2009 Il tenutario del fascicolo aziendale inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite il modulo 1024 - Attestato morte/cessazione corredato della relativa documentazione in formato elettronico attestante la linea ereditaria o il subentro. Inoltre, qualora non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il CAA deve creare la nuova posizione del subentrante con l obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l erogazione del contributo. In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per decesso è la seguente: - Copia del certificato di morte; - Atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l indicazione della linea ereditaria unitamente al documento di identità in corso di validità dell erede; - Nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti. In tal caso, l erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento 1024. - In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per cessione o incorporazione è la seguente: - Atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione dell Azienda. 14. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento Nei casi in cui l erogazione dell aiuto coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2011 il pagamento è da intendersi come conclusivo del procedimento. ARTEA, nei casi in cui il pagamento dell aiuto non coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2011, ne dà comunicazione all Azienda tramite pubblicazione di apposito provvedimento sul sito istituzionale di ARTEA all indirizzo www.artea.toscana.it in cui si evidenziano, oltre ai dati identificativi del beneficiario e dell istanza presentata (CUAA, Denominazione, N. Istanza), gli 9

elementi e le motivazioni rilevate in sede di verifiche di competenza inerenti i regimi richiesti. Tale provvedimento sarà pubblicato in data 30 marzo 2012. L Azienda per il tramite del CAA tenutario del fascicolo aziendale può presentare memorie e documentazione al fine della revisione di quanto riportato nel suddetto provvedimento nei modi e nei termini ivi previsti. Ai fini del rispetto dei termini previsti dal Reg. CE 883/2006 non saranno accoglibili istanze di revisione successive alla data del 31 maggio 2012 fatti salvi i casi che ARTEA si riserva di valutare nel merito e comunque conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Nei casi di applicazione di penalità pluriennali ai sensi degli artt. 57, 58, 65 e 66 del reg. CE 1122/09 sarà invece effettuata notifica nominativa del decreto di applicazione della sanzione medesima. In data 16 luglio 2012 ARTEA pubblicherà apposito provvedimento sul proprio sito istituzionale all indirizzo www.artea.toscana.it sulla base di quanto disposto dal Regolamento CE n. 883/2006 contenente gli esiti finali delle istruttorie per le Domande Uniche 2011 per le quali l erogazione dell aiuto non ha coinciso con quanto richiesto. Contro tali provvedimenti è possibile proporre da parte dell Azienda l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 10