RELAZIONE ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI, AGLI EMENDAMENTI E ALLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

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COMUNE DI CAPOLIVERI Provincia di Livorno RELAZIONE ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI, AGLI EMENDAMENTI E ALLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE Il Sindaco: Dr. Ruggero Barbetti Progettisti: Arch. Gianni Vivoli Collaborazione: Arch. Rosa Di Fazio Responsabile del Procedimento: Arch. Federica Messina Il Garante della comunicazione: Dr.ssa Antonella Rossi Collaborazioni: UTC Comune di Capoliveri Agristudio s.r.l. - Studi Agronomici e Forestali Dott. Mauro Ceccherelli - Studi Idrogeologici Dott. Ing. Filippo Ginanni - Studi Idraulici Arch. Antonio Capra Arch. Shirindokht Salman - Elaborazione grafica Ottobre 2016

Prima di entrare in merito ai contenuti del R.U. oggetto di approvazione ritengo opportuno fare alcune considerazioni precisazioni ripercorrendo, temporalmente dall adozione ad oggi, le sostanziali modifiche del quadro normativo di riferimento e gli atti e le determinazioni assunti dal Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni alle osservazioni pervenute e ai successivi emendamenti. Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è stato adottato dal Consiglio Comunale di Capoliveri in data 14.02.2014 con deliberazione n. 11 e pubblicato sul BURT n. 12 del 26.03.2014. Il Regolamento Urbanistico, è opportuno ricordarlo, ai fini della sua legittimità, deve essere coerente e conforme agli obiettivi, indirizzi e prescrizioni del Piano Strutturale ma anche alle normative, salvaguardie e prescrizioni poste da leggi sovraordinate entrate in vigore successivamente alla adozione del R.U., quali: - PIT approvato con DCR n. 37 del 27.03.2015 - L.R. 65/2014 come modificata con L.R. 43 del 08.07.2016 - DPGR 64/R del 11.11.2013 unificazione parametri urbanistici ed edilizi - DPGR 63/R del 25.08.2016 disposizioni per il territorio rurale - DPR 380/01 come modificato dal 2014 ad oggi. Queste nuove normative e piani sovraordinati hanno completamente modificato il quadro normativo di riferimento, sul quale si era fondato sia il P.S. che poi il R.U., al quale dobbiamo riferirci e, per quanto necessario, adeguare il R.U. ai fini della legittimità degli atti. Il Piano Strutturale di Capoliveri è stato redatto e adottato in vigenza della L.R. 5/95 nel 2002 e approvato nel 2013 con i contenuti della L.R. 1/2005 e del PIT 2007 che oggi risultano tutti superati/abrogati. La formazione del Regolamento Urbanistico, adottato nel Febbraio 2014 ha seguito, in modo coerente (non poteva essere diversamente), gli indirizzi e gli obiettivi del P.S. e quanto prescritto dalla normativa urbanistica sovraordinata vigente operante nel Febbraio del 2014, ovvero PIT/2007 e L.R. 1/05 e relativi regolamenti di attuazione. Dall adozione del R.U., e ancor di più da quella del PS, è stato approvato nel Marzo 2015 il nuovo PIT con i contenuti di valenza paesaggistica, è stata approvata una nuova Legge urbanistica/edilizia Regionale (L.R. 65/2014) che ha sostituito la L.R. 1/05, sono entrati in vigore nuovi regolamenti di attuazione quali il DPGR 64/R/2013, relativo alle definizioni e parametri urbanistici ed edilizi, il DPGR 63/R/2016 disposizioni per il territorio rurale, le modifiche al DPR 380/2001 per vari aspetti edilizi.

