Protocollo d intesa per la realizzazione di un Centro Integrato in materia di lavoro La Direzione Reg.le INPS di La Provincia di... VISTO - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 relativo al conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di lavoro, a norma dell art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; - la legge 15 maggio 1997 n. 127 contenente misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; - l art. 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come innovato dai successivi decreti legislativi n. 297/2002 e n. 276/2003; - il decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000; - il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali ; - le leggi 24 novembre 2003 n. 326 e 23 agosto 2004 n. 243; - la deliberazione n..approvata dal Consiglio di Amministrazione dell INPS il, PREMESSO CHE nell attuale contesto normativo le Pubbliche amministrazioni sono indirizzate a perseguire la razionalizzazione organizzativa e il miglioramento della qualità dei servizi oltre a sviluppare iniziative sinergiche per ottimizzare il rapporto con i cittadini utenti; l INPS persegue da tempo una linea organizzativa fondata sulla centralità del cliente e sulla capillarizzazione del servizio attuata sia con accessi telematici facilitati sia con progetti di decentramento delle strutture di ricevimento affinché siano sempre più vicine ai cittadini utenti; l art. 19 del Regolamento di Organizzazione dell Inps vigente, attribuisce ai Direttori Regionali la competenza ad attuare i 1
processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con le Pubbliche Amministrazioni operanti a livello regionale nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione; con messaggio n. 142 del 2001, la Direzione Generale INPS ha invitato le Sedi regionali dell Istituto a promuovere ogni sinergia con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia) per ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive; i centri per l impiego sono chiamati ad essere il motore della rete dei servizi per l impiego, che ha come obiettivo prioritario la conoscenza approfondita delle diverse realtà territoriali, al fine di programmare politiche attive del lavoro rispondenti ai bisogni di cui sono portatrici le comunità; gli stessi centri per l impiego garantiscono a tutti i cittadini pari opportunità nell accesso al mondo del lavoro offrendo servizi personalizzati finalizzati a non disperdere il bagaglio culturale e professionale di cui ognuno è portatore; i centri per l impiego offrono un servizio completamente gratuito alle aziende che sono alla ricerca di personale per favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro; l offerta di servizi, effettivamente integrati anche grazie alla contiguità fisica, si pone come strumento di politica attiva del lavoro; le parti considerano opportuno avviare forme di sinergia al fine di ampliare i servizi per: 1. soggetti in cerca di diversa occupazione e disoccupati, aventi o meno diritto a prestazioni a sostegno del reddito collegate all interruzione del rapporto di lavoro; 2. soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di natura professionale ovvero sono interessati a soluzioni contrattuali flessibili; 3. aziende interessate a forme di incentivazione per il mantenimento ed il miglioramento dei livelli occupazionali, CONCORDANO QUANTO SEGUE 2
Art. 1 Costituzione del Centro Integrato per l impiego La Provincia di. e la Direzione Regionale INPS di., al fine di realizzare opportune forme di integrazione logistico-funzionale, di semplificazione amministrativa e di sviluppo dei servizi e delle politiche attive del lavoro, organizzano un Centro Integrato per l impiego presso il quale sono offerti i seguenti servizi, per l INPS: - ritiro e gestione delle domande di disoccupazione non agricola, ordinaria e con requisiti ridotti e delle domande di mobilità, con liquidazione delle relative indennità in tempo reale anche grazie a forme di comunicazione semplificate fra gli Enti; - consulenza, ad integrazione del servizio di orientamento offerto dagli operatori del centro per l impiego, diretta alle persone alla ricerca di occupazione, sulle conseguenze assicurative previdenziali derivanti dalla tipologia di attività lavorativa oltre che sui rischi connessi alle irregolarità contributive; - iscrizione, variazione e cancellazione in tempo reale per le posizioni relative a lavoratori atipici e lavoratori domestici; - consulenza alle aziende sulle possibilità e modalità di assunzioni agevolate e sulle forme a sostegno dell emersione del lavoro irregolare, con conseguente verifica integrata dei requisiti per accedere alle agevolazioni, garantendo nell unica sede di verifica tempestività e trasparenza dell iter autorizzativo; - ritiro delle comunicazioni di assunzione e delle dichiarazioni relative alle giornate lavorate, presentate dalle aziende agricole; - altro.; per il centro per l impiego: - informazione ed iscrizione; - gestione delle comunicazioni aziendali ed informazione alle imprese; - gestione delle richieste aziendali e incontro domanda/offerta; - gestione avviamenti a selezione presso Enti pubblici; - gestione liste di mobilità, LSU, CFL e altri adempimenti amministrativi; - attività per la gestione dell integrazione lavorativa dei disabili ex legge n. 68/1999; - altro.; 3
A regime presso il Centro Integrato potranno essere erogati ulteriori servizi INPS ed altri servizi propri del centro per l impiego. Art. 2 Impegni tra le parti Per la realizzazione del Centro Integrato, (se vi è utilizzo a titolo gratuito) il centro per l impiego ospita gratuitamente l INPS (o viceversa), presso i locali di via.. (se sono previsti oneri) le parti utilizzano l immobile di via..secondo il modello organizzativo-funzionale della struttura condivisa o della struttura ospitata di cui all allegato A. Per l espletamento del servizio, le parti forniscono le necessarie postazioni di lavoro, idonee ad operazioni di front office e di back office, adeguatamente attrezzate dal punto di vista informatico, per consentire il collegamento con le rispettive banche dati. Alle suddette banche dati potranno accedere operatori identificati previo rilascio di password di accesso. I dati così acquisiti avranno valore certificativo per gli adempimenti delle parti al fine di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive e, di riflesso, migliorare il livello dei servizi da rendere alle aziende nonché ai lavoratori interessati al pagamento delle prestazioni di disoccupazione e mobilità. Art. 3 Formazione degli operatori Le parti si impegnano a progettare e realizzare un percorso di formazione degli operatori che prestano la loro attività presso il Centro Integrato per l impiego al fine di favorire una gestione dell informazione univoca e quindi fornire agli utenti un servizio effettivamente integrato rispetto agli ambiti di competenza delle rispettive Amministrazioni. Art. 4 Espletamento del servizio Il servizio sarà operante nei giorni. con orario. 4
I servizi INPS non strettamente correlati alla materia lavoro presso il Centro Integrato saranno erogati nei giorni.. Le parti garantiscono il personale necessario per la funzionalità del servizio stabilito. Art. 5 Ripartizione di spese ed oneri Le parti garantiscono l assistenza tecnica per le rispettive apparecchiature installate presso il Centro Integrato e la fornitura dei relativi materiali di consumo. Gli oneri per i consumi di energia elettrica, acqua, linee telefoniche, riscaldamento ed altri connessi all attività d ufficio verranno ripartiti tra le parti secondo i criteri esposti nell allegato A che è parte integrante del presente accordo. Art.6 Pubblicità dell iniziativa Le parti si impegnano ad adottare idonee iniziative dirette a pubblicizzare la presenza e le attività svolte presso il Centro Integrato. Art. 7 Privacy Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto della disciplina sulla riservatezza e, in particolare, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 Durata Il presente protocollo ha valore a decorrere dalla data di..per un periodo di anni 1 (uno) ed è rinnovabile previa intesa tra le parti. Le parti si impegnano ad apportare al presente protocollo, anche nel corso della sua vigenza, le modifiche o integrazioni che si riveleranno necessarie a seguito dell evoluzione normativa. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all adempimento o per nuove disposizioni di legge. La Provincia di.. INPS Direzione Regionale 5