COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO



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COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI ONERI CONCESSORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 11.11.2009 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 16.11.2010

Art. 1 Oggetto del regolamento Ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 16 ogni attività che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, è soggetta alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione per le attività residenziali, ad esclusione della coltivazione dei fondi ad uso agricolo e per le quali è dovuto il rilascio del permesso di costruire gratuito ai sensi delle vigenti norme. L'incidenza degli stessi ad eccezione dei casi di gratuità previsti dall'art.17 D.P.R. 380/2001 deve applicarsi secondo un principio generalizzato che ogni attività produce non solo effetti diretti, circoscritti al sito di intervento con necessità di approntare il sedime urbanizzato, ma anche effetti indotti, più o meno consistenti che interessano tutto il sistema di urbanizzazione comunale e intercomunale. L'applicazione è stabilita secondo principi di omogeneità di aree del territorio comunale e per classi di tipologia di intervento secondo le tabelle parametriche regionali approvate con deliberazione del C.R. n.179/c.r. N.4170 DEL 26/5/77 e secondo il presente regolamento. L'incidenza degli oneri verrà desunta in caso di attuazione con S.U.E. in base ai costi stimati analiticamente di cui il proponente può richiedere, secondo il principio della equivalenza monetaria, l'esecuzione diretta delle stesse; nulla è dovuto da parte dell'amministrazione in caso di eccedenza degli importi derivanti dall'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, rispetto ai valori tabellari. NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. Art. 2 Permesso di costruire oneroso. Le opere che richiedono il versamento del contributo sugli oneri di urbanizzazione sono le seguenti: - nuove costruzioni, - ampliamenti delle costruzioni esistenti, - sopraelevazioni, - aumento delle superfici utili, - mutamenti della destinazione d'uso, - ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, - demolizione e ricostruzione di fabbricati, Art. 3 Permesso di costruire gratuito (art.17 D.P.R. 380/2001). Il contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.12 della Legge 9 maggio 1975, n.153; b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta; c) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso; d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Art. 4 - Mutamento di destinazione d'uso. Costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi della legge regionale 19/99, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie: a) destinazioni residenziali b) destinazioni produttive, industriali o artigianali; c) destinazioni commerciali; d) destinazioni turistico-ricettive; e) destinazioni direzionali; f) destinazioni agricole. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al primo comma. L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo, quando ciò avvenga nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine il contributo è dovuto per intero in base alla nuova categoria di destinazione. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilità dalla licenza edilizia o dalla concessione o dall'autorizzazione o dalla D.I.A. e, in assenza o

indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o altri documenti probanti. Le modificazioni delle destinazioni d'uso, con opere qualificabili nel loro insieme di ristrutturazione, comportano un contributo commisurato sia all'eventuale maggiore somma determinata in relazione alla nuova destinazione d'uso rispetto a quella precedente, sia alla quota dovuta per il costo di costruzione. L'ammontare dell'eventuale maggiore somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data del rilascio del permesso di costruire o della D.I.A. Ai locali in cui sono svolte funzioni commerciali (di vendita, di esposizione ed analoghe) nonché alle abitazioni ed ai loro accessori, connessi con gli insediamenti produttivi si applicano gli OO.UU. e/o la disciplina propria dei settori commerciale e residenziale. Art.5 - Corresponsione di oneri con altre procedure autorizzative. Le procedure autorizzative semplificate (D.I.A.) che legittimano l'esecuzione di opere che comportano la necessità di integrare gli oneri di urbanizzazione, determinano la necessità di procedere al calcolo ed al versamento degli stessi con effetto di interruzione dei termini di esecutività della procedura di tacito assenso. Art.6 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione. a)prima ABITAZIONE: Il versamento del contributo per il rilascio della concessione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ai sensi art.9 Legge 25/03/82 n. 94 nel caso in cui il richiedente realizzi o intervenga sulla prima abitazione. L'unità immobiliare dovrà avere superficie utile non superiore a 95 mq e 18 mq di superficie accessoria e venga sottoscritto atto di vincolo a non cedere la proprietà dell'immobile prima che siano decorsi 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori. b)ristrutturazione. Alle ristrutturazioni che non comportano aumento di carico urbanistico o cambio di destinazione nonché la realizzazione di volumi destinati ad accessori quali cucinini, vani scala, servizi igienici, autorimesse entro e fuori terra in eccedenza dello standard a parcheggio dalle vigenti norme, sottotetti ad uso non abitativo o abitativo pertinenziale ai sensi della legge regionale 21/98, si applicano un contributo pari ad 1/3 del valore degli oneri di urbanizzazione. E' inoltre prevista una riduzione degli importi in caso di intervento di ristrutturazione globale del fabbricato, per gli insediamenti produttivi, ai quali si applicheranno i valori della tabella degli oneri relativi agli insediamenti di riordino ridotti del 50%. In caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente l'applicazione degli oneri verrà assimilata alla nuova costruzione.