Da evidenziare infine, date le rilevati innovazioni normative, la non sempre univoca interpretazione delle norme di salvaguardia della L.R. 65/2014 e del PIT/2015 per i procedimenti in corso dei i Comuni che avevano adottato il R.U. prima dell approvazione sia della L.R. 65/2014 che del PIT/2015. Infatti dall art. 231 della L.R. 65/2014, al comma 1, si evince chi i Comuni che hanno adottato il R.U. ai sensi della L.R. 1/05 procedono all approvazione del R.U. con l iter procedurale di cui alla L.R. 1/05. L interpretazione di cosa fare in base all art. 231, che disciplina il Ns caso, non è sempre stata univoca e chiara sia a livello regionale che giuridico come emerso negli incontri, nei dibattiti e nei convegni fatti, cosa questa che ha fatto anche ritardare la conclusione dell iter di approvazione del R.U. L art. 231 non precisa, come in altri articoli delle salvaguardie della L.R. 65/2014, di procedere all approvazione anche con i riferimenti alle disposizioni e ai contenuti della L.R. 1/05, ma precisa solo il riferimento all iter procedurale di approvazione. Pertanto, in conclusione, anche a seguito del parere espresso dal Prof. Avv. Duccio Traina, richiesto dal Comune, in sede di approvazione del R.U. si deve tenere di conto degli adeguamenti necessari da fare ai contenuti e disposizioni immediatamente operativi della L.R. 65/2014 e alle prescrizioni, prescrizioni d uso e direttive contenute nel PIT. (vedi art. 23.2 del PIT) per l ambito di paesaggio in cui ricade il territorio di Capoliveri. Ciò ha significato analizzare e valutare la coerenza e la conformità, ove richiesta, delle previsioni del R.U. adottato sia per adeguarle a questi contenuti e disposizioni normative e sia alle controdeduzioni alle osservazioni, aggiornate a tale interpretazione dal Consiglio Comunale il quale si è espresso su alcune di queste come di seguito dettagliato. Le osservazioni pervenute sono state numerose (n. 438), ciò in parte derivante anche dalla disponibilità data dall Amministrazione a valutare anche quelle pervenute oltre la scadenza formale. Il Comune ha contro dedotto a queste nel Dicembre 2015 e poi successivamente, anche in relazione alle interpretazioni che si evolvevano per l applicazione dell art. 231 della L.R. 65/2014, ha in più volte ulteriormente contro dedotto in vari tempi come di seguito sintetizzato: - D.C.C. n.77 del 21/12/2015: "Regolamento Urbanistico: esame osservazioni e controdeduzioni"; (fino all'oss.428) - D.C.C. n.2 del 18/01/2016: "Integrazione delibera di consiglio comunale avente ad oggetto "Regolamento Urbanistico:esame osservazioni e controdeduzioni"; (oss.429) 2

- D.G.R. 51 del 03/03/2016: "Emendamento al regolamento Urbanistico. Atto d'indirizzo"; (eliminare comma 1 art.127 delle NTA) - D.G.R. 68 del 17/03/2016: "Emendamento al Regolamento Urbanistico. Atto d'indirizzo"; (eliminazione parcheggio Santa Petronilla) - D.C.C. n. 9 del 23/03/2016: " 2 integrazione delibera di Consiglio Comunale n.77/2015 (controdeduzioni osservazione 430 + 3 emendamenti) - D.C.C. n.15 del 23/03/2016: " 3 integrazione delibera di Consiglio Comunale n.77/2015 (controdeduzioni osservazione 431) - D.C.C. n.19 del 15/04/2016: "4 integrazione delibera di Consiglio Comunale n.77/2015 (controdeduzioni osservazione 432) - D.G.R. n.107 del 22/04/2016: "Specificazioni in merito all'osservazione n.106 al R.U." del Comune; - D.G.R. n.117 del 27/04/2016: "Emendamenti al Regolamento Urbanistico"; (2 emendamenti) - D.C.C. n.29 del 30/04/2016: "5 integrazione delibera di Consiglio Comunale n.77/2015 (controdeduzioni osservazione 433 + 2 emendamenti (quelli della D.G.C.117/2016) - D.C.C. n.44 del 30/06/2016: " 6 integrazione delibera di Consiglio Comunale n.77/2015 (controdeduzione osservazione 434-435-436-437-438 + 5 emendamenti + 2 correzioni errori materiali d'ufficio) - D.C.C. n.75 del 30/11/2016: " 7 integrazione delibera di Consiglio Comunale n.77/2015 relativamente all osservazione 106 p.2 nuova zona residenziale/peep Capoluogo A seguito di tutto ciò si è proceduto ad una ulteriore valutazione complessiva della conformità/coerenza alle nuove disposizioni normative delle previsioni del R.U. adottato e delle controdeduzioni alle osservazioni. Il primo aspetto sostanziale emerso da questa ricognizione è stato quello del rispetto della prescrizione delle disposizioni dell art. 4, C.2-5 della L.R. 65/2014 che recita: ART. 4 tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. Omissis. 2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrestrutturali sono consentite esclusivamente nell ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal Piano 3

Strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori dal territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titoli IV, capo III. Omissis. 4. Non costituiscono territorio urbanizzato: a) Le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale, e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni nel rispetto delle disposizioni del PIT; b) L edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza. Omissis. Il R.U. non conteneva la perimetrazione del centro abitato e faceva riferimento a quella definita dal P.S. come indicata nella Tav 12b, che delimita solo il centro edificato di Capoliveri. Infatti, data la peculiarità della edificazione diffusa attorno ai nuclei abitati (Innamorata, Pareti, Morcone, Lido, Barabarca, Zuccale ecc...), che non aveva un carattere urbano tale da poter essere definibile e perimetrabile come centro abitato, il P.S. dove vi era una maggiore presenza di edifici, ha perimetrato e classificato tali aree ad economia agricola debole, marginale e di frangia (cfr. Tav 12b del P.S. e art. 26 Statuto). Pertanto, in relazione alle disposizioni dell art. 224 della L.R. 65/2014 che recita: Art. 224 Disposizioni transitorie per l individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. 1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM. omissis Si è proceduto alla individuazione negli elaborati grafici del R.U. degli ambiti del territorio agricolo che non risultano a prevalente funzione agricola, come definiti dal P.S., ovvero quelli perimetrati dal P.S. nella Tav. 12b, come definiti all art. 26, ovvero: - aree ad economia agricola debole, marginale e di frangia determinata dalla presenza di insediamenti (corrispondente alla tipologia funzionale Residuale secondo la definizione del PTC della Provincia di Livorno) 4

Queste aree, come convenuto con le strutture tecniche della Regione Toscana non rientrano tra quelle classificabili a prevalente funzione agricola ai sensi dell art. 4, c.5 e art. 224 della L.R. 65/2014, infatti queste: sono le zone del territorio di Capoliveri dove le attività agricole sono marcatamente influenzate dalla presenza di attività extragricole generalmente di tipo turistico-residenziale. La massiccia presenza di alberghi, campeggi, residence e residenze private determinano una forte economia legata principalmente al turismo e la presenza di piccole aziende agricole non riesce a imporre la propria identità rurale soprattutto nel periodo estivo. Gran parte di questo territorio è occupato da insediamenti e da resedi i cui spazi sono utilizzati per scopi non agricoli. Vi si trovano anche alcune aziende agricole di tipo professionale ma la loro dimensione non riesce a competere né in termini di paesaggio né in termini economici con la forte pressione delle attività turistico-ricettive e residenziali. All interno di questa area sono presenti nuclei insediativi piuttosto concentrati ed organizzati da un punto di vista delle infrastrutture, tanto da aver perso completamente i connotati delle aree rurali e risulta legato a funzioni di interesse sociale, ricreativo, turistico e residenziale. Tali aree, localizzate principalmente lungo la costa in corrispondenza delle località di Lacona, Lido, Naregno, Morcone, Pareti ed Innamorata, dovranno essere individuate in dettaglio e perimetrate a scala adeguata nel R.U. (cfr. art. 26 statuto del territorio P.S.) Da questa verifica, sovrapponendo le previsioni del R.U al perimetro del centro abitato di Capoliveri insieme alle aree ad economia agricola debole, marginale e di frangia, come sopra descritte, è emerso che alcune previsioni di trasformazione territoriale risultano esterne totalmente o parzialmente a questi perimetri. Di queste alcune aree di completamento previste nell UTOE di Capoliveri, a destinazione residenziale, risultano esterne a tali ambiti e quindi risultano in contrasto con l art. 4, c.2 della L.R. 65/2014 che non consente nuovo impegno di suolo ai fini insediativi residenziali al di fuori del territorio urbanizzato. Pertanto tali aree, che ricadendo all esterno del nostro perimetro del territorio urbanizzato, essendo a destinazione residenziale, devono essere stralciate in sede di approvazione del R.U. Esterne al perimetro del centro abitato e alle aree ad economia agricola debole, marginale e di frangia risultano anche altre previsioni con destinazione non residenziale ma per servizi e infrastrutture di interesse pubblico, che coerenti con le direttive, prescrizioni e prescrizioni d uso del P.I.T., hanno necessitato per la loro approvazione della valutazione e parere di cui all art. 25, c.1 della della L.R. 65/2014 che recita: Art. 25 Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. 1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all esterno del del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all articolo 64, comma 6, sono subordinateal previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b). (PTC PIT) Omissis.. 5

