RESIDENZA FISCALE E DOMICILIO FISCALE : DIFFERENZE

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RESIDENZA FISCALE E DOMICILIO FISCALE : DIFFERENZE www.panama-immigration.net La residenza fiscale è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale mentre il domicilio fiscale è il luogo dove la persona ha la sede principale dei propri affari e interessi. Proprio con il domicilio fiscale coincide il luogo in cui la persona riceve la notifica degli avvisi e delle comunicazioni da parte dell Agenzia delle Entrate. Per la residenza fiscale di un cittadino è necessario che quest ultimo trasorra più di 180 giorni all anno in Italia, luogo dove deve possedere il domicilio fiscale e deve risultare iscritto all anagrafe della popolazione residente avendo anche stabilito nella nazione la propria fimora abituale. Per quanto riguarda il domicilio fiscale, invece, vanno considerati anche altri fattori come ad esempio la presenza di tutta o di parte della famiglia del contribuente, accreditamento in Italia dei profitti conseguiti all estero, il possesso di beni mobiliari e immobiliari, l attività lavorativa svolta sul suolo italiano e la disponibilità del cittadino a possedere un domicilio permanente. La residenza fiscale di un cittadino prevede che quest ultimo sia soggetto alla tassazione italiana per i redditi prodotti sia in Italia che all estero e che la sua permanenza sul territorio nazionale sia per la maggior parte dell anno (almeno 183 giorni su 365). I cittadini italiani residenti all estero ed iscritti all AIRE vengono considerati sempre residenti in Italia e soggetti, quindi alla tassazione italiana a meno che non diano prova tangibili di essere residenti all estero. Residenza fiscale Stabilire la propria residenza fiscale non sempre è scontato, soprattutto nel caso in cui quella fisica sia stata presa in un Paese estero: per evitare

la doppia imposizione è dunque necessario determinare con certezza la residenza fiscale del contribuente. A far luce sui casi più controversi è stata una sentenza (n. 87/1/12) della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Per determinare la residenza fiscale di un individuo è necessario far riferimento ai suoi legami personali prima che agli interessi economici, pur ribadendo la necessità di effettuare un esame cumulativo di tutti gli elementi (il caso in esame riguardava un soggetto iscritto all AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero) e residente nel Principato di Monaco ma con interessi economici localizzati nel territorio italiano).fonti giuridiche Sono sostanzialmente tre le fonti giuridiche che devono trovare accordo interpretativo sulla residenza fiscale: il diritto interno, quello convenzionale e l AIRE. Il diritto interno (articolo 2, comma 2, del TUIR), nel determinare la residenza fiscale di un individuo che ha trasferito la propria residenza all estero, prende in considerazione l iscrizione all Anagrafe della popolazione residente, il domicilio e la residenza e ritiene che la sola iscrizione all AIRE non basti per escludere la residenza fiscale in Patria. Il diritto convenzionale ispirandosi all articolo 4 del modello OCSE, applica a cascata una serie di regole cosiddette tie breaker rules, compreso il possesso di una abitazione permanente, e il domicilio quale centro di affari e interessi. Ci sono poi le direttive UE, nei casi in cui queste possano essere applicabili. In questi casi intervengono le direttive del Consiglio 83/182/ CEE e 83/183/CEE volte a favorire la libera circolazione dei privati, residenti comunitari, all interno della allora Comunità, eliminando gli scogli fiscali che esistevano precedentemente. Queste forniscono una definizione della residenza normale di un individuo: il luogo dove si permane per almeno 185 giorni all anno, in considerazione dei legami personali e professionali.

