Questo referente deve eleggere un domicilio in Italia, e deve essere munito del potere di inviare e ricevere atti e documenti.

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DISTACCO DEI LAVORATORI IN ITALIA NUOVE PROCEDURE DAL 26 DICEMBRE 2016 Le aziende estere che distaccano i lavoratori presso aziende, anche appartenenti allo stesso gruppo, con sede in Italia, per fornire una prestazione di servizi, dal 26 dicembre 2016 dovranno inviare telematicamente al Ministero del Lavoro una nuova comunicazione preventiva entro le 24 ore del giorno precedente l inizio del primo periodo di distacco o trasferta. A questo adempimento - previsto dall art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione alla Direttiva 2014/67/UE - sono soggette le aziende stabilite in qualsiasi Stato estero (Europeo o extra UE) e le Agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro della UE, che distaccano lavoratori in Italia nell ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Detta Direttiva è stata recepita con D.Lgs. 136 del 17 luglio 2016, a seguito del quale il Ministero del Lavoro ha emesso il Decreto del 10 agosto 2016, predisponendo la relativa procedura. E già entrato in vigore, in particolare, l obbligo di conservare, per tutto il periodo del distacco e fino a due anni successivi alla sua cessazione, il contratto di lavoro e ogni altro documento concernente il rapporto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l inizio, la fine e la durata dell orario di lavoro giornaliero, la documentazione che attesta il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica relativa all instaurazione del rapporto di lavoro (quella inviata nel paese di origine) e il certificato che attesta la legislazione previdenziale applicabile. Questa documentazione deve essere conservata in doppia versione, una in lingua originale e una in lingua italiana da un referente aziendale che deve risiedere nel nostro Paese, e che deve essere appositamente nominato dall impresa distaccante. Questo referente deve eleggere un domicilio in Italia, e deve essere munito del potere di inviare e ricevere atti e documenti. Il nome e il domicilio del referente dovranno essere comunicati al Ministero con lo stesso modulo della comunicazione preventiva, a partire dal giorno in cui questa procedura sarà utilizzabile (quindi, dal 26 dicembre 2016). Sino ad allora, l impresa dovrà limitarsi a procedere alla nomina

(tale obbligo non sembra differibile, in mancanza di una norma che lo preveda), ma non dovrà rispettare alcun obbligo di comunicazione. L impresa distaccante è tenuta a nominare un secondo referente cui affidare il compito di gestire le relazioni sindacali. Tale soggetto, al pari dell altro referente, deve avere il potere di rappresentanza della Società e deve essere elettivamente domiciliato in Italia; il suo ambito di rappresentanza deve estendersi alla gestione dei rapporti con le parti sociali interessate a promuovere l applicazione in azienda dei contratti collettivi di secondo livello. Per svolgere questo compito, il referente per le relazioni sindacali dovrà rendersi disponibile a incontrare le parti sociali, in caso di richiesta di incontro. La legge non chiarisce se il referente per la conservazione dei documenti e quello per le relazioni sindacali debbano essere due persone diverse o possano coincidere: nel silenzio della norma, si può ritenere che le due funzioni siano cumulabili sulla stessa persona. La comunicazione dovrà essere effettuata anche per i distacchi avviati tra il 23 luglio 2016 (entrata in vigore il D.Lgs. n. 136/2016) ed il 25 dicembre 2016, l importante è che siano ancora in essere al 26 dicembre 2016. In particolare, per i distacchi in essere prima del 26 dicembre 2016 e non ancora terminati, dovrà essere effettuata una particolare procedura comunicativa denominata: Comunicazione preventiva posticipata. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell evento modificativo. L adempimento comunicativo non andrà a sostituire il modello A1 che continuerà ad avere vita propria e dovrà essere obbligatoriamente compilato ed inviato per tramite cassetto previdenziale all INPS in data antecedente l inizio della missione.

