Giurisprudenza. Corte di Cassazione Sezioni Unite - n del 27 luglio 2015

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Giurisprudenza Corte di Cassazione Sezioni Unite - n. 15690 del 27 luglio 2015 Revisione patente di guida per azzeramento del punteggio comunicazione Ufficio provinciale della Motorizzazione - art. 126 comma 6 codice della strada atto dovuto medesima natura dei provvedimenti sanzionatori - competenza del giudice ordinario - sussiste Il provvedimento con il quale viene disposto che il titolare della patente di guida deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, a seguito di azzeramento dei punti patente, è un atto dovuto a norma di quanto previsto dell art. 126, comma 6 del codice della strada e partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria dei provvedimenti sanzionatori relativi alla perdita dei punti. La giurisdizione di conseguenza, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 è del giudice ordinario, e non giudice amministrativo. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 17 aprile 2014, il Giudice di pace di Torino declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in merito al ricorso con il quale A. aveva impugnato, per mancata preventiva comunicazione in ordine all'esaurimento dei punti e alle singole decurtazioni di volta in volta operate, il provvedimento n. 244/RA del 16 gennaio 2014, con il quale l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per avvenuto esaurimento del punteggio originariamente attribuito (20 punti). Con ricorso iscritto al R.G. n. 869 del 2014, A. riassumeva la causa dinnanzi ai TAR Piemonte, il quale, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con

2 giurisprudenza ordinanza del 31 luglio 2014, n. 1388/2014, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione. Il Procuratore Generale, con atto del 13 gennaio 2015, ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario. Nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisdizione in ordine alla controversia in questione appartiene al giudice ordinario. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti" (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicché essi, ai sensi degli artt. 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010). 2. A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida. Il comma 6 dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 statuisce che «alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2016

giurisprudenza 3 nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento». Nel caso di specie, per effetto dell'azzeramento dei punti, l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino ha disposto la sottoposizione dell'a. a revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Il provvedimento in questione si configura come atto dovuto e partecipa della medesima natura propria delle sanzioni previste dal codice della strada con riguardo alla cd. "patente a punti", costituendo la conseguenza della definitiva perdita della dotazione di punti a disposizione del titolare della patente di abilitazione alta guida. Da qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Non osta a tale soluzione la sentenza n. 15966 del 2009 di queste Sezioni Unite, nella quale si e' affermato che «l'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1 comma, del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall'accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, e' rimessa alla discrezionalità della P.A. che, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci». L'art. 128, comma 1, del codice della strada, invero, dispone che «gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119,

4 giurisprudenza comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente». Orbene, e' sufficiente il confronto tra la formulazione letterale dell'art. 128, comma 1, e quella dell'art. 126-bis, comma 6, del codice della strada, e in particolare tra le forme verbali adoperate nell'uno e nell'altro caso ("possono" nell'ipotesi di cui all'art. 128; "deve" nel caso di cui al comma 6 dell'art. 126-bis), per rivelare la diversità della natura dei provvedimenti emessi, che si configurano come atti discrezionali nel primo caso e come atti vincolati nel secondo. A differenza dell'art. 128 c.d.s., dunque, il citato comma 6 dell'art. 126-bis non attribuisce alla Motorizzazione Civile la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, l'esame di idoneità tecnica; piuttosto, pur richiamandone la procedura, configura l'ordine di sottoposizione a tale esame in termini di atto vincolato che la Motorizzazione civile deve adottare per il sol fatto che si sia verificato il fatto costituito dalla perdita totale dei punti della patente, senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall'ufficio chiamato ad adottarlo. Si conferma, quindi, che il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2016

giurisprudenza 5 d.lgs. n. 150 del 2011 (vedi Cass., S.U., n. 3936 del 2013: «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»). 4. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti. Non vi e' luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di giurisdizione d'ufficio e non avendo le parti del giudizio di merito svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza in data 17 aprile 2014 del Giudice di pace di Torino.