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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13415 Anno 2015 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: ORICCHIO ANTONIO Data pubblicazione: 30/06/2015 SENTENZA sul ricorso 6924-2010 proposto da: VIGNA FABBRI SPA 02124311008, IN PERSONA DELL'AMM.RE DELEGATO RAPP.TE SEBASTIANELLI AROLDO SBSRLD37A26C453D, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LUCIO PAPIRI 83, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AVITABILE, che li rappresenta e difende; 2015 1311 contro - ricorrenti - CONDOMINIO VIA SGURGOLA 9 ROMA, P.I. 80234120584, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BERNARDINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA PETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4684/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; udito l'avvocato Avitabile Antonio difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO in FATTO Sebastianelli Aroldo proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2005 con cui, su istanza del condominio di via, Sgurgola 9 di Roma, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di 1.765,00 a titolo di quota di spettanza per lavori di rifacimento dell'impianto fognario comune. L'opponente deduceva che il proprio locale rimessa sottostante l'edificio condominiale era dotato di un proprio impianto fognario autonomo "a dispersione". L'adito Giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione al detto D.I. con condanna alle spese di lite. Avverso la succitata decisione interponeva appello il Sebastianelli. Resisteva al gravame il Condominio. Con sentenza n. 4684/2009 il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di appello, rigettava l'impugnazione con condanna dell'appellante alle RVICRe del iudii Per la cassazione dell'anzidetta decisione ricorre il Sebastianelli, nonché la Vigna Fabbri S.p.a. quale odierna proprietaria del locale per cui è causa giusto conferimento del medesimo Sebastianelli- con atto fondato su due ordini di motivi. Resiste con controricorso il Condominio intimato. Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., i ricorrenti. 3

RITENUTO in DIRITTO 1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di "nullità per omessa motivazione ex n. 5 art. 360 c.p.c.". Parte ricorrente lamenta, nella sostanza, che la "la motivazione della sentenza di gravame impugnata è assolutamente incomprensibile". La censura non è fondata. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto omessa o incomprensibile. In effetti dalla lettura della parte motiva della gravata decisione risultano le ragioni, adottate con condivise argomentazioni, su cui è fondato il decisum della sentenza di appello. In quest'ultima vi è idonea spiegazione del fatto che il Sebastianelli (pur avendo un proprio impianto fognario e non utilizzando quello condominiale) era comunque tenuto al richiesto pagamento. Infatti il ricorrente, in quanto comproprietario dell'impianto fognario condominiale, era tenuto al pagamento pro quota delle spese necessarie alla sua conservazione in misura proporzionale al valore della sua proprietà esclusiva del locale interrato sottostante il condominio di via Sgurgola n. 9 in Roma. In ogni caso deve ribadirsi che "con riguardo all'impianto di fognatura di un edificio in condominio l'indagine diretta a stabilire se il condomino, che non utilizzi detto impianto per essere collegato con altro impianto, sia ugualmente comproprietario dell'impianto condominiale e, quindi, in applicazione dell'art. 1123 c.c., sia tenuto a concorrere alle spese inerenti la sua conservazione va condotta in base ai criteri indicati dall'art. 1117 c.c. sull'individuazione delle parti comuni" ( Cass. civ, Sez. II, Sent. 6 dicembre 1991, n. 13160). 4

Ed, ancora, va ribadito che proprio "i manufatti come le fognature e simili rientrano fra le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 n. 3 c.c., le cui spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà" (Cass. civ., Sez. II, Sent. 27 novembre 1990, n. 11423). Il motivo in esame è, quindi, infondato e deve essere rigettato. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 c.c." ex n. 3 art. 360 c.p.c.". Il motivo è assistito dalla formulazione di quesito teso a conoscere se "per la ripartizione delle spese di manutenzione di un bene asseritamente comune ma non utilizzato.è legittimo applicare il criterio stabilito con il terzo comma dell'art. 1123 c.c. che fa riferimento al concreto utilizzo del medesimo ovvero debbasi, comunque, far ricorso al criterio generale previsto dall'art..1117 c.c. od a quello del primo comma del medesimo articolo 1123 c.c.". Il motivo, anche per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte a proposito dell'esame del precentente motivo, è infondato. Deve, inoltre, rilevarsi che in atti non è contestata la qualifica di proprietario, da parte del ricorrente, di unità immobiliare facente parte del condominio de quo. Tanto non poteva e non può che comportare, per lo stesso ordine di ragioni innanzi già spiegate, la doverosità della compartecipazione pro-quota alle sopese di rifacimento dell'impianto ancorchè non utilizzato. Al riguardo giova evidenziare che le spese di mantenimento e difesa di una parte comune come l'impianto fognario "non rientrano fra quelle di cui alle norme ai commi secondo e terzo dell'art. 1123 c.c.,le 5

quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri" ( Cass. civ., Sez. Il, Sent. 4 maggio 1999, n. 4403). Infine deve rilevarsi che la pretesa esclusione rispetto all'affermato obbligo di contribuzioni pro-quota non risulta neppure essere stata suffragata sotto altro profilo : l'individuazione delle parti comuni dell'edificio risultante dall'art. 1117 cc. non è stata "superata dalle opposte risultanze di un determinato titolo" ( Cass. civ. sez. II, Sent.1 agosto 2002, n. 11391 e SS. UU. n. 744911993). Il motivo va, pertanto, respinto. 3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo. La Corte P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Condominio controricorrente delle spese del giudizio, determinate in 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il