Viene però citato anche il caso in cui: «una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri», in questo caso «si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale». Il worldwide taxation principle Il worldwide taxation principle è il principio cardine per la tassazione del reddito dei contribuenti. Anche l Italia, come la maggior parte dei Paesi occidentali adotta, per determinare la tassazione dei soggetti ivi residenti fiscalmente. L Amministrazione finanziaria applica il principio secondo il quale i redditi del contribuente residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta(irpef) da parte dell Erario, indipendentemente dal Paese ove i redditi sono stati prodotti. In pratica, un contribuente fiscalmente residente in Italia, è tenuto a dichiarare nel nostro Paese, il suo reddito mondiale, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del DPR n. 917/86. Al contrario un contribuente residente fiscalmente in un Paese estero, è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi ad assoggettare a tassazione in Italia

soltanto i redditi che ha prodotto nel nostro Paese, siano essi redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi fondiari, redditi di capitale o redditi diversi. Come avrete sicuramente intuito il concetto di Residenza Fiscale è un aspetto molto delicato. Conoscere la propria Residenza Fiscale è il punto di partenza per capire dove e come saranno tassati i redditi che abbiamo percepito nell anno. Un contribuente che non conosce la propria residenza fiscale non è in grado di assoggettare a tassazione in maniera corretta i redditi che ha percepito. In questi casi il problema più frequente che si riscontra, è quello della doppia tassazione, nel Paese di residenza fiscale del contribuente, e in quello ove il reddito è stato percepito. Credito di imposta A livello internazionale si è cercato di mitigare il problema della doppia tassazione di redditi esteri attraverso la stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni che costituiscono dei veri e propri trattati internazionali bilaterali che hanno lo scopo di regolamentare i rapporti in materia di Fisco tra i due Paesi aderenti. Mentre, a livello di normativa nazionale, l articolo 165 del DPR n. 917/86, permette di beneficiare di un credito di imposta per redditi prodotti (e tassati) all estero. In questo modo il contribuente che ha prodotto redditi in un Paese straniero, ha la possibilità di detrarre le imposte pagate all esterodall imposta dovuta in

Italia, commisurata ad un determinato rapporto indicato dall articolo 165 del DPR n. 917/86. Attenzione però, non sempre è possibile beneficiare di questo credito, per alcuni tipi di imposta estera, lo stesso non è applicabile, rendendosi applicabile un ulteriore strumento volto ad evitare la doppia tassazione, ovvero il meccanismo dell esenzione. Cancellazione della Residenza fiscale Il trasferimento della propria residenza all estero, dovuto a motivi lavorativi, di famiglia, ecc, interessa moltissimi contribuenti, ma soltanto in pochi conoscono la corretta procedura per ottenere la cancellazione dall Anagrafe della popolazione residente. Questa procedura è di fondamentale importanza, sia per evitare di dover affrontare il problema delle doppie imposizioni sui redditi percepiti, ed anche per evitare possibili accertamenti fiscali. La cancellazione dall Anagrafe della popolazione residente deve essere espressamente richiesta dalle persone fisiche che hanno stabilito la propria dimora abituale in un Paese estero e che sono tenute all iscrizione all Anagrafe Italiana dei Residenti all Estero (AIRE). Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 304/E/I/2/705 del 2 dicembre 1997: la cancellazione dall anagrafe della popolazione residente e l iscrizione all Aire non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il

domicilio dello Stato, ben potendo, questi ultimi, essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Esempio Ad esempio, un soggetto iscritto all Aire che lavora all estero è considerato residente in Italia se la famiglia continua a risiedervi. In questo caso, infatti, la famiglia è considerata, relativamente al soggetto, l elemento che permette il mantenimento in Italia dei legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Questo aspetto è di fondamentale importanza, e non deve essere sottovalutato. Per questo ci appare utile riassumere quelli che secondo l Agenzia delle Entrate sono gli elementi da considerare per la determinazione della Residenza Fiscale, indipendentemente dalla presenza fisica del contribuente nello Stato italiano. Momento di iscrizione all Aire Quando si effettua l iscrizione all Aire è importante capire il momento a partire dal quale siamo considerati effettivamente residenti fiscalmente all estero. In questo ci viene in aiuto la Risoluzione n. 471/E/2008 dell Agenzia delle Entrate, la quale ha specificato che: ai fini della normativa italiana e, dunque, anche di quella convenzionale, che rinvia sul punto alle norme interne non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell anno di imposta

