Regolamento per l installazione di Mezzi Pubblicitari Regolamento comunale ai sensi ai sensi dell art. 23 comma 4 del D.L.vo 285/92 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 459/92 Comune di Azzate Gestione del Territorio - Edilizia Privata e Urbanistica
Normativa di Riferimento art. 23 comma 4 del D.L.vo 285/92 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 459/92 D.G.R. 13 marzo 2006 n. 8/2121 A cura del Servizio Tecnico Gestione del Territorio Edilizia Privata e Urbanistica geom. Lucio GORNO geom. Gionata BALDERI settembre - MMX - Modificato in commissione statuto e regolamento nella seduta del 11.06.2010
REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2009 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del Il presente regolamento disciplina, in ordine alle vigenti disposizioni, con eventuali integrazioni, tutto quanto concerne le modalità per le richieste di insegne, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale. TITOLO I - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari, anche temporanei, nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30.4.92, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n. 495 e loro successive integrazioni o modificazioni. Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni. Articolo 2 DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Per mezzi pubblicitari si intende quanto previsto dall art. 47 del D.P.R. n 495 del 16/12/1992 e s.m.i., oltre che dall art. 23 del N.C.D.S. I mezzi pubblicitari previsti al comma 1 dell art. 47 del D.P.R. n 495 del 16/12/1992 dovranno essere installati esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio e comunque esternamente ai manufatti di recinzione che delimitano l attività. I mezzi pubblicitari previsti ai commi 3, 4 e 6 dell art. 47 del D.P.R. n 495 del 16/12/1992 dovranno essere installati nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 8 del presente regolamento, mentre in corrispondenza della S.P. 17 solo nei punti indicati nell allegato grafico che costituisce parte integrante del presente. I mezzi pubblicitari previsti al comma 5 dell art. 47 del D.P.R. n 495 del 16/12/1992 possono essere installati in tutto il territorio comunale a condizione che il tempo di esposizione sia limitato alla durata dell evento pubblicizzato e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Articolo 3 - FORME PARTICOLARI DI INSEGNE Sono forme particolari di insegne, soggette a preventiva autorizzazione, quella costituite da: A) CARTELLI TEMPORANEI su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 90 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi non superiori a 90 giorni, fino alla durata dell'esposizione del ponteggio. Tali cartelli non dovranno essere per dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive. Potranno essere prese in esame, in situazioni particolari, per rifacimenti di locali o di intere facciate, soluzioni che presentino caratteristiche diverse dalle tipologie sopra indicate, con realizzazioni di pregio artistico, purché sempre riferite alla denominazione degli esercizi oggetto di ristrutturazione. - 3 -
B) INSEGNE riprodotte su pavimenti esterni, sulle tende solari, sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofanie. C) APPARECCHI ILLUMINANTI (sono compresi in questa tipologia anche gli apparecchi illuminanti da collocare a lato o sopra gli sporti degli esercizi), di cui al successivo articolo 10. D) TARGHE professionali installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite. Articolo 4 ESCLUSIONI Non necessitano di autorizzazione preventiva le sotto elencate insegne: E) CARTELLI TEMPORANEI reclamizzanti le vendite straordinarie (conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/80, 130/91 e loro eventuali modificazioni o integrazioni) e CARTELLI di prossima apertura. Non sono ammessi cartelli provvisori sul muro al di sopra o a lato degli sporti. F) CARTELLI inerenti all'attività, riproducenti messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative od offerte, legati a particolari periodi dell'anno. Per le caratteristiche, le dimensioni e le modalità di installazione valgono le disposizioni indicate al punto A) dello stesso articolo G) INSEGNE riprodotte su maniglie, su zerbini di ingresso, su pavimenti interni; H) ISCRIZIONI riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli, senza interessare i cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'azienda a cui gli stessi appartengono, ripetute per più di due volte e/o per dimensioni superiori a mezzo metro quadrato ciascuna, ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, 57 del D.P.R. 16.12.92 n 495, modificato dall'art. 47 del D.P.R. 16.9.97 n. 610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni. I) CARTELLI relativi alle attività svolte temporaneamente- dalle varie associazioni operanti sul territorio (feste, raduni ecc.) L) INSEGNE legate all attività storica svolta. TITOLO II DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Articolo 5 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE Per ottenere l'autorizzazione prevista dal successivo art. 6, gli interessati devono presentare all'amministrazione comunale domanda in carta legale. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata; strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione. Alla domanda deve essere allegata almeno la seguente documentazione: 1. Estratto di PRG, Aerofotogrammetrico, con indicato l immobile oggetto di intervento; 2. Scheda illustrativa / relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentano di valutare l incidenza dell intervento proposto sull ambiente. 3. Documentazione fotografica a colori dello stato di fatto che rappresenti l edificio o l area oggetto d intervento da più punti di vista, anche di tipo panoramico, che consenta una corretta valutazione ambientale dell immobile e delle immediate adiacenze e relativi fotomontaggi della stessa area di intervento a lavori ultimati; - 4 -
