1. Princìpi e finalità.

Documenti analoghi
Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti. Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO

Allegato A Premessa. 1. Percorsi formativi e durata

Al Comune di SIANO (SA)

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

STANDARD FORMATIVO E STANDARD PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

LEGGE 92 del 28 giugno (stralcio) Art. 4 c (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente)

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL REGIONE LAZIO. Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna

CORSO DI FORMAZIONE. Le recenti novità normative e giurisprudenziali nel settore delle attività produttive

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON

CONSORZIATO DEL CONSORZIO (2)

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE)

Ministero dello Sviluppo Economico

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L INNOVAZIONE SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche. in Toscana 1

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO LE DOMANDE E RISPOSTE PIU FREQUENTI * * * SOGGETTI OBBLIGATI

RICHIESTA DI AMMISSIONE A CORSO DI RIQUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 300 H CON INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL PARTECIPANTE

(articolo 1, comma 1)

S E G N A L A ai fini della prosecuzione dell attività

Consiglio regionale della Toscana

COMUNE DI CAPANNORI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO FAMILIARE

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE Domanda di autorizzazione Ai sensi dell art. 3 della Legge 287/1991

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA. VIII Legislatura

COMUNE DI LEFFE PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE COMUNI) A (10 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata 0,5; non data -0,25])

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MATTIOLI, GARDIOL. Regolamentazione dell attività delle imprese di lavanderia e tintoria

Il comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32, citato dal comma 5, recita che:

P08 -FS-Vendita presso il domicilio dei consumatori - rev

JOB ACT. Disciplina organica dei contratti di lavoro. D.lgs. 15 giugno 2015 n.81 APPRENDISTATO. Modena, 25 maggio 2016

ENTE POSTI QUALIFICA REQUISITI SCADENZA

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA. organizzati da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

Tecniche Nuove - Formazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sezione di Milano Bicocca

ATTIVITA DI ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

D.M. 18 marzo 2010 (1).

CONSORZIATO DEL CONSORZIO (3) DICHIARA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 1693)

Determina della CNFC del 10/10/2014. La Formazione sul campo per i liberi professionisti

PROFILI PROFESSIONALI, REQUISITI PER L'ACCESSO E CONTENUTO DELLE PROVE

A relazione dell'assessore De Santis: Visto:

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone

Attività di Estetista. Percorsi formativi abilitanti per responsabile tecnico di impresa di estetista Vademecum requisiti di accesso

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

Riferimenti normativi e circolari in materia di anticorruzione e trasparenza ALL. 2)

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CONSORZIATO DEL (2) DICHIARA. 1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

Nuova normativa per gli agenti immobiliari

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI QUALIFICATI

CONSORZIATO DEL CONCORRENTE

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

La CONF.I.A.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA. LAVORATORI. CONF.I.A.L. è una Confederazione Sindacale Autonoma

Dalle Notizie in evidenza

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L.R. 19 Aprile 1985, n. 50 Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico. (1) Art. 1 (Finalita')

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia

BARBIERE E PARRUCCHIERE ESTETISTA ACCONCIATORE Le rispettive normative a confronto

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Al Responsabile SUAP Via della Pineta Rocca Priora RM

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

All. 1 GLOSSARIO E COMPATIBILITA DEI RUOLI

Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche

Svolgono anche la libera professione

II sottoscritto nat a. il nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):

Oggetto: Definiti gli standard formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

Titoli di studio italiani equipollenti, equiparati o equivalenti secondo le normative vigenti max 70 punti:

BANDO PER TIROCINI DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE PRESSO L UFFICIO PER I RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES

CORTE COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

Chi è soggetto al controllo antimafia Sono sottoposti ai controlli antimafia i soggetti di seguito indicati (articolo 85 del codice antimafia)

CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003

CODICE DI COMPORTAMENTO

ADEMPIMENTI D.LGS. 626/94 e s.m.i. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L anno duemilaquattordici il giorno del mese di alle ore

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del

Provvedimento di adozione del Piano di formazione ATA a.s. 2014/2015.

Città di Cesano Maderno Prov incia di Mo nz a e Bria nz a

CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.

Università degli Studi di Bergamo QUARTA LEZIONE

Transcript:

Page 1 of 6 Leggi d'italia L. 22-2-2006 n. 84 Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60. 1. Princìpi e finalità. 1. La presente legge, nell ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell attività professionale di tintolavanderia. 2. L esercizio dell attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell ambiente, garantendo l unità giuridica dell ordinamento di cui all articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 2. Definizione dell attività e idoneità professionale. 1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell attività professionale di tintolavanderia l attività dell impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 2. Per l esercizio dell attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di

Page 2 of 6 almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (2) ; b) attestato di qualifica in materia attinente l attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell arco di tre anni dal conseguimento dell attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. 3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell ambito di imprese abilitate del settore. 4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l identificazione dei diplomi inerenti l attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (3). 5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 6. Non costituiscono titolo valido per l esercizio dell attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. (2) Lettera così sostituita dal comma 2 dell art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Sull applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera vedi il comma 1-bis del citato art. 79, aggiunto dalla lettera b) del comma 1

Page 3 of 6 dell art. 17, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. (3) Comma così modificato dal comma 3 dell art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 3. Competenze delle regioni. 1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità: a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l impatto territoriale e ambientale dell insediamento delle imprese e promuovendo l integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano; b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante; e) promuovere, d intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi; f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

Page 4 of 6 3. [La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l avvio e l esercizio dell attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi] (4). (4) Comma abrogato dal comma 5 dell art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 4. Modalità di esercizio dell attività. 1. Presso ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell idoneità professionale di cui all articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 2. Non è ammesso lo svolgimento dell attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. 3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. 4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. 5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l obbligo di diligenza nell adempimento di cui all articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Page 5 of 6 5. Sanzioni. 1. Ferma restando l applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo. 3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Norme transitorie. 1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2 (5).

Page 6 of 6 (5) Articolo così sostituito dal comma 4 dell art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Sull applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 1-bis del citato art. 79, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell art. 17, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. 7. Disposizioni finanziarie. 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.