Questo significa che un soggetto che trasferisce la propria residenza all estero durante l anno, sarà comunque considerato fiscalmente residente in Italia, se l iscrizione all Aire non ha riguardato un periodo di almeno 183 giorni nell anno. Classico caso è quello, ad esempio, del soggetto che trasferisce la propria residenza all estero nella seconda metà dell anno. In questo caso, al fine di stabilirne il Paese di residenza fiscale, è necessario valutare la sua situazione per tutto il periodo di imposta. Se il trasferimento è intervenuto dopo che il soggetto ha maturato i requisiti per la residenza in Italia, egli continua ad essere tassato nello Stato anche per i redditi prodotti nel secondo periodo dell anno, durante il quale è residente estero, fatte salve le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Paesi Black List Infine, su questo aspetto riteniamo utile ricordare, che come indicato nell articolo 2, comma 2-bis, del DPR n. 917/86, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati nelle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori avente un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Gli Stati e i territori aventi regime fiscale privilegiato sono stati individuati con il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1999 e con il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 (c.d. Paesi Black List). In questo caso diventa ancora più importante seguire le indicazioni che vi forniremo di seguito in merito agli accertamenti fiscali, in quanto, la Legge prevede che in caso di trasferimento della residenza in Paese Black List, l onere della prova, per dimostrare l effettiva residenza all estero, sia a capo

del contribuente stesso (e non in capo all Amministrazione finanziaria, come di solito avviene). Accertamenti dell Agenzia delle Entrate Negli ultimi anni l attività di accertamento dell Agenzia delle Entrate, volta a contrastare possibili frodi o fonti di elusione derivanti dal trasferimento fittizio di residenza all estero, simulato al solo fine di evadere la tassazione Italiana, si è notevolmente incrementata. Non sono rari i casi, anche di personaggi famosi, che hanno simulato il proprio trasferimento all estero, con il solo fine di non vedersi tassare in Italia i propri redditi. Per questo motivo quando si vuole effettuare un trasferimento di residenza all estero, improvvisare non serve a niente, bisogna affidarsi alla consulenza di professionisti esperti che possano consigliarvi la strada migliore da percorrere legata alla vostra situazione lavorativa e familiare, per evitare di incappare, o quanto mano avere i giusti strumenti per difendersi, nel caso in cui dovesse arrivare un accertamento fiscale volto a verificare la vostra Residenza Fiscale. Elementi di identificazione della residenza Per evitare, o quanto meno per non avere problemi, in caso di accertamenti è opportuno tenere presenti quali sono gli elementi che gli accertatori andranno a verificare per vedere se la vostra Residenza Fiscale è effettivamente stata sposta all estero.

In particolare, per quanto concerne il concetto di Residenza Fiscale, per l Agenzia delle Entrate costituiscono elementi volti a considerare la presenza nel territorio dello Stato italiano, i seguenti: Disponibilità disposizione; Presenza della famiglia; di un abitazione permanente, anche tenuta a Accreditamento di propri proventi, anche conseguiti all estero; Possesso di beni, anche mobiliari; Partecipazione a riunioni di affari; Titolarità di cariche sociali (amministratore, presidente del consiglio di amministrazione, sindaco, ecc); Sostenimento di spese alberghiere, iscrizioni a circoli o a club; Organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato. Centro degli interessi vitali Ai fini dell accertamento della residenza fiscale l Agenzia delle Entrate, in pratica, andrà a reperire ogni elemento concreto a comprova di eventuali legami familiari o affettivi presenti in Italia, gli interessi economici che tale soggetto ha in essere in Italia e la sua volontà o il suo interesse affinché eventuali suoi capitali rientrino nello Stato italiano. Deve inoltre essere accertata anche la volontà del soggetto di voler, in futuro, rientrare ed abitare in Italia. Sono questi, appunto, gli accorgimenti da tenere in considerazione, quando si intende trasferirsi all estero, senza avere problemi di possibili accertamenti fiscali. Ricordiamo che questo tipo di accertamenti trovano concreta applicazione soprattutto in caso di doppia residenza nel corso del periodo di imposta.

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