PROCEDURA Come già detto l adempimento comunicativo è obbligatorio a far data dal 26 dicembre scorso, attraverso la modalità telematica prevista nella pagina dedicata alle aziende del sito www.cliclavoro.gov.it. L azienda estera distaccante dovrà acquisire apposite credenziali di accesso attraverso una preventiva registrazione, da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso. Ricevute le credenziali di accesso (Utente e password), l azienda distaccante, entro le ore 24 del giorno precedente l inizio del periodo di distacco, dovrà seguire il seguente percorso: Aziende > Adempimenti > Distacco transnazionale > Invia qui la comunicazione telematica. Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco. In particolare, queste saranno le informazioni obbligatorie previste nella comunicazione preventiva: a. dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili); b. generalità dei lavoratori distaccati; c. durata del distacco: data di inizio e data di fine; d. sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; e. dati identificativi del soggetto distaccatario; f. specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario classificazione ATECO 2007 secondo livello; g. generalità e domicilio eletto del referente (art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 136/2016); h. generalità del referente (art. 10, comma 4, D.L.vo n. 136/2016). Specificatamente per le Agenzie di Lavoro, che effettuano somministrazione transnazionale, nella sezione 1 - prestatore di servizi del Modello UNI_Distacco_UE, vanno riportati i dati dell agenzia del lavoro stabilita in un altro Stato membro (denominazione, codice identificativo, sede ecc.),

indicando, altresì, nel campo identificativo somministrazione, della medesima sezione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all esercizio della suddetta attività, ove sia prevista dalla normativa del Paese di stabilimento. Per quanto attiene alla somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri, ferme restando le indicazioni fornite per le sezioni 1 e 3, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (sezione 4.1.2 sede del distacco) va individuato nella sede legale dell impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 soggetto distaccatario. Qualora il distacco riguardi più lavoratori, può essere prevista un unica comunicazione con l indicazione di lavoratori coinvolti, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi. Situazione a parte per quanto riguarda le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri. Infatti, nelle more della predisposizione da parte del Ministero del Lavoro di uno specifico modello di comunicazione all interno della piattaforma Distacco UE, l impresa straniera distaccante dovrà assolvere all obbligo comunicativo mediante l invio di una dichiarazione preventiva all indirizzo di posta elettronica: Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it; utilizzando il modello pdf ministeriale (CAB_UNI_UE). In merito alla compilazione del modello CAB_UNI_UE, l ispettorato precisa che nella sezione 3.1.1, relativa alla durata del distacco andranno inserite rispettivamente: - la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano data inizio distacco; - la data dell ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell uscita dal nostro territorio data fine distacco. Sono fuori dalla comunicazione suindicata, non essendo considerati distacco transnazionale, i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.

INDISPONIBILITA DEL SISTEMA INFORMATICO In caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro, viene data la possibilità di effettuare la Comunicazione preventiva in modalità posticipata e cioè entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. Questa tipologia di comunicazione posticipata dovrà essere utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016 (e non ancora terminati), inserendo quale data di inizio distacco quella di effettivo inizio. MODIFICA ED ANNULLAMENTO DEL DISTACCO È possibile annullare la comunicazione già effettuata: nel caso in cui vi siano delle correzioni (es. luoghi o soggetti partecipanti al distacco) o la cancellazione del distacco stesso. L annullamento dovrà avvenire, tramite la medesima procedura informatica, entro le ore 24 del giorno antecedente l inizio del distacco del lavoratore. Sono considerati dati indispensabili ai fini dell annullamento della comunicazione: a. il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; b. il codice fiscale del soggetto distaccatario; c. il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato. Viceversa, in caso di modifica del modello di comunicazione inviato, che abbia a che vedere con informazioni non essenziali per l identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente, generalità del referente, numero del provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività di somministrazione), la rettifica dovrà essere effettuata entro le ore 24 del 5 giorno successivo alla data del verificarsi dell evento modificativo. I dati trasmessi saranno accessibili a tutto il personale dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell INPS e dell INAIL. In caso di violazione di una delle seguenti disposizioni: - distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all inizio del distacco stesso, ad eccezione dei casi che ammettono la c.d. Comunicazione Preventiva Posticipata;

- annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l inizio del distacco del lavoratore; - tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell evento; è prevista, in capo all azienda estera distaccante, una sanzione amministrativa (diffidabile) da 150,00 a 500,00 euro, per ogni lavoratore interessato. Il massimale di sanzione prevista dalla normativa non può superare 150.000,00 euro. Con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, l Ispettorato Nazionale del Lavoro analizza la nuova normativa in materia di distacco transnazionale di lavoratori, contenuta nel Decreto n. 136 del 10 agosto 2016. La disciplina si applica alle imprese con sede in un altro Stato membro dell'unione europea che, nell ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o pi lavoratori in favore di un altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un altra unità produ va o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante. Il periodo deve essere limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo. Sono possibili tre forme di distacco, ovvero: - da parte di un azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia; - da parte di un azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa; - nell ambito di un contratto di natura commerciale stipulato con un committente avente sede legale o operativa nel territorio italiano. Gli elementi caratterizzanti un distacco autentico, nell ambito di una valutazione complessiva sono il luogo in cui: - l impresa ha la propria sede legale e amministra va, i propri u ci, repar o unità produttive; - l impresa è registrata alla Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell a vità svolta, ad un albo professionale;

- i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; - l impresa esercita la propria a vità economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo; ed inoltre: - il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell a vità lavora va e la retribuzione del lavoratore; - la circostanza che il lavoratore eserci abitualmente la propria a vità nello Stato membro da cui è stato distaccato; - la temporaneità dell a vità lavora va svolta in Italia; - la data di inizio del distacco; - la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua a vità nello Stato membro da cui è stato distaccato; - la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vi o o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; - eventuali periodi preceden in cui la medesima a vità è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; - l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. E sempre necessario che sussista un legame organico tra il lavoratore distaccato e l impresa distaccante per tutto il periodo del distacco, inteso quale potere da parte di quest ultima di determinare la natura del lavoro svolto. Anche nel caso in cui la durata del distacco sia superiore ai 24 mesi o ci si trovi di fronte a reitera distacchi con il medesimo lavoratore senza soluzione di con nuità ovvero con brevi intervalli o nel caso in cui una pluralità di aziende distaccan che fanno capo ad uno stesso sogge o u lizzano il medesimo lavoratore per un periodo complessivamente superiore a quello ritenuto compatibile con la natura temporanea del distacco stesso, occorre in ogni caso effettuare una valutazione complessiva ai fini dell accertamento di un distacco non autentico o fraudolento, non essendo normativamente fissato un limite temporale massimo superato il quale il distacco non sia da considerarsi autentico. Si configurano come distacco non autentico, le seguenti ipotesi:

- l impresa distaccante è una società zia, non esercitando alcuna a vità economica nel Paese di origine; - l impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita a fornire solo il personale in assenza della rela va autorizzazione all a vità di somministrazione; - il lavoratore distaccato al momento dell assunzione da parte dell impresa straniera distaccante già risiede e lavora abitualmente in Italia; - il lavoratore distaccato, regolarmente assunto dall impresa distaccante, è stato licenziato durante il periodo di distacco e, in assenza di una comunicazione di modifica della data di cessazione del periodo di distacco, lo stesso con nua a prestare a vità lavora va, sostanzialmente in nero, presso l impresa distaccataria. Ad ogni modo, è bene chiarire che il personale ispe vo dovrà veri care del distacco posto in essere con riferimento ad ogni singolo lavoratore coinvolto. In caso di accertato distacco non auten co, il lavoratore sarà considerato come impiegato sul territorio italiano dal sogge o distaccatario dal giorno di inizio dell a vità svolta in pseudo distacco (committente/u lizzatore). In questo caso dovrà essere irrogata la sanzione amministra va per la violazione conseguente alla mancata formalizzazione dell instaurazione del rapporto di lavoro in Italia, in capo al distaccante e al distaccario, pari a euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000,00 ed un massimo di 50.000,00 euro. La violazione degli obblighi di nomina dei referenti è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 a 6.000,00 euro. La disciplina vigente in materia di responsabilità solidale negli appal, somministrazione e trasporto, è applicabile anche ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul territorio nazionale: il committente imprenditore o datore di lavoro dunque risponde in solido con l appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i credi retribu vi, contribu vi ed i premi assicura vi matura nel periodo di esecuzione del contra o di appalto. La responsabilità solidale pu essere a vata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell appalto.