A tal fine è stato avviato il procedimento per le decisioni da assumere in sede di conferenza di copianificazione per tali aree. Da quanto elaborato e determinato in conferenza di copianificazione, il 05.08.2016 oltre agli stralci delle aree di espansione residenziale anzidette, è stato deciso per le previsioni di nuova occupazione di suolo all esterno del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell art. 4 della L.R. 65/2014, quanto segue: A. Interventi previsti nel R.U. adottato per i quali la conferenza esprime un parere favorevole con prescrizioni: 1. UTOE di Lacona - Margidore: Nuovo centro di Lacona 2. UTOE di Lacona Margidore: Parcheggio pubblico B. Interventi proposti in conseguenza all accoglimento delle osservazioni presentate in fase di adozione per i quali la conferenza di copianificazione esprime un parere obbligatorio vincolante favorevole precisando che queste previsioni dovranno essere adottate: 1. UTOE di Capoliveri: Centro servizi comunale 2. UTOE di Mandorlo Lari: Servizi comunali 3. UTOE dei Monti: Servizi sovra comunali canile gattile 4. UTOE di Capoliveri: ampliamento parcheggio N-E 5. UTOE di Capoliveri: Parcheggio centro S-W 6. UTOE di Lido: Parcheggio privato ad uso pubblico 7. UTOE di Lacona Margidore: Parcheggio privato ad uso pubblico 8. UTOE di Norsi: Parcheggio privato ad uso pubblico 9. UTOE della Collina: Ampliamento area turistico ricettiva C. Interventi previsti nel R.U. adottato per i quali la conferenza esprime un parere non favorevole: 1. UTOE della Collina: Località Salici - Oratorio 6

Oltre a quanto indicato alla lettera A. è da precisare che i nuovi interventi derivanti dall accoglimento delle osservazioni in sede di controdeduzioni del Consiglio Comunale, che sono coerenti con il P.S. e il PIT, sono stati inseriti nel R.U. e saranno con questo approvati. Alcuni di questi dovranno essere oggetto di pubblicazione per eventuali osservazioni e quindi le previsioni non saranno immediatamente operative. Pertanto il R.U. in oggetto, da approvare dal Consiglio Comunale in via definitiva entrerà in vigore con tempi differenziati ovvero: - Tutte le previsioni che saranno valutate da non essere oggetto di pubblicazione avranno efficacia assieme alle NTA ad avvenuta approvazione e inserimento sul BURT della delibera del Consiglio Comunale. - Le previsioni che altresì saranno valutate da dover essere oggetto di pubblicazione avranno efficacia a seguito della determinazione sulle eventuali osservazioni che perverranno e ad avvenuto inserimento sul BURT della delibera del Consiglio Comunale di approvazione di questa. Da evidenziare che per tutti gli interventi edilizi diretti previsti o consentiti dovrà essere verificata la conformità del progetto alle direttive, prescrizioni e prescrizioni d uso del PIT per l ambito di appartenenza prima del rilascio del titolo abilitativo. A seguito del parere della Conferenza di Copianificazione si è proceduto agli adeguamenti connessi e alle modifiche da introdurre nelle NTA a seguito del D.P.G.R. 63/R entrato in vigore il 25.8.2016 e alla D.C.C. n. 75 del 30.11.2016 che ha specificato alcuni aspetti della osservazione n. 106 punto 2. Per quanto fin qui detto, in sintesi, il R.U. oggetto di approvazione è stato adeguato/integrato come segue: - Norme Tecniche di Attuazione Sono state adeguate alla L.R. 65/2014 e s.m.i. limitatamente alle parti immediatamente operative, al DPGR 64/R/2013 (definizioni e parametri urbanistici ed edilizi unificati), al DPGR 63/R/2016 (disposizioni per il territorio rurale) e al DPR 380/2001 come modificato e oggi vigente. Sono state adeguate inoltre alle direttive, prescrizione e prescrizioni d uso del PIT/2015 per gli ambiti paesaggistici di appartenenza e alle controdeduzioni del Comune alle osservazioni. Sono state integrate di un appendice contenente le direttive, prescrizioni, prescrizioni d uso del PIT per l ambito di Capoliveri e le disposizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e definizioni tecniche. 7