Art. 7 - Oneri di urbanizzazione per interventi in zona agricola e per destinazioni agricole. Gli interventi realizzati da soggetti imprenditori agricoli a titolo principale (2/3 del reddito) sono gratuiti ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001, riferiti ai quali si dovrà sottoscrivere atto di vincolo al mantenimento della destinazione. Per i casi previsti dall'art.25 L.R. 56/77 nei casi di forza maggiore accertati dalla Commissione comunale per l agricoltura (cessazione attività, trasferimento mortis causa), potrà essere autorizzata la decadenza del vincolo ed il cambio di destinazione previa corresponsione degli oneri dovuti per la nuova destinazione. Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione d uso la prosecuzione dell utilizzazione dell abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari i quali conseguentemente non hanno l obbligo di richiedere alcun permesso di costruire. Art. 8 abrogato Art. 9 - Scomputo totale o parziale per esecuzione diretta di opere. A scomputo totale o parziale della quota dovuta per l'urbanizzazione primaria e in caso di attuazione con strumento urbanistico esecutivo o concessione convenzionata anche della quota di urbanizzazione secondaria, il concessionario prima del rilascio della concessione potrà richiedere e concordare con l'ufficio Tecnico LL.PP. l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione fino al concorso degli stessi con modalità e prescrizioni da indicare nel permesso di costruire convenzionato. In tal caso lo svincolo delle garanzie sarà possibile a seguito di certificato di regolare esecuzione dell'opera. Art. 10 - Aggiornamento periodico degli oneri. In relazione all'art.7 della Legge 24/12/93 n. 537 il Comune procede all'aggiornamento dei valori con scadenza quinquennale ed in base all'intervenuta variazione dei costi delle Opere di Urbanizzazione accertata dall'istat. Art. 11 - Restituzione oneri di urbanizzazione versati. In relazione alle disposizioni della circolare del MINISTERO LL.PP. N. 1609 del 30/07/91 ove la costruzione assentita non venga costruita deve essere restituito il contributo a suo tempo corrisposto. In caso di rinnovo, il medesimo non deve essere versato una seconda volta ma eventualmente integrato in caso di ulteriore variazione in aumento degli oneri stessi. Art. 12 - Criteri di calcolo del volume o superficie oggetto di contributo. La superficie su cui calcolare il contributo degli oneri di urbanizzazione è la superficie lorda della costruzione così come sarà definita dal regolamento edilizio..

Agli effetti della determinazione del contributo summenzionato dovrà essere prodotto elaborato da presentare in allegato alla richiesta di concessione edilizia, ove siano riepilogati tutti i dati necessari per il calcolo degli oneri stessi. Art. 13 - Oblazione per permesso di costruire in sanatoria In relazione a tali casi si stabilisce che qualora l'opera non sia costituita da opere identificabili in volume o superficie il costo di costruzione venga definito in funzione del computo metrico applicando una aliquota del 5% * 1/3 e comunque non inferiore ad uro 516. Qualora l'intervento sia oneroso ai sensi del presente regolamento l'oblazione è pari al doppio degli oneri dovuti ovvero in caso di gratuità una volta degli stessi. Per gli interventi relativi a fabbricati produttivi e per i fabbricati oggetto di convenzioni, per i quali il costo di costruzione non è dovuto ai sensi di legge, nel caso di sanatoria, detto costo deve essere determinato comunque e corrisposto in misura pari. Ai sensi dell'art.33 del D.P.R. 380/2001, nel caso di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo oltre alla sanzione pecuniaria per la fiscalizzazione è comunque dovuto il contributo di concessione. NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE. Art. 14 - Determinazione del costo di costruzione Gli oneri di costruzione, al pari degli oneri di urbanizzazione, vanno corrisposti per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni degli edifici esistenti. Sono esenti gli interventi che godono della gratuità del permesso di costruire ai sensi art.17 del D.P.R. 380/2001. Il contributo va corrisposto in proporzione al costo di costruzione determinato annualmente con delibera di giunta o determinazione del Responsabile del Servizio e riferito al mq. di superficie utile. Possono essere pagati invece in relazione al costo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo eseguito in base al prezziario Regione Piemonte, ultima edizione pubblicata. L'elaborato relativo alle indicazioni per la determinazione del contributo riportante i dati di progetto dovrà essere datato, timbrato e firmato dal progettista incaricato del progetto architettonico. Art. 15 - Categorie soggette al versamento del Costo di Costruzione Escludendo gli interventi a destinazione industriale ed artigianale, perché soggetti ai soli oneri di urbanizzazione, gli oneri di costruzione sono dovuti per le seguenti categorie di fabbricati: - a destinazione abitativa.