4. n. 3 o 4 Elaborati grafici/bozzetti a colori della struttura* 5. Certificazione di stabilità del manufatto 6. Eventuale nulla osta provinciale (per manufatti posati in adiacenza a strada provinciale); 7. Eventuale prospetto dell immobile su cui si intende istallare il manufatto; 8. Eventuale planimetria dell area con indicata la posizione del manufatto, i distacchi dalla strada e segnaletica con relativa toponomastica con l eventuale aggiunta (in relazione al tipo d intervento e secondo quanto previsto nell abaco riportato in calce) di elaborati grafici rappresentanti: particolari costruttivi e indicazione dei materiali d impiego e dei relativi colori; 9. Versamento dei diritti di segreteria e dei bolli; 10. Per posa su strada provinciale ricevuta di versamento di 30,00 euro su bollettino postale intestato a: Provincia di Varese Settore Viabilità e Trasporti n. C.C. 10094217 Causale: Spese Istruttoria. * Nel caso di domanda semplice, la documentazione da allegare deve essere presentata in n. 2 copie * Nel caso invece che con la domanda venga contestualmente chiesta l autorizzazione paesistica ex D.Lgs. 42/04 la documentazione da allegare deve essere presentata in n. 3 copie Le domande incomplete, non sono poste all'ordine del giorno e non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più mezzi pubblicitari purché riferiti ad una singola sede. Articolo 6 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI L'installazione dei mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi previo parere della commissione per il paesaggio. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, complete di tutta la documentazione, il competente ufficio dell'amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili. Articolo 7 VALIDITA DELLE AUTORIZZAZIONI L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data del rilascio; oltre detto termine il titolare è tenuto a rimuovere i mezzo pubblicitari a sua cura e spese e/o a chiedere il rinnovo nelle modalità stabilite dall art. 5 del Regolamento. In detto caso non corre l obbligo di produrre gli allegati previsti dal richiamato articolo. - 5 -
L'autorizzazione decade anche quando non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata o nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse. Articolo 8 - ZONIZZAZIONE Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione, all'installazione dei mezzi pubblicitari, in tre zone. Tale classificazione è valida ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari. ZONA "1" - "AREA DI INTERESSE STORICO" L'area è costituita dal territorio comunale che ricade nelle aree identificate come nucleo storico oppure Ambiti della città storica. L'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita solo se gli stessi vengono collocati entro l ingombro delle aperture esistenti, a totale riempimento dei vani stessi, con una sporgenza massima di cm. 3 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare. Dette insegne devono essere eventualmente illuminate unicamente da fonte luminosa indiretta e non potranno essere a cassonetto. Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano sono consentite iscrizioni dipinte sul muro. Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano, potrà essere autorizzata l'installazione verticale a bandiera, anche a cassonetto, unicamente di mezzi pubblicitari con simbolo per l'individuazione di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), di farmacie, di telefoni, e di parcheggio, le tipologie di dette insegne dovranno essere quelle tipiche ammissibili. In questa zona l installazione potrà essere subordinata al parere della commissione per il paesaggio. ZONA "2" - "AREA DI DIVIETO" L'area è costituita dal territorio comunale in fregio alla provinciale S.P. 17, sia dal lato destro che sinistro ad eccezione delle quattro posizioni indicate sulla planimetria A allegata al presente regolamento. L'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita solo nei quattro punti, individuati in accordo con l ente Provincia di Varese, e meglio evidenziati nell allegata planimetria A, mentre ne è espressamente vietata la posa in tutte le altre zone. ZONA "3" - "AREA DI RISPETTO L area è costituita dal rimanente territorio comunale. Non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari sui tetti e terrazzi. Per quanto riguarda l'installazione dei mezzi pubblicitari è applicabile la normativa prevista per la zona "1"; sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell edificio e sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. E' in genere da escludere l'installazione di insegne "a bandiera" (in senso verticale) salvo deroga dopo valutazione dell Ufficio Tecnico comunale, nonché della commissione per il paesaggio. Nei casi di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso e di farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione, potranno essere concesse insegne, in numero superiore a uno, sempre che le condizioni ambientali lo consentano. - 6 -
