La valutazione del rischio chimico

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La valutazione del rischio chimico

Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore, fumo, polvere, nebbia o liquido ed è comunemente utilizzato negli ambienti di vita e di lavoro. In ambiente di lavoro è possibile che si presenti un rischio chimico, variabile a seconda della pericolosità degli agenti chimici. Il Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico Sicurezza, dedica il Titolo IX Capo I alla protezione da agenti chimici, definendo con agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Il rischio chimico in ambiente di lavoro è quindi da ricondursi all insieme dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, legato allo svolgimento di lavorazioni con agenti chimici pericolosi. La valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico è prevista all interno del Decreto Legislativo 81/08. L articolo 223 stabilisce l obbligo per il datore di lavoro di determinare la presenza di agenti chimici pericolosi in ambiente di lavoro e di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. In particolare, il datore di lavoro deve tener conto delle proprietà pericolose degli agenti e delle informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dalla persona che ha immesso gli agenti nell ambiente di lavoro. Per effettuare una corretta valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro deve considerare, inoltre: il livello e la durata dell esposizione; le circostanze in cui viene svolto il lavoro; i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici; le misure preventive adottate e da adottare; le conclusioni ottenute in sede di sorveglianza sanitaria. Nel caso in cui in una stessa attività lavorativa vengano utilizzati più agenti chimici, la valutazione del rischio deve essere effettuata combinandoli insieme. Il datore di lavoro deve aggiornare 2

periodicamente la valutazione e comunque in occasione di significativi mutamenti o se in sede di sorveglianza sanitaria venga ritenuto necessario. Misure di prevenzione e protezione I rischi legati ad agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso adeguate misure di prevenzione e protezione. Le misure generali per la prevenzione dei rischi (articolo 224) riguardano la progettazione e l organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; la fornitura di attrezzature idonee alla specifica mansione; la riduzione al minimo del numero dei lavoratori e della durata dell intensità dell esposizione. Le misure a carattere generale sono valide e sufficienti se il livello di rischio evidenziato è basso. Nel caso in cui il livello di rischio è da considerarsi elevato, subentrano le misure specifiche (articolo 225), che devono essere eseguite in base a quest ordine: progettare adeguati processi lavorativi e controlli tecnici; prevedere misure di protezione individuali; effettuare la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione degli agenti che potrebbero presentare un rischio per la salute. Se si verifica un superamento del valore limite dell esposizione professionale, è obbligo del datore di lavoro identificare e rimuovere le cause che hanno portato a tale superamento. Il risultato della misurazione effettuata deve essere allegato al Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e i lavoratori hanno il diritto di ricevere informazioni in merito al superamento del valore limite e alle cause che hanno determinato l evento. La formazione dei lavoratori Gli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/08 stabiliscono l obbligo per il datore di lavoro di provvedere all informazione e alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Oltre a questo, l articolo 227 si occupa in maniera specifica della formazione di coloro che sono soggetti a rischio chimico. 3

I lavoratori hanno il dovere di essere a conoscenza dei dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e devono essere informati sulla natura degli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. Le specifiche devono riguardare l identità, i rischi per la sicurezza, i valori limite di esposizione e altre disposizioni previste dalla normativa. La formazione deve avvenire attraverso comunicazioni orali e addestramento individuale con informazioni scritte e varia a seconda del livello di rischio evidenziato in sede di valutazione. Il responsabile che ha immesso sul mercato il prodotto deve trasmettere al datore di lavoro tutte le informazioni che riguardano gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti. Il datore di lavoro può avvalersi di un servizio di consulenza sulla sicurezza sul lavoro, che comprende anche la redazione del DVR e la formazione dei lavoratori. Servizio di sorveglianza sanitaria I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, considerati come molto tossici e nocivi per la salute, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (articolo 229). La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata: prima di iniziare a svolgere la mansione; periodicamente, solitamente una volta l anno o con periodicità stabilita dal medico competente; in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Le visite non devono rappresentare un rischio per la salute del lavoratore. Il datore di lavoro deve adottare misure preventive e protettive specifiche per ogni singolo lavoratore, sulla base di quanto risulta dagli esami clinici e biologici. Se un lavoratore presenta dei danni alla propria salute, dovuti all esposizione agli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro ha l obbligo di revisionare la valutazione del rischio e le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi. L organo di vigilanza ha il potere di prevedere la sorveglianza sanitaria in periodi diversi da quelli disposti dal medico compente, sulla base di specifiche esigenze. 4

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