- a destinazione turistica, commerciale e direzionale. Le varianti ai permessi di costruire rilasciati con aumento della superficie lorda oppure della superficie non residenziale, ovvero mutamenti di destinazione d'uso onerosi determinano un'integrazione al contributo per costo di costruzione corrispondente all'incremento anzidetto fermo restando la quota a suo tempo corrisposta. Art. 16 - Procedimento per il calcolo degli oneri del Costo di Costruzione. ATTIVITA' RESIDENZIALI Nuove costruzioni: Determinazione del contributo con applicazione di aliquota dal 5% al 12% in relazione alle classi tipologiche dell'edificio e coefficienti di incremento. Edifici esistenti: a) determinazione per gli interventi su edifici esistenti del costo di costruzione in base a specifico computo metrico estimativo redatto in base al prezziario Regione Piemonte. Nel caso di ampliamento di sup. utile e ristrutturazione, la determinazione del costo di costruzione è sviluppato estendendo la determinazione tramite il computo metrico anche alla parte in ampliamento od utilizzando lo stesso metodo delle nuove costruzioni. b) alle ristrutturazioni che non comportano aumento di carico urbanistico, per interventi su edifici esistenti il contributo sul costo di costruzione è ridotto ad un terzo. c) in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente il contributo sul costo di costruzione si applica per intero. ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI In applicazione dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 sono determinate le aliquote da applicarsi al costo di costruzione (determinato con computo metrico estimativo) per edifici o impianti destinati a: ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI - 5% per edifici turistico ricettivi - 5% edifici commerciali. - 7% per edifici direzionali. Art. 17 - Edilizia convenzionata Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo del Costo di Costruzione non è dovuto nei casi di convenzionamento art. 18 D.P.R. 380/2001.

Art. 18 - Modalità di corresponsione e garanzie per la riscossione del Contributo di Costruzione. La quota di contributo di cui all'art.16 del D.P.R. 380/2001 verrà corrisposto al Comune all'atto del rilascio dell atto autorizzativo. (Permesso di Costruire o D.I.A. o S.C.I.A.). A tale scopo e per importi superiori a 2.000,00 EURO e fino a 50.000,00 EURO, potrà essere rateizzato il versamento fino a quattro rate semestrali di uguale importo da versarsi con le seguenti modalità: 1. 1.a rata al momento del ritiro dell atto autorizzativo; 2. 2.a rata a sei mesi dal rilascio dell atto autorizzativo; 3. 3.a rata a 12 mesi dal rilascio dell atto autorizzativo; 4. 4.a rata a 18 mesi dal rilascio dell atto autorizzativo. Per importi superiori ad EURO 50.000,00, il versamento potrà essere rateizzato fino a 8 rate semestrali di uguale importo, di cui la prima rata al momento del ritiro dell atto autorizzativo. Sempre per importi pari o superiori ad EURO 50.000,00 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale sugli importi rateizzati. A garanzia della quota rateizzata dovrà essere depositata idonea garanzia bancaria o assicurativa. Lo svincolo della stessa avverrà al termine di tutti i pagamenti con specifica Determina dirigenziale che ne verificherà il rispetto di importi e tempi di versamento. L'eventuale trasferimento della concessione ad altri titolari presuppone l'assunzione delle fidejussioni a carico del nuovo obbligato principale; detta operazione spetta al vecchio titolare che rimane in caso contrario responsabile nei confronti dell'amministrazione Comunale. Le proroghe successive alla scadenza del termine di fine lavori saranno soggette alla corresponsione del contributo del costo di costruzione per i lavori oggetto di completamento. Per la sistemazione delle aree viene computata la superficie interessata dall'intervento qualora non vi sia applicazione di oneri per manufatti in progetto. Le proroghe successive alla scadenza del termine di fine lavori saranno soggette alla corresponsione del contributo del costo di costruzione per i lavori oggetto di completamento. Art. 19 - Corresponsione del costo di costruzione con altre procedure autorizzative. Le procedure autorizzative semplificate (D.I.A.) che legittimano l'esecuzione di opere che comportano la necessità di versare gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, determinano la necessità di procedere al calcolo ed al versamento degli stessi con effetto di interruzione dei termini di esecutività della procedura di tacito assenso.

Articolo 20 - Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo. Nel caso di ritardo nel versamento del contributo, sono dovuti: a) per un ritardo fino a 120 giorni un aumento del 10 % del contributo; b) per un ritardo da 121 a 180 giorni un aumento del 20 % del contributo; c) per un ritardo da 181 a 240 giorni un aumento del 30 % del contributo. Le sanzioni di cui al comma precedente, non sono tra loro cumulabili. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorsi inutilmente i termini di cui alla lettera c del comma 1, il Comune procede in via coattiva al recupero del contributo e delle relative sanzioni.