Articolo 8bis INSEGNE RIGUARDANTI IL COMPLESSO DENOMINATO CENTRO COMMERCIALE In deroga a quanto previsto dall art. 8 per l edificio denominato centro commerciale ex. P.A. Immobiliare Due Pini e Immobiliare Antonio, situato tra le via Acquadro, Via Colli, Via Tiziano, Via Veronese e Via Raffaello e meglio evidenziato in fig. A, rilevato che le attività possiedono prevalentemente le vetrine principali all interno della piazza privata ad uso pubblico, al fine di incentivare il commercio e la visibilità verso gli spazi pubblici è consentita la posa di insegna d esercizio anche sulle facciate verso le Vie Comunali, previo parere vincolante della Commissione per il Paesaggio. Fig. A Area centro commerciale Articolo 9 - PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Il parere della commissione per il paesaggio, come indicato al precedente art. 6, non è richiesto per i tipi di insegne sotto riportate: a) mezzi pubblicitari di cui al comma 5 dell art. 47 del D.P.R. n 495 del 16/12/1992; b) insegne su tende solari; c) targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non abbiano rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino, come previsto dal successivo art.10; d) insegne dipinte, sabbiate, in vetrofania, o a lettere adesive prespaziate sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di 0,5 mq.; - 7 -
TITOLO III - LIMITAZIONI DIVIETI OBBLIGAZIONI REVOCHE SANZIONI Articolo 10 - NORME PER TUTTE LE ZONE, LIMITAZIONI E DIVIETI Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione di tutti i mezzi pubblicitari devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Le insegne luminose e non luminose dovranno essere realizzate in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37). E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, a variazione di colore, o a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici. Le insegne devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. In tutto il territorio comunale i mezzi pubblicitari non potranno comunque essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. L'installazione di eventuali insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed essere uniformi tra loro. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale. Articolo 11 - NORME DI CARATTERE PAESAGGISTICO PER TUTTE LE ZONE Nelle aree soggette a specifico vincolo paesaggistico, norma generale e` la limitazione della posa in opera di cartellonistica di ogni tipo pur tenendo presente l esigenza della cartellonistica informativa che in ogni caso dovrà essere tale da non essere di nocumento al quadro ambientale. Dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell ambiente. Ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa, quali insegne di alberghi, supermercati, centri artigianali o commerciali, quando per la loro dimensione interferiscano con la lettura e la percezione dell ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati. - 8 -
Articolo 12 - APPARECCHI ILLUMINANTI (PER TUTTE LE ZONE) La collocazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se l installazione avviene in modo tale che il punto più basso dell apparecchio si venga a trovare ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m. 4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata. La collocazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se riferita ad installazioni in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili. La soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti. La collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme in materia di inquinamento luminoso. Articolo 13 - PREINSEGNE Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, contemplate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno. Le preinsegne, il cui scopo è l indicazione della direzione da prendere per raggiungere la sede indicata nelle stesse, potranno essere autorizzate nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale e comunque in zone periferiche della città, non sottoposte a vincoli paesaggistici e comunque compatibili con l'ambiente circostante. Le preinsegne dovranno avere le caratteristiche previste dalla Tabella II.13/b Art. 80 allegata al regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/1992) del Codice della Strada. E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e non costituiscano un pericolo per la circolazione stardale e/o pedonale. Articolo 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di: a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza; c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell installazione, o di motivata richiesta del Comune. Articolo 15 RIMOZIONE Il titolare è tenuto alla rimozione dell insegna entro il termine di validità triennale dell autorizzazione sempre che non ne chieda ed ottenga il rinnovo ai sensi dell art. 7 del presente regolamento. Qual ora l'interessato non ottemperi l Amministrazione Comunale, previa comunicazione scritta di avviso, provvede alla rimozione in proprio con l applicazione delle sanzioni di cui all art.16 e l addebito delle spese. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. - 9 -
Articolo 16 - INSEGNE ABUSIVE - SANZIONI Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti. Fatto salvo quanto sopra nel caso di esposizione di mezzo pubblicitario abusivo, si applica oltre alla sanzione amministrativa di Euro 500,00, anche quella tributaria, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive. In zona assoggettata a vincolo paesistico si applica il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 17 - TERMINI DI ATTUAZIONE Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta, fino alla scadenza dell autorizzazione triennale. Le insegne abusive e quelle scadute perché trascorsi 3 anni, dovranno essere adattate alle indicazioni contenute in questo regolamento. Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE Il presento Regolamento entra in vigore dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell organo competente. Allegati al presente regolamento. - Documentazione fotografica e censimento della segnaletica e mezzi pubblicitari. - Planimetria A con l indicazione delle posizioni ammesse in fregio alla S.P. 17. - 10 -