- Elaborati grafici Sono stati adeguati: al disposto dell art. 4, c. 2, della L.R. 65/2014 con lo stralcio delle aree esterne a quelle classificate ai sensi dell art. 4, c. 5 e art. 224 della L.R. 65/2014. In particolare è da precisare che sono state stralciate parzialmente le aree residenziali di espansione/completamento (B4), mentre è rimasto invariato il loro dimensionamento. Alle determinazioni e pareri della conferenza di copianificazione del 05.08.2016, di cui all art. 25, c.1 della L.R. 65/2014 con lo stralcio dell oratorio e l inserimento delle nuove infrastrutture pubbliche come sopra specificato. Alle controdeduzioni delle osservazioni del Comune Per queste in particolare: a. UTOE di Capoliveri: - Inserimento della nuova zona PEEP/Privato/Commerciale, già fatta salva dal P.S. in quanto allora in corso di realizzazione a seguito dell approvazione del PUI e al rilascio del titolo abilitativo per la struttura commerciale. L inserimento in questa della struttura commerciale avviene a seguito dell accoglimento della osservazione n. 106 punto 2 come specificato con D.C.C. n. 75 del 30.11.2016. - Le aree residenziali B4 sono state modificate a seguito dell osservazione della R.T. n. 39 punti 2 e 3 e della verifica effettuata ai sensi della L.R. 65/2014 e PIT/2015 e della conferenza di copianificazione mentre è rimasto invariato il loro dimensionamento. - È stata stralciata la previsione dell oratorio a seguito delle determinazioni della conferenza di copianificazione - È stata stralciata la previsione della nuova espansione artigianale (PIP) in relazione sia all osservazione della R.T. n. 139 punto 8 che alle verifiche effettuate ai sensi della L.R. 65/2014 relativamente alle aree da considerarsi non a prevalente funzione agricola. 8

- È stata eliminata la previsione del parcheggio multipiano nell area del campo sportivo esistente e ripristinata la originaria destinazione a verde sportivo. - È stata inserita l area soggetta a P. di R. lungo la Via V. Veneto a seguito dell accoglimento delle osservazioni n. 417 418 419. - UTOE dei Salici e delle Spiagge: - A Mola e Margidore sono state stralciate le indicazioni di indirizzo riguardanti gli specchi acquei in coerenza con l osservazione della R.T. n. 139 punto 24. Vi è da dire che il risultato finale del R.U. da approvare più che da un organico progetto urbanistico è caratterizzato da un formale adeguamento letterale delle disposizioni sovraordinate che non determinano, spesso, uno scenario organico previsionale operativo. Per questo è necessario, a mio parere, che il Comune, a conclusione del procedimento del R.U., avvii l adeguamento del P.S. al nuovo quadro di riferimento territoriale determinato sia dai cambiamenti socio/economici ed esigenze dei cittadini che al quadro di riferimento della pianificazione territoriale e tutela paesaggistica regionale. Firenze dicembre 2016 Architetto Gianni Vivoli 9